Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1713/2018 R.G. promossa da:
(CF. ) difeso dall'avv. GAGLIARDI CATALDO Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
:
(C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3
C.F. , CP_3 C.F._4
C.F. , CP_4 C.F._5
CONVENUTO
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione conveniva in giudizio , , e in Parte_1 CP_1 CP_2 CP_5 Parte_2
qualità di eredi della sig.ra e del sig. al fine di sentirli condannare, previa Persona_1 Controparte_6
conferma del provvedimento di sequestro conservativo disposto nei loro confronti con ordinanza emessa in data 01.02.2018 nel procedimento cautelare iscritto al n. 4412/2017 R.G. Trib. Trani, ciascuno secondo il diritto di proprietà di cui erano titolari sull'immobile sito in Trani al primo piano di Vico Sant'Agata n.40 e di cui sono tuttora titolari sull'altro immobile sito in Trani al Vico
Sant'Agata n.42, e tutti solidalmente per l'intero, al pagamento della complessiva somma di Euro
59.650,77, determinata secondo la tabella millesimale predisposta dal direttore dei lavori nel relativo pagina 1 di 7
data di costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo.
Deduceva in particolare l'attrice:
1) di essere proprietaria di due unità immobiliari costituenti l'intero secondo piano del fabbricato sito in
Trani al Vicolo Sant'Agata con accesso dal civico n.40, non costituito in condominio, riportate in catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 15, part.. 667 sub 11 e sub 12 ;
2) che i predetti immobili erano stati interessati da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal sovrastante lastrico solare, di proprietà comune, causate dalle pessime condizioni di manutenzione dello stesso lastrico e delle parti strutturali ad esso connesse quali il torrino scala interno ed esterno, che fungono da copertura, anche agli immobili costituenti l'intero primo piano del predetto fabbricato nonché al locale sito al piano terra con accesso dal civico n.42, di proprietà dei sigg.ri Parte_3
, , , e eredi legittimi della sig.ra CP_7 CP_8 CP_2 CP_1 CP_9
deceduta in Trani il 18.8.2016, nonché di proprietà dei sigg.ri e Persona_1 Parte_2 CP_5
, eredi testamentari del sig. (coniuge della sig.ra della ), deceduto
[...] Controparte_6 Persona_1
in Trani il 20.1.2017.
3) che il predetto lastrico solare funge da copertura anche ad altro immobile sito al piano terra con accesso da Vicolo Sant'Agata n.38 di proprietà del sig. ed è inoltre gravato da un Parte_4 diritto d'uso a favore dei proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'adiacente fabbricato aventi accesso da Vicolo Sant'Agata n.34 e n.36 di proprietà dei sigg.ri , e CP_2 Parte_5
germani e che, in virtù di servitù Parte_6 Parte_7 CP_10 CP_11
costituite con atto di divisione per Notaio del 6.7.1957, trascritto a Trani il 13.8.1957 al Per_2
n.23162, vantano un diritto di accesso ai propri lastrici solari attraverso il terrazzo sovrastante la proprietà dell'attrice, oltre che un diritto di scarico di acque pluvie che sfociano su quest'ultimo.
4) che il predetto fenomeno infiltrativo aveva provocato nel corso degli anni ingenti danni agli immobili di proprietà dell'istante, con conseguente disagio abitativo dovuto in particolare alla presenza di vistose macchie di umidità che interessavano i soffitti e che si propagavano anche alle sottostanti parti murarie della casa;
5) che l'odierna attrice aveva inoltre promosso innanzi a codesto Tribunale di Trani ricorso per accertamento tecnico preventivo rubricato al n.587/2014 R.G. all'esito del quale il CTU nominato dal
Presidente del Tribunale di Trani, aveva accertato che il degrado complessivo riscontrato all'interno delle unita immobiliari di proprietà della stessa era stato causato da infiltrazioni perpetratesi nel tempo e provenienti dal sovrastante lastrico solare per il suo stato manutentivo non accettabile, quantificando i pagina 2 di 7 danni agli immobili, agli arredi, ed ai beni mobili di proprietà della sig.ra in complessivi Parte_1
Euro 10.080,00.
6) che le pessime condizioni strutturali ed igienico-sanitarie in cui versavano i predetti immobili avevano inoltre comportato l'emissione, da parte del Dirigente dell'Area Urbanistica dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Trani, dell'ordinanza n. 03/2015 emessa in data 7.1.2015 con la quale veniva dichiarata l'inagibilità temporanea delle predette unità immobiliari di secondo piano di proprietà della con conseguente ordine ai proprietari del predetto fabbricato sito in Trani al Vicolo Parte_1
Sant'Agata n.40, di eseguire con immediatezza lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di messa in sicurezza delle parti di soffitto oggetto di infiltrazioni di acque meteoriche e delle altre parti comuni, lavori di ripristino statico ed architettonico delle parti ammalorate con eliminazione di tutti i fenomeni infiltrativi rivenienti dal lastrico solare del fabbricato, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ;
7) che in assenza di qualsivoglia volontà da parte degli altri condomini di far eseguire i predetti urgenti lavori di manutenzione straordinaria imposti dalla P.A., la sig.ra in considerazione Parte_1
del grave pregiudizio arrecato dalla disposta inagibilità temporanea della sua casa di abitazione, unitamente all'esistenza di un ordine della pubblica autorità che la poneva nella condizione di dover necessariamente dare attuazione, entro il termine stabilito, alle prescrizioni in esso indicate, vista l'urgenza e l'indifferibilità di effettuare i predetti lavori di risanamento e consolidamento, interveniva autonomamente facendoli eseguire a propria cura e spese, riservandosi di richiederne il rimborso in danno degli altri condomini coobbligati.
8) che con raccomandata a.r. del 27.1.2015 il geom. in qualità di Direttore dei Controparte_12
Lavori nominato dalla sig.ra comunicava a tutti i condomini interessati il quadro economico Parte_1
preventivo di spesa che ammontava a complessivi Euro 88.930,00, evidenziando inoltre che in data
17.1.2015, in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Ufficio Tecnico del Comune di Trani, si era provveduto alla messa in sicurezza del solaio di copertura dell'ultimo piano mediante idonea puntellatura e che nei giorni immediatamente successivi si sarebbe provveduto ad effettuare tutti gli ulteriori lavori, nel rispetto di quanto imposto con l'ordinanza della P.A.;
9) che venivano pertanto eseguiti tutti i lavori necessari all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi provenienti dal lastrico solare, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ripristino architettonico del fabbricato, il cui svolgimento veniva documentato da precisi rilievi fotografici effettuati dal
Direttore dei Lavori geom. ed analiticamente indicati nella contabilità finale redatta dallo CP_12
stesso in data 28.12.2015 il cui costo complessivo, tenuto conto che la loro esecuzione era avvenuta in condizioni disagiate, in quanto il predetto fabbricato si trova nella “zona antica” dell'abitato di Trani,
pagina 3 di 7 non raggiungibile con mezzi meccanici, unitamente al disagio provocato dalla famiglia che aveva CP_2
impedito all'impresa edile l'installazione, all'interno del cortile di proprietà comune, di un castelletto montacarichi per la discesa e la salita di tutto il materiale occorrente e dei rifiuti , invero eseguiti a mano o con l'ausilio di attrezzatura presa a noleggio dalla ditta , ammontava a complessivi Pt_8
Euro 105.199,99, che veniva interamente pagata dalla sig.ra come da relative fatture emesse Parte_1
dalle imprese esecutrici AL e AN s.n.c., con sede in Trani alla Via AL n.9 e dalla ditta con sede in Trani alla Via G. Bovio n.41 ; Controparte_13
10) che la sig.ra provvedeva inoltre ad anticipare tutte le ulteriori spese correlate Parte_1 all'esecuzione dei suddetti lavori ed in particolare Euro 11.091,75 per spese e competenze in favore del
Geom. per la direzione dei lavori ed Euro 1.750,00 per consumo di acqua ed Controparte_12
energia elettrica per uso cantiere
11) che in favore dell'attrice spettava inoltre il risarcimento di tutti i danni subiti agli immobili ed agli arredi di sua proprietà che venivano quantificati dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di
ATP nella complessiva somma di Euro 10.080,00, oltre al rimborso delle spese di alloggio conseguenti alla dichiarata inagibilità degli stessi immobili, forfettariamente quantificate in Euro 3.060,00, delle spese sostenute per il procedimento di ATP promosso innanzi al Tribunale di Trani per complessivi
Euro 6.945,56, di cui Euro 3.445,56 per competenze liquidate in favore del CTU ed Euro 3.500,00 per spese legali del predetto procedimento, come da fatture che si depositano, per un importo complessivo di Euro 138.127,30.
12) che detta complessiva somma di Euro 138.127,30, in virtù di quanto disposto dall'art. 1126 del codice civile, veniva pertanto ripartita in ragione dei 2/3 tra la stessa istante ed i proprietari Parte_1
delle altre unità immobiliari coperte dal lastrico solare oggetto dei suddetti lavori (eredi e CP_2
), ed il rimanente terzo tra i medesimi soggetti sopra indicati ed i proprietari degli Parte_4
immobili facenti parte dell'adiacente fabbricato, in virtù del diritto d'uso vantato sul lastrico solare oggetto dei lavori, ciascuno per la propria quota di pertinenza, determinata secondo la tabella millesimale predisposta dal direttore dei lavori nel relativo piano di riparto (doc. 17).
13) che in conseguenza di tale situazione di fatto e di diritto, la sig.ra in virtù di Parte_1 quanto previsto dall'art. 1134 del codice civile, che sancisce il diritto al rimborso in favore del condomino che ha sostenuto spese urgenti per le cose comuni, vanta un credito di Euro 68.327,21 quale quota di spesa anticipata per conto dei sigg.ri , , Parte_3 CP_7 CP_8 [...]
, e proprietari degli immobili al primo CP_2 CP_1 CP_9 CP_5 Parte_2 piano del fabbricato sito in Trani al Vico Sant'Agata n.40 ed al piano terra al civico n.42, così come specificato nel piano di riparto redatto dal direttore dei lavori geom. Controparte_12
pagina 4 di 7 14) che inutili si sono rilevate le svariate richieste di pagamento delle predette somme di cui alle racc.
a,r. n.150649564069 del 20.9.2016 e n. 9200382263399-0 del 14.6.2017, nonché le procedure di mediazione obbligatoria promosse dalla sig.ra innanzi all'O.M.T. del Foro di Trani i cui Parte_1
procedimenti si sono conclusi negativamente per mancata partecipazione delle parti invitate;
15) che successivamente i sigg.ri , , , Parte_3 CP_7 CP_8 CP_2 CP_1
e con atto di compravendita per Notaio
[...] CP_9 CP_5 Parte_2 Persona_3
del 18.5.2017 n. 6855 di Repertorio e n.5353 di Raccolta, hanno venduto l'immobile di loro proprietà sito al primo piano di Vicolo Sant'Agata n.40, ciascuno per i diritti di cui era titolare e tutti solidalmente per l'intero, alla sig.ra per il prezzo di Euro 90.000,00, Controparte_14
dichiarando di accollarsi personalmente tutti gli oneri relativi alle richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra per il rifacimento dei lastrici solari condominiali che rimanevano a carico della parte Parte_1
venditrice stessa, sollevando la parte acquirente da ogni responsabilità al riguardo (doc. 22).
17) che pertanto la sig.ra ha promosso innanzi a codesto Tribunale di Trani ricorso cautelare Parte_1
ex art. 671 c.p.c. per sequestro conservativo ante causam in danno dei sigg.ri , CP_7 [...]
, , e per CP_8 Parte_3 CP_9 CP_1 CP_2 CP_5 Parte_2
l'importo complessivo di Euro 68.327,21 che veniva depositato in data 24.07.017 ed iscritto al n.
4412/2017 R.G. Trib Trani (doc. n.2);
18) che nelle more del predetto procedimento cautelare i sigg.ri , , CP_8 CP_7 Pt_3
e provvedevano, ciascuno secondo il proprio diritto di proprietà, al pagamento di
[...] CP_9
quanto loro dovuto in favore della sig,ra . Parte_1
19) che con ordinanza emessa il 01.02.2018 il Tribunale di Trani, accoglieva il suddetto ricorso cautelare autorizzando il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e/o somme appartenenti ai sigg.ri , , e sino alla concorrenza di Euro 60.000,00 CP_1 CP_2 CP_5 Parte_2
comprensiva di interessi, rivalutazione e spese, dichiarando cessata la materia del contendere nei confronti dei sigg.ri , , e per intervenuta CP_8 CP_7 CP_9 Parte_3
transazione ed assegnando alla ricorrente, ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., termine di legge per l'inizio del presente giudizio di merito, riservando all'esito la regolazione delle spese relative alla fase cautelare.
***
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Il singolo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune Parte_9
nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera pagina 5 di 7 necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo (Cass. , Sez. 2^, 23 aprile 2010 n.
9743).
Nel caso in esame sussistono i presupposti di cui all'art. 1134 c.c. in quanto i lavori in relazione ai quali
è stata avanzata richiesta di rimborso sono consistiti nel "rifacimento e demolizione" del lastrico solare, che l'art. 1117 cod. civ., annovera, a titolo esemplificativo, tra le parti dell'edificio necessarie per l'uso comune".
Sussiste anche il requisito dell'urgenza poiché il CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP ha accertato che il lastrico solare dell'edificio non garantiva più il necessario isolamento e la funzione di copertura del fabbricato in quanto si presentava fatiscente ed in uno stato manutentivo non accettabile, che consentiva all'acqua meteorica di penetrare all'interno degli immobili di proprietà della
(cfr. CTU Arch. ); inoltre l'autorità comunale aveva imposto l'esecuzione in via Parte_1 Per_4
d'urgenza dei lavori di messa in sicurezza delle parti pericolanti, di ripristino statico delle parti ammalorate e del decoro architettonico, con eliminazione di tutti i fenomeni infiltrativi rivenienti dal lastrico solare del fabbricato (cfr. ordinanza n.03/2015 del 07.01.2015); ed a seguito della situazione di pericolo venutasi a creare era stata anche dichiarata la temporanea inagibilità degli immobili (cfr. ordinanza n.03/2015 del 07.01.2015).
Dalla documentazione in atti è emerso che l'attrice, nell'inerzia degli altri condomini, faceva eseguire
(doc. 7 e 8) a propria cura e spese i lavori edili necessari all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi e di ripristino statico ed architettonico del fabbricato, così come imposti dalla P.A. (doc.6) ed analiticamente indicati nella contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori Geom. (doc. CP_12
9), tutti i suddetti lavori sono stati interamente pagati dall'attrice in favore delle imprese esecutrici
AL e AN snc ed unitamente al pagamento delle spese e Controparte_13
competenze per la direzione degli stessi ( cfr. fatture in atti da doc 11 a 16); inoltre l'importo complessivo di detti lavori e di tutte le altre spese correlate all'esecuzione degli stessi sono state ripartite, ai sensi dell'art. 1126 del cod. civ., tra la stessa istante e tutti gli altri Parte_1
condomini/proprietari interessati, secondo le tabelle millesimali predisposte dal direttore dei lavori nel relativo piano di riparto (doc. 17).
pagina 6 di 7 Pertanto, deve essere confermato il disposto provvedimento di sequestro conservativo di cui all'ordinanza emessa in data 01.02.2018 e per l'effetto condannati i convenuti CP_1 [...]
, e quali eredi della sig.ra e del sig. , CP_2 CP_5 Parte_2 Persona_1 Controparte_6
ciascuno secondo il proprio diritto di proprietà di cui era titolare sull'immobile alienato sito in Trani al primo piano di Vico Sant'Agata n.40 e di cui è titolare sull'altro immobile sito in Trani al Vico
Sant'Agata n.42, al pagamento in favore della della complessiva somma di Euro Parte_1
59.650,77, determinata secondo la tabella millesimale predisposta dal direttore dei lavori, a titolo di rimborso della quota di loro pertinenza relativa a tutte le spese sostenute ed anticipate per loro conto da oltre interessi legali, essendo debito di valore. Parte_1
***
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti.
La liquidazione, come da dispositivo, relativa anche alla fase cautelare, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1713/2018 R.G. promossa da ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: Parte_1
- Accoglie la domanda, conferma il provvedimento di sequestro conservativo di cui all'ordinanza emessa in data 01.02.2018 e per l'effetto condanna i convenuti , CP_1 CP_2
e ciascuno secondo il proprio diritto di proprietà al pagamento in CP_5 Parte_2
favore della della complessiva somma di Euro 59.650,77, oltre interessi Parte_1
dalla data del pagamento sino al soddisfo;
- Condanna , , e al pagamento delle spese di CP_1 CP_2 CP_5 Parte_2
lite in favore dell'avv. Gagliardi Cataldo, dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in €
1.195,00 per esborsi € 6.241,00 per compensi della fase cautelare ed euro 10.577,00 per compensi della fase di merito, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15% se e come per legge.
Trani, 07/01/2025 il Giudice
Sandra Moselli
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