TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 11283/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:40 è presente l'avv. RUGOLO PAOLO per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:34, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11283 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUGOLO PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con le avv.te MOSTACCHI SILVANA e
CERNIGLIARO DELIA
- resistente - oggetto: reddito di cittadinanza – ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in accoglimento del ricorso e in disapplicazione del provvedimento dell' del 10.6.2024 dichiara il diritto del ricorrente al percepimento del CP_1
reddito di cittadinanza dal mese di gennaio 2020 al mese di agosto 2021, per l'effetto dichiarando irripetibili le somme chieste in restituzione col medesimo provvedimento;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la
2 distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere residente in Italia dal 2008 con permesso di soggiorno rilasciato per protezione sussidiaria;
di essere è stato percettore della misura Reddito di Cittadinanza dal mese di gennaio 2020 al mese di agosto 2021;
Che, con nota del 10 giugno 2024, ricevuta il 26.06.2024, l' gli CP_1
comunicava l'intervenuta revoca/decadenza della misura per la mancanza del requisito del requisito di residenza, in quanto non sarebbe risultato residente in Italia per almeno dieci anni che richiesta di restituzione di €
18.886,67;
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_1
Ritenere e dichiarare con qualsivoglia statuizione l'illegittimità della nota datata 10.06.2024 nonché del relativo provvedimento di revoca/decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- Con emissione di ogni provvedimento consequenziale”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni appresso spiegate.
Deduce l'Istituto che la revoca della prestazione goduta dal ricorrente, con la conseguente insorgenza dell'indebito, deriva dal controllo operato dal di , e dalla emergenza della non residenza, risultando così CP_3 CP_4
il Comune autore effettivo della revoca, eccependo pertanto la propria carenza di legittimazione passiva, i virtù della posizione rivestita, di mero adiectus solutionis causa, chiedendo il rigetto del ricorso.
3 Va quindi disattesa tale eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' in quanto ente erogatore della prestazione revocata, CP_1
pur se in seguito al controllo del requisito della protratta residenza operato dal Comune.
Se infatti è vero che uno dei requisiti stabiliti dal DL 4/2019 (residenza) deve essere verificato dall'Ente territoriale di riferimento, è anche vero che ogni altro controllo, i provvedimenti ablativi eventuali, nonché l'eventuale ripristino, non possono che essere competenza esclusiva dell'Istituto e, per questo motivo, l' in qualità di ente gestore della prestazione in parola, CP_1
è l'unico soggetto legittimato a contraddire nel presente giudizio, avendo emesso il provvedimento impugnato.
Ciò posto, l' afferma che :” Il Reddito di cittadinanza è, come CP_2
detto, una prestazione di carattere assistenziale definita dall'art.1, comma
1, Testo coordinato del D.L. 4/2019 convertito con la L. 26/2019” (…) “Con particolare riferimento al requisito di residenza e soggiorno, ai sensi dell'art. 2 del citato D.L., il componente del nucleo familiare che richiede il beneficio (sia esso cittadino italiano, dell'Unione Europea o extra UE) deve poter far valere, al momento della presentazione della domanda, la residenza in Italia per almeno 10 anni nel corso della sua vita, quindi anche frammentati nel tempo, di cui anche solo gli ultimi due anni in modo continuativo. Tale requisito è stabilito dalla norma quale costitutivo del diritto”.
Va quindi opportunamente precisato che, come affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 31/2025 “Il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione”.
Ciò perché non è in sé configurabile come un reddito di base (basic
4 income).
Va poi necessariamente e opportunamente rilevato che la C.G.U.E. con sentenze n. C-112/22 e C- 223/22 ha sancito il principio per cui l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale non può essere subordinato al requisito di aver risieduto per almeno 10 anni in uno Stato membro.
Ricorda ancora l' che, quanto alle dichiarazioni rese in sede di CP_2
domanda amministrativa di R.d.C., in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, viene in rilievo l'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019 che prevede al comma 1 l'applicazione di sanzioni penali.
Dato anch'esso smentito dalla Corte di Giustizia, ove afferma nelle prefate sentenze che è altresì vietato allo Stato membro interessato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante un requisito di residenza.
Comunica il Giudice delle leggi , con comunicato del 20.3.2025 che “In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con assorbimento di tutte le altre questioni). La ragionevole correlazione con la misura del
Rdc si realizza, invece, sostituendo il termine decennale con quello di cinque anni, che si presenta, per diverse ragioni, «come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento». In questi termini, «si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia», prima richiamata, dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea”.
5 Appare a questo punto ben chiaro che tutte le pronunce rese sulla indefettibilità del requisito di residenza ultradecennale per la fruizione di questa prestazione, alla luce della cogenza del dettato della Corte Europea, prontamente recepite dalla Corte Costituzionale, debbano con queste confrontarsi e, conseguentemente, ritenersi temporalmente inapplicabili.
Va nei fatti rilevato come, dell'accertamento del Comune, delle motivazioni delle risultanze comunicate all'Istituto e della quantità di tempo rilevata come assente, non è dato conoscere.
Pur nella corretta interpretazione della natura del reddito di cittadinanza non quale prestazione assistenziale ma quale misura politica per l'occupazione, si ha ragione di ritenere che, in qualunque caso, l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per la fruizione della prestazione incomba sul richiedente.
Osservando sul punto contestualmente che tale prova non può fondarsi sul mero dato anagrafico di residenza ma, per giurisprudenza di merito e di legittimità, anche di rango sovranazionale, può essere fornita con ogni mezzo, documentalmente o a mezzo prova testimoniale.
Esaminando la documentazione versata in atti dal ricorrente, non può che rilevarsi la presenza nel territorio dello Stato più che sufficiente, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, alla dimostrazione del diritto alla prestazione revocata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 11283/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:40 è presente l'avv. RUGOLO PAOLO per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:34, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11283 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUGOLO PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con le avv.te MOSTACCHI SILVANA e
CERNIGLIARO DELIA
- resistente - oggetto: reddito di cittadinanza – ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in accoglimento del ricorso e in disapplicazione del provvedimento dell' del 10.6.2024 dichiara il diritto del ricorrente al percepimento del CP_1
reddito di cittadinanza dal mese di gennaio 2020 al mese di agosto 2021, per l'effetto dichiarando irripetibili le somme chieste in restituzione col medesimo provvedimento;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la
2 distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere residente in Italia dal 2008 con permesso di soggiorno rilasciato per protezione sussidiaria;
di essere è stato percettore della misura Reddito di Cittadinanza dal mese di gennaio 2020 al mese di agosto 2021;
Che, con nota del 10 giugno 2024, ricevuta il 26.06.2024, l' gli CP_1
comunicava l'intervenuta revoca/decadenza della misura per la mancanza del requisito del requisito di residenza, in quanto non sarebbe risultato residente in Italia per almeno dieci anni che richiesta di restituzione di €
18.886,67;
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_1
Ritenere e dichiarare con qualsivoglia statuizione l'illegittimità della nota datata 10.06.2024 nonché del relativo provvedimento di revoca/decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- Con emissione di ogni provvedimento consequenziale”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni appresso spiegate.
Deduce l'Istituto che la revoca della prestazione goduta dal ricorrente, con la conseguente insorgenza dell'indebito, deriva dal controllo operato dal di , e dalla emergenza della non residenza, risultando così CP_3 CP_4
il Comune autore effettivo della revoca, eccependo pertanto la propria carenza di legittimazione passiva, i virtù della posizione rivestita, di mero adiectus solutionis causa, chiedendo il rigetto del ricorso.
3 Va quindi disattesa tale eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' in quanto ente erogatore della prestazione revocata, CP_1
pur se in seguito al controllo del requisito della protratta residenza operato dal Comune.
Se infatti è vero che uno dei requisiti stabiliti dal DL 4/2019 (residenza) deve essere verificato dall'Ente territoriale di riferimento, è anche vero che ogni altro controllo, i provvedimenti ablativi eventuali, nonché l'eventuale ripristino, non possono che essere competenza esclusiva dell'Istituto e, per questo motivo, l' in qualità di ente gestore della prestazione in parola, CP_1
è l'unico soggetto legittimato a contraddire nel presente giudizio, avendo emesso il provvedimento impugnato.
Ciò posto, l' afferma che :” Il Reddito di cittadinanza è, come CP_2
detto, una prestazione di carattere assistenziale definita dall'art.1, comma
1, Testo coordinato del D.L. 4/2019 convertito con la L. 26/2019” (…) “Con particolare riferimento al requisito di residenza e soggiorno, ai sensi dell'art. 2 del citato D.L., il componente del nucleo familiare che richiede il beneficio (sia esso cittadino italiano, dell'Unione Europea o extra UE) deve poter far valere, al momento della presentazione della domanda, la residenza in Italia per almeno 10 anni nel corso della sua vita, quindi anche frammentati nel tempo, di cui anche solo gli ultimi due anni in modo continuativo. Tale requisito è stabilito dalla norma quale costitutivo del diritto”.
Va quindi opportunamente precisato che, come affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 31/2025 “Il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione”.
Ciò perché non è in sé configurabile come un reddito di base (basic
4 income).
Va poi necessariamente e opportunamente rilevato che la C.G.U.E. con sentenze n. C-112/22 e C- 223/22 ha sancito il principio per cui l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale non può essere subordinato al requisito di aver risieduto per almeno 10 anni in uno Stato membro.
Ricorda ancora l' che, quanto alle dichiarazioni rese in sede di CP_2
domanda amministrativa di R.d.C., in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, viene in rilievo l'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019 che prevede al comma 1 l'applicazione di sanzioni penali.
Dato anch'esso smentito dalla Corte di Giustizia, ove afferma nelle prefate sentenze che è altresì vietato allo Stato membro interessato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante un requisito di residenza.
Comunica il Giudice delle leggi , con comunicato del 20.3.2025 che “In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con assorbimento di tutte le altre questioni). La ragionevole correlazione con la misura del
Rdc si realizza, invece, sostituendo il termine decennale con quello di cinque anni, che si presenta, per diverse ragioni, «come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento». In questi termini, «si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia», prima richiamata, dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea”.
5 Appare a questo punto ben chiaro che tutte le pronunce rese sulla indefettibilità del requisito di residenza ultradecennale per la fruizione di questa prestazione, alla luce della cogenza del dettato della Corte Europea, prontamente recepite dalla Corte Costituzionale, debbano con queste confrontarsi e, conseguentemente, ritenersi temporalmente inapplicabili.
Va nei fatti rilevato come, dell'accertamento del Comune, delle motivazioni delle risultanze comunicate all'Istituto e della quantità di tempo rilevata come assente, non è dato conoscere.
Pur nella corretta interpretazione della natura del reddito di cittadinanza non quale prestazione assistenziale ma quale misura politica per l'occupazione, si ha ragione di ritenere che, in qualunque caso, l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per la fruizione della prestazione incomba sul richiedente.
Osservando sul punto contestualmente che tale prova non può fondarsi sul mero dato anagrafico di residenza ma, per giurisprudenza di merito e di legittimità, anche di rango sovranazionale, può essere fornita con ogni mezzo, documentalmente o a mezzo prova testimoniale.
Esaminando la documentazione versata in atti dal ricorrente, non può che rilevarsi la presenza nel territorio dello Stato più che sufficiente, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, alla dimostrazione del diritto alla prestazione revocata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6