Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 agosto 1912 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 2000 |
Commentario • 1
- 1. Delega al Governo per la depenalizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 gennaio 2000
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Milano, sentenza 14/09/2025, n. 6858Provvedimento: N. R.G. 28320/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di impresa “A” Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. VI AN Presidente dott. AM EF Giudice Relatore dott. Lorena Casiraghi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28320/2020 promossa da: Parte_1 [...] (c.f. P.IVA_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Ilardi e dall'avv. Roberto ZE ed elettivamente domiciliata nello loro studio in Roma, piazza di Pietra n.26, per procura in atti - attrice - contro Controparte_1 (c.f. P.IVA_2 …Leggi di più...
- penale per violazione inibitoria·
- concorrenza sleale·
- art. 8 c.p.i.·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- inibizione utilizzo segni distintivi·
- marchio notorio·
- risarcimento danni·
- emblema Croce Rossa·
- art. 2598 c.c.·
- contraffazione di marchio·
- art. 125 c.p.i.
Versioni del testo
- Capo I. : Dell'uso illecito del nome e dell'emblema della croce rossa.
- Art. 1.
Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 300 a L. 2000. ((2)) ((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque contraffa' o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.
((Tali sanzioni)) sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "L' articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: [...]
a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"". - Art. 2.
I prodotti posti in commercio col segno della Croce Rossa, non autorizzato o contraffatto, saranno confiscati.