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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3874/2024 promossa da:
(in amministrazione controllata) con sede legale in Aprilia (LT), via Parte_1
Vanzina n.2 (P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Monica Ortenzi, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 87, come da mandato in atti
OPPONENTE contro
(P.IVA , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Nunzio G. Andreolassi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in n Montecorvino Rovella, via Nebulano n. 20, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente il (parte opponente) e il (parte opposta) e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 09.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (in amministrazione Parte_1 controllata) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di pagina 1 di 5 Latina n. 886/2024 (R.G. n. 2998/2024) depositato il 18.07.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla l'importo di Controparte_1
€106.079,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo dovuto per l'attività di trasporto, distribuzione e consegna delle merci dalle filiali di
Arezzo e Firenze, svolta dalla stessa in esecuzione del contratto del 06.02.2024 intervenuto con parte opponente, quale appaltatrice della non Controparte_2 contestando l'intervenuta stipula del contratto, l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'opposta e il proprio mancato pagamento, ma deducendo di non avere pagato le fatture di cui al ricorso monitorio in quanto a sua volta creditrice, nei riguardi della dell'importo di €204.161,20, portato dalle fatture Controparte_1 versate in atti, credito che si eccepiva in compensazione e concludendo come di seguito: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi della presente opposizione: In via principale: - dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 886/2024 (R.G. 2998/2024) del 18.07.2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Latina ad istanza della Controparte_1 nei confronti della per i motivi tutti esposti nella narrativa del
[...] Parte_1 presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
in via riconvenzionale: -
Accertare e dichiarare dunque, per le causali di cui sopra, che la Controparte_1
è creditrice nei confronti della della complessiva somma di
[...] Parte_1 euro 204.161,20 per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- Accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare la al risarcimento ex art 96 c.p.c. da Controparte_1 determinarsi in via equitativa da parte del Giudice adito, attesa la palese temerarietà della azione giudiziale promossa e per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente
e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
Sulla scorsa della prospettazione dei fatti offerta al G.U., si insiste affinché venga respinta ogni richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto di ingiunzione opposto n. 886/2024 (R.G.
2998/2024) del 18.07.2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Latina ad istanza della
. Controparte_1
La costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1 integralmente la proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto,
pagina 2 di 5 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non risulta fondata su eccezioni di pronta soluzione, in ragione del periculum in mora sussistente e relativo alla solvibilità della parte opponente, nonché in ragione del credito non contestato;
2) nel merito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto oltre che inammissibile, improcedibile ed improponibile;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accogliesse, anche parzialmente, le domande e/o eccezioni di controparte, condannare parte la parte opponente alla eventuale minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, accertare tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione degli
[...] inadempimenti ascrivibili e imputabili alla parte opponente, per tutte le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della opposta, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro
2.546,63, nonché quelli a titolo di lucro cessante pari ad € 50.000,00, o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
ovvero porre in compensazione, anche parziale, i crediti/debiti reciprocamente vantati dalle parti in giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze della presente causa e del procedimento monitorio, con espressa attribuzione allo scrivente avvocato che, all'uopo, si dichiara antistatario”.
Era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, erano respinte le richieste di prova orale articolate dalla sola parte opposta e all'esito la causa era discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 09.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
E' noto che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di pagina 3 di 5 Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n.
20073/04; Sez. II, n. 9351/07), il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e che graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
E' principio, del pari, pacifico che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ciò posto, nella fattispecie la stessa ha confermato nel corpo Parte_1 dell'atto di opposizione l'intervenuta stipula del contratto posto dalla
[...]
a fondamento della pretesa monitoria, l'esecuzione delle Controparte_1 prestazioni a carico della controparte ed il proprio mancato pagamento del corrispettivo, dichiarando di non avere pagato le fatture azionate ex adverso in quanto asseritamente creditrice, nei confronti dell'opposta, della somma di
€204.161,20, importo fatto oggetto di apposita eccezione di compensazione sollevata al fine di ottenere il rigetto della domanda avversaria.
Tuttavia, la società opponente, a fronte della specifica contestazione formulata dall'opposta, non si è in alcun modo offerta di provare la fondatezza dell'eccezione
(ad esempio chiedendo prova orale al fine di dimostrare l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture indicate), non depositando memorie integrative, tanto che le uniche richieste istruttorie articolate in corso di causa (peraltro, ritenute superflue) sono state quelle provenienti dalla Controparte_1
Ne segue che, pacifico il credito dell'opposta e non essendo stata provata la fondatezza dell'eccezione di compensazione, l'opposizione proposta dalla Parte_1
(in amministrazione controllata) dovrà essere necessariamente respinta, siccome giuridicamente infondata.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla società opposta nel costituirsi in giudizio deve essere, infine, respinta, la stessa essendo rimasta totalmente priva di qualsiasi riscontro probatorio.
pagina 4 di 5 Le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla (in amministrazione Parte_1 controllata) avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. n.
886/2024 (R.G. n. 2998/2024) depositato il 18.07.2024;
• respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dalla
Controparte_1
• condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €6.307,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Latina, 09.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3874/2024 promossa da:
(in amministrazione controllata) con sede legale in Aprilia (LT), via Parte_1
Vanzina n.2 (P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Monica Ortenzi, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 87, come da mandato in atti
OPPONENTE contro
(P.IVA , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Nunzio G. Andreolassi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in n Montecorvino Rovella, via Nebulano n. 20, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente il (parte opponente) e il (parte opposta) e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 09.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (in amministrazione Parte_1 controllata) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di pagina 1 di 5 Latina n. 886/2024 (R.G. n. 2998/2024) depositato il 18.07.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla l'importo di Controparte_1
€106.079,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo dovuto per l'attività di trasporto, distribuzione e consegna delle merci dalle filiali di
Arezzo e Firenze, svolta dalla stessa in esecuzione del contratto del 06.02.2024 intervenuto con parte opponente, quale appaltatrice della non Controparte_2 contestando l'intervenuta stipula del contratto, l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'opposta e il proprio mancato pagamento, ma deducendo di non avere pagato le fatture di cui al ricorso monitorio in quanto a sua volta creditrice, nei riguardi della dell'importo di €204.161,20, portato dalle fatture Controparte_1 versate in atti, credito che si eccepiva in compensazione e concludendo come di seguito: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi della presente opposizione: In via principale: - dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e, comunque, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 886/2024 (R.G. 2998/2024) del 18.07.2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Latina ad istanza della Controparte_1 nei confronti della per i motivi tutti esposti nella narrativa del
[...] Parte_1 presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
in via riconvenzionale: -
Accertare e dichiarare dunque, per le causali di cui sopra, che la Controparte_1
è creditrice nei confronti della della complessiva somma di
[...] Parte_1 euro 204.161,20 per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
- Accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare la al risarcimento ex art 96 c.p.c. da Controparte_1 determinarsi in via equitativa da parte del Giudice adito, attesa la palese temerarietà della azione giudiziale promossa e per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente
e/o per ogni motivo che si riterrà equo e di giustizia;
Sulla scorsa della prospettazione dei fatti offerta al G.U., si insiste affinché venga respinta ogni richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto di ingiunzione opposto n. 886/2024 (R.G.
2998/2024) del 18.07.2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Latina ad istanza della
. Controparte_1
La costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1 integralmente la proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto,
pagina 2 di 5 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non risulta fondata su eccezioni di pronta soluzione, in ragione del periculum in mora sussistente e relativo alla solvibilità della parte opponente, nonché in ragione del credito non contestato;
2) nel merito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto oltre che inammissibile, improcedibile ed improponibile;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accogliesse, anche parzialmente, le domande e/o eccezioni di controparte, condannare parte la parte opponente alla eventuale minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, accertare tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione degli
[...] inadempimenti ascrivibili e imputabili alla parte opponente, per tutte le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della opposta, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro
2.546,63, nonché quelli a titolo di lucro cessante pari ad € 50.000,00, o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
ovvero porre in compensazione, anche parziale, i crediti/debiti reciprocamente vantati dalle parti in giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze della presente causa e del procedimento monitorio, con espressa attribuzione allo scrivente avvocato che, all'uopo, si dichiara antistatario”.
Era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, erano respinte le richieste di prova orale articolate dalla sola parte opposta e all'esito la causa era discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 09.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
E' noto che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di pagina 3 di 5 Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n.
20073/04; Sez. II, n. 9351/07), il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e che graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
E' principio, del pari, pacifico che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ciò posto, nella fattispecie la stessa ha confermato nel corpo Parte_1 dell'atto di opposizione l'intervenuta stipula del contratto posto dalla
[...]
a fondamento della pretesa monitoria, l'esecuzione delle Controparte_1 prestazioni a carico della controparte ed il proprio mancato pagamento del corrispettivo, dichiarando di non avere pagato le fatture azionate ex adverso in quanto asseritamente creditrice, nei confronti dell'opposta, della somma di
€204.161,20, importo fatto oggetto di apposita eccezione di compensazione sollevata al fine di ottenere il rigetto della domanda avversaria.
Tuttavia, la società opponente, a fronte della specifica contestazione formulata dall'opposta, non si è in alcun modo offerta di provare la fondatezza dell'eccezione
(ad esempio chiedendo prova orale al fine di dimostrare l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture indicate), non depositando memorie integrative, tanto che le uniche richieste istruttorie articolate in corso di causa (peraltro, ritenute superflue) sono state quelle provenienti dalla Controparte_1
Ne segue che, pacifico il credito dell'opposta e non essendo stata provata la fondatezza dell'eccezione di compensazione, l'opposizione proposta dalla Parte_1
(in amministrazione controllata) dovrà essere necessariamente respinta, siccome giuridicamente infondata.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla società opposta nel costituirsi in giudizio deve essere, infine, respinta, la stessa essendo rimasta totalmente priva di qualsiasi riscontro probatorio.
pagina 4 di 5 Le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla (in amministrazione Parte_1 controllata) avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. n.
886/2024 (R.G. n. 2998/2024) depositato il 18.07.2024;
• respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dalla
Controparte_1
• condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €6.307,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Latina, 09.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 5 di 5