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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
21 maggio 2025 ha pronunciato, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8103/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scannaliato, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui la consulente, dott.ssa , aveva Persona_1 concluso che la perizianda era affetta da “recidiva mammaria dx. e linfonodale (2021) di Ca in soggetto con esiti di mastectomia dx.(protesizzata) e linfoadenectomia ascellare omolaterale per Ca mucinoso già trattato con chemioterapia neoadiuvante,in attuale trattamento antiblastico con Pertuzumab e Transzumab e con evidenza strumentale di risposta completa al trattamento” e che, a causa di tali patologie, fosse da ritenere un soggetto totalmente inabile e portatore di handicap in situazione di non gravità, ma con esclusione del diritto alla fruizione dell'indennità di accompagnamento. Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 21.05.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento della indennità di accompagnamento, oltre che il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche,
l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , Persona_2 sulla base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame dei documenti versati in atti, ha affermato che la ricorrente è affetta da “esiti di mastectomia dx protesizzata per K (2018) con ripresa MTS (2021) in attuale follow up e terapia di mantenimento a vita con PHESGO, modesto linfedema arto superiore dx con lieve limitazione dei movimenti.”, e che la medesima,
a causa di tali patologie, è da reputare invalida al 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni. Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, non è in possesso del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
il CTU, invece, ha riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione della Controparte_3
provvidenza in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario, e CP_4
che pertanto non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
Atteso il mancato riconoscimento del requisito sanitario previsto per la spettanza dell'indennità di accompagnamento e, viceversa, il riconoscimento della situazione di portatore di handicap grave, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente, nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 8103/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara che versa nella condizione di soggetto portatore di handicap Parte_1
in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 27 maggio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
21 maggio 2025 ha pronunciato, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8103/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scannaliato, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui la consulente, dott.ssa , aveva Persona_1 concluso che la perizianda era affetta da “recidiva mammaria dx. e linfonodale (2021) di Ca in soggetto con esiti di mastectomia dx.(protesizzata) e linfoadenectomia ascellare omolaterale per Ca mucinoso già trattato con chemioterapia neoadiuvante,in attuale trattamento antiblastico con Pertuzumab e Transzumab e con evidenza strumentale di risposta completa al trattamento” e che, a causa di tali patologie, fosse da ritenere un soggetto totalmente inabile e portatore di handicap in situazione di non gravità, ma con esclusione del diritto alla fruizione dell'indennità di accompagnamento. Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 21.05.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento della indennità di accompagnamento, oltre che il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche,
l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , Persona_2 sulla base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame dei documenti versati in atti, ha affermato che la ricorrente è affetta da “esiti di mastectomia dx protesizzata per K (2018) con ripresa MTS (2021) in attuale follow up e terapia di mantenimento a vita con PHESGO, modesto linfedema arto superiore dx con lieve limitazione dei movimenti.”, e che la medesima,
a causa di tali patologie, è da reputare invalida al 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni. Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, non è in possesso del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
il CTU, invece, ha riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione della Controparte_3
provvidenza in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario, e CP_4
che pertanto non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
Atteso il mancato riconoscimento del requisito sanitario previsto per la spettanza dell'indennità di accompagnamento e, viceversa, il riconoscimento della situazione di portatore di handicap grave, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente, nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 8103/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara che versa nella condizione di soggetto portatore di handicap Parte_1
in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 27 maggio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi