Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14996 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
N I C I L E G H T REPUBBLICA ITALIANA & D M IN NOM DEL POPOLO ITALIANO14996 / E 4 L / N 1 LA CORTE SUPRE TA 2 Oggetto Duplic SEZIONE TERZA CIVILE Jotici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 24120/01 Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron..35113. - Rel. Consigliere Rep. Dott. Michele VARRONE Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 24/06/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO ANDREIS, giusta delega in atti;
- ricorrente resta cop a D . VA contro per dirt €1.55 ODONTOIATRI DELLA L'ORDINE DEI CHIRURGHI E DEGLI 29.11.02 PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo presidente dott. Amedeo Bianco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 119, 2002 1419 presso lo studio dell'avvocato STEFANO NASELLI, difeso -1- dall'avvocato ROBERTO LONGHIN, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
GENERALE PRESSO TRIBUNALE di TORINO;
PROCURATORE MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE POLITICHE SOCIALI;
- intimati avverso la decisione п. 107/01 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 2/4/2001, depositata il 19/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 24/06/02 dal VARRONE;
udito l'Avvocato CONTALDI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 17/7/96 e 23/7/96 il Servizio di Medicina Legale della USL n. 2 di Torino comunicava all'Ordine locale una segnalazione in merito ad infrazioni dell'ambulatorio "LA TORRE PROGETTO UOMO", di cui il dr. RI GR era responsabile, concernenti: l'assenza di autorizzazione prevista dagli artt. 183 e 184 T.U., necessaria per l'apertura degli ambulatori;
affissione di una targa, al portone d'ingresso, con la dicitura "RI GR-STUDIO-CIEF CORPORAZIONE ITALIANA DI ETNOFARMACOLOGIA AIMPA ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI PER L'AMBIENTE - PIANO III-IV-V" posta sotto la targa "LA TORRE PROGETTO UOMO"; sull'elenco della Telecom una pubblicità, sotto la voce “LA TORRE" ed alla voce "Grandi prof. Maurizio", con l'indicazione di una serie di specializzazioni e titoli accademici mai conseguiti;
notizie riguardanti "terapie" non ben specificate a base di farmaci fatti venire dalla Svizzera a spese del paziente;
attività come medico di medicina generale convenzionato con uno studio sito in via Ponzio 10 il cui numero telefonico - 4621011 corrisponde al Centro "LA TORRE”. Parallelamente un'indagine dei NAS rilevava le stesse infrazioni e denunciava il sanitario alla Procura di Torino per "uso di titolo nor. conseguito". Convocato dal Presidente, nel corso dell'audizione preliminare del 28/1/1997, il GR dichiarava di non aver mai chiesto le autorizzazioni necessarie né per la pubblicità sulle "Pagine Gialle", né per l'uso del titolo di professore conseguito presso l'Università di Novi Sad in Jugoslavia, né per l'apertura dello studio, che era stato chiuso e riaperto recentemente con la necessaria autorizzazione, come poliambulatorio specialistico. In data 3/6/1997, la Commissione medica dell'Ordine di Torino decideva di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del dr. GR, con l'addebito di “avere esposto presso il proprio studio professionale di Via Ponzio 10, una targa contenente indicazioni non conformi alla Legge 175/92 ed, inoltre, aver fatto indebito uso del titolo di "professore” senza averlo conseguito, così millantando credito, in un evidente intento di accaparramento di clientela. Con ciò venendo meno alla regola deontologica di cui agli artt. 53 e 55 del vigente Codice Deontologico, nonché alla legge 175/92". Espletata la necessaria istruttoria, con delibera del 27/4/98 1'Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri di Torino riteneva il GR responsabile solo dell'incolpazione relativa all'abuso doloso del titolo professionale e gli infliggeva la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi, escludendo così la contestazione relativa alla targa. Proponeva ricorso il GR e la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione 12-4/19-7-2001 riduceva la sanzione ad un mese di sospensione, affermando che la contestazione degli addebiti era stata rituale e che le giustificazioni addotte dall'incolpato relative all'abuso di titolo non escludevano la responsabilità, ma comportavano la riduzione della sanzione. Ha proposto ricorso per cassazione il GR sulla base di tre motivi. Ha resistito l'Ordine dei sanitari di Torino con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 39 lett. a) d.P.R. n. 221 del 1950 nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta di non avere ricevuto la "menzione circostanziata degli addebiti" prescritta dalla disposizione violata, sotto il duplice profilo della genericità delle contestazioni formulate nella lettera di apertura del procedimento disciplinare e dell'utilizzazione, ai fini decisionali, da parte dell'Ordine provinciale, di circostanze non contestate. L'esposta censura non coglie nel segno. Essa trova idonea confutazione nella decisione impugnata, laddove rileva, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, “che l'Ordine, prima di avviare formalmente il procedimento disciplinare in oggetto, aveva richiesto più di un chiarimento al sanitario ricorrente sulle modalità pubblicitarie della sua attività professionale e sullo uso della qualifica di Professore contenuto nel suo ricettario"; aggiungendo che "l'uso illegittimo e improprio del titolo di Professore da parte del sanitario incolpato è un dato di fatto incontestabile, con particolare riguardo alla pubblicazione dello stesso sulle "Pagine Gialle" degli elenchi telefonici". Motivazione stringata ma ineccepibile, risultando dagli atti di causa (che questa Corte può esaminare data la natura della doglianza) che il GR, nell'audizione avvenuta in sede preistruttoria, “alla contestazione della irregolare pubblicità comparsa sulle Pagine Gialle" aveva risposto di non avere mai ricevuto l'autorizzazione a fregiarsi del titolo di professore e che “proprio a seguito dei rilievi dell'Ordine ho chiesto telefonicamente alla SEAT che l'inserzione fosse modificata già dallo scorso anno", ma che per un disguido ciò non era avvenuto. Risulta, inoltre, che dopo la formale apertura del procedimento, nella seduta del 27/4/98, era stato contestato al GR che l'abusivo titolo di professore figurava anche nel ricettario. Ora, è noto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche un'eventuale violazione formale delle modalità previste per la contestazione dell'addebito dell'art. 39 d.P.R. n. 221/1950 cit. non configura l'automatica lesione del diritto di difesa ogni qual volta l'incolpato abbia avuto comunque conoscenza degli addebiti ed abbia avuto modo di difendersi compiutamente (ex plurimis Cass. 7 novembre 2000 n. 14479). Che è quanto avvenuto nel caso di specie, ove il GR è stato messo pienamente al corrente delle circostanze di tempo e di luogo dell'uso del titolo di professore, svolgendo al riguardo ampia ed articolata difesa. Il primo motivo va, pertanto rigettato. Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico dell'illecito attribuitogli, lamentando che non sia stata adeguatamente valutata la sua iniziativa per ottenere la modifica dell'iscrizione : nelle Pagine Gialle e che, soprattutto, gli sia stata attribuita la responsabilità a titolo oggettivo. Neppure questa censura, pur presentando aspetti di particolare delicatezza, può essere accolta. In effetti la motivazione contestata appare formalmente erronea e sbrigativa, essendosi limitata ad affermare che "le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono esimenti dalla responsabilità oggettiva dello stesso nella violazione delle rigorose e dettagliate disposizioni normative in materia poste dalla L. 175/1992, ma possono essere tenute in considerazione per quanto attiene all'entità della sanzione irrogatagli". Orbene, per quel che concerne il titolo della responsabilità, la censurata affermazione di una responsabilità oggettiva trova conforto in un remoto arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale "la responsabilità disciplinare legata ad un rapporto di soggezione speciale del soggetto fisico rispetto ad un ente o ad una corporazione prescinde dall'elemento intenzionale del dolo e da quello della colpa, essendo sufficiente la semplice volontarietà dell'azione, anche se l'effetto della condotta non sia stato previsto e neppure voluto dall'agente (Cass. sez. un. 19 gennaio 1970 n. 110). Ma rimeditando recentemente la questione, proprio questa Sezione ha statuito che anche in tema di responsabilità disciplinare deve ritenersi operante il principio, tipico di tutti i sistemi sanzionatori (per quello penale, l'art. 43. ult. co., c.p. e per quello amministrativo l'art. 3 L. n. 689 del 1981) secondo cui è necessario che l'illecito sia ascrivibile all'autore del fatto quanto meno a titolo di colpa (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383: trattatasi di responsabilità disciplinare di un notaio, nella quale si adduceva ad esimente l'errore incolpevole sulla liceità del fatto). Ma anche in questa ipotesi si è precisato che il necessario profilo di non colpevolezza dell'errore andava desunto da elementi positivi (ad esempio, un'assicurazione della P.A. od un provvedimento dell'A.G.) idonei ad indurre il professionista incolpato all'illecito addebitatogli e non ovviabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ed allora, applicando questo principio alla presente fattispecie, la statuizione di responsabilità del GR pronunciata dalla Commissione Centrale, una volta emendata dall'erronea qualificazione come responsabilità oggettiva, può reggere, ove venga letta collegata con l'asserto immediatamente precedente ("l'uso illegittimo del titolo di Professore da parte del sanitario incolpato è un dato di fatto incontestabile con particolare riguardo alla pubblicazione dello stesso sulle Pagine Gialle degli elenchi telefonici") e con quanto affermato nelle premesse in fatto, ove si rileva che il sanitario, a fronte della contestazione sul titolo accademico, aveva preferito eliminarlo invece di chiedere l'autorizzazione e, soprattutto, che l'eliminazione aveva riguardato solo il ricettario e non anche le Pagine Gialle. Su queste premesse, il giudice disciplinare ha ribadito il disconoscimento della buona fede del GR, già ravvisato dall'Ordine provinciale, che aveva sottolineato la consapevolezza, da parte dell'incolpato, dei limiti del titolo vantato e della sua utilizzazione ai fini pubblicitari e di accaparramento della clientela;
aggiungendo che le giustificazioni addotte (telefonata alla SEAT per ottenere la modifica del tenore dell'inserzione pubblicitaria) fossero tali non da eliminare la responsabilità ma soltanto da diminuire l'entità della sanzione. Ne consegue che la contestata motivazione, una volta eliminata l'erronea affermazione in diritto, si risolve in un apprezzamento in linea con il principio affermato dalla recente sentenza n. 6383/01 e che l'attuale ricorrente non impugna neppure in maniera specifica, considerando che l'incolpazione era sempre stata formulata come dolosa (intento di fare un uso illegittimo del titolo a scopo di lucro). Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Resta da esaminare il terzo ed ultimo mezzo con il quale, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 175 del 1992, così come modificato dall'art. 3 L. n. 42 del 1999 anche sotto il profilo motivazionale con riguardo ad altro punto decisivo della controversia, il GR lamenta che non gli sia stata inflitta la sanzione minima della censura. Assume al riguardo il ricorrente che nel previdente regime sanzionatorio della L. 175/1992, la sanzione minima applicabile in ipotesi di accertata violazione dell'art. 1 e, in specie, di effettuazione di pubblicità nelle forme consentite da tale norma senza autorizzazione del Sindaco, era rappresentata dalla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi e che l'Ordine provinciale aveva ritenuto di irrogare la sanzione minima della sospensione per due mesi. Il nuovo regime sanzionatorio, invece, prevede all'art. 3 una articolazione che va dalla censura alla sospensione dall'esercizio della professione, a sua volta gradata nella durata temporale, da uno a sei mesi, in forza dell'espresso richiamo all'art. 40 d.P.R. n. 221/1950. Ora, la impugnata decisione, pur dando atto di volere applicare il regime più favorevole all'incolpato avrebbe, in concreto, inflitto una sanzione più grave di quella che, in senso relativo, ha inteso irrogare l'Ordine territoriale. La doglianza non ha pregio ed, a rigore, va dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Infatti le modificazioni apportate alla legge n. 175 del dr 1992 dalla legge n. 42 del 1999 hanno riguardato, tra l'altro nel senso indicato dall'attuale ricorrente, la pubblicità effettuata “nelle forme consentite senza autorizzazione del sindaco", mentre è rimasta inalterata l'ipotesi della "pubblicità non autorizzata (che) contiene indicazioni false", per la quale è prevista la sospensione dall'esercizio della professione da sei mesi ad un anno. Ed è questa la pena applicabile nel caso di specie, ove l'incolpazione - ritenuta fondata riguarda una pubblicità effettuata con la falsa attribuzione del titolo di professore, titolo mai conseguito e quindi falsamente affermato. Ne consegue che la pena minima è la sospensione dall'esercizio della Sei dic i Бл professione per due mesi e quindi il GR, al quale è stata inflitta una pena inferiore a tale minimo, non ha interesse ad impugnare. Concludendo, il ricorso va rigettato. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Епит про Schetrone IL CANCELLIERE C1 EN TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 EN TT M E A T R D I A S P I C R I L I A E N T A L . . B . L A B - 2 N S E E D N D 2 I P . 1 6 . R L / 9 . / 4 8 6 I E T R E D T A I I Z A S G R E N O