Articolo 3 della Legge 3 gennaio 1960, n. 5
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1963
Art. 3.
La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi della presente legge:
1) dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata fino a tutto il mese nel quale e' compiuto il 60° anno di eta':
a) una pensione calcolata secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, in relazione ai contributi versati o accreditati a suo favore, a qualsiasi titolo, nella predetta assicurazione in base alle relative norme escluse quelle sulla maggiorazione per differimento contenute nell'art. 12, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ;
b) una pensione integrativa commisurata ai contributi base che sarebbero versati per l'iscritto ove continuasse a prestare la propria opera nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di cui alla precedente lettera a) ed il compimento del 60° anno di eta', in ragione del 20 per cento del relativo importo con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, esclusa la quota di concorso dello Stato.
Ai fini del calcolo della pensione integrativa, si considera versato per il periodo predetto a favore dell'iscritto il contributo base previsto dalla tabella B, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55 , corrispondente alla media arrotondata per eccesso dei contributi versati per l'iscritto stesso negli ultimi tre anni di servizio;
2) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 600 anno di eta', la sola pensione integrativa di cui alla lettera b) del precedente punto 1).
Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di eta', si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, verra' detratta dalla pensione integrativa dovutagli ai sensi del presente punto 2) e fino a concorrenza del relativo importo, la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente al versamenti effettuati nella assicurazione stessa durante il predetto periodo.
Con la decorrenza di cui al punto 2) del presente articolo si procede alla liquidazione della pensione spettante a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
In caso di decesso del titolare di pensione liquidata a norma della presente legge, e' riversibile ai superstiti, a carico della Gestione, alle condizioni e nella misura previste dalle norme sull'assicurazione obbligatoria, la sola pensione integrativa dal cui ammontare sara' detratta, a norma del precedente punto 2), la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria dovuta ai superstiti stessi in relazione ai versamenti effettuati nella predetta assicurazione per eventuali periodi di lavoro prestato dall'iscritto tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di eta' o la data della morte, se anteriore.
Ai fini della determinazione del diritto al trattamento minimo, la pensione integrativa si somma con la pensione di cui al punto 1), lettera a), del presente articolo o con la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963
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