Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3343 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente a [...]in Vicolo Ragusi, 2, C.F._1
elettivamente domiciliato a Palermo, via Giuseppe Sciuti, 156 presso lo studio dell'avv. (C.F.: ; Parte_1 C.F._2
pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...], Contrada Piana nr. C.F._3
52/C, elettivamente domiciliata a mezzo pec all'indirizzo e in Messina, Via Ghibellina nr. 46, presso e Email_2
nello studio dell'Avv.ta Rita Carbonaro (c.f.: ), che C.F._4
la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti e che ha dichiarato di voler ricevere tutte le relative comunicazioni all'indirizzo pec o al numero di fax 090672167; RESISTENTE Email_2
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 25.06.2021 adiva il Tribunale Parte_1
di Patti esponendo che da una relazione sentimentale seguita da convivenza con era nata il [...] la figlia Controparte_1 Per_1
che le parti avevano stabilito la residenza familiare a Palermo;
che nel
[...]
mese di maggio 2019 la suddetta relazione era cessata e la si CP_1
era trasferita insieme alla figlia a Messina presso l'abitazione dei suoi genitori;
che dal momento della separazione egli aveva potuto vedere la figlia solo saltuariamente, circa quindici volte nell'arco di due anni, sia a causa della distanza tra i luoghi di residenza, essendo egli rimasto a vivere a Palermo, sia per il fatto che egli versava in precarie condizioni economiche, percependo mensilmente la somma di circa € 650,00 a titolo di provvigioni quale intermediario assicurativo, sia per il fatto che la aveva sempre preteso che egli riconducesse la figlia presso CP_1
la madre entro le ore 12,30. Osservava che il disagio era aumentato a seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19 anche perché egli non aveva un luogo ove abitare a Messina ed era costretto a vedere la figlia o in un bar o in un parco pubblico o per strada;
rilevava, inoltre, che la figlia non aveva potuto frequentare i parenti paterni. Tutto ciò esposto, rilevava che occorreva disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della bambina, ma le parti non avevano raggiunto un accordo. Evidenziava, inoltre, che la figlia non aveva ancora ricevuto le vaccinazioni obbligatorie, in quanto la madre era sostenitrice dei principi no vax. Chiedeva, pertanto, che la minore fosse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, che fosse disposto
2 l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre, come meglio specificato in ricorso, con la previsione del pernottamento della minore presso l'abitazione del padre, che fosse posto a carico del deducente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a € 150,00, oltre al
50 % delle spese straordinarie, che fosse autorizzato il deducente a fare effettuare alla figlia le vaccinazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 1 comma
1 D.L. 73/2017.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
quale evidenziava di non avere mai impedito al di esercitare il Parte_1
diritto di visita alla figlia, mentre quest'ultimo si era recato a Messina per incontrare le figlia solo di rado e senza congruo preavviso. Evidenziava che, pur essendo vero che era stato sempre il a spostarsi a Parte_1
Messina per vedere la figlia, nondimeno, ciò era stato determinato dal fatto che ella era sprovvista di autovettura ed avrebbe dovuto avvalersi dei mezzi pubblici per raggiungere Palermo, con inevitabili disagi per la minore, anche in considerazione dei pericoli derivanti dalla pandemia per Covid 19.
Ciò premesso, rilevava che anch'ella chiedeva la disciplina del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in comparsa e senza pernottamento della minore presso l'abitazione del padre, almeno fino a quando la bambina non avesse compiuto i sei anni di età. Lamentava, poi, che il non aveva provveduto stabilmente alla corresponsione Parte_1
di un assegno per il mantenimento della bambina, avendo versato solo saltuariamente somme insufficienti per far fronte alle necessità della piccola. Rilevava che, essendo lei disoccupata, la minore era stata mantenuta solo grazie all'aiuto economico dei genitori della deducente, mentre la somma indicata da controparte in ordine alla entità dell'assegno
3 che il avrebbe potuto versare appariva del tutto incongrua Parte_1
rispetto alle esigenze della bambina. Chiedeva, pertanto, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla deducente un Parte_1
assegno mensile non inferiore ad € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Quanto, infine, alla mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, rilevava che ella non aveva mai escluso a priori e categoricamente l'effettuazione delle predette vaccinazioni, ma aveva sostenuto la necessità di effettuare degli screening pre-vaccinali, per verificare l'insussistenza di eventuali controindicazioni.
Con ordinanza del 10.07.2023 il Tribunale di Patti, rilevato che la minore viveva insieme alla madre a Messina, pur risultando residente anagraficamente a Gioiosa Marea, dichiarava la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Messina.
Con ricorso depositato il 22.08.2023 Parte_1
riassumeva il giudizio davanti a questo Tribunale ribadendo le domande già proposte con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore ed ai tempi di permanenza della minore con il padre;
in particolare, chiedeva che le visite del padre fossero così disciplinate: “Il padre terrà insieme a sé la figlia per numero 3 week-end al mese. Due Persona_1
dei detti fine settimana si effettueranno a Palermo (anche per fare frequentare alla minore gli ascendenti paterni) ed il rimanente fine settimana si svolgerà nella zona di Messina. I week-end inizieranno dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica. […] 3.in merito alle giornate di festa, si seguirà la regola dell'alternanza di anno in anno.
Tuttavia, considerando la distanza, sarebbe più consono per la bambina, in occasione di giorni di festa continuativi (es. 24 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre - 31 dicembre ed 1gennaio - vigilia di Pasqua, Pasqua e
4 pasquetta) che la stessa trascorresse l'intero detto periodo con uno dei due genitori in modo alternato di anno in anno. Per le altre giornate di festa (ad esempio : 2 giugno – 1 maggio etc.) si seguirà sempre la regola dell' alternanza cercando di rendere il più comodo possibile la visita sia per il genitore che per la minore.
4.il padre terrà con sé la figlia per 15 giorni continuativi da individuare nel mese di agosto e con il 15 (ferragosto) goduto da ciascun genitore in via alternata anno per anno. Va da sé che durante il detto periodo quindicinale di agosto il regime di visita ordinario rimarrà sospeso.
5.il giorno in cui la bambina compie gli anni, nonostante sia auspicabile che siano presenti ai festeggiamenti entrambi i genitori contemporaneamente, qualora contrasti non lo consentano, si seguirà la regola dell'alternanza di anno in anno anche per tale giornata. […] 6.in corrispondenza dei due week-end del padre da trascorrere a Palermo, la madre si occuperà di portare la figlia a Palermo dove Controparte_1
sarà presa con sé dal padre il quale si occuperà la domenica di portarla nuovamente dalla madre a Messina”. Dichiarava, infine, di non insistere nella richiesta a suo tempo svolta di autorizzare la effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie nei confronti della figlia, associandosi alla richiesta avanzata dalla resistente di effettuare previamente degli screening pre-vaccinali per scongiurare controindicazioni.
Si costituiva la quale evidenziava che Controparte_1
davanti al Tribunale di Patti le parti avevano lungamente cercato di raggiungere un accordo e che in effetti era stata raggiunta una intesa con riferimento al tema delle vaccinazioni obbligatorie, mentre sulle altre domande i contrasti non erano stati superati. Ribadiva, pertanto, le domande e difese già proposte davanti al Tribunale di Patti evidenziando che la minore aveva manifestato una forte resistenza ad allontanarsi dalla madre e dalla città di Messina ed aveva dimostrato la sua volontà di
5 incontrare il padre nella città di Messina, volontà della quale il Parte_1
non voleva tenere conto, colpevolizzando la deducente che, a suo avviso, avrebbe ostacolato i rapporti tra padre e figlia. Chiedeva, pertanto, che i tempi di permanenza della minore con entrambi i genitori fossero disciplinati consentendo “al padre, nr 2 weekend al Parte_1
Pers mese da trascorrere con la figlia […] che almeno in una prima fase i weekend della figlia con il padre si trascorrano a Messina;
pertanto il padre preleverà la minore dalla casa della madre nel pomeriggio del venerdì di riferimento entro le ore 20,00 e la riaccompagnerà nella giornata di domenica entro le ore 20,00 al fine di consentirle un'adeguata preparazione
(doccia, cena e riposo in orario consono) e organizzazione per il successivo lunedì scolastico;
3) Disporre, fermo il principio di cui sopra, per le festività annuali (Festa dell'Immacolata Concezione, Vigilia di Natale,
Natale, Vigilia di capodanno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, primo maggio e altre) e ponti infra-annuali, che i genitori seguano il principio dell'alternanza di anno in anno, tenuto comunque conto dei tempi di scuola (di didattica e di vacanza) della minore;
4) Assegnare al padre giorni 7 continuativi con la figlia nel mese di agosto corrispondente al periodo delle ferie paterne;
anche per la condizione in esame si reputa necessario tutelare la volontà della minore perché non subisca coercizioni e viva serenamente la pausa estiva, richiamando quanto sopra detto in merito ai weekend padre/figlia; la madre è senz'altro disponibile ad un ampliamento graduale del suddetto periodo fino al raggiungimento dei 15 giorni canonici compatibilmente con le fasi di crescita della minore;
5)
Disporre che la minore trascorri il giorno del suo compleanno a Messina con l'auspicabile presenza di entrambi i genitori;
i giorni di compleanno dei genitori rispettivamente con il padre e con la madre e sempre compatibilmente agli impegni scolastici e alle attività extrascolastiche della
6 minore;
6) Ordinare al sig. di consentire il contatto Parte_1
telefonico e/o per videochiamata tra madre e figlia durante la permanenza della minore presso di lui”. Quanto, infine, al mantenimento, chiedeva che fosse posta a carico del la corresponsione a titolo di Parte_1
mantenimento della figlia dell'importo mensile di euro 250,00 (con rivalutazione in base agli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 15/16.11.2023 il Tribunale affidava in via provvisoria ed urgente la minore nata a [...] il Persona_1
01.02.2019 in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre;
disponeva che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione fosse esercitata separatamente dal genitore con il quale la figlia minore anche temporaneamente si trovava;
disciplinava i tempi di permanenza della minore con il padre come meglio specificato in parte motiva;
richiedeva al Servizio Sociale del
Comune di Messina di vigilare sul corretto svolgimento dei suddetti tempi di permanenza, affinché le parti potessero essere aiutate al superamento di eventuali difficoltà; poneva a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1
mese, un assegno mensile di € 150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF;
richiedeva al Servizio Sociale del
Comune di Messina di esaminare la qualità del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori e di valutare la capacità di questi ultimi a svolgere in modo adeguato i compiti genitoriali, avvalendosi, ove necessario, anche della collaborazione del Consultorio Familiare competente;
richiedeva al
Servizio Sociale di verificare le attuali condizioni socio familiari di vita della minore presso la madre e quelle vengono assicurate alla stessa dal
7 padre nei periodi di permanenza presso l'abitazione di quest'ultimo, segnalando eventuali situazioni di potenziale pregiudizio;
richiedeva al
Servizio Sociale del Comune di Messina di trasmettere dettagliata relazione sulla attività svolta.
Nella motivazione del suddetto provvedimento si legge che “che con riferimento al regime di affidamento ed alla collocazione privilegiata della minore, possa essere recepito il sostanziale accordo delle parti, che hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi”, mentre, al fine di assicurare nelle more del giudizio un equilibrato rapporto tra la minore ed entrambi i genitori, atteso che la conflittualità esistente tra le parti aveva di fatto ostacolato il mantenimento di rapporti continuativi e significativi con il padre e tale situazione, a prescindere dalle colpe di uno o dell'altro genitore, appariva idonea ad arrecare pregiudizio alla minore, appariva opportuno prevedere, in mancanza di elementi che potessero indurre a ritenere che il padre non fosse in grado di assicurare alla figlia minore adeguata protezione, che gli incontri potessero svolgersi anche nella città di
Palermo, essendo evidente che bisognava consentire al come Parte_1
figura paterna, di gestire al meglio e con serenità il tempo trascorso con la figlia, stabilendo i seguenti tempi di permanenza: il padre potrà “vedere e tenere con sé la figlia a settimane alternate dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica, facendo carico al di prelevare la Parte_1
figlia a casa della madre e di riaccompagnarla nella predetta casa al termine del periodo di permanenza;
inoltre la figlia potrà stare con il padre per quattro giorni nel periodo natalizio, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, o in difetto di accordo, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
la
8 figlia potrà stare con il padre durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; la figlia potrà stare con il padre durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dall'1 al
15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
la figlia potrà stare con il padre nelle altre giornate festive (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) secondo il criterio dell'alternanza con la madre e, in mancanza di accordo il prossimo 8 dicembre la figlia starà con la madre;
infine, la bambina starà con il padre il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena, il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00, il giorno della festa del papà, disponendosi, analogamente che la minore trascorra con la mamma il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma”.
Quanto, infine, al mantenimento della minore, il Tribunale osservava che la non aveva contestato quanto asserito dal in CP_1 Parte_1
ordine alla modesta redditività dell'attività lavorativa da quest'ultimo svolta, ma aveva sottolineato le notevoli esigenze della minore cui deve far fronte. Nondimeno, occorreva tenere in considerazione non soltanto la circostanza che il guadagnava circa € 800,00 al mese, ma Parte_1
anche la circostanza che lo stesso doveva sostenere notevoli oneri economici per mantenere un rapporto significativo con la figlia, dovendosi spostare da Palermo a Messina, sicché in tale situazione “ritiene, allora, il collegio che l'assegno a carico del a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia possa essere determinato in € 150,00 mensili, poiché una misura superiore difficilmente sarebbe da lui economicamente sostenibile. Naturalmente entrambi i genitori dovranno contribuire al
9 pagamento delle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee
Guida del CNF, nella misura del 50 % ciascuno”.
I Servizi non provvedevano a trasmettere la relazione sull'attività compiuta e con note d'udienza depositate il 21.10.2024 parte ricorrente, preso atto del lunghissimo tempo trascorso, dichiarava di non avere più uno specifico interesse all'intervento dei servizi, posto che le parti erano sovente riuscite a gestire le difficoltà insorte nell'attuazione della disciplina relativa ai tempi di permanenza ed i rapporti tra i genitori stavano dirigendosi verso una sempre maggiore consapevolezza della bigenitorialità. Analogamente, nelle note di udienza del 20.10.2024, parte resistente sottolineava che la situazione relazionale tra le parti nel loro Pers ruolo di genitori della piccola era migliorata a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale il 16.11.2023, del quale chiedeva solo piccole modifiche.
All'udienza del 25.02.2205, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Tribunale riservava la decisione.
Ritiene il collegio che il provvedimento provvisorio emesso il
15/16.11.2023 possa essere integralmente confermato. Infatti, con riferimento al regime di affidamento ed alla collocazione privilegiata della minore, non vi è motivo di discostarsi dal sostanziale accordo delle parti, che hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi. Con riferimento, poi, alla disciplina dei tempi di permanenza della figlia minore con il padre, la regolamentazione provvisoria contenuta nel provvedimento del
15/16.11.2023 ha dato per lungo tempo buona prova di sé, tanto che le parti avevano concordemente affermato, nelle note del 20 e del 21 ottobre 2024, che i rapporti tra i genitori stavano dirigendosi verso una sempre maggiore consapevolezza della bigenitorialità; nondimeno, approssimandosi la decisione della causa, entrambe le parti hanno rappresentato la emersione
10 di precedenti difficoltà che sembravano superate. La ha CP_1
lamentato, infatti, che il perseguiva una vera e propria Parte_1
“campagna di demolizione” della figura materna, adottando un atteggiamento minaccioso, ostile e aggressivo anche alla presenza della minore che, per tale motivo, non intendeva più raggiungere la città di
Palermo. Il dal canto suo ha evidenziato che era stata la Parte_1
a tenere costantemente una condotta volta a limitare i CP_1
rapporti tra padre e figlia. E' evidente, nondimeno, che la regolamentazione giurisdizionale dei rapporti tra la figlia ed entrambi i genitori non può essere condizionata dal mutevole reciproco atteggiamento delle parti che potrebbero altrimenti essere indotte ad alimentare la conflittualità per conseguire dei “vantaggi” in sede giurisdizionale (sembra assai strano, infatti, che i problemi relazionali siano improvvisamente riemersi in prossimità della decisione della causa). D'altro canto, a fronte dell'affermazione della secondo cui la minore avrebbe CP_1
mostrato recentemente resistenze a recarsi a Palermo insieme al padre, si deve ribadire, da un lato, “la necessità che entrambi i genitori effettuino uno sforzo personale ascoltando le voci e le richieste emotive della figlia”
e, dall'altro lato, che, in considerazione dell'età della bambina
“quest'ultima non sia chiamata a decidere come gestire il tempo trascorso con i genitori, posto che devono essere al contrario gli adulti a prendere le decisioni, senza dipendere supinamente dai desideri e dalle scelte della figlia minore, costituendo anche la “gestione adulta” della figlia minore un elemento qualificante della capacità genitoriale”. D'altronde, in base alle concordi affermazioni delle parti, seppure la figlia minore mostri una naturale alleanza ed attaccamento nei confronti della figura materna, con la quale vive stabilmente, nondimeno la stessa non è rigidamente ostile nei confronti del padre, né presenta comportamenti disadattivi. Non appare
11 opportuno, infine, accogliere quelle piccole modifiche alla disciplina degli incontri, sollecitate dal che potrebbero, in parte, essere Parte_1
motivo di ulteriore conflittualità e che alterano una situazione che richiede, invece, quanto più possibile, una stabilità.
Vanno, infine, ribadite anche tutte le considerazioni svolte con riferimento al mantenimento della figlia, essendo la misura dell'assegno fissata a carico del proporzionale ai redditi di quest'ultimo, Parte_1
che deve farsi carico delle spese per mantenere un rapporto significativo con la figlia, e congrua rispetto alle necessità della figlia.
Naturalmente entrambi i genitori dovranno contribuire al pagamento delle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del
CNF, nella misura del 50 % ciascuno.
Appare, infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3343/2023 R.G., così provvede:
1) affida la minore nata a [...] il [...] in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre;
dispone che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia esercitata separatamente dal genitore con il quale la figlia minore anche temporaneamente si trova;
2) disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane
12 alternate dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica, facendo carico al di prelevare la figlia a casa della Parte_1
madre e di riaccompagnarla nella predetta casa al termine del periodo di permanenza;
inoltre la figlia potrà stare con il padre per quattro giorni nel periodo natalizio, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, o in difetto di accordo, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al
2 gennaio il secondo anno;
la figlia potrà stare con il padre durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; la figlia potrà stare con il padre durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
la figlia potrà stare con il padre nelle altre giornate festive
(25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
infine, la bambina starà con il padre il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena, il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00, il giorno della festa del papà, disponendosi, analogamente che la minore trascorra con la mamma il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro i primi cinque giorni di ogni mese, un Controparte_1
assegno mensile di € 150,00 da rivalutare annualmente in base agli
13 indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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