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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
iu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2379 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), (già ). con sede inCivitavecchia (RM) P.IVA_2 Parte_2 alla via Delle Vigne n. 10, in persona dell' Amministratore Unico – Legale rappresentante pro tempore sig. nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...],rappresentato e difeso dai sottoscritti Avv.ti Lucia Massaro (C.F. ) eGiovina Memeo (C.F. CodiceFiscale_2
) del Foro di Trani (BT), ed elettivamente domiciliati nel loro studio CodiceFiscale_3 in Civitavecchia alla via Bixio n.7/b (c/o studio Avv. Matteo Mormino)
OPPONENTE
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CP_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Capalbio (GR) Via G. Puccini n. 162 C.F._4 presso e nello studio dell'Avvocato Lucia Biagi
OPPOSTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio ha chiesto al Tribunale di Civitavecchia di ingiungere CP_1 alla società ricorrente il pagamento della somma residua di € 8.800, 00, parte residua del credito indicato nel verbale di verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 6 aprile 2018 relativo a differenze retributive e TFR relativi al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
Con Decreto Ingiuntivo n. 159/2024 emesso in data 24.09.2024 e notificato in data
24.09.2024 l'intestato tribunale ha ingiunto alla società Parte_3
di pagare in favore di la somma complessiva di € 8.800,00= (euro
[...] CP_1 ottomilaottocento/00=) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, oltre le spese legali liquidate in complessivi € 652,00= (euro seicentocinquantadue/00=) di cui € 567,00= (eurociquecentosessantasette/00=) per compensi,
€ 85.00= (euro ottantacinque/00)= per spese generali, oltre IVA e C.P.A.
Con ricorso depositato il 31.10.2024 la ha Parte_3 proposto opposizione avverso il suddetto decreto chiedendone la revoca in quanto il credito ingiunto era stato parzialmente pagato ed ammonta a soli € 5.800,00.
Si è costituito l'opposto aderendo alla prospettazione di parte ricorrente e riducendo la domanda formulata in sede monitoria a soli € 5.800,00.
All'udienza del 18.9.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'esistenza e l'ammontare di un credito di € 5.800,00 deve ritenersi provato ex art 115 c.p.c. in quanto circostanza non è contestata tra le parti.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 5.800,00 oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c.
Sussistono i gravi motivi per compensare e spese di lite di entrambe le fasi del giudizio ex art
92 c.p.c., in quanto i pagamenti provati nel presente giudizio, che hanno giustificato la riduzione della domanda attorea erano stati effettuati prima del deposito del ricorso monitorio;
pertanto, parte opposta avrebbe potuto chiedere fin dall'origine la somma spettante non costringendo la società ingiunta a fare opposizione. D'altro canto, una parte significativa del credito ingiunto è stata accertata e riconosciuta, il che dimostra che l'opposto è stato comunque costretto ad adire le vie giudiziali per ottenere il soddisfacimento di un proprio credito.
PQM
REVOCA il decreto ingiuntivo 159/2024
2 CONDANNA la società opponente al pagamento a favore di parte opposta della somma di €
5.800,00 oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c
SPESE compensate
Civitavecchia li 18.9.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2379 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), (già ). con sede inCivitavecchia (RM) P.IVA_2 Parte_2 alla via Delle Vigne n. 10, in persona dell' Amministratore Unico – Legale rappresentante pro tempore sig. nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...],rappresentato e difeso dai sottoscritti Avv.ti Lucia Massaro (C.F. ) eGiovina Memeo (C.F. CodiceFiscale_2
) del Foro di Trani (BT), ed elettivamente domiciliati nel loro studio CodiceFiscale_3 in Civitavecchia alla via Bixio n.7/b (c/o studio Avv. Matteo Mormino)
OPPONENTE
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CP_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Capalbio (GR) Via G. Puccini n. 162 C.F._4 presso e nello studio dell'Avvocato Lucia Biagi
OPPOSTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio ha chiesto al Tribunale di Civitavecchia di ingiungere CP_1 alla società ricorrente il pagamento della somma residua di € 8.800, 00, parte residua del credito indicato nel verbale di verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 6 aprile 2018 relativo a differenze retributive e TFR relativi al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
Con Decreto Ingiuntivo n. 159/2024 emesso in data 24.09.2024 e notificato in data
24.09.2024 l'intestato tribunale ha ingiunto alla società Parte_3
di pagare in favore di la somma complessiva di € 8.800,00= (euro
[...] CP_1 ottomilaottocento/00=) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, oltre le spese legali liquidate in complessivi € 652,00= (euro seicentocinquantadue/00=) di cui € 567,00= (eurociquecentosessantasette/00=) per compensi,
€ 85.00= (euro ottantacinque/00)= per spese generali, oltre IVA e C.P.A.
Con ricorso depositato il 31.10.2024 la ha Parte_3 proposto opposizione avverso il suddetto decreto chiedendone la revoca in quanto il credito ingiunto era stato parzialmente pagato ed ammonta a soli € 5.800,00.
Si è costituito l'opposto aderendo alla prospettazione di parte ricorrente e riducendo la domanda formulata in sede monitoria a soli € 5.800,00.
All'udienza del 18.9.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'esistenza e l'ammontare di un credito di € 5.800,00 deve ritenersi provato ex art 115 c.p.c. in quanto circostanza non è contestata tra le parti.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 5.800,00 oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c.
Sussistono i gravi motivi per compensare e spese di lite di entrambe le fasi del giudizio ex art
92 c.p.c., in quanto i pagamenti provati nel presente giudizio, che hanno giustificato la riduzione della domanda attorea erano stati effettuati prima del deposito del ricorso monitorio;
pertanto, parte opposta avrebbe potuto chiedere fin dall'origine la somma spettante non costringendo la società ingiunta a fare opposizione. D'altro canto, una parte significativa del credito ingiunto è stata accertata e riconosciuta, il che dimostra che l'opposto è stato comunque costretto ad adire le vie giudiziali per ottenere il soddisfacimento di un proprio credito.
PQM
REVOCA il decreto ingiuntivo 159/2024
2 CONDANNA la società opponente al pagamento a favore di parte opposta della somma di €
5.800,00 oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c
SPESE compensate
Civitavecchia li 18.9.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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