Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 2
L'applicazione della custodia cautelare contestualmente ad una sentenza di condanna, sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri previsti dall'art. 275, comma primo-bis, cod. proc. pen., è consentita, oltre che al giudice di primo grado, anche a quello di appello, indipendentemente dalla ricorrenza delle particolari condizioni che, ai sensi del comma secondo-ter del citato art. 275, renderebbero la misura obbligatoria.
L'ordinanza di custodia cautelare emessa contestualmente alla sentenza di condanna dal giudice di secondo grado, sulla base di un erroneo richiamo all'art. 307 cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato sia stato scarcerato per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari e non per decorrenza dei termini, deve essere considerata come un nuovo provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 275 comma primo-bis cod. proc. pen., soggetto come tale al riesame. Qualora il Tribunale abbia qualificato come riesame l'appello proposto dal difensore avverso la predetta ordinanza, la diversa qualificazione giuridica dell'impugnazione non determina la perdita di efficacia della misura coercitiva per effetto dell'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione ex art. 309 comma nono cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 43814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43814 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI AN - Presidente - del 08/10/2008
Dott. CANZIO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2613
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 021587/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UT IO, N. IL 15/06/1958;
avverso ORDINANZA del 21/04/2008 TR1B. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. VINCI C., che ha chiesto in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il 21 aprile 2008 il Tribunale di Messina, sezione prima penale, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame (così qualificato, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, l'atto di impugnazione indicato come appello) proposta dalla difesa di AN RA avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta il 18 marzo 2008, "ai sensi dell'art.307 c.p.p.", dalla Corte d'assise d'appello di Messina
contestualmente alla pronunzia di condanna all'ergastolo di RA in relazione al delitto di concorso nell'omicidio volontario aggravato di IE AG.
RA aveva partecipato libero al processo d'appello, in quanto in precedenza, il 18 gennaio 2005, il Tribunale del riesame, adito dalla difesa dell'imputato, aveva annullato, per insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), l'ordinanza della Corte d'assise di Messina del 17 dicembre 2004 che, all'esito della condanna all'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi sei, pronunziata nei confronti dell'imputato l'11 dicembre 2004, aveva applicato, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era divenuto definitivo, non essendo stato oggetto di ricorso per cassazione.
2. Il Tribunale del riesame non riteneva ostativa la formazione del "giudicato cautelare" in relazione alla precedente misura, atteso che la pronunzia della sentenza d'appello costituiva un fatto nuovo che, in quanto tale, era idoneo a influire sulla consistenza delle esigenze cautelari e a legittimarne un'autonoma valutazione. Osservava, inoltre, che il richiamo effettuato, nell'ordinanza impugnata, da parte della Corte d'assise d'appello di Messina, all'art. 307 c.p.p. non appariva corretto, atteso che RA non era stato in precedenza scarcerato per decorrenza dei termini di fase e che, invece, l'applicazione della misura doveva essere più correttamente ricondotta nell'ambito dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, disposizione che, seppure non espressamente richiamata, appariva pienamente coerente con la motivazione del provvedimento che, ai fini del giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, conteneva un esplicito riferimento all'intervenuta sentenza di condanna in secondo grado. D'altra parte, il giudice d'appello che pronunzi sentenza di condanna fuori dai casi di applicazione obbligatoria previsti dall'art. 275 c.p.p., comma 2 ter, deve valutare discrezionalmente la necessità di disporre la misura cautelare in base ai criteri definiti dal comma 1 bis della medesima disposizione, ossia tenendo conto anche dell'esito del processo, delle modalità del fatto e di eventuali elementi sopravvenuti dai quali possa emergere che, anche a seguito della sentenza, risulti taluna delle esigenze indicate dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). La diversa qualificazione giuridica del provvedimento impugnato quale ordinanza genetica e non meramente ripristinatoria del regime custodiale comportava che il rimedio esperibile era il riesame e non l'appello. Peraltro, l'erronea qualificazione giuridica del mezzo di impugnazione proposto non comportava alcun effetto sfavorevole nei confronti del ricorrente, atteso che la previsione di cui all'art.568 c.p.p., comma 5, esclude che l'erroneo nomen iuris possa pregiudicarne l'ammissibilità. Per converso, la parte non poteva trarre un indebito vantaggio dalle conseguenze del suo errore, invocando l'applicazione di norme procedurali e di termini perentori che, a causa dell'erronea qualificazione giuridica dell'atto di impugnazione, aveva concorso a far ritenere prima facie non applicabili.
Nel merito il Tribunale il Tribunale sottolineava che la personalità di RA, soggetto gravato da precedenti per reati molto gravi - tra cui un delitto di omicidio commesso il 4 maggio 1982 (e, quindi, in epoca prossima a quello oggetto della presente procedura) in un diverso contesto territoriale - che hanno comportato un cumulo di pene inflitte per oltre ventotto anni di reclusione e un periodo di detenzione in espiazione di pena pari a circa venti anni, nonché l'entità della pena inflitta (ergastolo) e un pregresso periodo di latitanza costituivano altrettanti indici obiettivi della sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lett. b) e c), suscettibili di essere garantite solo mediante l'adozione della misura custodiale.
3. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RA, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 309 c.p.p. per omesso rispetto dei termini perentori previsti dalla legge per la decisione in conseguenza della qualificazione come richiesta di riesame dell'appello proposto dalla difesa a seguito dell'erroneo richiamo all'art. 307 c.p.p. contenuto nel provvedimento adottato;
b) violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis, per omessa enunciazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con altre misure;
c) violazione di legge con riguardo alla enunciazione di un fatto (fuga di RA in occasione di un controllo da parte delle forze dell'ordine), ritenuto rilevante nella prospettiva di cui all'art.274 c.p.p., comma 1, lett. c), non contenuto negli atti della procedura incidentale;
d) violazione di legge per ritenuta insussistenza della preclusione derivante da un precedente giudicato incidentale, attesa l'identità degli elementi (eccezion fatta per la sentenza di secondo grado) posti a fondamento delle decisioni della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello di Messina;
e) mancanza e contraddittorietà della motivazione, travisamento delle prove relativamente al ritenuto pericolo di fuga e all'attualità di rapporti con ambienti di criminalità organizzata, tenuto conto dell'ampio percorso rieducativo seguito dall'imputato anche grazie all'ammissione a misure alternative alla detenzione e a misure premiali.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Relativamente alla quarta doglianza, avente carattere logicamente preliminare rispetto alle altre, il Collegio osserva quanto segue. L'art. 307 c.p.p. e l'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, si fondano su presupposti diversi.
Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di fase, l'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), così come modificato da ultimo dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 2, conv. dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, autorizza il ripristino della custodia cautelare,
contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado - sempre che ricorra l'esigenza cautelare del pericolo di fuga ex art. 274 c.p.p., lett. b) - solo quando si accerti che la scarcerazione per decorrenza dei termini è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) prima e non dopo la sentenza di condanna, trovando altrimenti applicazione il primo comma dell'art. 307 c.p.p. (Cass. 20 gennaio 2000, Tuccio, rv. 215993). Ai fini del ripristino della custodia cautelare, nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini - determinato da una sopravvenuta sentenza di condanna - la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta ne' sulla base della mera presunzione (ove configurabile) di sussistenza delle esigenze cautelari ex art.275 c.p.p., comma 3, ne' sulla scorta della sola gravità della pena inflitta con la sentenza che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o anche solo a un tentativo iniziale di fuga (Cass. Sez. Un. 11 luglio 2001, n. 34357, Litteri, rv. 219600). L'art. 275 c.p.p., modificato da ultimo dal D.L. 24 novembre 2000, n.341, art. 16, conv. con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4
e, successivamente, dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 14 comprende, per effetto dei citati interventi legislativi, il comma 1 bis e il comma 2 ter.
Il primo impone al giudice, contestualmente alla pronuncia di una sentenza di condanna, un particolare esame delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lett. b) e c), comprensivo dell'esito del procedimento, della sanzione applicata, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, al fine di stabilire se, a seguito della decisione di condanna, si renda necessaria l'adozione di una misura cautelare personale.
Il secondo regola, invece, l'applicazione di misure cautelari personali nei casi di condanna in appello per uno dei reati indicati dall'art. 380 c.p.p., comma 1, commessi da un soggetto recidivo, stabilendo l'obbligatorietà dell'adozione della misura cautelare in presenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. esaminate secondo i parametri fissati dal comma 1 bis della medesima disposizione.
Risulta, dunque, evidente la diversa portata delle due disposizioni, delle quali la prima, come è reso palese anche dal chiaro e univoco tenore letterale, impone al giudice che pronunci una sentenza di condanna una valutazione discrezionale, in base a parametri predefiniti, della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), mentre la seconda stabilisce l'obbligo per il giudice di appello, quando l'anzidetta valutazione si risolva nell'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari, di adottare la misura nei casi in precedenza indicati di condanna per uno dei reati elencati nell'art. 380 c.p.p., comma 1, commessi da soggetto recidivo (Cass., Sez. 4, 12 giugno 2002, n. 28094, rv. 222130; Cass., Sez. 1, 24 aprile 2003, n. 30298, rv. 226250).
L'interpretazione logico sistematica dell'art. 275 c.p.p., commi 1 bis e 2 ter rende evidente che, al di fuori delle ipotesi (art. 275 c.p.p., comma 2 ter) in cui l'adozione della misura è obbligatoria,
rimane comunque salva la facoltà del giudice d'appello di valutare discrezionalmente la necessità o meno della misura, non diversamente da quanto può fare il giudice di primo grado.
Una differente lettura delle due disposizioni porterebbe a risultati paradossali, attribuendo al giudice di primo grado un potere più ampio e incisivo rispetto a quello d'appello, pur in presenza di un accertamento di merito più approfondito in conseguenza dell'intervenuto vaglio delle censure mosse alla decisione del giudice di prime cure.
Si può, quindi, affermare che l'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, che impone al giudice di osservare determinati criteri ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari "contestualmente" a una sentenza di condanna, lungi da limitare l'applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna, impone solo una particolare regola di giudizio in ordine all'esame delle esigenze cautelari qualora l'imputato sia stato condannato. Pur se la previsione può apparire scontata - essendo ovvio che dopo una condanna il giudice investito di una domanda cautelare debba tener conto degli elementi che a tale pronuncia si accompagnino - appare chiaro che la sua ratio sia quella di ampliare i margini di applicabilità delle misure cautelari in termini di apprezzamento della sussistenza di esigenze cautelari e dei criteri di scelta tra esse e, nello stesso tempo, di imporre al giudice, in presenza di una richiesta del pubblico ministero, di non ritardare a un tempo successivo alla pronuncia di condanna la decisione circa l'applicazione della misura (Cass., Sez. 6, 19 gennaio 2005, n. 14223, rv. 231377).
2. Alla stregua di questi principi, nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha correttamente argomentato che la struttura dell'ordinanza adottata dalla Corte d'assise d'appello in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale, il contenuto, la concreta articolazione logico-argomentativa modulata sui parametri normativi fissati dall'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, come desumibile dall'espresso riferimento all'intervenuta pronunzia di condanna e dalla valutazione tempestiva ed orientata della sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), alla stregua dei particolari criteri fissati dalla predetta disposizione, rendono indubbia la sua riconducibilità alla previsione contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis e non a quella disciplinata dall'art. 307 c.p.p., soltanto enunciato, seppure erroneamente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice, pur potendo disporre misure cautelari solo su richiesta del pubblico ministero e sulla base degli elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta (Cass., Sez. 3, 4 novembre 1998, Balzani). È da aggiungere che il giudice può accogliere la richiesta del pubblico ministero anche ravvisando esigenze cautelari diverse da quelle indicate dall'organo dell'accusa (Cass., Sez. 1, 19 maggio 1997, Moissiadis) e che poteri analoghi a quelli del giudice devono essere riconosciuti al Tribunale del riesame (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco). Posti questi principi, si deve concludere che la richiesta, formulata dal Pubblico Ministero al termine del giudizio di secondo grado, di applicare all'attuale ricorrente, imputato in ordine al delitto di omicidio volontario, la misura della custodia in carcere, pur essendo stata basata sull'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), ben poteva essere accolta, ricorrendone le condizioni, indipendentemente dall'applicabilità della disposizione richiamata. In altre parole è vero che l'art. 307 c.p.p. riguarda il caso in cui l'imputato è stato scarcerato per decorrenza dei termini e che questa condizione, come ha rilevato l'ordinanza impugnata, non sussisteva per RA, perché la misura cautelare nei suoi confronti era cessata in seguito alla revoca disposta, il 18 gennaio 2005, dal Tribunale del riesame (investito dell'impugnazione avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'assise di Messina all'esito della sentenza di condanna) per insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), ma è anche vero che la misura coercitiva ben poteva essere disposta in base alle condizioni generali, richiamate, con riferimento al caso di condanna, dall'art. 275 c.p.p., comma 1 bis. In conclusione quindi l'errato riferimento iniziale all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) non può di per sè comportare l'illegittimità dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere, che costituiva la reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare, basata, peraltro, sulla nuova situazione rappresentata dalla sentenza di condanna in secondo grado, e rappresentava un nuovo provvedimento cautelare emesso per soddisfare legittime esigenze di prevenzione, ritenute attuali e sussistenti in concreto.
3. Anche il primo motivo di censura è privo di pregio.
Coerentemente con la qualificazione ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, dell'ordinanza custodiale disposta dalla Corte d'assise d'appello di Messina, il Tribunale ha trattato il gravame proposto dal difensore di RA come una richiesta di riesame, atteso che, una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 307 c.p.p., quello impugnato doveva essere considerato, per le ragioni in precedenza esposte, un nuovo provvedimento cautelare, soggetto come tale al riesame. Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, anche nei confronti di un provvedimento di custodia cautelare emesso successivamente alla revoca di una precedente ordinanza il rimedio esperibile è il riesame e non l'appello (Cass., Sez. 1, 22 marzo 1996, n. 1925, rv. 204402; Cass., Sez. 6, 8 marzo 1999, n. 842, rv. 213920; Cass., Sez. 5, 29 aprile 2002, n. 22868, rv. 221926; in senso difforme cfr. Cass., Sez. 6, 3 novembre 2000, n. 4072, rv. 218660; Cass., Sez. 5, 4 marzo 1997, n. 1025, rv. 207904;
Cass., Sez. 1, 12 marzo 1997, n. 2022, rv. 208132).
4. La qualificazione da parte del Tribunale come richiesta di riesame dell'impugnazione interposta dal difensore di RA e denominata come appello in conseguenza dell'erroneo richiamo all'art. 307 c.p.p. operato dalla Corte d'assise d'appello di Messina che ha disposto la misura, s'inquadra nel disposto dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a mente del quale, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis (elemento minimo questo che da esistenza giuridica all'atto proposto e lascia impregiudicata la sua validità), consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se cioè frutto di errore-ostativo o di scelta deliberata. Il potere di procedere a tale qualificazione e di accertare l'esistenza dei requisiti di validità dell'atto è riservato in via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dal codice di rito, sia dell'ammissibilità che della fondatezza dell'impugnazione (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 45371, rv. 220221; Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001 n. 45372, De Palma). Il giudice ha, quindi, il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare un controllo giurisdizionale su un provvedimento suscettibile di impugnazione.
Tanto premesso in ordine al legittimo esercizio da parte del Tribunale del riesame di Messina del potere di qualificazione dell'atto di gravame, si tratta di stabilire se all'inquadramento, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5,, dell'impugnazione come richiesta di riesame consegua la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 9, per omesso rispetto dei termini stabiliti dalla legge ai fini della decisione.
In proposito il Collegio, pur consapevole di un diverso indirizzo interpretativo (Cass, Sez. 5, 29 aprile 2002, n. 22868, rv. 221926), ritiene che la risposta al quesito debba essere negativa e che la questione debba essere affrontata ricostruendo la natura e la funzione della disposizione contenuta nell'art. 568 c.p.p., comma 5, a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione in ordine all'indebito vantaggio che possa derivare alla parte dalle conseguenze del suo errore (cfr. Cass., Sez. 6, 24 maggio 2006, n. 23773, rv. 234735). In un sistema come il nostro, ispirato al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e dell'unicità del mezzo d'impugnazione per ciascun provvedimento impugnabile (art. 568 c.p.p., comma 1), è irrilevante il nomen dato al mezzo di impugnazione dalla parte che l'ha proposto. Da tale premessa scaturiscono due conseguenze: a) l'ininfluenza delle ragioni che hanno determinato l'indicazione di un mezzo diverso da quello (ed unico) consentito dall'ordinamento; b) la sufficienza di una dichiarazione di volontà, proveniente dalla parte legittimata, diretta a non prestare acquiescenza al provvedimento e a impedire che lo stesso diventi irrevocabile.
Il legislatore ha, quindi, inteso privilegiare, con la qualificazione giuridica ex art. 568 c.p.p., comma 5, l'esistenza giuridica di un atto, ossia di una manifestazione di volontà della parte, avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo, e non anche la sua validità (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 45371, rv. 220221). Come si evince dalla direttiva n. 84 della Legge Delega n. 81 del 1987, art. 2 (analoga alla direttiva n. 68 della Legge Delega del 1974, art. 2), sottesa al principio della conversione delle impugnazioni o, più correttamente, della qualificazione giuridica - che non riguarda solo i casi in cui sia ravvisabile un errore della parte che ha proposta l'impugnazione non consentita - è la volontà di sottoporre a sindacato la decisione impugnata.
Ne consegue che la trattazione di una procedura incidentale, instaurata, come nel caso in esame, dall'impugnazione denominata come appello dal difensore in conseguenza dell'errore contenuto nell'ordinanza cautelare gravata, e successivamente qualificata, al termine dell'intero iter procedimentale, come richiesta di riesame da parte del Tribunale garantisce la volontà del soggetto di sottoporre a sindacato la decisione impugnata, ritenuta ingiusta (c.d. volontà oggettiva), senza attribuire rilievo all'errore verificatosi nel momento della manifestazione della volontà ne' alle cause dello stesso, assicura una nuova valutazione del caso, affidato dalla legge ad un giudice predeterminato, non lede il diritto di difesa, visto nella sua forma di diritto all'impugnazione del provvedimento, tenuto conto anche della inoperatività del vincolo devolutivo, privilegia, infine, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare comunque il rimedio giurisdizionale.
Occorre, inoltre, sottolineare che l'omesso rispetto del termine di legge per la decisione consegue ad una procedura complessa, che è stata introdotta da una domanda formalmente ammissibile - se correlata alle disposizioni normative richiamate nella parte dispositiva dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale - con inevitabili riflessi sulla preliminare e necessariamente sommaria delibazione del giudice circa le relative modalità di trattazione, ed è stata definita dopo una diversa qualificazione giuridica dell'atto di impugnazione all'esito di un rituale contraddittorio, concernente tra l'altro proprio le forme, i termini e le modalità di trattazione del procedimento de libertate, e della compiuta valutazione dell'intero materiale acquisito. Ne consegue che i termini della procedura non possono essere definiti a posteriori ne' refluire ex tunc sulla validità della procedura instaurata, scandita da precise sequenze.
La mancata osservanza del disposto di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9, apprezzabile solo al termine del procedimento incidentale e dell'intero esame della complessa vicenda processuale, tale da imporre una diversa qualificazione giuridica dell'atto di impugnazione in attuazione di quanto disposto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, non ha, perciò, comportato una diminuzione delle garanzie nè ha inciso in concreto sulla pienezza e sull'effettività del diritto di difesa.
Dalle considerazioni sinora svolte discende l'affermazione del seguente principio di diritto: la qualificazione, all'esito della procedura camerale da parte del Tribunale competente ex artt. 309 e 310 c.p.p., come richiesta di riesame dell'appello proposto dal difensore avverso l'ordinanza di custodia cautelare disposta contestualmente alla sentenza di condanna dal giudice di secondo grado, non determina la cessazione dell'efficacia della misura, qualora non siano stati rispettati i termini stabiliti per la decisione dall'art. 309 c.p.p., comma 9. 5. Le ulteriori doglianze difensive sono anch'esse prive di pregio. Il Tribunale del riesame, con motivazione compiuta e correttamente argomentata, ha specificamente enunciato le ragioni poste a base del provvedimento limitativo della libertà personale, richiamando, da un lato, l'intervenuta sentenza di condanna all'esito del giudizio d'appello, confermativa dell'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di omicidio volontario da parte del giudice di primo grado, e, dall'altro, nella prospettiva di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), la particolare efferatezza del fatto omicidiario, indicativo di non comune spregiudicatezza e di indole criminale, la negativa personalità di RA, gravato da un'altra condanna per omicidio, oltre che da numerosi precedenti per furto, falsa testimonianza, porto illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale, già in passato resosi latitante. In questo contesto, basato su una pluralità di dati processuali obiettivamente indicativi di un concreto pericolo di foga e di reiterazione degli illeciti, il richiamo ad un episodio da cui il ricorrente è stato prosciolto non incide sulla consistenza del quadro cautelare, già pienamente integrato dagli altri dati processuali acquisiti. Il Tribunale ha, inoltre, spiegato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e con puntuale richiamo alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - le ragioni per le quali i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza e riferiti a vicende diverse non sono vincolanti per il giudice competente a pronunziarsi sull'ordinanza in materia di libertà personale concernente un nuovo episodio delittuoso. Il provvedimento impugnato appare, infine, rispettoso dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella parte in cui ha esaurientemente argomentato i motivi per i quali le ritenute esigenze cautelari possono essere garantite solo mediante l'adozione della misura più afflittiva, tenuto conto della gravità dei delitti per i quali è intervenuta sentenza di condanna, della natura della sanzione inflitta, dell'elevato periodo di pena da espiare anche per gli altri fatti delittuosi, dell'attitudine alla foga già in passato dimostrata, della spiccata propensione a delinquere messa in luce. La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2008