Sentenza 1 febbraio 2002
Massime • 1
La norma processuale dichiarata incostituzionale cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale, senza possibilità di distinguere tra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali compiuti in precedenza, giacché, fin quando la validità ed efficacia di tali atti sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, e nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un elemento - atto o serie causale di atti - del procedimento, il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge deve avere riguardo alla modificazione della disciplina, conseguita all'intervento del giudice delle leggi; pertanto, dovendo il giudice verificare, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. prov. civ., l'avvenuta notificazione di un decreto ingiuntivo e la sua ritualità, rispetto al termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ., è irrilevante che tale notificazione abbia preceduto la decisione di incostituzionalità, posto che il controllo deve essere effettuato alla luce delle norme attualmente in vigore.
Commentario • 1
- 1. Il datore di lavoro deve provare l’impossibilità di repêchage del dipendente in caso di licenziamentoChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 24 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F.LLI SETTECERZE Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AREZZO 49, presso l'avvocato CONDOLEO R., rappresentata e difesa dall'avvocato RANDISI GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI IN RI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDO PARLATO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento della Pretura di PAOLA, Sezione distaccata di SCALEA, depositato il 03/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Scalea con decreto 3.6.1999 dichiarò, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., inefficace il decreto ingiuntivo da lui emesso il 13.6.1995, nei confronti di Di NT AT, ad istanza della società F.lli ZE, s.n.c., per la somma di L. 7.397.767, oltre accessori, avendo rilevato che la notifica era stata eseguita a mezzo posta, in forza dell'art. 8 commi II° e III° L. 890/1982, dalla Corte Costituzionale dichiarati illegittimi, laddove non prevedono, in caso di temporanea assenza del destinatario o di rifiuto di altre persone abilitate ala ricezione, la comunicazione con avviso di ricevimento al destinatario delle attività compiute dall'ufficiale giudiziario e il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Ha proposto ricorso per cassazione la società F.lli ZE con tre motivi;
ha resistito con controricorso Di NT AT. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato su tre punti, la società ricorrente denunzia la violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 188 dip. att. c.p.c., 170,327 cpv., 330 ult. comma e 156 III° comma c.p.c.. Assume la inesistenza della notifica del ricorso proposto dal Di NT ai sensi dell'art. 188 citato, in quanto non eseguita personalmente alla società, ai sensi del primo capoverso della norma, essendo decorso l'anno dal decreto ingiuntivo. Nè avrebbe potuto operare la sanatoria della nullità ex art. 156 III° comma c.p.c., in quanto l'avv. Randisi Guido, domiciliatario della ricorrente per ingiunzione, presso il quale la notifica era avvenuta, non era investito di procura, perché non gliene era stata rilasciata alcuna dopo la opposizione del Di NT, essendo non più efficace quella rilasciatagli dopo la ingiunzione. Deduce che non trova applicazione l'art. 170 c.p.c., perché la norma riguarda le notificazioni e comunicazioni in corso di causa, mentre nella specie non vi era procedimento in corso, essendo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta a mezzo posta, per compiuta giacenza, il 13.6.1995, tant'è che la conoscenza della ingiunzione era stata conseguita per la prima volta da Di NT in occasione dalla notifica del precetto;
ragione questa confermativa della circostanza che la società non era più da considerarsi domiciliata presso il difensore della procedura monitoria.
Nè gioverebbe il fatto che la società ZE nel precetto fosse risultata rappresentata dal predetto difensore, poiché il precetto è estraneo al procedimento di ingiunzione e comunque in esso quel difensore si era costituito in forza della vecchia procura, non più efficace, per essersi esaurito tale procedimento da oltre un anno. Il motivo è privo di fondamento.
Va premesso che il ricorso per decreto ingiuntivo fu proposto dalla società F.lli ZE a mezzo del procuratore avv. Randisi Guido, giusta mandato a margine dell'atto.
Quella procura, non recando alcuna limitazione, consentiva al difensore di conseguire, non solo il provvedimento giurisdizionale cui era diretta, ma anche l'attuazione concreta del comando giurisdizionale e cioè il bene che di esso costituiva il risultato finale, sino alla sua esecuzione forzata (Cass. 2432/1999;
5087/1996; 5790/1984; 600/1980).
Ciò posto, nessun dubbio può sussistere sulla validità della costituzione della società predetta, a mezzo di tale difensore, nel procedimento avviato a norma dell'art. 188 disp. att. c.p.c.; sicché la errata notificazione della istanza, eseguita alla società, anziché personalmente - come avrebbe dovuto, ai sensi del secondo comma della norma citata, in quanto successiva all'anno dalla pronunzia di ingiunzione - al suo difensore, risulta sanata, come ha correttamente affermato il pretore, da tale costituzione, a norma dell'art. 156 III° comma c.p.c.. Ma senza pregio è anche il secondo motivo, con cui la ricorrente nega che la pronunzia di illegittimità costituzionale richiamata dal pretore sia applicabile alla specie, in quanto l'ingiunto era decaduto dal potere di esercitare i mezzi di impugnazione, prima della decisione di incostituzionalità, essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il 3.12.1997.
Va a riguardo rilevato che il decreto ingiuntivo di cui trattasi, emesso il 19.5.1995, fu notificato a mezzo posta, per compiuta giacenza, nel giugno successivo;
la dichiarazione di esecutorietà intervenne poi nel dicembre 1997. Da tale sequenza di atti argomenta la ricorrente la inapplicabilità alla specie della pronunzia di incostituzionalità 23.9.1998 n.346, con cui è stato dichiarato illegittimo l'art. 8 II° e III° comma L. 20.11.1982 n. 890, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, idoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo, con raccomandata con avviso di ricevimento;
nonché nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Rileva, infatti, la società che siffatta pronunzia troverebbe nella situazione giuridica processuale consolidata il limite per esprimere i suoi effetti.
La tesi non può però essere condivisa.
La inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale, va affermata in via generale, senza possibilità di distinguere tra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali compiuti in precedenza, giacché, fin quando la validità ed efficacia di tali atti sono sub iudice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, e nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un elemento - atto o serie causale di atti - del procedimento, il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge non può non avere riguardo alla modificazione della disciplina, conseguita all'intervento del giudice delle leggi.
Pertanto, essendo stato chiamato il giudice a verificare, attraverso il procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., la avvenuta notificazione del decreto di ingiunzione e la sua ritualità, rispetto al termine considerato dall'art. 644 c.p.c., è irrilevante che tale notificazione abbia preceduto la decisione di incostituzionalità, posto che, comunque, il controllo richiesto non può non essere esercitato alla luce delle norme attualmente in vigore (Cass. SS.UU. 562 /2000, in motivazione;
Cass. 1203/1999;
2274/1984).
Con il terzo motivo la società F.lli ZE deduce la omessa e insufficiente motivazione del decreto impugnato, sotto il profilo che il giudice di merito aveva preso in esame quanto sostenuto dalla difesa di essa società ricorrente, che cioè il procedimento monitorio non era pendente, ed aveva affermato che il decreto ingiuntivo non era mai pervenuto alla conoscenza dell'intimato, senza indicare la fonte di tale convincimento.
Neanche sotto tale profilo la censura può essere accolta, quand'anche sia ritenuta ammissibile, per avere prospettato, attraverso la totale omissione della motivazione, in luogo di un vizio motivazionale, un error in procedendo, che giustifica il ricorso ex art. 111 II° comma Cost., quale è quello proposto. Una volta che la notificazione del decreto ingiuntivo sia ritenuta nulla, attraverso il vaglio di legittimità formale compiuto alla stregua dell'intervento della Corte Costituzionale, il solo modo di recupero dell'atto viziato è il raggiungimento dello scopo, cui esso è destinato (art. 156 c.p.c.). Tanto avrebbe dovuto nella specie essere provato da chi ne aveva interesse e cioè dalla ricorrente, che ha, invece, ritenuto che fosse compito del giudice l'accertamento del mancato raggiungimento, prima della pronunzia della inefficacia della ingiunzione. Dichiarando che il decreto ingiuntivo non è mai giunto a conoscenza del NT, il giudice di merito ha preso atto della situazione processuale che, da un lato, escludeva la conoscenza formale, per quanto in punto di diritto osservato, e dall'altro non evidenziava quella di fatto, essendo mancata, come è pacifico, qualunque attività e persino qualunque deduzione a riguardo della società F.lli ZE, volta a rappresentare e comprovare la effettività, che avrebbe potuto giovare al raggiungimento dello scopo. Il ricorso va, pertanto, respinto, con la condanna della ricorrente alle spese processuali in L.
1.095.000di cui L.
1.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in L.
1.095.000 di cui L.
1.000.000 per onorari.
Roma 25 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria l'1 febbraio 2002