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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1992/2023 del ruolo generale affari contenziosi in data 20/5/2023 vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Bianco e Giuseppe S. Digiamma, Parte_1
come da mandato in atti ricorrente contro
LA D'APPELLO DI Controparte_1 CP_2
POTENZA, in persona del Presidente della Corte d'Appello di Potenza
resistente- contumace
OGGETTO: opposizione provvedimento sanzione amministrativa
CONCLUSIONI: Il difensore della ricorrente conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. applicabile ai giudizi in corso per esplicita previsione contenuta nell'art. 58 comma 2, L. 69/2009, in vigore dal 4/7/2009.
Va pertanto precisato che con ricorso depositato il 20/5/2023 la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, notificato in data 20/4/2023, con cui veniva inflitta la sanzione amministrativa di € 25.822,84 per aver omesso di depositare la prescritta documentazione, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, L. n. 515/1993, nonostante la contestazione regolarmente notificata. Eccepiva la ricorrente la nullità della sanzione inflitta atteso che la documentazione richiesta
(dichiarazione e rendiconto) era stata inviata in data 5/9/2022, quindi entro il termine previsto, all'indirizzo mail della Corte d'Appello di Potenza, come reperito sui siti online istituzionali;
eccepiva, altresì, la nullità della sanzione per assenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3
L. 689/81.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione, lo stesso fossero posto nel nulla con le conseguenze di legge.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, nessuno si costituiva per il resistente.
Con ordinanza emessa in data 22/11/2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione.
***
Va preliminarmente evidenziato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto del giudizio stesso così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha proceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
L'oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
Alla P.A., che riveste, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice, incombe l'onere di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sulla esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Pertanto incombe sull'organo accertatore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, con la conseguenza che, ove tali fatti siano contestati dall'opponente e, quindi, controversi, la conseguenza della mancata prova determinerà la soccombenza della PA in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Ciò posto, dall'esame degli atti della controversia e delle deduzioni svolte dall'opponente, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida che, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Orbene, nel caso in esame, assume rilevanza assorbente il primo motivo di opposizione dovendosi ritenere illegittima la sanzione amministrativa inflitta avendo la ricorrente provato di aver inoltrato la documentazione richiesta dall'art. 7, sesto comma, L. n. 515/93, nel termine ivi previsto.
Invero, come provato documentalmente, la ricorrente con mail del 5/9/2022 inviava all'indirizzo mail della Corte d'Appello di Potenza, come reperita dal sito istituzionale, la dichiarazione e contestuale rendiconto relativo alle spese sostenute per la sua candidatura presso il Comune di
Policoro.
Pertanto, dall'esame degli atti allegati e dei principi di diritto esposti, deve ritenersi che l'opposizione proposta sia fondata e dunque meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti della ricorrente.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 20/5/2023, nei confronti del Parte_1
presso la Corte d'Appello di Potenza, così provvede: Controparte_1
a)accoglie l'opposizione e per l'effetto pone nel nulla il provvedimento sanzionatorio emesso in data 14/4/2023 dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, notificato il 20/4/2023;
b)nulla per le spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
09/5/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Potenza, li 19/5/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1992/2023 del ruolo generale affari contenziosi in data 20/5/2023 vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Bianco e Giuseppe S. Digiamma, Parte_1
come da mandato in atti ricorrente contro
LA D'APPELLO DI Controparte_1 CP_2
POTENZA, in persona del Presidente della Corte d'Appello di Potenza
resistente- contumace
OGGETTO: opposizione provvedimento sanzione amministrativa
CONCLUSIONI: Il difensore della ricorrente conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. applicabile ai giudizi in corso per esplicita previsione contenuta nell'art. 58 comma 2, L. 69/2009, in vigore dal 4/7/2009.
Va pertanto precisato che con ricorso depositato il 20/5/2023 la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, notificato in data 20/4/2023, con cui veniva inflitta la sanzione amministrativa di € 25.822,84 per aver omesso di depositare la prescritta documentazione, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, L. n. 515/1993, nonostante la contestazione regolarmente notificata. Eccepiva la ricorrente la nullità della sanzione inflitta atteso che la documentazione richiesta
(dichiarazione e rendiconto) era stata inviata in data 5/9/2022, quindi entro il termine previsto, all'indirizzo mail della Corte d'Appello di Potenza, come reperito sui siti online istituzionali;
eccepiva, altresì, la nullità della sanzione per assenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3
L. 689/81.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione, lo stesso fossero posto nel nulla con le conseguenze di legge.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, nessuno si costituiva per il resistente.
Con ordinanza emessa in data 22/11/2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione.
***
Va preliminarmente evidenziato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto del giudizio stesso così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha proceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
L'oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
Alla P.A., che riveste, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice, incombe l'onere di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sulla esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Pertanto incombe sull'organo accertatore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, con la conseguenza che, ove tali fatti siano contestati dall'opponente e, quindi, controversi, la conseguenza della mancata prova determinerà la soccombenza della PA in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Ciò posto, dall'esame degli atti della controversia e delle deduzioni svolte dall'opponente, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida che, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Orbene, nel caso in esame, assume rilevanza assorbente il primo motivo di opposizione dovendosi ritenere illegittima la sanzione amministrativa inflitta avendo la ricorrente provato di aver inoltrato la documentazione richiesta dall'art. 7, sesto comma, L. n. 515/93, nel termine ivi previsto.
Invero, come provato documentalmente, la ricorrente con mail del 5/9/2022 inviava all'indirizzo mail della Corte d'Appello di Potenza, come reperita dal sito istituzionale, la dichiarazione e contestuale rendiconto relativo alle spese sostenute per la sua candidatura presso il Comune di
Policoro.
Pertanto, dall'esame degli atti allegati e dei principi di diritto esposti, deve ritenersi che l'opposizione proposta sia fondata e dunque meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti della ricorrente.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 20/5/2023, nei confronti del Parte_1
presso la Corte d'Appello di Potenza, così provvede: Controparte_1
a)accoglie l'opposizione e per l'effetto pone nel nulla il provvedimento sanzionatorio emesso in data 14/4/2023 dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Potenza, notificato il 20/4/2023;
b)nulla per le spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
09/5/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Potenza, li 19/5/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba