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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 178/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Ilaria Pinzauti, presso il cui Studio ha eletto domicilio e
(c.f: rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Martina Bruni presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.02.2025, e Parte_1 [...]
sposati con matrimonio celebrato in data 1.08.2004 a MO Parte_2
1 (PT) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di MO , nel
Registro atti di matrimonio dell'anno 2004, Parte II, Serie A, atto n. 30 - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e
473bis.49 c.p.c.
I coniugi hanno dedotto: (1) che le parti hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
(2) che, successivamente, con atto a rogito notaio
Dott. di Montemurlo del 07.10.2008 i coniugi hanno adottato Persona_1 il regime patrimoniale della separazione dei beni;
(3) che dal matrimonio è nato Per il figlio in Prato il 29.11.2007 oggi ancora minorenne;
(4) che la casa coniugale è stata fissata in Prato Via di Cantagallo 161/7; (5) che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
(6) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali e la ricostituzione della convivenza appare allo stato impossibile.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso chiedendo di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate di seguito riportate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Prato, Via di Cantagallo 161/7, versante in regime di comproprieta' tra i coniugi nella quota del 70% al sig. e per Parte_2 la quota del 30% alla sig.ra verrà assegnata unitamente a tutti i mobili e le Parte_1 suppellettili che l'arredano, alla sig.ra che continuera' ad abitarvi Parte_1
Per insieme al figlio , il quale coabitera' prevalentemente con la stessa ed avra' residenza anagrafica presso detta abitazione;
Per 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con domiciliazione e collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in maniera condivisa, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2 Per 4. In considerazione della eta' di , oramai prossimo alla maggiore eta', i genitori concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita in ogni momento previo accordi tra i genitori e figlio e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso;
nel periodo delle vacanze estive il padre trascorrera' due settimane, anche non consecutive con il figlio, salvo diversi accordi, da concordare entro il mese di maggio dell'anno in corso;
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c al Parte_2 Parte_1 seguente iban: [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 600,00 (seicento//00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici
ISTAT, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo quanto espressamente previsto al successivo punto 7;
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quanto espressamente pattuito al punto successivo. Inoltre quanto alla spesa del vestiario i coniugi concordano che laddove un singolo capo superi il costo di €200,00 (duecento//00), previo accordo sull'acquisto, il padre provvedera' a rimborsare il 50% di detta spesa alla madre. Per la individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie i genitori si atterranno in ogni caso alle Linee Guida del Cnf del 29.11.2017, che dichiarano di aver ben letto e di accettare.
7. Con espresso riferimento alle spese straordinarie di natura universitaria, i coniugi Per concordemente pattuiscono che laddove scelga di frequentare la futura universita' in un Ateneo diverso da quello di Firenze, il padre, che fin d'ora presta il relativo consenso, sara' tenuto al pagamento del 50% delle spese relative alla locazione dell'alloggio, al 50% della spesa dei libri scolastici e al 50% della spesa relativa alle tasse Per universitarie e affini;
in tale ipotesi (quella in cui scelga un'universita' che comporti la locazione di un immobile) i coniugi concordano fin d'ora che il padre versera' alla madre la somma di €350,00 (trecentocinquanta//00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al rimborso delle spese straordinarie come indicate nel superiore punto 6);
8. Il sig. acconsente che sia la sig.ra a percepire in via Parte_2 Parte_1 esclusiva l'assegno unico e universale per i figli a carico;
a tal fine, autorizza sin d'ora e
3 si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinché la sig.ra Parte_1 provveda a richiedere e trattenere interamente le somme a titolo di assegno unico che verranno riconosciute in favore del figlio;
9. I coniugi si obbligano al pagamento delle poste straordinarie correlate all'abitazione coniugale, sia a titolo di manutenzione che di esborsi condominiali, nella misura della rispettiva quota di comproprieta' dell'immobile ovvero il sig. nella Parte_2 misura del 70% e la sig.ra nella misura del 30%; resteranno invece a carico Parte_1 della sig.ra gli oneri condominiali di natura ordinaria legati alla conduzione Parte_1 della abitazione coniugale fatta eccezione per quella parte che comunque spetta dal
Sig. secondo quanto disposto in merito dal codice civile. Tutte le Parte_2 ripartizioni verranno effettuate direttamente dall'amministratore di condominio;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
11. Per quanto concerne il veicolo tg. Kajar tg. FA 762YJ cointestato tra i coniugi, ma in uso al marito, quest'ultima si impegna a vendere al sig. che si impegna Parte_2 ad acquistare la propria quota di comproprieta' pari al 50% del suddetto veicolo tg. FA
762YJ al prezzo di €1500,00 (millecinquecento//00). Il trasferimento dovra' avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le parti concordano che il prezzo della vendita della suddetta autovettura verra' corrisposto dal sig. Pt_2 alla sig.ra mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla
[...] Parte_1 sottoscrizione del presente accordo. Ogni onere consequenziale a detto trasferimento rimarra' a carico esclusivo del sig. che espressamente dichiara di Parte_2 volerselo assumere;
12. Le parti si danno reciproco consenso al cambio di residenza (con contestuale comunicazione), nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche in favore del minore;
13. Le disposizioni qui concordate sono efficaci fin dal deposito del presente atto”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno
4 dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse del minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento del figlio, il
Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie, tenuto conto della capacità reddituale dei genitori.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti sottolineando che non vi sono motivi ostativi al recepimento delle medesime perché non appaiono in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione
5 degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023).
Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
6 Sulle spese di lite – la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 [...]
sposati con matrimonio concordatario celebrato in data Parte_2
1.08.2004 a MO (PT) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
MO , nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2004, Parte II, Serie A, atto n. 30 – alle condizioni sopra riportate e di seguite integralmente trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Prato, Via di Cantagallo 161/7, versante in regime di comproprieta' tra i coniugi nella quota del 70% al sig.
e per la quota del 30% alla sig.ra verrà assegnata Parte_2 Parte_1
unitamente a tutti i mobili e le suppellettili che l'arredano, alla sig.ra Parte_1
Per
che continuera' ad abitarvi insieme al figlio , il quale coabitera'
[...]
prevalentemente con la stessa ed avra' residenza anagrafica presso detta abitazione;
Per
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con domiciliazione e collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in maniera condivisa, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Per
4. In considerazione della eta' di , oramai prossimo alla maggiore eta', i genitori concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita in ogni momento previo accordi tra i genitori e figlio e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso;
nel periodo delle vacanze estive il padre trascorrera' due settimane, anche non consecutive con il figlio, salvo diversi accordi, da concordare entro il mese di maggio dell'anno in corso;
7 5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c al Parte_2 Parte_1
seguente iban: [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 600,00
(seicento//00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo quanto espressamente previsto al successivo punto 7;
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quanto espressamente pattuito al punto successivo. Inoltre quanto alla spesa del vestiario i coniugi concordano che laddove un singolo capo superi il costo di
€200,00 (duecento//00), previo accordo sull'acquisto, il padre provvedera' a rimborsare il 50% di detta spesa alla madre. Per la individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie i genitori si atterranno in ogni caso alle Linee Guida del Cnf del 29.11.2017, che dichiarano di aver ben letto e di accettare.
7. Con espresso riferimento alle spese straordinarie di natura universitaria, i Per coniugi concordemente pattuiscono che laddove scelga di frequentare la futura universita' in un Ateneo diverso da quello di Firenze, il padre, che fin d'ora presta il relativo consenso, sara' tenuto al pagamento del 50% delle spese relative alla locazione dell'alloggio, al 50% della spesa dei libri scolastici e al
50% della spesa relativa alle tasse universitarie e affini;
in tale ipotesi (quella in Per cui scelga un'universita' che comporti la locazione di un immobile) i coniugi concordano fin d'ora che il padre versera' alla madre la somma di
€350,00 (trecentocinquanta//00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al rimborso delle spese straordinarie come indicate nel superiore punto 6);
8. Il sig. acconsente che sia la sig.ra a percepire in via Parte_2 Parte_1 esclusiva l'assegno unico e universale per i figli a carico;
a tal fine, autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinché la sig.ra provveda a richiedere e trattenere interamente le somme a Parte_1 titolo di assegno unico che verranno riconosciute in favore del figlio;
8 9. I coniugi si obbligano al pagamento delle poste straordinarie correlate all'abitazione coniugale, sia a titolo di manutenzione che di esborsi condominiali, nella misura della rispettiva quota di comproprieta' dell'immobile ovvero il sig. nella misura del 70% e la sig.ra Parte_2
nella misura del 30%; resteranno invece a carico della sig.ra Parte_1
gli oneri condominiali di natura ordinaria legati alla conduzione Parte_1 della abitazione coniugale fatta eccezione per quella parte che comunque spetta dal Sig. secondo quanto disposto in merito dal codice civile. Tutte Parte_2
le ripartizioni verranno effettuate direttamente dall'amministratore di condominio;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
11. Per quanto concerne il veicolo tg. Kajar tg. FA 762YJ cointestato tra i coniugi, ma in uso al marito, quest'ultima si impegna a vendere al sig. che Parte_2 si impegna ad acquistare la propria quota di comproprieta' pari al 50% del suddetto veicolo tg. FA 762YJ al prezzo di €1500,00 (millecinquecento//00). Il trasferimento dovra' avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Le parti concordano che il prezzo della vendita della suddetta autovettura verra' corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte_2 Parte_1 mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Ogni onere consequenziale a detto trasferimento rimarra' a carico esclusivo del sig. , che espressamente dichiara di volerselo Parte_2
assumere;
12. Le parti si danno reciproco consenso al cambio di residenza (con contestuale comunicazione), nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche in favore del minore;
13. Le disposizioni qui concordate sono efficaci fin dal deposito del presente atto.
9 Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MO (PT) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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