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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 7014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7014 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4886 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/02/2025 e vertente
TRA
) , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MESSICO) in data 30/07/1986 rappresentata e difesa dall'Avv. PALMA CRISTINA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PARAZZINI MATTEO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO Precisazione delle conclusioni per le parti: note congiunte in data 22 luglio 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/02/2025 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile a Segrate in data 1/8/2013 (iscritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Segrate - A. 2013 -N 28 – P I) con dalla cui Controparte_1 unione sono nati e in data 6/8/2015, nonché di essersi separata come da Persona_1 Persona_2 sentenza del Tribunale di N. 6523/2023 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 10/3/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 13/6/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti. Le parti riferivano di avere raggiunto conclusioni congiunte e chiedevano termine per il loro deposito. Il Giudice delegato rinviava per l'acquisizione di suddette conclusioni e per l'acquisizione di relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali di Segrate.
All'udienza del 24/7/2025 la causa veniva rimessa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 17/09/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano N.6523 /2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
I minori sono affidati all'Ente Comune di Segrate. Le parti – pur in accordo sulle conclusioni – hanno promosso il giudizio contenzioso con lo scopo di revocare l'affido all'Ente e individuare nella madre l'affidataria in via super esclusiva. Il tribunale ha acquisito relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali. Da detta relazione emerge una situazione complessivamente positiva dei minori, dell'ambiente domestico, della figura materna. La signora è sempre stata cortese e disponibile e ha manifestato una piena capacità di prendersi cura dei minori. Quanto al padre, egli è detenuto in espiazione pena per il reato di maltrattamenti in famiglia. Le visite con la prole sono già gestite dai servizi sociali in modalità protetta. Il tribunale valuta positivamente la richiesta di affido super esclusivo svolto dalla madre. Ella è il genitore di riferimento esclusivo in questo momento.
Gli aspetti economici dell'accordo riflettono le attuali possibilità paterne e vanno recepiti.
Le spese di lite
Le spese di lite sono compensate come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Segrate in data 1/8/2013
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Segrate - A. 2013 -N 28 – P I) da
E Parte_1 Controparte_1
2) REVOCA l'affido dei minori all'Ente Comune di Segrate
3) AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale Persona_1 Persona_2 rimarranno collocati e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto del padre di vigilanza.
4) DELEGA i servizi sociali del Comune di Segrate a regolamentare padre/figli con modalità protette, con facoltà di liberalizzazione in relazione al loro andamento.
5) PONE a carico del padre un assegno mensile di euro 250,00 – come ad oggi già rivalutato – per il mantenimento indiretto della prole, da versare entro il 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida vigenti del
Tribunale di Milano
6) DICHIARA compensate le spese di lite.
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché ai servizi sociali di Segrate per quanto delegato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17/09/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/02/2025 e vertente
TRA
) , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MESSICO) in data 30/07/1986 rappresentata e difesa dall'Avv. PALMA CRISTINA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PARAZZINI MATTEO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO Precisazione delle conclusioni per le parti: note congiunte in data 22 luglio 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/02/2025 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile a Segrate in data 1/8/2013 (iscritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Segrate - A. 2013 -N 28 – P I) con dalla cui Controparte_1 unione sono nati e in data 6/8/2015, nonché di essersi separata come da Persona_1 Persona_2 sentenza del Tribunale di N. 6523/2023 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 10/3/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 13/6/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti. Le parti riferivano di avere raggiunto conclusioni congiunte e chiedevano termine per il loro deposito. Il Giudice delegato rinviava per l'acquisizione di suddette conclusioni e per l'acquisizione di relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali di Segrate.
All'udienza del 24/7/2025 la causa veniva rimessa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 17/09/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano N.6523 /2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
I minori sono affidati all'Ente Comune di Segrate. Le parti – pur in accordo sulle conclusioni – hanno promosso il giudizio contenzioso con lo scopo di revocare l'affido all'Ente e individuare nella madre l'affidataria in via super esclusiva. Il tribunale ha acquisito relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali. Da detta relazione emerge una situazione complessivamente positiva dei minori, dell'ambiente domestico, della figura materna. La signora è sempre stata cortese e disponibile e ha manifestato una piena capacità di prendersi cura dei minori. Quanto al padre, egli è detenuto in espiazione pena per il reato di maltrattamenti in famiglia. Le visite con la prole sono già gestite dai servizi sociali in modalità protetta. Il tribunale valuta positivamente la richiesta di affido super esclusivo svolto dalla madre. Ella è il genitore di riferimento esclusivo in questo momento.
Gli aspetti economici dell'accordo riflettono le attuali possibilità paterne e vanno recepiti.
Le spese di lite
Le spese di lite sono compensate come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Segrate in data 1/8/2013
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Segrate - A. 2013 -N 28 – P I) da
E Parte_1 Controparte_1
2) REVOCA l'affido dei minori all'Ente Comune di Segrate
3) AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale Persona_1 Persona_2 rimarranno collocati e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto del padre di vigilanza.
4) DELEGA i servizi sociali del Comune di Segrate a regolamentare padre/figli con modalità protette, con facoltà di liberalizzazione in relazione al loro andamento.
5) PONE a carico del padre un assegno mensile di euro 250,00 – come ad oggi già rivalutato – per il mantenimento indiretto della prole, da versare entro il 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida vigenti del
Tribunale di Milano
6) DICHIARA compensate le spese di lite.
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché ai servizi sociali di Segrate per quanto delegato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17/09/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato