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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4341/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 COD.STRADA 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 COD.STRADA 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140018588406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03422014003148406400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03422014003148406400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034220180008212358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034220180008212358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03422018001990255900 COD. STRADA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190004155420000 COD. STRADA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe, scaturente da molteplici cartelle di pagamento presupposte aventi a oggetto tassa automobilistica per diverse annualità e contravvenzioni al codice della strada.
Il ricorrente ha eccepito di aver ritualmente già proposto ricorso avverso le predette cartelle di pagamento presupposte e, nella presente sede, ha eccepito l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza non si è costituita in giudizio.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario in relazione alle somme dovute a titolo di contravvenzione al codice della strada.
Nella sua restante parte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Limitatamente alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, soggette alla giurisdizione di questa Corte, si evidenzia quanto segue.
Dalla documentazione allegata in giudizio dal ricorrente si evince che questa Corte, con sentenza n.
2300/2025, ha annullato l'intimazione di pagamento n. 03420229003551057000 e le seguenti cartelle di pagamento in essa contenute: cartella di pagamento n. 0342014001858840600 (tassa automobilistica anno
2008), cartella di pagamento n. 03422014003148406400 (tassa automobilistica anni 2009 e 2010), cartella di pagamento n. 034220180008212358000 (tassa automobilistica anni 2013 e 2014).
Le citate cartelle di pagamento sono le medesime su cui è fondato l'atto oggetto di odierna impugnazione.
L'avvenuto annullamento delle cartelle di pagamento determina il venir meno della pretesa fiscale e, dunque, limitatamente a quanto dovuto per tassa automobilistica, l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
Per il motivo suesposto, e nei limiti di esso, il ricorso deve essere accolto.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce giustificato motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei limiti indicati in parte motiva;
- accoglie il ricorso nella sua restante parte e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti indicati in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4341/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 COD.STRADA 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 COD.STRADA 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300011681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140018588406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03422014003148406400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03422014003148406400 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034220180008212358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034220180008212358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03422018001990255900 COD. STRADA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190004155420000 COD. STRADA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe, scaturente da molteplici cartelle di pagamento presupposte aventi a oggetto tassa automobilistica per diverse annualità e contravvenzioni al codice della strada.
Il ricorrente ha eccepito di aver ritualmente già proposto ricorso avverso le predette cartelle di pagamento presupposte e, nella presente sede, ha eccepito l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza non si è costituita in giudizio.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario in relazione alle somme dovute a titolo di contravvenzione al codice della strada.
Nella sua restante parte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Limitatamente alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, soggette alla giurisdizione di questa Corte, si evidenzia quanto segue.
Dalla documentazione allegata in giudizio dal ricorrente si evince che questa Corte, con sentenza n.
2300/2025, ha annullato l'intimazione di pagamento n. 03420229003551057000 e le seguenti cartelle di pagamento in essa contenute: cartella di pagamento n. 0342014001858840600 (tassa automobilistica anno
2008), cartella di pagamento n. 03422014003148406400 (tassa automobilistica anni 2009 e 2010), cartella di pagamento n. 034220180008212358000 (tassa automobilistica anni 2013 e 2014).
Le citate cartelle di pagamento sono le medesime su cui è fondato l'atto oggetto di odierna impugnazione.
L'avvenuto annullamento delle cartelle di pagamento determina il venir meno della pretesa fiscale e, dunque, limitatamente a quanto dovuto per tassa automobilistica, l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
Per il motivo suesposto, e nei limiti di esso, il ricorso deve essere accolto.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce giustificato motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei limiti indicati in parte motiva;
- accoglie il ricorso nella sua restante parte e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti indicati in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco