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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 129/2025 in persona del Giudice Alex Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. ), con gli avv.ti LA GUARDIA PAOLA, Parte_1 P.IVA_1
IANNOTTA ANTONIO, ONGARO NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO
FEDERICO e SCALABRINO ISABELLA
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. DE NISCO Controparte_1 P.IVA_2
VINCENZO ,
- IN PERSONA DEL SUO Controparte_2
LEGALE RAPP. P.T. (C.F. ), contumace P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
Oggetto: appello, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., violazione al codice della strada
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di
Pace di Bolzano n. 217/2024, – dott.ssa Alessandra Ghetta, depositata in data
24/07/2024, resa nel giudizio R.G. 5151/2022 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_1
pagina 1 di 6 la cartella di pagamento n.021 2021 0001589334/000 emessa dall' Controparte_3
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
. Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in Parte_1
fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 217/2024 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa da (per brevità Controparte_1 CP_1 contro l' e il annullando la cartella di Controparte_2 Parte_1
pagamento n.021 2021 0001589334/000 avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada emesse dal compensando tra le Parte_1
parti le spese di lite.
pagina 2 di 6 1.2. Con atto di citazione in appello il ha interposto, dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e
3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta.”
1.2.2. “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS.
Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.” ha eccepito l'inammissibilità (parziale) dell'appello per violazione dell'art. 345 cpc. CP_1
(divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dello stesso, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. Decisione
Il primo motivo d'appello si rivela preliminare rispetto all'eccezione di inammissibilità dell'appello per divieto di ius novorum (attinente al tema dell'obbligo di comunicazione dei dati del locatario).
Ebbene, l'odierna appellante, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., posto che l'opponente non ha provveduto a proporre tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata. Tale eccezione è stata disattesa dal
Giudice di prime cure richiamando l'ordinanza della Terza Sezione della Suprema Corte
n. 10833 del 05.06.2020, laddove afferma che “il ricorso all'opposizione prevista dalla l.
n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del
22/9/2017, Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018).”
pagina 3 di 6 La richiamata pronuncia si ricollega ad un più risalente indirizzo, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Siffatta lettura è stata tuttavia superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del
22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità. Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva". E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle Sezioni
pagina 4 di 6 Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e 14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 - bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi.” In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213, 27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615
c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento. La mera comunicazione dei dati dei locatari non può essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Si osserva, infine, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione dei verbali agli effettivi trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada
è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale (salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede). È evidente che la necessità, da parte della società di autonoleggio senza conducente, di impugnare il verbale di contestazione al fine di impedire che diventi esecutivo, nonostante abbia comunicato i dati del trasgressore, non rispecchia una disciplina caratterizzata da particolare ragionevolezza ed efficienza. Tuttavia, tale disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e non sembra presentare dubbi di costituzionalità.
pagina 5 di 6 In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello, con assorbimento del secondo, e in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento CP_1
n.021 2021 0001589334/000.
3. Spese
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del
Giudice di pace di Bolzano n. 125/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma della predetta sentenza,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ex Controparte_1
art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. n.021 2021 0001589334/000, emessa dall' in relazione ai crediti vantati dal Controparte_3 Parte_1
per violazioni al codice della strada, e conferma la predetta cartella,
[...]
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
12/06/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 129/2025 in persona del Giudice Alex Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. ), con gli avv.ti LA GUARDIA PAOLA, Parte_1 P.IVA_1
IANNOTTA ANTONIO, ONGARO NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO
FEDERICO e SCALABRINO ISABELLA
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. DE NISCO Controparte_1 P.IVA_2
VINCENZO ,
- IN PERSONA DEL SUO Controparte_2
LEGALE RAPP. P.T. (C.F. ), contumace P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
Oggetto: appello, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., violazione al codice della strada
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di
Pace di Bolzano n. 217/2024, – dott.ssa Alessandra Ghetta, depositata in data
24/07/2024, resa nel giudizio R.G. 5151/2022 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_1
pagina 1 di 6 la cartella di pagamento n.021 2021 0001589334/000 emessa dall' Controparte_3
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
. Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in Parte_1
fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 217/2024 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa da (per brevità Controparte_1 CP_1 contro l' e il annullando la cartella di Controparte_2 Parte_1
pagamento n.021 2021 0001589334/000 avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada emesse dal compensando tra le Parte_1
parti le spese di lite.
pagina 2 di 6 1.2. Con atto di citazione in appello il ha interposto, dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e
3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta.”
1.2.2. “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS.
Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.” ha eccepito l'inammissibilità (parziale) dell'appello per violazione dell'art. 345 cpc. CP_1
(divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dello stesso, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. Decisione
Il primo motivo d'appello si rivela preliminare rispetto all'eccezione di inammissibilità dell'appello per divieto di ius novorum (attinente al tema dell'obbligo di comunicazione dei dati del locatario).
Ebbene, l'odierna appellante, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., posto che l'opponente non ha provveduto a proporre tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata. Tale eccezione è stata disattesa dal
Giudice di prime cure richiamando l'ordinanza della Terza Sezione della Suprema Corte
n. 10833 del 05.06.2020, laddove afferma che “il ricorso all'opposizione prevista dalla l.
n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del
22/9/2017, Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018).”
pagina 3 di 6 La richiamata pronuncia si ricollega ad un più risalente indirizzo, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Siffatta lettura è stata tuttavia superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del
22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità. Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva". E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle Sezioni
pagina 4 di 6 Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e 14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 - bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi.” In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213, 27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615
c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento. La mera comunicazione dei dati dei locatari non può essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Si osserva, infine, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione dei verbali agli effettivi trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada
è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale (salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede). È evidente che la necessità, da parte della società di autonoleggio senza conducente, di impugnare il verbale di contestazione al fine di impedire che diventi esecutivo, nonostante abbia comunicato i dati del trasgressore, non rispecchia una disciplina caratterizzata da particolare ragionevolezza ed efficienza. Tuttavia, tale disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e non sembra presentare dubbi di costituzionalità.
pagina 5 di 6 In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello, con assorbimento del secondo, e in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento CP_1
n.021 2021 0001589334/000.
3. Spese
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del
Giudice di pace di Bolzano n. 125/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma della predetta sentenza,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ex Controparte_1
art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. n.021 2021 0001589334/000, emessa dall' in relazione ai crediti vantati dal Controparte_3 Parte_1
per violazioni al codice della strada, e conferma la predetta cartella,
[...]
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
12/06/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
pagina 6 di 6