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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 602/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 602 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Francesco Tanzarella e Marica Bianco, giusta procura in calce al ricorso in appello;
appellante – appellato incidentale
e
, in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pannarale, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 12 luglio 2018 – premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 del , dal 1° febbraio 2003 al 15 apri- Controparte_1 Controparte_1 le 2018, con la qualifica di portiere ed inquadramento nel livello A1 del c.c.n.l. per i dipendenti da proprietari di fabbricati – ha dedotto:
- che l'orario di lavoro previsto contrattualmente era pari a 45 ore settimanali articolato in sei giorni;
- di aver, invece, sempre osservato un orario di lavoro pari a 50 ore settimanali articolato come segue: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
- 1 - ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.000; il sabato dalle ore 8.00 alle ore
13.00;
- di aver dunque espletato 5 ore di lavoro straordinario per ciascuna settimana, dall'inizio sino alla cessazione del rapporto di lavoro, maturando a tale titolo un credito pari a 21.954,47 euro;
- di non aver usufruito, dall'inizio sino alla cessazione del rapporto di lavoro, dell'intero monte orario pari a 195 ore di ferie annuali e di aver dunque accumulato 1570 ore di ferie non godute, maturando a tale titolo un credito pari a 8.949,00 euro;
- di non aver beneficiato, dall'inizio dell'anno 2004 sino alla cessa- zione del rapporto di lavoro, dell'intero monte orario di 60 ore annuali di permessi retribuiti (ROL) e di aver dunque accumulato 652,60 ore di per- messi non goduti, maturando a tale titolo un credito pari a 3.719,82 euro;
- di non essere stato retribuito, per tutta la durata del rapporto lavora- tivo, per i 4 giorni di festività soppresse annuali, maturando a tale titolo un credito pari a 1.776,36 euro;
- di vantare nei confronti della controparte un credito complessivo pari a 36.399,65 euro a titolo di differenze retributive, come da conteggi analitici allegati, oltre interessi e rivalutazione.
Sulla scorta di tali premesse e deduzioni ha quindi chiesto Parte_1 la condanna del resistente al pagamento in proprio favore della CP_1 somma di 36.399,65 euro, come sopra determinata, con il favore delle spese processuali.
2. Il si è costituito ed ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso deducendo innanzitutto l'inammissibilità della domanda in ordine alle differenze retributive asseritamente maturate dall'inizio del rapporto sino all'anno 2012, attesa la sottoscrizione da parte del ricorrente di due liberatorie (datate rispettivamente 4 giugno 2013 e 15 marzo 2018) a seguito di una transazione stragiudiziale fra le parti.
Nel merito, ha eccepito preliminarmente la prescrizione decennale dei crediti a titolo di indennità di mancato godimento delle ferie e permessi nonché l'infondatezza della pretesa attorea. Ha inoltre chiesto, in via ricon- venzionale, la condanna di al pagamento in proprio favore della Parte_1 somma pari a 12.000,00 euro per occupazione impropria, a partire dell'anno
2003, dell'alloggio posto nello stabile e adibito ad abitazione del portiere.
3. Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 3478/2022 del 12 di- cembre 2022 il Tribunale di Bari ha: I) parzialmente accolto il ricorso e, per l'effetto, condannato il al pagamento, in favore del lavoratore, CP_1 della minor somma di 12.668,82 euro a titolo di differenze retributive, oltre
- 2 - interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sono al soddisfo;
II) rigettato le restanti domande;
III) rigettato la domanda ricon- venzionale;
IV) compensato le spese di lite nella misura di 2/3 e condannato la resistente al pagamento della residua parte liquidata in 2.000,00 euro, ol- tre accessori.
In sintesi, a fondamento della decisione il Giudice di prime cure ha posto i seguenti rilievi:
- dal tenore letterale della dichiarazione unilaterale del 4 giugno
2013 e della scrittura privata del 15 marzo 2018 emergeva che unico oggetto della quietanza nonché della rinuncia e transazione era il pagamento e la ri- chiesta di retribuzione ordinaria, senza alcuna menzione a qualsivoglia cre- dito maturato a titolo di lavoro straordinario o indennità per ferie e permessi non goduti;
- nel caso di specie, era incontestato – nonché provato per tabulas – che il ricorrente avesse lavorato per la resistente dal 1° febbraio 2003 al 15 aprile 2018, in virtù di un contratto a tempo indeterminato e pieno, con qua- lifica di portiere e inquadramento nel livello A1 del c.c.n.l. Portieri e Custo- di;
- la prova testimoniale espletata non aveva avvalorato la pretesa atto- rea in ordine all'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto e retribuito;
- in proposito, le dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
non erano idonee a dimostrare in maniera rigorosa gli assunti atto-
[...] rei;
al contrario, aveva rilievo dirimente la deposizione della teste Tes_3
confermativa della tesi datoriale, la quale – alla luce della frequen-
[...] tazione giornaliera dello stabile condominiale per ragioni professionali – aveva reso dichiarazioni precise e dettagliate;
- di contro, la disamina integrata delle allegazioni contenute in ricor- so e delle risultanze documentali confortava l'assunto attoreo in ordine alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi nella misura dovuta;
- alla luce dei prospetti paga prodotti e non contestati dal datore, per la quantificazione delle spettanze doveva farsi riferimento ai conteggi depo- sitati dal ricorrente;
- conseguentemente, il datore di lavoro risultava debitore della som- ma complessiva di 12.668,82 euro, di cui 3.719,82 euro a titolo di permessi non goduti e 8.949,00 euro a titolo di ferie non godute;
- non poteva trovare accoglimento la richiesta di pagamento delle fe- stività soppresse annuali, non avendo parte ricorrente né indicato siffatte giornate né dimostrato la collocazione cronologica delle prestazioni lavora-
- 3 - tive in tali giorni e neppure individuato la norma contrattuale posta a fon- damento della corrispondente domanda;
- doveva altresì ritenersi infondata la domanda riconvenzionale spie- gata dal Condominio, in quanto sguarnita in punto di specifica allegazione e prova del titolo, del fatto o atto, in virtù del quale si assumeva la responsabi- lità del ricorrente nonché in ordine alle conseguenze dannose eventualmente patite;
- in ragione della soccombenza reciproca e dell'esito complessivo della lite, doveva ritenersi congrua la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 e la condanna della resistente al pagamento della residua parte.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello. Parte_1
Il ha resistito e spiegato ap- Controparte_1 pello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la prova dello svolgimento del lavoro straordinario, dolendosi del malgoverno delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di prime cure.
Sottolinea che le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente erano precise e concordanti e che, di contro, le dichiarazioni dei testi di parte dato- riale erano inidonee a smentire lo svolgimento del lavoro straordinario.
5.1. La doglianza è da ritenersi fondata nei limiti e per i motivi di se- guito esposti.
Giova ricordare l'ormai consolidato orientamento interpretativo se- condo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valuta- zione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantifica- zione del compenso (cfr. ex multis Cass. n. 4076 del 2018 e Cass. n. 16150 del 2018).
Va poi rammentato che la Suprema Corte ha costantemente afferma- to che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la conclu- denza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle rite- nute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti;
né il giudice di merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che
- 4 - ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione di ogni altro elemento probatorio non accolto, quand'anche allegato dalle parti (cfr. Cass.
n. 16497 del 2019).
Invero, ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 115 e 116
c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giu- stificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le pro- ve prospettate o comunque acquisite (cfr. Cass. n. 5241 del 2011).
In particolare, quanto alla valutazione delle risultanze della prova te- stimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ri- tenute più idonee a sorreggere la motivazione, come del pari l'esclusione della prevalente concludenza di un gruppo di testimonianze rispetto ad un altro di contenuto contrapposto, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisio- ne una fonte di prova a preferenza di altre o l'equivalenza di entrambe, non incontra altro limite se non quello della necessaria indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare puntualmente ciascuna delle deduzioni difensive del- le;
parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circo- stanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente in- compatibili con la decisione adottata (così Cass. n. 6760 del 2003; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 26926 del 2009; Cass. n. 3468 del 2010; Cass. n.
4773 del 2015).
5.2. Sulla scorta dei citati principi, la Corte ritiene che il lavoratore abbia fornito prova adeguata dello svolgimento di lavoro eccedente quello ordinario, sia pure circoscritta ad un periodo più limitato rispetto a quello rivendicato.
In proposito, assume rilievo dirimente la deposizione del teste
[...]
il quale – dopo aver riferito di aver abitato nel Condominio di Testimone_4
dal mese di novembre 2007 al mese di aprile 2014 Controparte_1
– ha così deposto: «Conosco in quanto nel periodo in Parte_1 cui io ho abitato nel predetto condominio svolgeva le funzioni di portiere.
Posso confermare la circostanza del punto A di pag. 16 del ricorso [«se vero che il sig. sin dalla data di assunzione (1 febbraio 2003) e sino alla cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro con il Condominio di via Principe Amedeo n. 40 in Bari ha svolto il se- guente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00;
- 5 - il sabato mattina dalle 8:00 alle 13:00»]. Confermo l'orario di lavoro così come svolto dal CA, anzi posso riferire che in alcuni casi anticipava
l'inizio della propria attività nel pomeriggio perché lo vedevo lì presente già alle 15.30 oppure perché lo vedevo trattenersi oltre l'orario di lavoro, oltre le 20:00. Tanto posso affermare per il periodo in cui abito nel condo- minio di via P. Amedeo. Confermo la circostanza sub B del ricorso [«se vero che il sig. nel periodo da giugno a dicembre del 2011 ha lavorato tutti i giorni dal Parte_1 lunedì al sabato (secondo gli orari di cui al quesito che precede) fatta eccezione per il 15 agosto, il 1 novembre, e i giorni 8, 25 e 26 dicembre»] precisando che il sig. Pt_2
[... era sempre presente tranne nei giorni rossi di calendario. Confermo la circostanza C del ricorso [«se vero che nell'anno 2012 il sig. ha lavorato Parte_1 tutti i giorni dal lunedì al sabato (secondo gli orari di cui al quesito A) fatta eccezione per il
6 gennaio, il 25 aprile, il 1 maggio, l'8 maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre, e fatta eccezione per il sabato 28 luglio, sabato 4 agosto, sabato 11 agosto, sabato 18 agosto, sabato 25 agosto, sabato 1 settembre»] rispetto alle giornate di festività ivi indicate;
non posso riferire sulle giornate indicate nella se- conda parte del capitolo relative al sabato del mese di agosto perché non lo ricordo e nemmeno ricordo quel sabato del primo settembre».
Non vi è alcuna ragione di dubitare dell'attendibilità della deposizio- ne del menzionato teste, in quanto proveniente da un soggetto in possesso di una cognizione diretta dei fatti oggetto di lite, totalmente estraneo alle parti in causa e, di conseguenza, privo di qualsivoglia interesse rispetto all'esito del giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale (secondo cui la de- posizione di non era pienamente convincente in quanto egli si era Tes_1 limitato «… a confermare gli orari dedotti in ricorso, senza, tuttavia, mini- mamente dare conto, sia pure in maniera essenziale, delle proprie abitudini quotidiane, della propria presenza o degli orari di ingresso e uscita dallo stabile del resistente, dunque, senza offrire assicurazione della CP_1 effettiva conoscenza dello specifico elemento in contestazione»), la circo- stanza di aver abitato nel Condominio in questione rende superflua qualsiasi ulteriore specificazione riguardo alle abitudini professionali o personali del teste. È del tutto plausibile ritenere che la naturale frequentazione dell'edificio abbia determinato incontri con certamente non spo- Parte_1 radici, ma ripetuti con frequenza giornaliera e distribuiti nell'arco della giornata, indipendentemente dagli impegni lavorativi – che, in virtù dell'attività di libero professionista svolta dal teste, non avevano natura pre- determinata – o dalle abitudini quotidiane del testimone.
- 6 - Vi è poi da considerare che la richiamata deposizione non può nep- pure ritenersi minimamente scalfita dalle dichiarazioni dei testi di parte resi- stente avv. e Giuseppe Colella. Dall'esame di queste ulti- Testimone_3 me, infatti, non emergono elementi di contraddittorietà o divergenze tali da metterne in dubbio la veridicità.
Escussa all'udienza del 5 gennaio 2022, ha riferito quanto Tes_3 segue: «Conosco i fatti di causa perché collaboro con lo studio dell'avv. Al- benzio dal 1992 a oggi;
preciso che lo studio è al primo piano dello stabile di via P. Amedeo 40. Conosco del quale quando ho cominciato a Parte_1 frequentare lo studio mi è stato riferito essere il portiere perché l'ho visto in portineria negli orari in cui io mi recavo in studio o andavo via. Preciso che
i miei orari erano variabili a seconda degli impegni sia la mattina che il pomeriggio: ad esempio, quando non avevo udienza mi recavo in studio verso le 9.00/9.30 e andavo via alle 13.30/14.00. La mattina arrivando ve- devo CA, quando andavo via no. Il pomeriggio arrivavo in studio al- le 17.00/17.30 e lo trovavo in portineria;
andando via la sera verso le
20.30/21.00 non c'era il CA in portineria». Orbene, il fatto che la te- ste abbia incontrato l'appellante al suo arrivo in studio la mattina verso le
9.00/9.30 e il pomeriggio verso le 17.00/17.30 non implica affatto che tali orari coincidessero con l'inizio effettivo dell'attività lavorativa del portiere.
In altre parole, sulla scorta di tale dichiarazione non si può escludere che non fosse già presente in portineria dalle 8.00 del mattino e dalle Parte_1
16.00 del pomeriggio (così come riferito dal teste . Parimenti, anche Tes_1 la circostanza che la teste non abbia visto il portiere all'uscita dallo studio, ossia verso le 13.30/14.00 e alle 20.30/21.00 circa, non smentisce in alcun modo quanto asserito dall'appellante – e confermato dal teste – ri- Tes_1 guardo agli orari giornalieri di fine lavoro (cioè le ore 13:00 e le ore 20:00).
Allo stesso modo, sentito all'udienza del 25 maggio 2022 Giuseppe
Colella ha dichiarato quanto segue: «Conosco perché Parte_1 frequentavo questo stabile dove il ricorrente era il portiere perché vi abita- va un mio amico che andavo a trovare con una certa con- Persona_1 tinuità in quanto tale amico è ipovedente e io mi recavo a casa sua nel po- meriggio. La mattina capitava raramente. Mi recavo dal mio amico prima che abitasse nello stabile dal 1980 in poi in quanto nello stesso stabile ave- va sede uno studio radiologico del padre di , che ci recavamo a tro- Per_1 vare. Dal 1985 il è andato ad abitare al sesto piano dello stabile di Per_1 cui innanzi e ho frequentato la sua casa fino al 2020 (…) Confermo che la mattina mi recavo dal mio amico circa una volta al mese ad orario Per_1 diversi della mattinata e trovavo al lavoro (…) Nel pomeriggio Parte_1
- 7 - recandomi dal vedevo il ricorrente sul proprio posto di lavoro e Per_1 tanto vedevo in diverse ore, anche alle 16:00 a seguire. Normalmente scen- devo da casa del mio amico alle 19:00 e ci fermavamo a parlare con il Can- tatore. Mi recavo in tutti i giorni della settimana anche il sabato e confermo gli orari di cui innanzi ad esclusione del sabato pomeriggio in cui non lo trovavo». Anche il contenuto di tale testimonianza, dunque, non smentisce in alcun modo gli orari di lavoro che l'appellante sostiene di aver rispettato
(dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 e 16.00-20.00 e il sabato 8.00-13.00).
Piuttosto, vi è da sottolineare come la deposizione di Testimone_5 trovi parziale – ma significativo – riscontro nelle dichiarazioni rese da
[...]
amministratore del appellato. Nel corso Testimone_6 CP_1 del libero interrogatorio svoltosi all'udienza del 9 dicembre 2019, difatti, ha riconosciuto la veridicità degli orari di fine lavoro allegati da Tes_6
, ossia le ore 13:00 e le ore 20:00 dal lunedì al venerdì e poi le ore Parte_1
13:00 il sabato, posticipando però di mezz'ora l'inizio della prestazione (v. verbale di udienza: «Per il periodo in cui sono stato amministratore del condominio il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 13.00, tuttavia molto spesso mi chiedeva di anticipare l'uscita per esigenze perso- nali»). Nel corso dell'interrogatorio formale assunto all'udienza del 5 gen- naio 2022, invece, ha ammesso che ha svolto gli orari di Tes_6 Parte_1 lavoro specificati in ricorso con la sola di 15 minuti in relazione all'inizio e alla fine della prestazione («…durante il mio incarico posso riferire che il ha svolto l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle Parte_1
12.45, dalle 16.15 alle 19.45. Il sabato ha lavorato solo la mattina dalle
8.15 a 12.45»). Tale dichiarazione (che assume valore di confessione della circostanza parzialmente favorevole alla controparte), letta in combinazione con quanto riferito dallo stesso amministratore nel corso del libero interro- gatorio, finisce per corroborare in modo convincente la veridicità della te- stimonianza resa da la cui attendibilità – al contrario di quanto so- Tes_1 stenuto dal Tribunale – non può ragionevolmente definirsi dubbia per il sol fatto che il teste non ha specificato quali fossero le sue abitudini di vita.
Dall'istruttoria svolta in primo grado può dunque ritenersi adegua- tamente provato lo svolgimento, da parte dell'odierno appellante, di un'attività lavorativa quantitativamente superiore a quella prevista per con- tratto, quanto meno in relazione al periodo dal mese di novembre 2007 a quello di aprile 2014, cioè nell'arco di tempo in cui ha abitato nello Tes_1 stabile ove prestava servizio . Parte_1
- 8 - 5.3. Allo scopo di determinare con esattezza le somme dovute a Pt_3 tatore per il lavoro straordinario espletato possono essere utilizzati i conteg- gi inseriti nel corpo del ricorso e che – come rilevato dallo stesso Tribunale
– non hanno formato oggetto di specifica contestazione sul piano squisita- mente tecnico-contabile.
È ampiamente noto, difatti, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei con- teggi (cfr. Cass. n. 5949 del 2018). Peraltro, l''onere di contestare specifi- camente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma
(cfr. Cass. n. 29236 del 2017).
In particolare, sulla base dei conteggi inseriti nel ricorso di primo grado il compenso per il lavoro straordinario espletato da Parte_4
[.
può essere quantificato nella misura complessiva di 10.174,43 euro, così calcolata: 230,72 euro per i mesi di novembre e dicembre 2007 (cioè
1.384,37 euro : 12 x 2) + 1.453,14 euro per l'anno 2008 (totale 1.683,86 eu- ro) + 1.506,96 euro per l'anno 2009 (totale 3.190,82 euro) + 1.554,80 per l'anno 2010 (totale 4.775,62 euro) + 1.554,80 euro per l'anno 2011 (totale
6.300,42 euro) + 1.644,50 euro per l'anno 2012 (totale 7.944,92 euro) +
1.661,41 euro per l'anno 2013 (totale 9.606,33 euro) + 568,10 euro da gen- naio ad aprile 2014 (cioè 1.704,30 euro : 12 x 4).
6. Nel secondo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al compenso per lo svolgimento di lavoro nei quat- tro giorni di festività soppresse annuali.
L'appellante evidenzia di aver provato la domanda tramite il deposi- to dei prospetti paga mensili, dai quali sarebbe chiaramente evincibile lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate di festività soppresse non- ché dei conteggi analitici non contestati dal . Aggiunge che le CP_1 festività soppresse sono previste dalla l. n. 937 del 1977 e la remunerazione delle stesse – in caso di espletamento di attività lavorativa – è riconosciuta dall'art. 73 del c.c.n.l.
6.1. Il motivo è infondato.
- 9 - Va innanzitutto sottolineato che solo nel presente grado di giudizio l'appellante ha allegato che il riconoscimento delle festività soppresse è previsto dall'art. 73 del c.c.n.l. del settore. Lasciando in disparte ogni valu- tazione in ordine alla tempestività di tale deduzione, sta di fatto che la prete- sa attorea non trova fondamento nelle previsioni del contratto collettivo ap- plicato.
Il cit. art. 73 precisa chiaramente al comma 1 quali sono le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo, senza alcuna menzio- ne delle c.d. festività soppresse:
«a) festività nazionali: - Anniversario della liberazione (25 aprile); -
Festa del lavoro (1° maggio); - Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
b) festività infrasettimanali: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì di Pasqua (mobile); - Assunzione della Beata NE
(15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - (8 di- Persona_2 cembre); - S. Natale (25 dicembre); - S. Stefano (26 dicembre);
c) Patrono della città».
Peraltro, non è secondario evidenziare che lo stesso art. 73 c.c.n.l., con una nota a verbale, chiarisce che: «Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, trovano compensazione in corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di lavoro»; il che, dunque, esclude ulteriormente la possibilità di riconoscere la retribuzione delle c.d. festività soppresse.
Né il rifermento alla l. n. 937 del 1977 («Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni») giova alla prospetta- zione di parte appellante, atteso che la disciplina normativa in questione è riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
D'altra parte, anche le buste paga prodotte dall'appellante non gio- vano alla sua prospettazione. Si prenda, ad esempio, la busta paga relativa al mese di maggio del 2011, da cui si ricava chiaramente che sia la “festività non goduta” che la “festività del Santo Patrono” sono state retribuite.
Ne discende che la domanda di riconoscimento di tale voce retributi- va deve ritenersi infondata.
7. Nell'ultimo motivo dell'appello principale si critica la decisione del Tribunale di compensare le spese nella misura di 2/3 in ragione di un'erronea valutazione circa la soccombenza reciproca.
Il motivo è da ritenersi assorbito giacché, per effetto dell'accoglimento del gravame proposto da nei termini sopra Parte_1 chiariti, questa Corte è comunque tenuta ad una nuova regolamentazione
- 10 - delle spese del primo grado, la quale va operata considerando l'esito com- plessivo della lite (v. ex multis Cass. n. 14916 del 2020).
8. Con l'appello incidentale il censura la statuizione CP_1 gravata nella parte in cui ha accolto le domande relative alla mancata frui- zione delle ferie annuali nonché dei permessi retribuiti, omettendo di pro- nunciarsi sull'eccezione di prescrizione decennale.
L'appellante incidentale richiama il più recente indirizzo interpreta- tivo della Suprema Corte secondo cui la prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute decorre dalla cessazione del rapporto di la- voro, salvo che il datore di lavoro non dimostri di aver adempiuto al suo ob- bligo di concederle. Sostiene che dall'interrogatorio formale di Parte_1 emerge che il aveva messo il lavoratore nelle condizioni di CP_1 usufruire sia delle ferie arretrate che dei permessi non goduti, sicché i crediti a tale titolo relativi al periodo dall'anno 2003 al 2008 sono prescritti. Ag- giunge che – sulla scorta delle stesse allegazioni del lavoratore – a quest'ultimo spetterebbe, tutt'al più, la somma complessiva di 1.322,40 euro
(di cui 342,00 euro a titolo di indennità di ferie non godute e 980,40 euro di permessi retribuiti non goduti).
8.1. L'appello incidentale è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che «il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corre- sponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse de- stinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584;
Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311;
Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento» (così Cass. n. 26985 del 2009).
Va osservato che non è affatto necessario che il dipendente indichi dettagliatamente in quali giorni deputati al riposo egli ha prestato la sua atti- vità di lavoro, ma è sufficiente che sia dimostrato il numero complessivo delle giornate di riposo di cui non ha potuto fruire. L'espletamento di attivi- tà lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effetti- vo lavoro annuale, infatti, si pone come fatto costitutivo dell'indennità sud- detta.
- 11 - I principi appena richiamati risultano applicabili, per evidente identi- tà di ratio, anche all'indennità per i permessi non goduti, presupponendo anche quest'ultima quale fatto costitutivo del relativo diritto, lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati, con conse- guente onere della prova a carico del lavoratore.
8.2. Con riferimento alla spettanza del diritto a ricevere l'indennità sostitutiva delle ferie vanno inoltre richiamati i principi interpretativi affer- mati dalla Corte di Cassazione secondo cui: «La perdita del diritto alle fe- rie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'in- teressato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di ri- ferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (cfr. Cass. n. 21780 del
2022).
A supporto di tale affermazione è qui necessario dar conto – sia pur brevemente – degli sviluppi interpretativi derivanti dall'applicazione, sul fronte del diritto interno, dei principi desumibili dal diritto sovranazionale
(e, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE) e dalla giurispru- denza della CGUE, secondo cui:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di la- voro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiu- to al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (v. Cass. n. 15652 del 2018);
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità so- stitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore – se necessario formalmente – a godere delle ferie;
di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto auto- rizzato.
- 12 - Quanto al profilo relativo alla prescrizione di tale diritto, la Cassa- zione ha statuito che: «La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti de- corre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve es- sere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, fe- rie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un pe- riodo di riporto autorizzato» (cfr. Cass. n. 17643 del 2023; negli stessi ter- mini, Cass. n. 21297 del 2023).
In particolare, la Corte di legittimità ha chiarito che l'indennità sosti- tutiva delle ferie non godute può essere richiesta dal lavoratore solo alla ces- sazione del rapporto di lavoro, proprio in omaggio al principio di non mone- tizzabilità delle ferie durante il rapporto di lavoro. In relazione a tale diritto
– di natura diversa dal danno risarcibile durante il rapporto di lavoro – il termine di prescrizione decorre secondo le regole generali dal momento in cui il diritto medesimo può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 21297 del 2023).
Peraltro, è noto che «il periodo di godimento delle ferie annuali non può essere autodeterminato dal lavoratore, configurandosi l'atto di conces- sione delle stesse come prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro, in relazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività d'impresa» (cfr. Cass. n. 25159 del 2014). Ancora (cfr. Cass. n.
18166 del 2013) «l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponen- do una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell'esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di indica- re il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale».
8.3. Poste tali premesse di ordine generale, quanto al caso in esame deve osservarsi che, diversamente da quanto rilevato dal primo Giudice – che ha ritenuto provato il diritto alla percezione delle indennità rivendicate sulla scorta dei prospetti paga versati in atti (neppure contestati dal CP_2
) – l'onere probatorio a carico del non può dirsi adempiuto
[...] Parte_1 in relazione al solo periodo da luglio 2011 a dicembre 2012, mancando in atti i prospetti paga di tali mensilità.
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dal nell'appello CP_1 incidentale (lì dove deduce la piena autonomia di Parte_1
- 13 - nell'organizzazione dei periodi di ferie), le dichiarazioni rese dal lavoratore all'udienza del 9 dicembre 2019 in occasione dell'interrogatorio formale non hanno fatto emergere la prova dell'adozione, da parte del datore di mi- sure organizzative, necessarie per consentire a di usufruire delle Parte_1 ferie arretrate.
Alla citata udienza il lavoratore ha reso la seguente dichiarazione:
«Per quanto riguarda la fruizione delle ferie posso dire che
l'amministratore mi diceva di organizzarmi secondo le esigenze dei condo- mini dicendo in buona sostanza “Fai tu”; per adempiere le mie mansioni e per garantire il servizio, atteso che vi erano degli uffici e degli studi, per qualche mese ci eravamo accordati nel senso che mi era concesso di non lavorare il sabato».
A giudizio di questa Corte, il semplice invito del datore di lavoro
(«Fai tu») a gestire in maniera autonoma la fruizione delle ferie residue non può ritenersi sufficiente ad esonerarlo dal preciso obbligo – che, come detto,
è a carico di parte datoriale – di adoperarsi affinché il lavoratore ne fruisca effettivamente. Ciò che emerge è che il si sia limitato a delega- CP_1 re interamente l'organizzazione delle ferie arretrate, senza fornire adeguate indicazioni e, in ogni caso, senza neppure assicurarsi che le stesse fossero effettivamente godute.
Alla stregua di tali considerazioni, dunque, deve ritenersi sussistente il diritto del lavoratore alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 30 giugno
2011 nonché dal 1° gennaio 2013 al 15 aprile 2018.
8.4. Anche in questo caso, ai fini della quantificazione del credito spettante a è possibile utilizzare i conteggi analitici sviluppati nel Parte_1 ricorso di primo grado e non specificamente contestati, sul piano contabile, dalla controparte.
In particolare, sulla base dei citati conteggi il numero di ore di ferie non fruite da può essere quantificato in 1.301,5, così calcolato: Parte_1
1.144 ore di monte ferie maturate e non godute sino al 31 dicembre 2010 (v. pagina 6 penultimo capoverso del ricorso di primo grado) + 97,5 ore matu- rate nel 2011 (195 maturate – 0 godute : 2, in quanto le buste paga ci sono sino a giugno 2011) per un totale di 1.241,5 ore + 0 2012 (non ci sono buste paga) + 137 ore nel 2013 (195 maturate – 58 godute) per un totale di 1.378,5 ore + 110 ore nel 2014 (195 ore maturate – 85 godute) per un totale di
1.488,5 ore – 101 ore nel 2015 (195 ore maturate – 296 godute) per un totale di 1.387,5 ore – 162 ore nel 2016 (195 ore maturate – 357 godute) per un to- tale di 1.225,5 ore + 121 ore nel 2017 (195 ore maturate – 74 godute) per un
- 14 - totale di 1.346,5 ore – 45 ore nel 2018 (56 ore maturate – 101 godute) per un totale di 1.301,5 ore.
Di conseguenza, considerata la (non contestata) paga oraria pari a
5,70 euro al giorno, l'ammontare complessivo dell'indennità sostitutiva del- le ferie non godute ammonta a 7.418,55 euro, anziché 8.949,00 euro (som- ma domandata da e attribuita dal primo Giudice). A tale importo Parte_1 va poi aggiunto quanto spettante al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva dei permessi, pari a 3.719,82 euro (come riconosciuto dal Tribunale).
Nel complesso, quindi, la somma dovuta a a titolo di in- Parte_1 dennità sostitutiva di ferie e permessi ammonta a 11.138,37 euro (cioè
7.418,55 euro + 3.719,82 euro), in luogo di 12.668,82, importo riconosciuto dal Giudice di primo grado.
9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, gli appelli proposti vanno accolti nei limiti dinanzi precisati e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata il va condannato a pagare in favore di CP_1 la somma complessiva di 21.312,80 euro, di cui Parte_1
10.174,43 euro a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto e
11.138,37 euro a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non fruiti.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria, tra loro cumulati, dal dovuto al soddisfo.
Resta assorbita ogni altra questione.
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la prevalente soc- combenza (considerato l'esito complessivo della lite) e vanno poste, quindi,
a carico del CP_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 tenuto conto del valore della causa (avuto riguardo alla somma attribuita e non già a quella domandata), della sua complessità e dell'attività processua- le in concreto espletata dalle parti.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da con ricorso Parte_1 depositato in data 6.6.2023 ed in via incidentale dal Controparte_1
mediante memoria depositata il 12.3.2024, avverso la
[...] sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 12.12.2022, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della senza impugnata, condanna il Controparte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
- 15 - 21.312,80 euro, per i titoli specificati in motivazione, cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per il primo grado ed € 3.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese relative al primo grado in favore dei difensori dichiaratisi anticipanti.
Così deciso in Bari, il 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Ernesta Tarantino
- 16 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 602 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Francesco Tanzarella e Marica Bianco, giusta procura in calce al ricorso in appello;
appellante – appellato incidentale
e
, in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pannarale, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 12 luglio 2018 – premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 del , dal 1° febbraio 2003 al 15 apri- Controparte_1 Controparte_1 le 2018, con la qualifica di portiere ed inquadramento nel livello A1 del c.c.n.l. per i dipendenti da proprietari di fabbricati – ha dedotto:
- che l'orario di lavoro previsto contrattualmente era pari a 45 ore settimanali articolato in sei giorni;
- di aver, invece, sempre osservato un orario di lavoro pari a 50 ore settimanali articolato come segue: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
- 1 - ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.000; il sabato dalle ore 8.00 alle ore
13.00;
- di aver dunque espletato 5 ore di lavoro straordinario per ciascuna settimana, dall'inizio sino alla cessazione del rapporto di lavoro, maturando a tale titolo un credito pari a 21.954,47 euro;
- di non aver usufruito, dall'inizio sino alla cessazione del rapporto di lavoro, dell'intero monte orario pari a 195 ore di ferie annuali e di aver dunque accumulato 1570 ore di ferie non godute, maturando a tale titolo un credito pari a 8.949,00 euro;
- di non aver beneficiato, dall'inizio dell'anno 2004 sino alla cessa- zione del rapporto di lavoro, dell'intero monte orario di 60 ore annuali di permessi retribuiti (ROL) e di aver dunque accumulato 652,60 ore di per- messi non goduti, maturando a tale titolo un credito pari a 3.719,82 euro;
- di non essere stato retribuito, per tutta la durata del rapporto lavora- tivo, per i 4 giorni di festività soppresse annuali, maturando a tale titolo un credito pari a 1.776,36 euro;
- di vantare nei confronti della controparte un credito complessivo pari a 36.399,65 euro a titolo di differenze retributive, come da conteggi analitici allegati, oltre interessi e rivalutazione.
Sulla scorta di tali premesse e deduzioni ha quindi chiesto Parte_1 la condanna del resistente al pagamento in proprio favore della CP_1 somma di 36.399,65 euro, come sopra determinata, con il favore delle spese processuali.
2. Il si è costituito ed ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso deducendo innanzitutto l'inammissibilità della domanda in ordine alle differenze retributive asseritamente maturate dall'inizio del rapporto sino all'anno 2012, attesa la sottoscrizione da parte del ricorrente di due liberatorie (datate rispettivamente 4 giugno 2013 e 15 marzo 2018) a seguito di una transazione stragiudiziale fra le parti.
Nel merito, ha eccepito preliminarmente la prescrizione decennale dei crediti a titolo di indennità di mancato godimento delle ferie e permessi nonché l'infondatezza della pretesa attorea. Ha inoltre chiesto, in via ricon- venzionale, la condanna di al pagamento in proprio favore della Parte_1 somma pari a 12.000,00 euro per occupazione impropria, a partire dell'anno
2003, dell'alloggio posto nello stabile e adibito ad abitazione del portiere.
3. Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 3478/2022 del 12 di- cembre 2022 il Tribunale di Bari ha: I) parzialmente accolto il ricorso e, per l'effetto, condannato il al pagamento, in favore del lavoratore, CP_1 della minor somma di 12.668,82 euro a titolo di differenze retributive, oltre
- 2 - interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sono al soddisfo;
II) rigettato le restanti domande;
III) rigettato la domanda ricon- venzionale;
IV) compensato le spese di lite nella misura di 2/3 e condannato la resistente al pagamento della residua parte liquidata in 2.000,00 euro, ol- tre accessori.
In sintesi, a fondamento della decisione il Giudice di prime cure ha posto i seguenti rilievi:
- dal tenore letterale della dichiarazione unilaterale del 4 giugno
2013 e della scrittura privata del 15 marzo 2018 emergeva che unico oggetto della quietanza nonché della rinuncia e transazione era il pagamento e la ri- chiesta di retribuzione ordinaria, senza alcuna menzione a qualsivoglia cre- dito maturato a titolo di lavoro straordinario o indennità per ferie e permessi non goduti;
- nel caso di specie, era incontestato – nonché provato per tabulas – che il ricorrente avesse lavorato per la resistente dal 1° febbraio 2003 al 15 aprile 2018, in virtù di un contratto a tempo indeterminato e pieno, con qua- lifica di portiere e inquadramento nel livello A1 del c.c.n.l. Portieri e Custo- di;
- la prova testimoniale espletata non aveva avvalorato la pretesa atto- rea in ordine all'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto e retribuito;
- in proposito, le dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
non erano idonee a dimostrare in maniera rigorosa gli assunti atto-
[...] rei;
al contrario, aveva rilievo dirimente la deposizione della teste Tes_3
confermativa della tesi datoriale, la quale – alla luce della frequen-
[...] tazione giornaliera dello stabile condominiale per ragioni professionali – aveva reso dichiarazioni precise e dettagliate;
- di contro, la disamina integrata delle allegazioni contenute in ricor- so e delle risultanze documentali confortava l'assunto attoreo in ordine alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi nella misura dovuta;
- alla luce dei prospetti paga prodotti e non contestati dal datore, per la quantificazione delle spettanze doveva farsi riferimento ai conteggi depo- sitati dal ricorrente;
- conseguentemente, il datore di lavoro risultava debitore della som- ma complessiva di 12.668,82 euro, di cui 3.719,82 euro a titolo di permessi non goduti e 8.949,00 euro a titolo di ferie non godute;
- non poteva trovare accoglimento la richiesta di pagamento delle fe- stività soppresse annuali, non avendo parte ricorrente né indicato siffatte giornate né dimostrato la collocazione cronologica delle prestazioni lavora-
- 3 - tive in tali giorni e neppure individuato la norma contrattuale posta a fon- damento della corrispondente domanda;
- doveva altresì ritenersi infondata la domanda riconvenzionale spie- gata dal Condominio, in quanto sguarnita in punto di specifica allegazione e prova del titolo, del fatto o atto, in virtù del quale si assumeva la responsabi- lità del ricorrente nonché in ordine alle conseguenze dannose eventualmente patite;
- in ragione della soccombenza reciproca e dell'esito complessivo della lite, doveva ritenersi congrua la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 e la condanna della resistente al pagamento della residua parte.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello. Parte_1
Il ha resistito e spiegato ap- Controparte_1 pello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la prova dello svolgimento del lavoro straordinario, dolendosi del malgoverno delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di prime cure.
Sottolinea che le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente erano precise e concordanti e che, di contro, le dichiarazioni dei testi di parte dato- riale erano inidonee a smentire lo svolgimento del lavoro straordinario.
5.1. La doglianza è da ritenersi fondata nei limiti e per i motivi di se- guito esposti.
Giova ricordare l'ormai consolidato orientamento interpretativo se- condo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valuta- zione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantifica- zione del compenso (cfr. ex multis Cass. n. 4076 del 2018 e Cass. n. 16150 del 2018).
Va poi rammentato che la Suprema Corte ha costantemente afferma- to che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la conclu- denza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle rite- nute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti;
né il giudice di merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che
- 4 - ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione di ogni altro elemento probatorio non accolto, quand'anche allegato dalle parti (cfr. Cass.
n. 16497 del 2019).
Invero, ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 115 e 116
c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giu- stificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le pro- ve prospettate o comunque acquisite (cfr. Cass. n. 5241 del 2011).
In particolare, quanto alla valutazione delle risultanze della prova te- stimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ri- tenute più idonee a sorreggere la motivazione, come del pari l'esclusione della prevalente concludenza di un gruppo di testimonianze rispetto ad un altro di contenuto contrapposto, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisio- ne una fonte di prova a preferenza di altre o l'equivalenza di entrambe, non incontra altro limite se non quello della necessaria indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare puntualmente ciascuna delle deduzioni difensive del- le;
parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circo- stanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente in- compatibili con la decisione adottata (così Cass. n. 6760 del 2003; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 26926 del 2009; Cass. n. 3468 del 2010; Cass. n.
4773 del 2015).
5.2. Sulla scorta dei citati principi, la Corte ritiene che il lavoratore abbia fornito prova adeguata dello svolgimento di lavoro eccedente quello ordinario, sia pure circoscritta ad un periodo più limitato rispetto a quello rivendicato.
In proposito, assume rilievo dirimente la deposizione del teste
[...]
il quale – dopo aver riferito di aver abitato nel Condominio di Testimone_4
dal mese di novembre 2007 al mese di aprile 2014 Controparte_1
– ha così deposto: «Conosco in quanto nel periodo in Parte_1 cui io ho abitato nel predetto condominio svolgeva le funzioni di portiere.
Posso confermare la circostanza del punto A di pag. 16 del ricorso [«se vero che il sig. sin dalla data di assunzione (1 febbraio 2003) e sino alla cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro con il Condominio di via Principe Amedeo n. 40 in Bari ha svolto il se- guente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00;
- 5 - il sabato mattina dalle 8:00 alle 13:00»]. Confermo l'orario di lavoro così come svolto dal CA, anzi posso riferire che in alcuni casi anticipava
l'inizio della propria attività nel pomeriggio perché lo vedevo lì presente già alle 15.30 oppure perché lo vedevo trattenersi oltre l'orario di lavoro, oltre le 20:00. Tanto posso affermare per il periodo in cui abito nel condo- minio di via P. Amedeo. Confermo la circostanza sub B del ricorso [«se vero che il sig. nel periodo da giugno a dicembre del 2011 ha lavorato tutti i giorni dal Parte_1 lunedì al sabato (secondo gli orari di cui al quesito che precede) fatta eccezione per il 15 agosto, il 1 novembre, e i giorni 8, 25 e 26 dicembre»] precisando che il sig. Pt_2
[... era sempre presente tranne nei giorni rossi di calendario. Confermo la circostanza C del ricorso [«se vero che nell'anno 2012 il sig. ha lavorato Parte_1 tutti i giorni dal lunedì al sabato (secondo gli orari di cui al quesito A) fatta eccezione per il
6 gennaio, il 25 aprile, il 1 maggio, l'8 maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre, e fatta eccezione per il sabato 28 luglio, sabato 4 agosto, sabato 11 agosto, sabato 18 agosto, sabato 25 agosto, sabato 1 settembre»] rispetto alle giornate di festività ivi indicate;
non posso riferire sulle giornate indicate nella se- conda parte del capitolo relative al sabato del mese di agosto perché non lo ricordo e nemmeno ricordo quel sabato del primo settembre».
Non vi è alcuna ragione di dubitare dell'attendibilità della deposizio- ne del menzionato teste, in quanto proveniente da un soggetto in possesso di una cognizione diretta dei fatti oggetto di lite, totalmente estraneo alle parti in causa e, di conseguenza, privo di qualsivoglia interesse rispetto all'esito del giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale (secondo cui la de- posizione di non era pienamente convincente in quanto egli si era Tes_1 limitato «… a confermare gli orari dedotti in ricorso, senza, tuttavia, mini- mamente dare conto, sia pure in maniera essenziale, delle proprie abitudini quotidiane, della propria presenza o degli orari di ingresso e uscita dallo stabile del resistente, dunque, senza offrire assicurazione della CP_1 effettiva conoscenza dello specifico elemento in contestazione»), la circo- stanza di aver abitato nel Condominio in questione rende superflua qualsiasi ulteriore specificazione riguardo alle abitudini professionali o personali del teste. È del tutto plausibile ritenere che la naturale frequentazione dell'edificio abbia determinato incontri con certamente non spo- Parte_1 radici, ma ripetuti con frequenza giornaliera e distribuiti nell'arco della giornata, indipendentemente dagli impegni lavorativi – che, in virtù dell'attività di libero professionista svolta dal teste, non avevano natura pre- determinata – o dalle abitudini quotidiane del testimone.
- 6 - Vi è poi da considerare che la richiamata deposizione non può nep- pure ritenersi minimamente scalfita dalle dichiarazioni dei testi di parte resi- stente avv. e Giuseppe Colella. Dall'esame di queste ulti- Testimone_3 me, infatti, non emergono elementi di contraddittorietà o divergenze tali da metterne in dubbio la veridicità.
Escussa all'udienza del 5 gennaio 2022, ha riferito quanto Tes_3 segue: «Conosco i fatti di causa perché collaboro con lo studio dell'avv. Al- benzio dal 1992 a oggi;
preciso che lo studio è al primo piano dello stabile di via P. Amedeo 40. Conosco del quale quando ho cominciato a Parte_1 frequentare lo studio mi è stato riferito essere il portiere perché l'ho visto in portineria negli orari in cui io mi recavo in studio o andavo via. Preciso che
i miei orari erano variabili a seconda degli impegni sia la mattina che il pomeriggio: ad esempio, quando non avevo udienza mi recavo in studio verso le 9.00/9.30 e andavo via alle 13.30/14.00. La mattina arrivando ve- devo CA, quando andavo via no. Il pomeriggio arrivavo in studio al- le 17.00/17.30 e lo trovavo in portineria;
andando via la sera verso le
20.30/21.00 non c'era il CA in portineria». Orbene, il fatto che la te- ste abbia incontrato l'appellante al suo arrivo in studio la mattina verso le
9.00/9.30 e il pomeriggio verso le 17.00/17.30 non implica affatto che tali orari coincidessero con l'inizio effettivo dell'attività lavorativa del portiere.
In altre parole, sulla scorta di tale dichiarazione non si può escludere che non fosse già presente in portineria dalle 8.00 del mattino e dalle Parte_1
16.00 del pomeriggio (così come riferito dal teste . Parimenti, anche Tes_1 la circostanza che la teste non abbia visto il portiere all'uscita dallo studio, ossia verso le 13.30/14.00 e alle 20.30/21.00 circa, non smentisce in alcun modo quanto asserito dall'appellante – e confermato dal teste – ri- Tes_1 guardo agli orari giornalieri di fine lavoro (cioè le ore 13:00 e le ore 20:00).
Allo stesso modo, sentito all'udienza del 25 maggio 2022 Giuseppe
Colella ha dichiarato quanto segue: «Conosco perché Parte_1 frequentavo questo stabile dove il ricorrente era il portiere perché vi abita- va un mio amico che andavo a trovare con una certa con- Persona_1 tinuità in quanto tale amico è ipovedente e io mi recavo a casa sua nel po- meriggio. La mattina capitava raramente. Mi recavo dal mio amico prima che abitasse nello stabile dal 1980 in poi in quanto nello stesso stabile ave- va sede uno studio radiologico del padre di , che ci recavamo a tro- Per_1 vare. Dal 1985 il è andato ad abitare al sesto piano dello stabile di Per_1 cui innanzi e ho frequentato la sua casa fino al 2020 (…) Confermo che la mattina mi recavo dal mio amico circa una volta al mese ad orario Per_1 diversi della mattinata e trovavo al lavoro (…) Nel pomeriggio Parte_1
- 7 - recandomi dal vedevo il ricorrente sul proprio posto di lavoro e Per_1 tanto vedevo in diverse ore, anche alle 16:00 a seguire. Normalmente scen- devo da casa del mio amico alle 19:00 e ci fermavamo a parlare con il Can- tatore. Mi recavo in tutti i giorni della settimana anche il sabato e confermo gli orari di cui innanzi ad esclusione del sabato pomeriggio in cui non lo trovavo». Anche il contenuto di tale testimonianza, dunque, non smentisce in alcun modo gli orari di lavoro che l'appellante sostiene di aver rispettato
(dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 e 16.00-20.00 e il sabato 8.00-13.00).
Piuttosto, vi è da sottolineare come la deposizione di Testimone_5 trovi parziale – ma significativo – riscontro nelle dichiarazioni rese da
[...]
amministratore del appellato. Nel corso Testimone_6 CP_1 del libero interrogatorio svoltosi all'udienza del 9 dicembre 2019, difatti, ha riconosciuto la veridicità degli orari di fine lavoro allegati da Tes_6
, ossia le ore 13:00 e le ore 20:00 dal lunedì al venerdì e poi le ore Parte_1
13:00 il sabato, posticipando però di mezz'ora l'inizio della prestazione (v. verbale di udienza: «Per il periodo in cui sono stato amministratore del condominio il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 13.00, tuttavia molto spesso mi chiedeva di anticipare l'uscita per esigenze perso- nali»). Nel corso dell'interrogatorio formale assunto all'udienza del 5 gen- naio 2022, invece, ha ammesso che ha svolto gli orari di Tes_6 Parte_1 lavoro specificati in ricorso con la sola di 15 minuti in relazione all'inizio e alla fine della prestazione («…durante il mio incarico posso riferire che il ha svolto l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle Parte_1
12.45, dalle 16.15 alle 19.45. Il sabato ha lavorato solo la mattina dalle
8.15 a 12.45»). Tale dichiarazione (che assume valore di confessione della circostanza parzialmente favorevole alla controparte), letta in combinazione con quanto riferito dallo stesso amministratore nel corso del libero interro- gatorio, finisce per corroborare in modo convincente la veridicità della te- stimonianza resa da la cui attendibilità – al contrario di quanto so- Tes_1 stenuto dal Tribunale – non può ragionevolmente definirsi dubbia per il sol fatto che il teste non ha specificato quali fossero le sue abitudini di vita.
Dall'istruttoria svolta in primo grado può dunque ritenersi adegua- tamente provato lo svolgimento, da parte dell'odierno appellante, di un'attività lavorativa quantitativamente superiore a quella prevista per con- tratto, quanto meno in relazione al periodo dal mese di novembre 2007 a quello di aprile 2014, cioè nell'arco di tempo in cui ha abitato nello Tes_1 stabile ove prestava servizio . Parte_1
- 8 - 5.3. Allo scopo di determinare con esattezza le somme dovute a Pt_3 tatore per il lavoro straordinario espletato possono essere utilizzati i conteg- gi inseriti nel corpo del ricorso e che – come rilevato dallo stesso Tribunale
– non hanno formato oggetto di specifica contestazione sul piano squisita- mente tecnico-contabile.
È ampiamente noto, difatti, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei con- teggi (cfr. Cass. n. 5949 del 2018). Peraltro, l''onere di contestare specifi- camente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma
(cfr. Cass. n. 29236 del 2017).
In particolare, sulla base dei conteggi inseriti nel ricorso di primo grado il compenso per il lavoro straordinario espletato da Parte_4
[.
può essere quantificato nella misura complessiva di 10.174,43 euro, così calcolata: 230,72 euro per i mesi di novembre e dicembre 2007 (cioè
1.384,37 euro : 12 x 2) + 1.453,14 euro per l'anno 2008 (totale 1.683,86 eu- ro) + 1.506,96 euro per l'anno 2009 (totale 3.190,82 euro) + 1.554,80 per l'anno 2010 (totale 4.775,62 euro) + 1.554,80 euro per l'anno 2011 (totale
6.300,42 euro) + 1.644,50 euro per l'anno 2012 (totale 7.944,92 euro) +
1.661,41 euro per l'anno 2013 (totale 9.606,33 euro) + 568,10 euro da gen- naio ad aprile 2014 (cioè 1.704,30 euro : 12 x 4).
6. Nel secondo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al compenso per lo svolgimento di lavoro nei quat- tro giorni di festività soppresse annuali.
L'appellante evidenzia di aver provato la domanda tramite il deposi- to dei prospetti paga mensili, dai quali sarebbe chiaramente evincibile lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate di festività soppresse non- ché dei conteggi analitici non contestati dal . Aggiunge che le CP_1 festività soppresse sono previste dalla l. n. 937 del 1977 e la remunerazione delle stesse – in caso di espletamento di attività lavorativa – è riconosciuta dall'art. 73 del c.c.n.l.
6.1. Il motivo è infondato.
- 9 - Va innanzitutto sottolineato che solo nel presente grado di giudizio l'appellante ha allegato che il riconoscimento delle festività soppresse è previsto dall'art. 73 del c.c.n.l. del settore. Lasciando in disparte ogni valu- tazione in ordine alla tempestività di tale deduzione, sta di fatto che la prete- sa attorea non trova fondamento nelle previsioni del contratto collettivo ap- plicato.
Il cit. art. 73 precisa chiaramente al comma 1 quali sono le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo, senza alcuna menzio- ne delle c.d. festività soppresse:
«a) festività nazionali: - Anniversario della liberazione (25 aprile); -
Festa del lavoro (1° maggio); - Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
b) festività infrasettimanali: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì di Pasqua (mobile); - Assunzione della Beata NE
(15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - (8 di- Persona_2 cembre); - S. Natale (25 dicembre); - S. Stefano (26 dicembre);
c) Patrono della città».
Peraltro, non è secondario evidenziare che lo stesso art. 73 c.c.n.l., con una nota a verbale, chiarisce che: «Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili della giornata del 4 novembre, trovano compensazione in corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di lavoro»; il che, dunque, esclude ulteriormente la possibilità di riconoscere la retribuzione delle c.d. festività soppresse.
Né il rifermento alla l. n. 937 del 1977 («Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni») giova alla prospetta- zione di parte appellante, atteso che la disciplina normativa in questione è riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
D'altra parte, anche le buste paga prodotte dall'appellante non gio- vano alla sua prospettazione. Si prenda, ad esempio, la busta paga relativa al mese di maggio del 2011, da cui si ricava chiaramente che sia la “festività non goduta” che la “festività del Santo Patrono” sono state retribuite.
Ne discende che la domanda di riconoscimento di tale voce retributi- va deve ritenersi infondata.
7. Nell'ultimo motivo dell'appello principale si critica la decisione del Tribunale di compensare le spese nella misura di 2/3 in ragione di un'erronea valutazione circa la soccombenza reciproca.
Il motivo è da ritenersi assorbito giacché, per effetto dell'accoglimento del gravame proposto da nei termini sopra Parte_1 chiariti, questa Corte è comunque tenuta ad una nuova regolamentazione
- 10 - delle spese del primo grado, la quale va operata considerando l'esito com- plessivo della lite (v. ex multis Cass. n. 14916 del 2020).
8. Con l'appello incidentale il censura la statuizione CP_1 gravata nella parte in cui ha accolto le domande relative alla mancata frui- zione delle ferie annuali nonché dei permessi retribuiti, omettendo di pro- nunciarsi sull'eccezione di prescrizione decennale.
L'appellante incidentale richiama il più recente indirizzo interpreta- tivo della Suprema Corte secondo cui la prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute decorre dalla cessazione del rapporto di la- voro, salvo che il datore di lavoro non dimostri di aver adempiuto al suo ob- bligo di concederle. Sostiene che dall'interrogatorio formale di Parte_1 emerge che il aveva messo il lavoratore nelle condizioni di CP_1 usufruire sia delle ferie arretrate che dei permessi non goduti, sicché i crediti a tale titolo relativi al periodo dall'anno 2003 al 2008 sono prescritti. Ag- giunge che – sulla scorta delle stesse allegazioni del lavoratore – a quest'ultimo spetterebbe, tutt'al più, la somma complessiva di 1.322,40 euro
(di cui 342,00 euro a titolo di indennità di ferie non godute e 980,40 euro di permessi retribuiti non goduti).
8.1. L'appello incidentale è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che «il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corre- sponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse de- stinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584;
Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311;
Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento» (così Cass. n. 26985 del 2009).
Va osservato che non è affatto necessario che il dipendente indichi dettagliatamente in quali giorni deputati al riposo egli ha prestato la sua atti- vità di lavoro, ma è sufficiente che sia dimostrato il numero complessivo delle giornate di riposo di cui non ha potuto fruire. L'espletamento di attivi- tà lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effetti- vo lavoro annuale, infatti, si pone come fatto costitutivo dell'indennità sud- detta.
- 11 - I principi appena richiamati risultano applicabili, per evidente identi- tà di ratio, anche all'indennità per i permessi non goduti, presupponendo anche quest'ultima quale fatto costitutivo del relativo diritto, lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati, con conse- guente onere della prova a carico del lavoratore.
8.2. Con riferimento alla spettanza del diritto a ricevere l'indennità sostitutiva delle ferie vanno inoltre richiamati i principi interpretativi affer- mati dalla Corte di Cassazione secondo cui: «La perdita del diritto alle fe- rie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'in- teressato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di ri- ferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (cfr. Cass. n. 21780 del
2022).
A supporto di tale affermazione è qui necessario dar conto – sia pur brevemente – degli sviluppi interpretativi derivanti dall'applicazione, sul fronte del diritto interno, dei principi desumibili dal diritto sovranazionale
(e, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE) e dalla giurispru- denza della CGUE, secondo cui:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di la- voro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiu- to al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (v. Cass. n. 15652 del 2018);
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità so- stitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore – se necessario formalmente – a godere delle ferie;
di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto auto- rizzato.
- 12 - Quanto al profilo relativo alla prescrizione di tale diritto, la Cassa- zione ha statuito che: «La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti de- corre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve es- sere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, fe- rie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un pe- riodo di riporto autorizzato» (cfr. Cass. n. 17643 del 2023; negli stessi ter- mini, Cass. n. 21297 del 2023).
In particolare, la Corte di legittimità ha chiarito che l'indennità sosti- tutiva delle ferie non godute può essere richiesta dal lavoratore solo alla ces- sazione del rapporto di lavoro, proprio in omaggio al principio di non mone- tizzabilità delle ferie durante il rapporto di lavoro. In relazione a tale diritto
– di natura diversa dal danno risarcibile durante il rapporto di lavoro – il termine di prescrizione decorre secondo le regole generali dal momento in cui il diritto medesimo può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 21297 del 2023).
Peraltro, è noto che «il periodo di godimento delle ferie annuali non può essere autodeterminato dal lavoratore, configurandosi l'atto di conces- sione delle stesse come prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro, in relazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività d'impresa» (cfr. Cass. n. 25159 del 2014). Ancora (cfr. Cass. n.
18166 del 2013) «l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponen- do una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell'esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di indica- re il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale».
8.3. Poste tali premesse di ordine generale, quanto al caso in esame deve osservarsi che, diversamente da quanto rilevato dal primo Giudice – che ha ritenuto provato il diritto alla percezione delle indennità rivendicate sulla scorta dei prospetti paga versati in atti (neppure contestati dal CP_2
) – l'onere probatorio a carico del non può dirsi adempiuto
[...] Parte_1 in relazione al solo periodo da luglio 2011 a dicembre 2012, mancando in atti i prospetti paga di tali mensilità.
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dal nell'appello CP_1 incidentale (lì dove deduce la piena autonomia di Parte_1
- 13 - nell'organizzazione dei periodi di ferie), le dichiarazioni rese dal lavoratore all'udienza del 9 dicembre 2019 in occasione dell'interrogatorio formale non hanno fatto emergere la prova dell'adozione, da parte del datore di mi- sure organizzative, necessarie per consentire a di usufruire delle Parte_1 ferie arretrate.
Alla citata udienza il lavoratore ha reso la seguente dichiarazione:
«Per quanto riguarda la fruizione delle ferie posso dire che
l'amministratore mi diceva di organizzarmi secondo le esigenze dei condo- mini dicendo in buona sostanza “Fai tu”; per adempiere le mie mansioni e per garantire il servizio, atteso che vi erano degli uffici e degli studi, per qualche mese ci eravamo accordati nel senso che mi era concesso di non lavorare il sabato».
A giudizio di questa Corte, il semplice invito del datore di lavoro
(«Fai tu») a gestire in maniera autonoma la fruizione delle ferie residue non può ritenersi sufficiente ad esonerarlo dal preciso obbligo – che, come detto,
è a carico di parte datoriale – di adoperarsi affinché il lavoratore ne fruisca effettivamente. Ciò che emerge è che il si sia limitato a delega- CP_1 re interamente l'organizzazione delle ferie arretrate, senza fornire adeguate indicazioni e, in ogni caso, senza neppure assicurarsi che le stesse fossero effettivamente godute.
Alla stregua di tali considerazioni, dunque, deve ritenersi sussistente il diritto del lavoratore alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 30 giugno
2011 nonché dal 1° gennaio 2013 al 15 aprile 2018.
8.4. Anche in questo caso, ai fini della quantificazione del credito spettante a è possibile utilizzare i conteggi analitici sviluppati nel Parte_1 ricorso di primo grado e non specificamente contestati, sul piano contabile, dalla controparte.
In particolare, sulla base dei citati conteggi il numero di ore di ferie non fruite da può essere quantificato in 1.301,5, così calcolato: Parte_1
1.144 ore di monte ferie maturate e non godute sino al 31 dicembre 2010 (v. pagina 6 penultimo capoverso del ricorso di primo grado) + 97,5 ore matu- rate nel 2011 (195 maturate – 0 godute : 2, in quanto le buste paga ci sono sino a giugno 2011) per un totale di 1.241,5 ore + 0 2012 (non ci sono buste paga) + 137 ore nel 2013 (195 maturate – 58 godute) per un totale di 1.378,5 ore + 110 ore nel 2014 (195 ore maturate – 85 godute) per un totale di
1.488,5 ore – 101 ore nel 2015 (195 ore maturate – 296 godute) per un totale di 1.387,5 ore – 162 ore nel 2016 (195 ore maturate – 357 godute) per un to- tale di 1.225,5 ore + 121 ore nel 2017 (195 ore maturate – 74 godute) per un
- 14 - totale di 1.346,5 ore – 45 ore nel 2018 (56 ore maturate – 101 godute) per un totale di 1.301,5 ore.
Di conseguenza, considerata la (non contestata) paga oraria pari a
5,70 euro al giorno, l'ammontare complessivo dell'indennità sostitutiva del- le ferie non godute ammonta a 7.418,55 euro, anziché 8.949,00 euro (som- ma domandata da e attribuita dal primo Giudice). A tale importo Parte_1 va poi aggiunto quanto spettante al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva dei permessi, pari a 3.719,82 euro (come riconosciuto dal Tribunale).
Nel complesso, quindi, la somma dovuta a a titolo di in- Parte_1 dennità sostitutiva di ferie e permessi ammonta a 11.138,37 euro (cioè
7.418,55 euro + 3.719,82 euro), in luogo di 12.668,82, importo riconosciuto dal Giudice di primo grado.
9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, gli appelli proposti vanno accolti nei limiti dinanzi precisati e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata il va condannato a pagare in favore di CP_1 la somma complessiva di 21.312,80 euro, di cui Parte_1
10.174,43 euro a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto e
11.138,37 euro a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non fruiti.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria, tra loro cumulati, dal dovuto al soddisfo.
Resta assorbita ogni altra questione.
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la prevalente soc- combenza (considerato l'esito complessivo della lite) e vanno poste, quindi,
a carico del CP_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 tenuto conto del valore della causa (avuto riguardo alla somma attribuita e non già a quella domandata), della sua complessità e dell'attività processua- le in concreto espletata dalle parti.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da con ricorso Parte_1 depositato in data 6.6.2023 ed in via incidentale dal Controparte_1
mediante memoria depositata il 12.3.2024, avverso la
[...] sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 12.12.2022, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della senza impugnata, condanna il Controparte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
- 15 - 21.312,80 euro, per i titoli specificati in motivazione, cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per il primo grado ed € 3.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese relative al primo grado in favore dei difensori dichiaratisi anticipanti.
Così deciso in Bari, il 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Ernesta Tarantino
- 16 -