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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1217/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15/12/2025 di discussione orale ex 281-sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1217/2021 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Valeria Carmela Giorgio (C.F.: , presso C.F._2
lo studio del quale elettivamente domicilia in Corleto Perticara (PZ) alla Via Roma n.
33
PARTE OPPONENTE
E
P. Iva Gruppo KR TA , C.F. ) e, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
per essa, in qualità di procuratrice, (P. Iva Controparte_2 Controparte_3
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti (C.F. CP_4
) ed (C.F. , con domicilio C.F._3 CP_5 C.F._4
eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP)
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2021 del 05/08/2021 emesso dal Tribunale di Lago-
1
, dott.ssa Abagnara, nell'ambito del procedimento monitorio contrassegnato dal n. Per_1
R.G. 920/201 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 35.814,83, ol- tre interessi e spese della procedura di ingiunzione, in favore della società CP_1
creditrice in forza contratto di prestito personale e di apertura di linea di credito n.
[...]
20120723279316 stipulato dalla con la società Findomestic S.p.A. in data Pt_1
21.10.2009, ceduto alla con contratto di cessione del 14/09/2018. Controparte_1
L'opponente, in particolare, eccepiva l'usurarietà originaria del tasso di interesse prati- cato dalla Findomestic S.p.a. nell'ambito del rapporto contrattuale oggetto della pretesa monitoria azionata. Deduceva che tale doglianza era compiutamente confortata dalle ri- sultanze peritali di parte chiedendo la nomina di un esperto per una CTU tecnico conta- bile.
Alla stregua di tanto, concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Giudice adito, reietta e di- sattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione documentale, che sin
d'ora si impugnano e disconoscono, accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via preli- minarmente, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione del tasso di interesse, essendo lo stesso in usura, dichiarare il decreto ingiuntivo recante nr 326/2021 del 05/0 8/2021, emesso dal Tribunale di Lagonegro, in persona della Dr.ssa Carmela Abagnara, nullo e di nessuno effetto e dunque sospen- derne l'efficacia esecutiva;
2. Nel merito, voglia accertare e dichiarare, accertare e di- chiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c., la nullità della clausola di pattui- zione degli interessi previa ammissione di una CTU tecnico contabile, all'uopo sin da ora richiesta, per la sussistenza nel contratto di prestito personale stipulato tra le parti in data 21.10.2009 di tassi di interesse usurari e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché nessun altra somma è dovuta al creditore procedente da parte dell'opponente ;
3. In via subordinata, chiede la riduzione della somma illegit- timamente ingiunta, così come verrà accertata in corso di causa (a mezzo CTU tecnico contabile) o come il giudicante riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione, depositata in data 23/12/2021, si costituiva in giudizio la società deducendo: la propria legittimazione attiva a seguito di contratto Controparte_1
di cessione intercorso con la società cedente, il cui obbligo pubblicitario era stato assol- to mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna;
l'infondatezza dell'avversa opposizione, frutto di consulenza tecnica di parte priva di
2
autonomo valore probatorio;
la legittimità della determinazione degli interessi convenuti ed applicati, ben al di sotto delle soglie di usura;
l'esclusione, ai fini della determinazio- ne del tasso effettivo applicato al rapporto di finanziamento delle altre voci di costo con- template dal contratto;
la fondatezza della pretesa creditoria avanzata supportata dalla documentazione versata in atti;
la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
l'inammissibilità della richiesta CTU.
Concludeva, quindi, chiedendo: “In via preliminare, nel merito, concedere la provviso- ria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 326/2021, R.G. n. 920/2021, del
05/08/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 326/2021,
R.G. n. 920/2021, del 05/08/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro. In via subordina- ta, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in Parte_1
favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risul- Controparte_1 terà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
All'udienza cartolare del 24/01/2022 il precedente istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti termine per la presen- tazione della domanda di mediazione.
Subentrato sul ruolo lo scrivente, atteso il verbale negativo di mediazione, assegnava al- le parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza cartolare del
10/06/2024 all'esito della quale, ritenuta inammissibile la richiesta di CTU formulata da parte opponente, in quanto meramente esplorativa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/10/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, va evidenziata la tardività e, quindi, la inammissibilità della contesta- zione formulata dall'opponente soltanto con il deposito della memoria ex art. 183 com- ma 6, n. 1 c.p.c. avente ad oggetto il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società laddove è stata affermata “la necessità per l'opposta Società Controparte_1
di produrre il contratto di cessione relativo allo specifico credito al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto del credito stesso e, dunque, provare la propria legit-
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timazione ad agire in giudizio per un credito altrui.” (cfr. memoria del 24/11/2023, pag.
4).
Premesso che non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ri- solvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, è evidente come l'eccezione sollevata dall'opponente nel corso del giudizio attenga al merito della causa, avendo ad oggetto l'accertamento della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Sul punto, questo giudice condivide l'orientamento di legittimità in virtù del quale «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (così, Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798; nello stesso senso, già Cass., 2 marzo 2016 n. 4116).
Ebbene, nel caso di specie, il fatto che la ricorrente abbia agito, sin Controparte_1 dall'instaurazione del giudizio con il deposito del ricorso monitorio, dichiarando di es- sersi resa “cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuni ri di cui agli Artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999, costituito da crediti pecuniari nel- la titolarità di Findomestic Banca S.p.a. e derivanti da contratti di credito di varia tipo- logia” (cfr. ricorso monitorio del 19/07/2021, pag. 1) e l'assenza di specifiche e tempe- stive contestazioni ad opera della nel proprio atto di citazione in opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo in ordine alla inclusione nella citata cessione del credito originaria- mente vantato nei suoi confronti dalla Findomestic Banca S.p.a., induce ad affermare che l'opponente abbia implicitamente riconosciuto questa circostanza, ossia l'intervenuta cessione in favore della ricorrente, esonerando così la cessionaria dall'onere di integrare ulteriormente la prova documentale della titolarità del credito.
In ogni caso, il complesso di risultanze documentali induce a ritenere pienamente prova- ta la titolarità del diritto di credito in capo alla Parte opposta ha infatti Controparte_1
prodotto in giudizio, sin dal deposito del ricorso monitorio, il contratto di finanziamento da cui origina il credito ceduto (doc. 5 fascicolo monitorio), il contratto di cessione
(doc. 8 fascicolo monitorio), la lista dei crediti ceduti (doc. 9 fascicolo monitorio), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 3 fascicolo monitorio), la raccomandata A/R
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di cessione, con prova della sua regolare notificazione, nonché comunicazione della ce- dente (doc. 7 fascicolo monitorio monitorio): tutti elementi documentali indiziari senz'altro rilevanti al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto dell'ingiunzione opposta in favore della Controparte_1
Pertanto, tale l'eccezione risulta anche nel merito priva di fondamento.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha dedotto l'applicazione di interessi usurari al rapporto di finanziamento per cui è causa producendo, a sostegno, perizia di parte.
In punto di premessa, occorre chiarire che la consulenza tecnica di parte ha, come noto, natura di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico e, in quanto tale, non consente di ritenere la fondatezza delle conclusioni ivi contenute e tanto sul presupposto che l'ordinamento non ammette la precostituzione fuori dal giudizio di mezzi di prova ri- messi all'iniziativa unilaterale della parte senza la garanzia contraddittorio.
In ogni caso, va evidenziato che ivi si legge: “Sulla base della documentazione in pos- sesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, av- venuta il 21/10/2009, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risul- tano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia).” (cfr. pag. 11).
E, ancora, in ordine alle conclusioni: “In definitiva, il contratto in oggetto risulta pie- namente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina antiusura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate.” (cfr. pag. 12).
Lo stesso tecnico di parte ha poi affermato che, nel corso del rapporto, solo in alcuni pe- riodi il tasso di interesse applicato dalla società finanziaria ha superato il tasso soglia vigente: “Sebbene la pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori risulti piena- mente conforme ai limiti imposti dalla L. 108/96 l'analisi dei tassi di interesse praticati in concreto dal finanziatore nel corso dell'operazione, considerati al lordo degli oneri collegati a ciascuna rata, (qui riportati con la dicitura “TEG Rata”) evidenzia il supe- ramento del tasso soglia in un certo numero di periodi.” (cfr. pag. 30).
Orbene, l'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giu- risprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass.
S.U. n. 24675/17) che, sancendo l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, ha afferma-
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to il seguente principio di diritto: “… Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risul- tante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi se- condo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del so- praggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzio- ne del contratto” (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sentenza del 19.10.2017, n. 24675).
La questione della configurabilità della usura sopravvenuta sorse all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 108/96, allorquando i giudici di legittimità si orientaro- no nel senso dell'applicabilità della suddetta legge ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, sebbene con riguardo alla sola parte del rapporto successiva a tale data (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 1126/2000; Cass. civ., Sez. I, n. 5286/2000; Cass. civ.,
Sez. I, n. 14899/2000). Ciò determinò il profilarsi di due orientamenti contrapposti: il primo che negava la configurabilità della usura sopravvenuta sulla base del dettato della norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, che attribuisce rilevanza al momento della pattuizione dei tassi (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. I, n. 801/2016; Cass. civ., Sez. I, n. 22204/2013; Cass. civ., Sez. III, n. 26499/2009;
Cass. civ., Sez. I, n. 6514/2007); ed altro, invece, che affermava l'incidenza della nuova legge sui contratti in corso (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. III, n. 8442/2002; Cass. civ.,
Sez. III, n. 6550/2013; Cass. civ., Sez. I, n. 17150/2016; Cass. civ, Sez. I, n.
9405/2017).
La pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta a comporre il contrasto formatosi sulla questione, prestando adesione al primo degli orientamenti espressi, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, stante il vin- colo dell'interprete imposto dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, argomentando nel seguente modo: “… E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della prete- sa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della ma- turazione o del pagamento degli interessi stessi.
3.4.1. La ragione della illiceità risiede- rebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto
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dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è con- tenuto nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determi- nazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso...") definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma
3, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere in- teressi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, an- che nell'art. 1815 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, os- sia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108.
Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; "ai fini dell'applicazione" del quale, però, non può farsi a meno perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il
"momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia con- figurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1. E non è fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 5^ pen.
16/01/2013, n. 8353) …”.
Da tale orientamento, ritenuto pacificamente applicabile anche in materia di contratti di finanziamento, discende l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta.
Pertanto, nella fattispecie in esame alcun rilievo è possibile attribuire alla circostanza che nel corso del rapporto il tasso di interesse applicato dalla società finanziaria abbia eventualmente superato, come affermato dal tecnico di parte, solo in alcuni periodi il tasso soglia vigente in quanto le stesse risultanze a cui è pervenuto il perito di parte at- trice depongono nel senso dell'insussistenza dell'usura originaria.
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Poiché il fenomeno dell'usura sopravvenuta non costituisce motivo di invalidità soprav- venuta della clausola determinativa del tasso d'interesse eventualmente superiore al tas- so soglia nel corso del rapporto, il credito deve essere ammesso così come richiesto e, in definitiva, la domanda di parte opponente va rigettata, con conferma del decreto ingiun- tivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, pari ad € 35.814,83, in applicazione dei pa- rametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, attesa la natura esclusivamente documentale del giudizio e l'assenza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'atto di opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
326/2021, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 05/08/2021, dichiarandone la definitiva esecutività;
- condanna parte opponente, , al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta, e, per essa, nella qualità di procuratri- Controparte_1
ce, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 16/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15/12/2025 di discussione orale ex 281-sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1217/2021 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Valeria Carmela Giorgio (C.F.: , presso C.F._2
lo studio del quale elettivamente domicilia in Corleto Perticara (PZ) alla Via Roma n.
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PARTE OPPONENTE
E
P. Iva Gruppo KR TA , C.F. ) e, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
per essa, in qualità di procuratrice, (P. Iva Controparte_2 Controparte_3
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti (C.F. CP_4
) ed (C.F. , con domicilio C.F._3 CP_5 C.F._4
eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP)
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2021 del 05/08/2021 emesso dal Tribunale di Lago-
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, dott.ssa Abagnara, nell'ambito del procedimento monitorio contrassegnato dal n. Per_1
R.G. 920/201 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 35.814,83, ol- tre interessi e spese della procedura di ingiunzione, in favore della società CP_1
creditrice in forza contratto di prestito personale e di apertura di linea di credito n.
[...]
20120723279316 stipulato dalla con la società Findomestic S.p.A. in data Pt_1
21.10.2009, ceduto alla con contratto di cessione del 14/09/2018. Controparte_1
L'opponente, in particolare, eccepiva l'usurarietà originaria del tasso di interesse prati- cato dalla Findomestic S.p.a. nell'ambito del rapporto contrattuale oggetto della pretesa monitoria azionata. Deduceva che tale doglianza era compiutamente confortata dalle ri- sultanze peritali di parte chiedendo la nomina di un esperto per una CTU tecnico conta- bile.
Alla stregua di tanto, concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Giudice adito, reietta e di- sattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione documentale, che sin
d'ora si impugnano e disconoscono, accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via preli- minarmente, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione del tasso di interesse, essendo lo stesso in usura, dichiarare il decreto ingiuntivo recante nr 326/2021 del 05/0 8/2021, emesso dal Tribunale di Lagonegro, in persona della Dr.ssa Carmela Abagnara, nullo e di nessuno effetto e dunque sospen- derne l'efficacia esecutiva;
2. Nel merito, voglia accertare e dichiarare, accertare e di- chiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c., la nullità della clausola di pattui- zione degli interessi previa ammissione di una CTU tecnico contabile, all'uopo sin da ora richiesta, per la sussistenza nel contratto di prestito personale stipulato tra le parti in data 21.10.2009 di tassi di interesse usurari e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché nessun altra somma è dovuta al creditore procedente da parte dell'opponente ;
3. In via subordinata, chiede la riduzione della somma illegit- timamente ingiunta, così come verrà accertata in corso di causa (a mezzo CTU tecnico contabile) o come il giudicante riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione, depositata in data 23/12/2021, si costituiva in giudizio la società deducendo: la propria legittimazione attiva a seguito di contratto Controparte_1
di cessione intercorso con la società cedente, il cui obbligo pubblicitario era stato assol- to mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna;
l'infondatezza dell'avversa opposizione, frutto di consulenza tecnica di parte priva di
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autonomo valore probatorio;
la legittimità della determinazione degli interessi convenuti ed applicati, ben al di sotto delle soglie di usura;
l'esclusione, ai fini della determinazio- ne del tasso effettivo applicato al rapporto di finanziamento delle altre voci di costo con- template dal contratto;
la fondatezza della pretesa creditoria avanzata supportata dalla documentazione versata in atti;
la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
l'inammissibilità della richiesta CTU.
Concludeva, quindi, chiedendo: “In via preliminare, nel merito, concedere la provviso- ria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 326/2021, R.G. n. 920/2021, del
05/08/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 326/2021,
R.G. n. 920/2021, del 05/08/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro. In via subordina- ta, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in Parte_1
favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risul- Controparte_1 terà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
All'udienza cartolare del 24/01/2022 il precedente istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti termine per la presen- tazione della domanda di mediazione.
Subentrato sul ruolo lo scrivente, atteso il verbale negativo di mediazione, assegnava al- le parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza cartolare del
10/06/2024 all'esito della quale, ritenuta inammissibile la richiesta di CTU formulata da parte opponente, in quanto meramente esplorativa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/10/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, va evidenziata la tardività e, quindi, la inammissibilità della contesta- zione formulata dall'opponente soltanto con il deposito della memoria ex art. 183 com- ma 6, n. 1 c.p.c. avente ad oggetto il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società laddove è stata affermata “la necessità per l'opposta Società Controparte_1
di produrre il contratto di cessione relativo allo specifico credito al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto del credito stesso e, dunque, provare la propria legit-
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timazione ad agire in giudizio per un credito altrui.” (cfr. memoria del 24/11/2023, pag.
4).
Premesso che non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ri- solvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, è evidente come l'eccezione sollevata dall'opponente nel corso del giudizio attenga al merito della causa, avendo ad oggetto l'accertamento della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Sul punto, questo giudice condivide l'orientamento di legittimità in virtù del quale «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (così, Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798; nello stesso senso, già Cass., 2 marzo 2016 n. 4116).
Ebbene, nel caso di specie, il fatto che la ricorrente abbia agito, sin Controparte_1 dall'instaurazione del giudizio con il deposito del ricorso monitorio, dichiarando di es- sersi resa “cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuni ri di cui agli Artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999, costituito da crediti pecuniari nel- la titolarità di Findomestic Banca S.p.a. e derivanti da contratti di credito di varia tipo- logia” (cfr. ricorso monitorio del 19/07/2021, pag. 1) e l'assenza di specifiche e tempe- stive contestazioni ad opera della nel proprio atto di citazione in opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo in ordine alla inclusione nella citata cessione del credito originaria- mente vantato nei suoi confronti dalla Findomestic Banca S.p.a., induce ad affermare che l'opponente abbia implicitamente riconosciuto questa circostanza, ossia l'intervenuta cessione in favore della ricorrente, esonerando così la cessionaria dall'onere di integrare ulteriormente la prova documentale della titolarità del credito.
In ogni caso, il complesso di risultanze documentali induce a ritenere pienamente prova- ta la titolarità del diritto di credito in capo alla Parte opposta ha infatti Controparte_1
prodotto in giudizio, sin dal deposito del ricorso monitorio, il contratto di finanziamento da cui origina il credito ceduto (doc. 5 fascicolo monitorio), il contratto di cessione
(doc. 8 fascicolo monitorio), la lista dei crediti ceduti (doc. 9 fascicolo monitorio), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 3 fascicolo monitorio), la raccomandata A/R
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di cessione, con prova della sua regolare notificazione, nonché comunicazione della ce- dente (doc. 7 fascicolo monitorio monitorio): tutti elementi documentali indiziari senz'altro rilevanti al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto dell'ingiunzione opposta in favore della Controparte_1
Pertanto, tale l'eccezione risulta anche nel merito priva di fondamento.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha dedotto l'applicazione di interessi usurari al rapporto di finanziamento per cui è causa producendo, a sostegno, perizia di parte.
In punto di premessa, occorre chiarire che la consulenza tecnica di parte ha, come noto, natura di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico e, in quanto tale, non consente di ritenere la fondatezza delle conclusioni ivi contenute e tanto sul presupposto che l'ordinamento non ammette la precostituzione fuori dal giudizio di mezzi di prova ri- messi all'iniziativa unilaterale della parte senza la garanzia contraddittorio.
In ogni caso, va evidenziato che ivi si legge: “Sulla base della documentazione in pos- sesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, av- venuta il 21/10/2009, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risul- tano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia).” (cfr. pag. 11).
E, ancora, in ordine alle conclusioni: “In definitiva, il contratto in oggetto risulta pie- namente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina antiusura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate.” (cfr. pag. 12).
Lo stesso tecnico di parte ha poi affermato che, nel corso del rapporto, solo in alcuni pe- riodi il tasso di interesse applicato dalla società finanziaria ha superato il tasso soglia vigente: “Sebbene la pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori risulti piena- mente conforme ai limiti imposti dalla L. 108/96 l'analisi dei tassi di interesse praticati in concreto dal finanziatore nel corso dell'operazione, considerati al lordo degli oneri collegati a ciascuna rata, (qui riportati con la dicitura “TEG Rata”) evidenzia il supe- ramento del tasso soglia in un certo numero di periodi.” (cfr. pag. 30).
Orbene, l'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giu- risprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass.
S.U. n. 24675/17) che, sancendo l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, ha afferma-
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to il seguente principio di diritto: “… Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risul- tante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi se- condo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del so- praggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzio- ne del contratto” (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sentenza del 19.10.2017, n. 24675).
La questione della configurabilità della usura sopravvenuta sorse all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 108/96, allorquando i giudici di legittimità si orientaro- no nel senso dell'applicabilità della suddetta legge ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, sebbene con riguardo alla sola parte del rapporto successiva a tale data (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 1126/2000; Cass. civ., Sez. I, n. 5286/2000; Cass. civ.,
Sez. I, n. 14899/2000). Ciò determinò il profilarsi di due orientamenti contrapposti: il primo che negava la configurabilità della usura sopravvenuta sulla base del dettato della norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, che attribuisce rilevanza al momento della pattuizione dei tassi (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. I, n. 801/2016; Cass. civ., Sez. I, n. 22204/2013; Cass. civ., Sez. III, n. 26499/2009;
Cass. civ., Sez. I, n. 6514/2007); ed altro, invece, che affermava l'incidenza della nuova legge sui contratti in corso (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. III, n. 8442/2002; Cass. civ.,
Sez. III, n. 6550/2013; Cass. civ., Sez. I, n. 17150/2016; Cass. civ, Sez. I, n.
9405/2017).
La pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta a comporre il contrasto formatosi sulla questione, prestando adesione al primo degli orientamenti espressi, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, stante il vin- colo dell'interprete imposto dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, argomentando nel seguente modo: “… E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della prete- sa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della ma- turazione o del pagamento degli interessi stessi.
3.4.1. La ragione della illiceità risiede- rebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto
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dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è con- tenuto nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determi- nazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso...") definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma
3, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere in- teressi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, an- che nell'art. 1815 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, os- sia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108.
Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; "ai fini dell'applicazione" del quale, però, non può farsi a meno perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il
"momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia con- figurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1. E non è fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 5^ pen.
16/01/2013, n. 8353) …”.
Da tale orientamento, ritenuto pacificamente applicabile anche in materia di contratti di finanziamento, discende l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta.
Pertanto, nella fattispecie in esame alcun rilievo è possibile attribuire alla circostanza che nel corso del rapporto il tasso di interesse applicato dalla società finanziaria abbia eventualmente superato, come affermato dal tecnico di parte, solo in alcuni periodi il tasso soglia vigente in quanto le stesse risultanze a cui è pervenuto il perito di parte at- trice depongono nel senso dell'insussistenza dell'usura originaria.
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Poiché il fenomeno dell'usura sopravvenuta non costituisce motivo di invalidità soprav- venuta della clausola determinativa del tasso d'interesse eventualmente superiore al tas- so soglia nel corso del rapporto, il credito deve essere ammesso così come richiesto e, in definitiva, la domanda di parte opponente va rigettata, con conferma del decreto ingiun- tivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, pari ad € 35.814,83, in applicazione dei pa- rametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, attesa la natura esclusivamente documentale del giudizio e l'assenza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'atto di opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
326/2021, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 05/08/2021, dichiarandone la definitiva esecutività;
- condanna parte opponente, , al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta, e, per essa, nella qualità di procuratri- Controparte_1
ce, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 16/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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