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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 371 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Amoroso, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Paglietti, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui
Proc. n. 371/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, per la Controparte_2
condanna del al risarcimento dei danni, subiti dalla propria Parte_1
autovettura, in occasione di un sinistro verificatosi in data 25/04/2016, assu-
mendone la responsabilità per omessa manutenzione della segnaletica stradale.
Il si è costituito contestando la domanda e chiedendo la chiamata in Pt_1
causa della Compagnia di Assicurazioni , assicuratrice per la RCT, CP_3
al fine di essere dalla stessa garantita e manlevata dalle conseguenze di qualsiasi condanna in favore dell'attrice, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita la società assicuratrice contestando la domanda e, comunque, nella ipotesi di accoglimento anche parziale, la limitazione della manleva come da franchigia.
Espletata l'istruzione probatoria, all'udienza del 12/11/2019, è stata pronunciata sentenza non definitiva con la quale è stata accertata la responsabilità concorsua-
le del , nella misura del 70%, e del conducente dell'auto Parte_1
dell'attrice, nella misura del 30%, nella causazione del sinistro.
Disposto il prosieguo del giudizio ed espletata CTU, finalizzata alla quantifica-
zione del danno, la causa è stata decisa, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., con sen-
tenza definitiva n. 2689/2020, pubblicata in data 24/11/2020, con la quale il
Tribunale di Lecce ha così deciso:
1) Condanna il in persona del suo l.r. pro tempore al risarcimento Parte_1
dei danni subiti dalla attrice, nella misura del 70% sulla scorta della accertata corre-
sponsabilità nella causazione del sinistro, che liquida, nella misura già ridotta, in euro
Proc. n. 371/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 2.205,35, da maggiorarsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da compu-
tarsi dal dì del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della Parte_1
; CP_3
3) Compensa interamente le spese di lite tra e le altre parti del giudizio;
CP_3
4) Compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra ed il Controparte_2 [...]
di e condanna quest'ultimo alla rifusione della restante parte in favore Pt_2 Pt_1
della attrice che liquida nella misura già ridotta, di euro 1.700,00 per compensi, oltre
ad euro 191,00 per spese, oltre spese generali, oltre iva e cap come per legge, oltre a
quanto eventualmente anticipato per c.t.u che pone definitivamente a carico della attrice
nella misura di un terzo e del nella misura di due terzi. Parte_1
Il Tribunale ha quantificato il danno in € 3.150,00, da ridursi nella misura del
30%, in ragione della accertata responsabilità concorsuale, e, quindi, nella somma di € 2.205,35, da porsi a carico del Pt_1
Ha quindi rigettato la domanda di manleva: “Tenuto conto della franchigia di €
5.000,00 prevista nella polizza stipulata dal convenuto con la ”. CP_3
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione, notificato in data 09/04/2021, chiedendone la parziale ri-
forma con unico motivo.
Si è costituita la compagnia di assicurazioni (già Controparte_1
) resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
Proc. n. 371/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1917 c.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 92 c.p.c..” l'appellante ha censurato la sentenza limitatamente ai capi 2) e 3)
del dispositivo, pronunciati dal Tribunale sulla scorta della motivazione con la quale ha rigettato la domanda di manleva in quanto “l'importo della condanna, mag-
giorato dagli accessori e dalle spese di lite liquidate in favore dell'attrice, unitamente ai costi di
ctu, è senz'altro superiore all'importo della franchigia: la sola sommatoria della sorte capitale
liquidata, in una con le spese di lite e quelle di ctu, supera ... l'importo della franchigia”( cfr appello).
Anche la decisione di compensare le spese tra l'assicurato e l'assicuratore sarebbe stata errata in quanto le spese di chiamata in causa seguono il principio della soc-
combenza.
Il motivo è fondato.
Con riguardo al primo profilo di censura occorre richiamare la Cassazione che con sentenza n. 24159/2018 ha chiarito che: “In tema di assicurazione della responsa-
bilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del
danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art.
1917 cod. civ., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del
massimale di polizza”.
Nella specie risulta che la somma liquidata a titolo di danno cui il è Pt_1
condannato (€ 2.205,35), cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione, le competenze, pari a € 1.700,00 per compensi, € 191,00 per spese, oltre spese ge- nerali, IVA e CAP, le spese di CTU nella misura di ⅔ della somma liquidata, ol-
Proc. n. 371/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tre accessori, supera il limite della franchigia pari a € 5.000,00.
Ne consegue che la domanda di manleva avanzata dal deve trovare ac- Pt_1
coglimento nei limiti della somma che eccede la franchigia.
Quanto al secondo profilo di doglianza, si evidenzia che il con la chia- Pt_1
mata in causa ha chiesto la condanna alla manleva con vittoria di spese e compe-
tenze.
La domanda di condanna alle spese e competenze deve intendersi chiaramente riferita alle spese di lite sostenute per la chiamata in causa.
La Cassazione, con sentenza n. 4275/2024, ha chiarito che l'assicurato, che con-
venuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragio-
ni di credito tra cui, per quel che qui interessa, il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, precisando che: “questo credito scaturisce dalla
sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti
dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.”.
Per effetto dell'accoglimento della domanda di manleva, l'assicuratrice deve esse-
re condannata, per il principio della soccombenza, al pagamento in favore del delle spese di lite di primo grado, sostenute per la chiamata in causa. Pt_1
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza im-
pugnata, che conferma nel resto:
accoglie la domanda di manleva e condanna la a Controparte_1
Proc. n. 371/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tenere indenne e manlevare il di tutte le somme, eccedenti Parte_1
l'importo della franchigia di € 5.000,00, che l'ente civico è tenuto a versare in esecuzione della sentenza appellata in favore di a titolo di Controparte_2
sorte capitale, interessi e rivalutazione, spese legali - oltre accessori - e di CTU;
condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € Parte_1
1.300,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e delle spese di secondo grado che liquida in complessivi € 1.400,00, di cui € 382,50 per spese borsuali, oltre IVA, CAP e
RF al 15%, il tutto in favore dell'avv. Fernando Amoroso dichiaratosi anticipata-
rio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 371/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 371 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Amoroso, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Paglietti, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui
Proc. n. 371/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, per la Controparte_2
condanna del al risarcimento dei danni, subiti dalla propria Parte_1
autovettura, in occasione di un sinistro verificatosi in data 25/04/2016, assu-
mendone la responsabilità per omessa manutenzione della segnaletica stradale.
Il si è costituito contestando la domanda e chiedendo la chiamata in Pt_1
causa della Compagnia di Assicurazioni , assicuratrice per la RCT, CP_3
al fine di essere dalla stessa garantita e manlevata dalle conseguenze di qualsiasi condanna in favore dell'attrice, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita la società assicuratrice contestando la domanda e, comunque, nella ipotesi di accoglimento anche parziale, la limitazione della manleva come da franchigia.
Espletata l'istruzione probatoria, all'udienza del 12/11/2019, è stata pronunciata sentenza non definitiva con la quale è stata accertata la responsabilità concorsua-
le del , nella misura del 70%, e del conducente dell'auto Parte_1
dell'attrice, nella misura del 30%, nella causazione del sinistro.
Disposto il prosieguo del giudizio ed espletata CTU, finalizzata alla quantifica-
zione del danno, la causa è stata decisa, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., con sen-
tenza definitiva n. 2689/2020, pubblicata in data 24/11/2020, con la quale il
Tribunale di Lecce ha così deciso:
1) Condanna il in persona del suo l.r. pro tempore al risarcimento Parte_1
dei danni subiti dalla attrice, nella misura del 70% sulla scorta della accertata corre-
sponsabilità nella causazione del sinistro, che liquida, nella misura già ridotta, in euro
Proc. n. 371/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 2.205,35, da maggiorarsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da compu-
tarsi dal dì del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della Parte_1
; CP_3
3) Compensa interamente le spese di lite tra e le altre parti del giudizio;
CP_3
4) Compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra ed il Controparte_2 [...]
di e condanna quest'ultimo alla rifusione della restante parte in favore Pt_2 Pt_1
della attrice che liquida nella misura già ridotta, di euro 1.700,00 per compensi, oltre
ad euro 191,00 per spese, oltre spese generali, oltre iva e cap come per legge, oltre a
quanto eventualmente anticipato per c.t.u che pone definitivamente a carico della attrice
nella misura di un terzo e del nella misura di due terzi. Parte_1
Il Tribunale ha quantificato il danno in € 3.150,00, da ridursi nella misura del
30%, in ragione della accertata responsabilità concorsuale, e, quindi, nella somma di € 2.205,35, da porsi a carico del Pt_1
Ha quindi rigettato la domanda di manleva: “Tenuto conto della franchigia di €
5.000,00 prevista nella polizza stipulata dal convenuto con la ”. CP_3
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione, notificato in data 09/04/2021, chiedendone la parziale ri-
forma con unico motivo.
Si è costituita la compagnia di assicurazioni (già Controparte_1
) resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
Proc. n. 371/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1917 c.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 92 c.p.c..” l'appellante ha censurato la sentenza limitatamente ai capi 2) e 3)
del dispositivo, pronunciati dal Tribunale sulla scorta della motivazione con la quale ha rigettato la domanda di manleva in quanto “l'importo della condanna, mag-
giorato dagli accessori e dalle spese di lite liquidate in favore dell'attrice, unitamente ai costi di
ctu, è senz'altro superiore all'importo della franchigia: la sola sommatoria della sorte capitale
liquidata, in una con le spese di lite e quelle di ctu, supera ... l'importo della franchigia”( cfr appello).
Anche la decisione di compensare le spese tra l'assicurato e l'assicuratore sarebbe stata errata in quanto le spese di chiamata in causa seguono il principio della soc-
combenza.
Il motivo è fondato.
Con riguardo al primo profilo di censura occorre richiamare la Cassazione che con sentenza n. 24159/2018 ha chiarito che: “In tema di assicurazione della responsa-
bilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del
danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art.
1917 cod. civ., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del
massimale di polizza”.
Nella specie risulta che la somma liquidata a titolo di danno cui il è Pt_1
condannato (€ 2.205,35), cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione, le competenze, pari a € 1.700,00 per compensi, € 191,00 per spese, oltre spese ge- nerali, IVA e CAP, le spese di CTU nella misura di ⅔ della somma liquidata, ol-
Proc. n. 371/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tre accessori, supera il limite della franchigia pari a € 5.000,00.
Ne consegue che la domanda di manleva avanzata dal deve trovare ac- Pt_1
coglimento nei limiti della somma che eccede la franchigia.
Quanto al secondo profilo di doglianza, si evidenzia che il con la chia- Pt_1
mata in causa ha chiesto la condanna alla manleva con vittoria di spese e compe-
tenze.
La domanda di condanna alle spese e competenze deve intendersi chiaramente riferita alle spese di lite sostenute per la chiamata in causa.
La Cassazione, con sentenza n. 4275/2024, ha chiarito che l'assicurato, che con-
venuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragio-
ni di credito tra cui, per quel che qui interessa, il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, precisando che: “questo credito scaturisce dalla
sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti
dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.”.
Per effetto dell'accoglimento della domanda di manleva, l'assicuratrice deve esse-
re condannata, per il principio della soccombenza, al pagamento in favore del delle spese di lite di primo grado, sostenute per la chiamata in causa. Pt_1
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza im-
pugnata, che conferma nel resto:
accoglie la domanda di manleva e condanna la a Controparte_1
Proc. n. 371/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tenere indenne e manlevare il di tutte le somme, eccedenti Parte_1
l'importo della franchigia di € 5.000,00, che l'ente civico è tenuto a versare in esecuzione della sentenza appellata in favore di a titolo di Controparte_2
sorte capitale, interessi e rivalutazione, spese legali - oltre accessori - e di CTU;
condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € Parte_1
1.300,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e delle spese di secondo grado che liquida in complessivi € 1.400,00, di cui € 382,50 per spese borsuali, oltre IVA, CAP e
RF al 15%, il tutto in favore dell'avv. Fernando Amoroso dichiaratosi anticipata-
rio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 371/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.