Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1277
CASS
Sentenza 1 febbraio 2002

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Massime1

La norma processuale dichiarata incostituzionale cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale, senza possibilità di distinguere tra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali compiuti in precedenza, giacché, fin quando la validità ed efficacia di tali atti sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, e nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un elemento - atto o serie causale di atti - del procedimento, il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge deve avere riguardo alla modificazione della disciplina, conseguita all'intervento del giudice delle leggi; pertanto, dovendo il giudice verificare, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. prov. civ., l'avvenuta notificazione di un decreto ingiuntivo e la sua ritualità, rispetto al termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ., è irrilevante che tale notificazione abbia preceduto la decisione di incostituzionalità, posto che il controllo deve essere effettuato alla luce delle norme attualmente in vigore.

Commentario1

  • 1Il datore di lavoro deve provare l’impossibilità di repêchage del dipendente in caso di licenziamento
    Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 24 novembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1277
Data del deposito : 1 febbraio 2002

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