CASS
Ordinanza 22 agosto 2022
Ordinanza 22 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/08/2022, n. 25099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25099 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8722/2017 R.G. proposto da: RE AN RD RL, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN RA – ricorrente – contro SA OM, IO UI, MA OG, ES ME, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CIVININI, 12, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA STOPPANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN ROVELLI – controricorrenti – nonché contro Oggetto: Servitù – Costituzione coattiva R.G.N. 8722/2017 Ad. 28/06/2022 CC Civile Ord. Sez. 2 Num. 25099 Anno 2022 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 22/08/2022 R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 2 di 9 RI D'ST, BA CA SP – intimati – avverso la sentenza n. 1124/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROLFI;
RITENUTO IN FATTO 1. La RE AN RD RL convenne innanzi il Tribunale di Genova ES ME, SA OM, IO UI, MA OG, RI D’ST e, premesso di essere titolare di un fondo rustico nel Comune di Zoagli, chiese la costituzione -a carico dei fondi dei convenuti- di una servitù coattiva di passo pedonale e carraio, deducendo che il fondo di cui era titolare godeva di un accesso meramente pedonale alla pubblica via, peraltro non ampliabile per consentire il transito di mezzi meccanici. Svolta istruttoria -ed esteso il contraddittorio a BA CA SP, titolare di garanzia ipotecaria su uno dei fondi interessati dalla domanda- il Tribunale di Genova, con sentenza n. 49 del 3 febbraio 2014, respinse la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per dare applicazione all’art. 1052 c.c., ed affermando che l’attrice poteva unicamente chiedere l’ampliamento del passaggio già esistente, ai sensi dell’art. 1051, terzo comma, c.c. 2. Proposto appello dalla RE AN RD RL, la Corte d’Appello di Genova -nella contumacia della sola appellata RI D’ST- ha respinto il gravame, rilevando che: -la fattispecie doveva essere ricondotta all’art. 1052, primo comma, c.c., essendo il fondo dell’appellante non totalmente R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 3 di 9 intercluso, ma dotato di un accesso alla pubblica via, ritenuto, tuttavia insufficiente;
-nondimeno, nella specie, difettavano i presupposti richiamati dalla norma da ultimo citata -presupposti la cui sussistenza doveva essere valutata in concreto e non in astratto- in quanto non vi era prova che il fondo intercluso (in parte boschivo ed in parte destinato ad uliveto) fosse concretamente coltivato dall’appellante, e risultando anzi che la parte destinata ad uliveto era incolta;
-irrilevante era la circostanza della presenza di un fabbricato con destinazione abitativa -ai fini della costituzione di servitù rispondente ad esigenze di accessibilità di soggetti disabili- non risultando né che l’immobile in questione fosse abitato né che avesse conseguito la dichiarazione di abitabilità. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte genovese ricorre la RE AN RD RL. Resistono congiuntamente con controricorso ES ME, SA OM, IO UI, MA OG, mentre la BA CA SP e RI D’ST sono rimasti intimati. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti costituite hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso si articola in tre motivi. Con il primo motivo si deduce: -in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.; - in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 4 di 9 Si lamenta, infatti, che la Corte d’appello di Genova ha erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 1051 c.c., in quanto la circostanza che il fondo della ricorrente abbia un mero accesso pedonale, non ampliabile, alla pubblica via verrebbe a determinare una condizione di interclusione tale da rendere applicabile l’art. 1051 c.c., laddove l’art. 1052 c.c. dovrebbe trovare applicazione solo nei casi in cui il fondo abbia già accesso alla pubblica via;
1.2. Con il secondo motivo si deduce: -in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1052 c.c. e 183, settimo comma, 61 segg., 191 e 245 c.p.c.; -in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Lamenta, infatti, il ricorso che la Corte d’appello di Genova: -ha erroneamente subordinato l’applicabilità dell’art. 1052 c.c. alla sussistenza attuale e concreta dei bisogni di sfruttamento del fondo intercluso;
-ha omesso di valutare elementi probatori e di ammettere prove orali che avrebbero confermato le possibilità di sfruttamento economico del fondo. 1.3. Con il terzo motivo si deduce: -in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.; -in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Lamenta, infatti, il ricorso che la Corte d’appello di Genova: -ha erroneamente escluso le esigenze abitative, subordinato l’applicabilità dell’art. 1052 c.c. in relazione alle esigenze di R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 5 di 9 accessibilità dei soggetti disabili alla condizione di effettiva occupazione degli immobili e non alla mera destinazione residenziale dei fabbricati;
-ha travisato le risultanze della C.T.U., da cui emergerebbe che una parte del tracciato dell’attuale passaggio pedonale è in sterrato e non consente -come invece affermato nella decisione della Corte d’Appello- il passaggio di motocicli e altri mezzi meccanici. 2. Occorre preliminarmente osservare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2014, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 - Rv. 630359 - 01). Da ciò deriva che tutte le lagnanze veicolate dalla società ricorrente alla luce del disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. debbono ritenersi nel loro complesso inammissibili, residuando spazio solo per il vaglio dei motivi di ricorso ancorati all’art. 360, n. 3), c.p.c. 3. Svolta tale premessa, il primo motivo di ricorso è da ritenersi infondato. Giova rammentare che le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 6 di 9 intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.) (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30317 del 18/12/2017 - Rv. 646607 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12814 del 18/12/1997 - Rv. 511023 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4610 del 22/03/2012 - Rv. 622023 - 01). Fermi tali principi, questa Corte ha chiarito che costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato della Corte di cassazione, se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l'esistenza della interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa) (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 14 del 03/01/2020 - Rv. 656331 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 26/01/2006 - Rv. 587105 - 01). Nel caso in esame la Corte territoriale, con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato che non è censurabile nella presente sede, ha ritenuto - sulla scorta della pacifica esistenza di un preesistente accesso alla via pubblica, ritenuto transitabile anche con piccoli mezzi meccanici (v. pag. 4) - che alla fattispecie concreta non potesse trovare applicazione l’art. 1051 c.c., bensì l’art. 1052 c.c. con approdo interpretativo che è del tutto conforme ai principi dettati da questa Corte. 4. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 7 di 9 Nel ritenere che l’applicazione dell’art. 1052 c.c. postulasse una valutazione delle esigenze agricole o produttive da svolgersi in concreto e non in astratto la Corte territoriale si è conformata all’orientamento di questa Corte, la quale ha reiteratamente chiarito che la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione. Detto requisito deve essere valutato, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021 - Rv. 663364 – 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5765 del 07/03/2013 - Rv. 625518 - 01). Nel caso in esame, ancora una volta con valutazione in fatto non sindacabile nella presente sede, la Corte genovese ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la sussistenza di una concreta prospettiva di sfruttamento agricolo del fondo, peraltro in parte contraddetta dalla stessa società ricorrente, le cui deduzioni sono risultate costantemente oscillanti tra la deduzione di esigenze agricole e la deduzione della ben diversa esigenza di garantire l’accesso ad unità abitative realizzate sul proprio fondo. Quanto alle lagnanze relative alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, le stesse risultano inammissibili. Anche alla luce della sintesi dei motivi di appello riportati dalla stessa società ricorrente a pag. 10 del proprio ricorso, infatti, non risulta che tali doglianze siano state fatte oggetto di uno specifico motivo di appello (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 1532 del 22/01/2018 - R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 8 di 9 Rv. 647783 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014 - Rv. 630091 – 01; v. anche Cass. sentenza n. 18742/2016 in motivazione). La società ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata un vizio inesistente, dato che esso avrebbe potuto configurarsi solo se la Corte territoriale avesse omesso di valutare una doglianza dedicata al punto specifico. Quindi, mancando la formulazione del relativo motivo di appello, la Corte genovese si è a ragion veduta disinteressata delle istanze istruttorie, che anzi non poteva esaminare, in ossequio ai limiti della devoluzione del giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18742 del 2016 cit.). 5. Il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Va invero osservato che il motivo di ricorso, pur invocando formalmente il disposto di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., in realtà viene a dedurre non una violazione o falsa applicazione dell’art. 1052 c.c. ma l’omesso esame di una serie di circostanze meramente fattuali (indicate come decisive) che dell’applicazione della previsione costituivano presupposti, quali la destinazione residenziale dell’immobile ristrutturato, la natura dell’attuale accesso alla via pubblica, la mancata manutenzione dell’accesso medesimo da parte del Comune. Soccorrono, allora, sul punto le considerazioni già svolte in precedenza in ordine alla vigenza della preclusione ex art. 348-ter c.p.c. ed alla conseguente inammissibilità di simili deduzioni. 6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 9 di 9 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 28 giugno
RITENUTO IN FATTO 1. La RE AN RD RL convenne innanzi il Tribunale di Genova ES ME, SA OM, IO UI, MA OG, RI D’ST e, premesso di essere titolare di un fondo rustico nel Comune di Zoagli, chiese la costituzione -a carico dei fondi dei convenuti- di una servitù coattiva di passo pedonale e carraio, deducendo che il fondo di cui era titolare godeva di un accesso meramente pedonale alla pubblica via, peraltro non ampliabile per consentire il transito di mezzi meccanici. Svolta istruttoria -ed esteso il contraddittorio a BA CA SP, titolare di garanzia ipotecaria su uno dei fondi interessati dalla domanda- il Tribunale di Genova, con sentenza n. 49 del 3 febbraio 2014, respinse la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per dare applicazione all’art. 1052 c.c., ed affermando che l’attrice poteva unicamente chiedere l’ampliamento del passaggio già esistente, ai sensi dell’art. 1051, terzo comma, c.c. 2. Proposto appello dalla RE AN RD RL, la Corte d’Appello di Genova -nella contumacia della sola appellata RI D’ST- ha respinto il gravame, rilevando che: -la fattispecie doveva essere ricondotta all’art. 1052, primo comma, c.c., essendo il fondo dell’appellante non totalmente R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 3 di 9 intercluso, ma dotato di un accesso alla pubblica via, ritenuto, tuttavia insufficiente;
-nondimeno, nella specie, difettavano i presupposti richiamati dalla norma da ultimo citata -presupposti la cui sussistenza doveva essere valutata in concreto e non in astratto- in quanto non vi era prova che il fondo intercluso (in parte boschivo ed in parte destinato ad uliveto) fosse concretamente coltivato dall’appellante, e risultando anzi che la parte destinata ad uliveto era incolta;
-irrilevante era la circostanza della presenza di un fabbricato con destinazione abitativa -ai fini della costituzione di servitù rispondente ad esigenze di accessibilità di soggetti disabili- non risultando né che l’immobile in questione fosse abitato né che avesse conseguito la dichiarazione di abitabilità. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte genovese ricorre la RE AN RD RL. Resistono congiuntamente con controricorso ES ME, SA OM, IO UI, MA OG, mentre la BA CA SP e RI D’ST sono rimasti intimati. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti costituite hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso si articola in tre motivi. Con il primo motivo si deduce: -in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.; - in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 4 di 9 Si lamenta, infatti, che la Corte d’appello di Genova ha erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 1051 c.c., in quanto la circostanza che il fondo della ricorrente abbia un mero accesso pedonale, non ampliabile, alla pubblica via verrebbe a determinare una condizione di interclusione tale da rendere applicabile l’art. 1051 c.c., laddove l’art. 1052 c.c. dovrebbe trovare applicazione solo nei casi in cui il fondo abbia già accesso alla pubblica via;
1.2. Con il secondo motivo si deduce: -in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1052 c.c. e 183, settimo comma, 61 segg., 191 e 245 c.p.c.; -in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Lamenta, infatti, il ricorso che la Corte d’appello di Genova: -ha erroneamente subordinato l’applicabilità dell’art. 1052 c.c. alla sussistenza attuale e concreta dei bisogni di sfruttamento del fondo intercluso;
-ha omesso di valutare elementi probatori e di ammettere prove orali che avrebbero confermato le possibilità di sfruttamento economico del fondo. 1.3. Con il terzo motivo si deduce: -in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.; -in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Lamenta, infatti, il ricorso che la Corte d’appello di Genova: -ha erroneamente escluso le esigenze abitative, subordinato l’applicabilità dell’art. 1052 c.c. in relazione alle esigenze di R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 5 di 9 accessibilità dei soggetti disabili alla condizione di effettiva occupazione degli immobili e non alla mera destinazione residenziale dei fabbricati;
-ha travisato le risultanze della C.T.U., da cui emergerebbe che una parte del tracciato dell’attuale passaggio pedonale è in sterrato e non consente -come invece affermato nella decisione della Corte d’Appello- il passaggio di motocicli e altri mezzi meccanici. 2. Occorre preliminarmente osservare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2014, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 - Rv. 630359 - 01). Da ciò deriva che tutte le lagnanze veicolate dalla società ricorrente alla luce del disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. debbono ritenersi nel loro complesso inammissibili, residuando spazio solo per il vaglio dei motivi di ricorso ancorati all’art. 360, n. 3), c.p.c. 3. Svolta tale premessa, il primo motivo di ricorso è da ritenersi infondato. Giova rammentare che le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 6 di 9 intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.) (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30317 del 18/12/2017 - Rv. 646607 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12814 del 18/12/1997 - Rv. 511023 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4610 del 22/03/2012 - Rv. 622023 - 01). Fermi tali principi, questa Corte ha chiarito che costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato della Corte di cassazione, se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l'esistenza della interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa) (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 14 del 03/01/2020 - Rv. 656331 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 26/01/2006 - Rv. 587105 - 01). Nel caso in esame la Corte territoriale, con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato che non è censurabile nella presente sede, ha ritenuto - sulla scorta della pacifica esistenza di un preesistente accesso alla via pubblica, ritenuto transitabile anche con piccoli mezzi meccanici (v. pag. 4) - che alla fattispecie concreta non potesse trovare applicazione l’art. 1051 c.c., bensì l’art. 1052 c.c. con approdo interpretativo che è del tutto conforme ai principi dettati da questa Corte. 4. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 7 di 9 Nel ritenere che l’applicazione dell’art. 1052 c.c. postulasse una valutazione delle esigenze agricole o produttive da svolgersi in concreto e non in astratto la Corte territoriale si è conformata all’orientamento di questa Corte, la quale ha reiteratamente chiarito che la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione. Detto requisito deve essere valutato, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021 - Rv. 663364 – 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5765 del 07/03/2013 - Rv. 625518 - 01). Nel caso in esame, ancora una volta con valutazione in fatto non sindacabile nella presente sede, la Corte genovese ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la sussistenza di una concreta prospettiva di sfruttamento agricolo del fondo, peraltro in parte contraddetta dalla stessa società ricorrente, le cui deduzioni sono risultate costantemente oscillanti tra la deduzione di esigenze agricole e la deduzione della ben diversa esigenza di garantire l’accesso ad unità abitative realizzate sul proprio fondo. Quanto alle lagnanze relative alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, le stesse risultano inammissibili. Anche alla luce della sintesi dei motivi di appello riportati dalla stessa società ricorrente a pag. 10 del proprio ricorso, infatti, non risulta che tali doglianze siano state fatte oggetto di uno specifico motivo di appello (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 1532 del 22/01/2018 - R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 8 di 9 Rv. 647783 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014 - Rv. 630091 – 01; v. anche Cass. sentenza n. 18742/2016 in motivazione). La società ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata un vizio inesistente, dato che esso avrebbe potuto configurarsi solo se la Corte territoriale avesse omesso di valutare una doglianza dedicata al punto specifico. Quindi, mancando la formulazione del relativo motivo di appello, la Corte genovese si è a ragion veduta disinteressata delle istanze istruttorie, che anzi non poteva esaminare, in ossequio ai limiti della devoluzione del giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18742 del 2016 cit.). 5. Il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Va invero osservato che il motivo di ricorso, pur invocando formalmente il disposto di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., in realtà viene a dedurre non una violazione o falsa applicazione dell’art. 1052 c.c. ma l’omesso esame di una serie di circostanze meramente fattuali (indicate come decisive) che dell’applicazione della previsione costituivano presupposti, quali la destinazione residenziale dell’immobile ristrutturato, la natura dell’attuale accesso alla via pubblica, la mancata manutenzione dell’accesso medesimo da parte del Comune. Soccorrono, allora, sul punto le considerazioni già svolte in precedenza in ordine alla vigenza della preclusione ex art. 348-ter c.p.c. ed alla conseguente inammissibilità di simili deduzioni. 6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello R.G. 8722/2017 - Pagina nr. 9 di 9 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 28 giugno