Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 43814
CASS
Sentenza 8 ottobre 2008

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L'applicazione della custodia cautelare contestualmente ad una sentenza di condanna, sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri previsti dall'art. 275, comma primo-bis, cod. proc. pen., è consentita, oltre che al giudice di primo grado, anche a quello di appello, indipendentemente dalla ricorrenza delle particolari condizioni che, ai sensi del comma secondo-ter del citato art. 275, renderebbero la misura obbligatoria.

L'ordinanza di custodia cautelare emessa contestualmente alla sentenza di condanna dal giudice di secondo grado, sulla base di un erroneo richiamo all'art. 307 cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato sia stato scarcerato per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari e non per decorrenza dei termini, deve essere considerata come un nuovo provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 275 comma primo-bis cod. proc. pen., soggetto come tale al riesame. Qualora il Tribunale abbia qualificato come riesame l'appello proposto dal difensore avverso la predetta ordinanza, la diversa qualificazione giuridica dell'impugnazione non determina la perdita di efficacia della misura coercitiva per effetto dell'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione ex art. 309 comma nono cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 43814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43814
    Data del deposito : 8 ottobre 2008

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