Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 1992 |
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Giurisprudenza • 31
- 1. Trib. Caltanissetta, sentenza 15/10/2024, n. 408Provvedimento: Nr.402/2022 R.G. Trib. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, il giorno 14.10.2024, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Calaciura, ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nel Viale della Regione n. 61, - ricorrente Contro in persona del Controparte_1 per la Sicilia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti …Leggi di più...
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- 2. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 617Provvedimento: Pubblicato il 30/03/2026 N. 00617/2026 REG.PROV.COLL. N. 01166/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2024, proposto da Pietropaolo Cannistraci, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Cioni, Vincenzo Ribet, Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università per Stranieri di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Brigida Piacentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri …Leggi di più...
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- 3. Trib. Frosinone, sentenza 21/12/2022, n. 1284Provvedimento: RGAC 2713/2021 TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 21/12/2022, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.221, l. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, come modificato dall'art. 16 D.L. 228/21 la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.2713/2021, posta in deliberazione tra: Controparte_1 elettivamente domiciliata in Monte S. Giovanni Campano, Via Chiaiamari n. 75, presso lo studio …Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/05/2022, n. 3700Provvedimento: Pubblicato il 11/05/2022 N. 03700/2022REG.PROV.COLL. N. 00069/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 69 del 2015, proposto dall'Azienda Agricola TT LD, Azienda Agricola ET ES e IC, Azienda Agricola Fratelli Marengo S.S., Azienda Agricola RM Pietro, Azienda Agricola Franco Simone, Azienda Agricola Masera Angelo, Az.Agr.Fissore Sebastiano Carlo (Succ.Az.Agr.Fissore Giuseppe), Az.Agr.Testa Elio (Succ.Az.Agr.Testa Antonio), Azienda Agricola Fissore ES, Azienda Agricola Bosca di Vaschetto Giuseppe, Azienda Agricola …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2012, n. 5760Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. - Dott. DE LUCA Michele - Presidente di sez. - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 15838/2011 proposto da: NI OL, elettivamente domiciliato in ROMA, Via GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell'avvocato PASSALACQUA Gianfranco, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati THOMAS LAYNE, DE LUCA …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L'Universita' per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359 , che assume la denominazione di "Universita' per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attivita' di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il R.D.L. n. 1965/1925 , reca: "Istituzione dell'Universita' per stranieri di Perugia".
- La legge n. 359/1976 reca: "Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena". - Art. 2. 1. Nel rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 , l'Universita' per stranieri di Perugia e l'Universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'universita' il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico, che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre universita' dalla normativa vigente, come strutture necessarie una facolta' con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonche' le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 16, comma 5, della legge n. 168/1989 recante "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", cosi' recita: "5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Universita' italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto e' determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentativita' e di proporzionalita' indicati al comma 2". - Art. 3. 1. L'ordinamento didattico della facolta' di cui all'articolo 2 prevede:
a) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realta' italiane in tutti gli aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;
b) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane, riservati a docenti stranieri in attivita' di servizio nelle scuole del Paese di origine;
c) corsi di specializzazione per l'insegnamento a stranieri, riservati a laureati italiani e a docenti nelle scuole italiane all'estero, ai sensi dell' articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale;
d) corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , e di lettori d'italiano all'estero;
e) corsi per studenti iscritti ad universita' di altri Paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette universita' e riconosciuti ai fini dei curricula delle universita' stesse, nonche' corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendano esplicare la loro attivita' all'estero.
2. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' didattiche sono previsti nello statuto.
L'articolazione e le modalita' organizzative dei corsi sono disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di cui all' articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 .
3. Gli statuti possono altresi' prevedere apposite convenzioni con le universita' presenti nella stessa citta', per l'affidamento a professori di ruolo di tali universita', con il loro consenso, di insegnamenti curriculari in aggiunta a quelli di titolarita'.
4. Gli statuti dell'Universita' per stranieri di Perugia e dell'Universita' per stranieri di Siena possono altresi' prevedere nell'ordinamento didattico l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell' articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiane riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei Paesi di origine.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 341/1990 , recante: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", cosi' recita:
"Art. 4 (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 .
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani i stu- dio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonche' attivita' di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalita' di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".
- La legge n. 401/1990 reca: "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero".
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 341/1990 cosi' recita:
"Art. 11 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato 'regolamento didattico di ateneo'. Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro sentito il CUN, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnanenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita' tenuto anche conto delle proposte delle universita', delib- erate dagli organi competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 341/1990 cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Gli affari civili e penali pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla cognizione dell'ufficio competente secondo le variazioni di cui all'art. 1, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento".