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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1611/2022
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1611/2022, all'udienza del 6/06/2025, alle ore 12:58, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per 'Avv. ENRICO FASCIONE;
Parte_1 per l'Avv. NC TANTUSSI, nonché la parte convenuta personalmente. CP_1
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni, riportandosi a quelle di cui all'atto di citazione come integrate nella prima memoria ex art 183 c.p.c.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni per come formulate nella comparsa di costituzione e risposta e precisate nelle note conclusive.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 1611/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1611 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Pisa, Parte_1 C.F._1
Lungarno Buozzi n. 13 presso lo studio dell'avv. FASCIONE ENRICO, che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), Via CP_1 C.F._2
Mazzini n. 68, presso lo studio degli avv.ti BRUSCHETTI MARIA e TANTUSSI NC che la rappresentano e difendono come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- Convenuta
Oggetto: “Donazione”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, a adito l'intestato Tribunale, Parte_1 chiedendo l'accertamento del diritto dell'istante alla restituzione della somma di € 350.000,00, da esso versata in favore di senza il rispetto delle forme previste dall'art. 782 c.c. e, CP_1
conseguentemente, la condanna di quest'ultima alla restituzione di detta somma o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal pagamento al saldo, con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostengo della domanda svolta, l'attore ha dedotto: - di avere convissuto more uxorio con CP_1
CP_ dal 1990 al 2020; - di avere affidato alla nel 1998, a titolo di mera custodia una cospicua
[...] somma di denaro (1.000.000.000 di lire), versandola sul suo personale conto corrente bancario, al
CP_ fine di tutelare la stessa vista l'assenza di diritti nascenti da un rapporto coniugale e di sottrarre i suoi ingenti risparmi alle rivendicazioni economiche della moglie, dalla quale divorziava nel 2006;
CP_
- che nel 2008 la utilizzando somme a lei donate dall'attore nel corso degli anni di convivenza, ammontanti ad € 350.000,00, ha acquistato un immobile sito in Tirrenia, via dei Narcisi, intestandolo soltanto a se stessa e non anche al compagno, allo scopo di proteggere il patrimonio di quest'ultimo
CP_ dalle ingerenze della ex moglie;
- che nel 2020, cessata la convivenza con la quest'ultima ha restituito la somma di 516.000,00 euro medio tempore rimasta custodita sul proprio conto corrente;
- di non avere ottenuto la restituzione della ulteriore somma di € 350.000,00 donata con varie
CP_ elargizione alla nel corso degli anni della convivenza;
- di avere tentato una conciliazione avanti all'organismo Rimedia Srl, senza successo;
- di avere quindi diritto alla restituzione di detto importo dalla controparte.
In data 22.08.2022 si è ritualmente costituita la quale ha chiesto l'integrale rigetto della CP_1
domanda attrice in quanto infondata e, in via riconvenzionale, la condanna del al Parte_1
risarcimento dei danni da essa subìti ex art 96 c.p.c.
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha dedotto: - la genericità delle allegazioni dell'attore, nonché la mancanza di prova in ordine all'effettiva dazione della somma della quale è richiesta la restituzione,
e dei tempi e dei modi con cui ciò sarebbe avvenuto;
- che nel corso della trentennale convivenza, entrambi hanno contribuito, in modo proporzionale alle rispettive capacità reddituali, alle spese di casa;
- che le presunte attribuzioni patrimoniali oggetto di causa non sono connotate da spirito di liberalità dell'attore, ma sono state elargite in adempimento di doveri morali e sociali consistenti nel bisogno percepito di soddisfare esigenze familiari proprie della convivenza more uxorio, anche in ragione della differente situazione economico patrimoniale dei conviventi (essendo Parte_1
CP_ titolare di una fiorente impresa commerciale e la impiegata con mansioni contabili); - che l'importo complessivo, quantificato dal in presunti € 350.000,00 se suddiviso nell'arco Parte_1 di più di 30 anni di convivenza, ammonterebbe a neanche € 1.000,00 al mese, cifra questa che il ha messo a disposizione della ex convivente per contribuire alla conduzione delle spese Parte_1
correnti; - che le presunte elargizioni in favore della convenuta, asseritamente effettuate dal costituiscono, al più, donazioni indirette;
- che nell'anno 2020, su richiesta del Parte_1
la convenuta ha restituito la somma di € 516.000,00, equivalente al miliardo di lire Parte_1
versata nel 1998 su un di un conto corrente formalmente a lei intestato, ma sul quale operava esclusivamente il compagno, munito di delega, per farvi confluire introiti connessi alla propria attività imprenditoriale;
- che, pertanto, con documento sottoscritto per ricevuta in data 22/07/2020, il
CP_ ha dichiarato di aver ricevuto dalla la somma di €. 516.000,00, a titolo restitutorio, e Parte_1 di non aver più nulla a pretendere dalla compagna, con ciò definendo, in via preventiva e cautelativa, ogni rapporto economico con la stessa, nel presentimento del imminente termine della relazione sentimentale e quindi del rapporto di convivenza. In subordine, ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto asseritamente vantato dall'attore, essendo trascorso oltre un decennio dalle presunte CP_ attribuzioni patrimoniali da esso effettuate in favore della risalenti agli inizi degli anni 2000.
La causa è stata istruita in via meramente documentale e, all'udienza del 20.2.2025, è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di un duplice termine per il deposito di note conclusive e repliche scritte.
*****
1. L'attore ha agito in giudizio chiedendo la condanna di alla restituzione dell'importo di CP_1
350.000,00 euro asseritamente versata alla convenuta, la quale se ne sarebbe avvalsa per l'acquisto dell'immobile sito in Tirrenia, via dei Narcisi.
Nel dettaglio, l'attore ha dedotto di avere corrisposto detta somma attraverso la frequente elargizione, per spirito di liberalità, di somme di denaro, senza il rispetto delle forme previste dall'art. 782 c.c. In tesi, dalla nullità della donazione sarebbe derivato l'obbligo, per la ex convivente, di restituire quanto percepito nel corso della convivenza.
La convenuta, nel costituirsi, ha negato sia l'avvenuto versamento in proprio favore di euro
350.000,00, sia lo spirito di liberalità sotteso alle elargizioni, che sarebbero state effettuate, in tesi, in adempimento di obblighi morali e sociali sorti in ragione della convivenza;
la convenuta ha contestato, in ogni caso, di avere utilizzato detti importi per l'acquisto dell'immobile in Tirrenia.
2. La domanda restitutoria è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. Secondo il generale principio dettato dall'art. 2697 comma 1 c.c. in tema di onere probatorio “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nella specie, incombeva all'attore dimostrate i fatti costitutivi del diritto alla restituzione della somma asseritamente versata in favore della convenuta;
tuttavia, la difesa attrice si è limitata a dedurre di aver corrisposto a nel complesso, una somma di denaro pari a euro 350.000,00 attraverso CP_1
elargizioni di vario importo, nel corso degli anni di convivenza, senza tuttavia dare prova dei pretesi versamenti, della loro esatta datazione e del loro esatto ammontare.
Non solo. All'esito dell'istruttoria non è neppure stata raggiunta la prova del fatto che la convenuta abbia effettivamente utilizzato dette somme per l'acquisto dell'immobile sito in Tirrenia, via dei
Narcisi.
A ben vedere, l'unica prova documentale prodotta dall'attore circa l'esborso di somme di denaro a CP_ favore della è costituita dalle matrici degli assegni versate in atti (doc. 5 allegato alla memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) per un totale di 168.000,00 euro. Tuttavia, in ordine al valore probatorio delle matrici degli assegni, la Suprema Corte – con principio che si condivide - ha affermato che la matrice di un assegno costituisce semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della prova dell'effettivo pagamento, la cui dimostrazione può essere offerta unicamente con allegazione dei titoli e di fatti comprovanti il relativo incasso (Cass. civ., ord n. 15709 del 4 giugno 2021). Tale dimostrazione, nella specie, è del tutto carente.
4. Peraltro, l'istruttoria espletata non ha comprovato che la presunta dazione di somme di denaro sia stata connotata da spirito di liberalità da parte dell'attore, ossia dalla volontà e consapevolezza di
CP_ quest'ultimo di attribuire alla un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione giuridica o morale.
Deve quindi ritenersi che, anche a voler assumere – contro le prove in atti – che vi sia stata una effettiva corresponsione di denaro, la stessa è da inquadrare nell'adempimento di un'obbligazione naturale ex art 2034 c.c. ed è pertanto connotata da irripetibilità.
E' noto infatti che, in assenza di altro diverso titolo, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio in costanza di rapporto sono da considerare espressione di solidarietà fra due persone unite da legale stabile e duraturo (circa trent'anni). Senza considerare che, anche volendo ipotizzare la corresponsione di complessivi euro 350.000,00, detta somma, corrisposta tramite elargizioni in un arco temporale di trent'anni di convivenza, rispetta comunque i principi di proporzionalità ed adeguatezza richiesti, considerate le cospicue risorse economiche dell'attore che, per ammissione delle stesse parti, risulta aver proceduto nel 1998 a depositare sul conto personale della convenuta l'ingente somma di 1000.000.000 di lire. CP_ 5. In conclusione, l'asserita corresponsione di somme di denaro in favore della è rimasta indimostrata;
in ogni caso, anche ove dimostrata, la stessa sarebbe da ricondursi all'adempimento di obbligazioni naturali nell'ambito di un pluridecennale rapporto di convivenza (di cui lo stesso attore ha dato atto), sussistendo il requisito della proporzionalità tra la somma “data” e le capacità economiche dei due conviventi, per sua natura irripetibile.
6. Solo a fini di completezza, si rileva che con atto sottoscritto dalle parti in data 22.07.2020, in previsione della fine del rapporto di convivenza, il dando atto di aver ricevuto la Parte_1
restituzione della somma di 516.000,00 euro da parte della convenuta (risultato della conversione in euro della somma di 1.000.000.000 depositata sul conto personale di quest'ultima nel 1998) ha espressamente dichiarato di "non aver altro da pretendere” dalla compagna (doc. 1, comparsa costituzione). Il tenore letterale della dichiarazione disvela la volontà dell'attore di procedere alla
CP_ definizione complessiva dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi con la e non vi sono elementi che inducano ad escludere il preteso credito, oggetto di lite, all'epoca esistente, da detta dichiarazione. 7. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico dell'attore; le stesse sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto del carattere meramente documentale dell'istruttoria e della decisione assunta nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c.) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Non sussistono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c., invocata dalla difesa convenuta in via riconvenzionale, non essendovi prova dell'elemento soggettivo o degli ulteriori requisiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta;
CONDANNA alla refusione in favore di elle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 6.06.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1611/2022, all'udienza del 6/06/2025, alle ore 12:58, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per 'Avv. ENRICO FASCIONE;
Parte_1 per l'Avv. NC TANTUSSI, nonché la parte convenuta personalmente. CP_1
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni, riportandosi a quelle di cui all'atto di citazione come integrate nella prima memoria ex art 183 c.p.c.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni per come formulate nella comparsa di costituzione e risposta e precisate nelle note conclusive.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 1611/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1611 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Pisa, Parte_1 C.F._1
Lungarno Buozzi n. 13 presso lo studio dell'avv. FASCIONE ENRICO, che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), Via CP_1 C.F._2
Mazzini n. 68, presso lo studio degli avv.ti BRUSCHETTI MARIA e TANTUSSI NC che la rappresentano e difendono come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- Convenuta
Oggetto: “Donazione”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, a adito l'intestato Tribunale, Parte_1 chiedendo l'accertamento del diritto dell'istante alla restituzione della somma di € 350.000,00, da esso versata in favore di senza il rispetto delle forme previste dall'art. 782 c.c. e, CP_1
conseguentemente, la condanna di quest'ultima alla restituzione di detta somma o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal pagamento al saldo, con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostengo della domanda svolta, l'attore ha dedotto: - di avere convissuto more uxorio con CP_1
CP_ dal 1990 al 2020; - di avere affidato alla nel 1998, a titolo di mera custodia una cospicua
[...] somma di denaro (1.000.000.000 di lire), versandola sul suo personale conto corrente bancario, al
CP_ fine di tutelare la stessa vista l'assenza di diritti nascenti da un rapporto coniugale e di sottrarre i suoi ingenti risparmi alle rivendicazioni economiche della moglie, dalla quale divorziava nel 2006;
CP_
- che nel 2008 la utilizzando somme a lei donate dall'attore nel corso degli anni di convivenza, ammontanti ad € 350.000,00, ha acquistato un immobile sito in Tirrenia, via dei Narcisi, intestandolo soltanto a se stessa e non anche al compagno, allo scopo di proteggere il patrimonio di quest'ultimo
CP_ dalle ingerenze della ex moglie;
- che nel 2020, cessata la convivenza con la quest'ultima ha restituito la somma di 516.000,00 euro medio tempore rimasta custodita sul proprio conto corrente;
- di non avere ottenuto la restituzione della ulteriore somma di € 350.000,00 donata con varie
CP_ elargizione alla nel corso degli anni della convivenza;
- di avere tentato una conciliazione avanti all'organismo Rimedia Srl, senza successo;
- di avere quindi diritto alla restituzione di detto importo dalla controparte.
In data 22.08.2022 si è ritualmente costituita la quale ha chiesto l'integrale rigetto della CP_1
domanda attrice in quanto infondata e, in via riconvenzionale, la condanna del al Parte_1
risarcimento dei danni da essa subìti ex art 96 c.p.c.
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha dedotto: - la genericità delle allegazioni dell'attore, nonché la mancanza di prova in ordine all'effettiva dazione della somma della quale è richiesta la restituzione,
e dei tempi e dei modi con cui ciò sarebbe avvenuto;
- che nel corso della trentennale convivenza, entrambi hanno contribuito, in modo proporzionale alle rispettive capacità reddituali, alle spese di casa;
- che le presunte attribuzioni patrimoniali oggetto di causa non sono connotate da spirito di liberalità dell'attore, ma sono state elargite in adempimento di doveri morali e sociali consistenti nel bisogno percepito di soddisfare esigenze familiari proprie della convivenza more uxorio, anche in ragione della differente situazione economico patrimoniale dei conviventi (essendo Parte_1
CP_ titolare di una fiorente impresa commerciale e la impiegata con mansioni contabili); - che l'importo complessivo, quantificato dal in presunti € 350.000,00 se suddiviso nell'arco Parte_1 di più di 30 anni di convivenza, ammonterebbe a neanche € 1.000,00 al mese, cifra questa che il ha messo a disposizione della ex convivente per contribuire alla conduzione delle spese Parte_1
correnti; - che le presunte elargizioni in favore della convenuta, asseritamente effettuate dal costituiscono, al più, donazioni indirette;
- che nell'anno 2020, su richiesta del Parte_1
la convenuta ha restituito la somma di € 516.000,00, equivalente al miliardo di lire Parte_1
versata nel 1998 su un di un conto corrente formalmente a lei intestato, ma sul quale operava esclusivamente il compagno, munito di delega, per farvi confluire introiti connessi alla propria attività imprenditoriale;
- che, pertanto, con documento sottoscritto per ricevuta in data 22/07/2020, il
CP_ ha dichiarato di aver ricevuto dalla la somma di €. 516.000,00, a titolo restitutorio, e Parte_1 di non aver più nulla a pretendere dalla compagna, con ciò definendo, in via preventiva e cautelativa, ogni rapporto economico con la stessa, nel presentimento del imminente termine della relazione sentimentale e quindi del rapporto di convivenza. In subordine, ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto asseritamente vantato dall'attore, essendo trascorso oltre un decennio dalle presunte CP_ attribuzioni patrimoniali da esso effettuate in favore della risalenti agli inizi degli anni 2000.
La causa è stata istruita in via meramente documentale e, all'udienza del 20.2.2025, è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di un duplice termine per il deposito di note conclusive e repliche scritte.
*****
1. L'attore ha agito in giudizio chiedendo la condanna di alla restituzione dell'importo di CP_1
350.000,00 euro asseritamente versata alla convenuta, la quale se ne sarebbe avvalsa per l'acquisto dell'immobile sito in Tirrenia, via dei Narcisi.
Nel dettaglio, l'attore ha dedotto di avere corrisposto detta somma attraverso la frequente elargizione, per spirito di liberalità, di somme di denaro, senza il rispetto delle forme previste dall'art. 782 c.c. In tesi, dalla nullità della donazione sarebbe derivato l'obbligo, per la ex convivente, di restituire quanto percepito nel corso della convivenza.
La convenuta, nel costituirsi, ha negato sia l'avvenuto versamento in proprio favore di euro
350.000,00, sia lo spirito di liberalità sotteso alle elargizioni, che sarebbero state effettuate, in tesi, in adempimento di obblighi morali e sociali sorti in ragione della convivenza;
la convenuta ha contestato, in ogni caso, di avere utilizzato detti importi per l'acquisto dell'immobile in Tirrenia.
2. La domanda restitutoria è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. Secondo il generale principio dettato dall'art. 2697 comma 1 c.c. in tema di onere probatorio “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nella specie, incombeva all'attore dimostrate i fatti costitutivi del diritto alla restituzione della somma asseritamente versata in favore della convenuta;
tuttavia, la difesa attrice si è limitata a dedurre di aver corrisposto a nel complesso, una somma di denaro pari a euro 350.000,00 attraverso CP_1
elargizioni di vario importo, nel corso degli anni di convivenza, senza tuttavia dare prova dei pretesi versamenti, della loro esatta datazione e del loro esatto ammontare.
Non solo. All'esito dell'istruttoria non è neppure stata raggiunta la prova del fatto che la convenuta abbia effettivamente utilizzato dette somme per l'acquisto dell'immobile sito in Tirrenia, via dei
Narcisi.
A ben vedere, l'unica prova documentale prodotta dall'attore circa l'esborso di somme di denaro a CP_ favore della è costituita dalle matrici degli assegni versate in atti (doc. 5 allegato alla memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) per un totale di 168.000,00 euro. Tuttavia, in ordine al valore probatorio delle matrici degli assegni, la Suprema Corte – con principio che si condivide - ha affermato che la matrice di un assegno costituisce semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della prova dell'effettivo pagamento, la cui dimostrazione può essere offerta unicamente con allegazione dei titoli e di fatti comprovanti il relativo incasso (Cass. civ., ord n. 15709 del 4 giugno 2021). Tale dimostrazione, nella specie, è del tutto carente.
4. Peraltro, l'istruttoria espletata non ha comprovato che la presunta dazione di somme di denaro sia stata connotata da spirito di liberalità da parte dell'attore, ossia dalla volontà e consapevolezza di
CP_ quest'ultimo di attribuire alla un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione giuridica o morale.
Deve quindi ritenersi che, anche a voler assumere – contro le prove in atti – che vi sia stata una effettiva corresponsione di denaro, la stessa è da inquadrare nell'adempimento di un'obbligazione naturale ex art 2034 c.c. ed è pertanto connotata da irripetibilità.
E' noto infatti che, in assenza di altro diverso titolo, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio in costanza di rapporto sono da considerare espressione di solidarietà fra due persone unite da legale stabile e duraturo (circa trent'anni). Senza considerare che, anche volendo ipotizzare la corresponsione di complessivi euro 350.000,00, detta somma, corrisposta tramite elargizioni in un arco temporale di trent'anni di convivenza, rispetta comunque i principi di proporzionalità ed adeguatezza richiesti, considerate le cospicue risorse economiche dell'attore che, per ammissione delle stesse parti, risulta aver proceduto nel 1998 a depositare sul conto personale della convenuta l'ingente somma di 1000.000.000 di lire. CP_ 5. In conclusione, l'asserita corresponsione di somme di denaro in favore della è rimasta indimostrata;
in ogni caso, anche ove dimostrata, la stessa sarebbe da ricondursi all'adempimento di obbligazioni naturali nell'ambito di un pluridecennale rapporto di convivenza (di cui lo stesso attore ha dato atto), sussistendo il requisito della proporzionalità tra la somma “data” e le capacità economiche dei due conviventi, per sua natura irripetibile.
6. Solo a fini di completezza, si rileva che con atto sottoscritto dalle parti in data 22.07.2020, in previsione della fine del rapporto di convivenza, il dando atto di aver ricevuto la Parte_1
restituzione della somma di 516.000,00 euro da parte della convenuta (risultato della conversione in euro della somma di 1.000.000.000 depositata sul conto personale di quest'ultima nel 1998) ha espressamente dichiarato di "non aver altro da pretendere” dalla compagna (doc. 1, comparsa costituzione). Il tenore letterale della dichiarazione disvela la volontà dell'attore di procedere alla
CP_ definizione complessiva dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi con la e non vi sono elementi che inducano ad escludere il preteso credito, oggetto di lite, all'epoca esistente, da detta dichiarazione. 7. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico dell'attore; le stesse sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto del carattere meramente documentale dell'istruttoria e della decisione assunta nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c.) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Non sussistono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c., invocata dalla difesa convenuta in via riconvenzionale, non essendovi prova dell'elemento soggettivo o degli ulteriori requisiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta;
CONDANNA alla refusione in favore di elle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 6.06.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino