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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Berruti, dall'avv. Vera Chiozzi e dall'avv.
Andrea Sterli (tutti del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro n persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori di parte ricorrente concludevano come da nota scritta tempestivamente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 7 gennaio 2025) conveniva in giudizio in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore e chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 1.055,69, oltre accessori di legge, a titolo di retribuzioni non corrisposte in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2024, ratei (ferie, festività, rol, 13° e 14° mensilità) e T.F.R.
Precisamente, deduceva che:
- in data 15 luglio 2024 era assunta dalla società con periodo di CP_1 prova decorrente sino al 14 ottobre 2024 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso);
- in data 31 agosto 2024 era licenziata per mancato superamento del periodo di prova (cfr. doc. 2 allegato al ricorso);
- aveva svolto mansioni di impiegata addetta alla segreteria, con lavoro part
- time al 50%, inquadrata nel livello 6° del C.C.N.L. Giornalisti ed
Emittenti Locali (cfr. doc. 3 allegato al ricorso);
- non aveva percepito alcun emolumento in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2024, ai ratei e al trattamento di fine rapporto;
- non le erano state consegnate le relative buste paga;
- vantava un credito globale pari a euro 1.055,69 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Condannare, per i motivi gradatamente esposti in ricorso, la con CP_1 sede in Brescia, via Mantova 27, c.f. p.e.c. P.IVA_1 Email_1 esercente attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 1.055,69, oltre gli accessori di legge di cui all'art.
429 c.p.c.
Con rifusione delle spese di lite oltre spese generali 15%, c.p.a. 4% e i.v.a. 22%, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori>.
2 2. Pur ritualmente evocata in giudizio, all'udienza del 7 aprile 2025 la società ometteva di costituirsi, di talché era dichiarata contumace. CP_1
3. All'udienza del 23 aprile 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente compiegava nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle pretese avanzate in ricorso.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Un primo rilievo: è provato per tabulas dal deposito della lettera di assunzione di cui al doc. 1 (allegato al ricorso), emessa dalla società resistente contumace
[...]
nonché della lettera raccomandata A/R recante la comunicazione della CP_1 risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova
(cfr. doc. 2 allegato al ricorso), che abbia lavorato alle dipendenze di Parte_1 con la qualifica di “praticante giornalista”, come esplicitamente CP_1 indicato dalla resistente contumace nella lettera di risoluzione del rapporto citata, con conseguente attribuzione del 6° livello, ai sensi del C.C.N.L. Giornalisti ed
Emittenti Locali, dal 15 luglio 2024 al 31 agosto 2024.
5. Tanto premesso in fatto, va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
3 Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società convenuta quale datrice di lavoro della ricorrente, ha omesso di CP_1 costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
6. Reputa la Giudice condivisibili i conteggi elaborati da parte ricorrente con l'ausilio dell'Ufficio Vertenze - C.D.L.T. di Brescia, in assenza dei cedolini relativi alle mensilità di retribuzione di luglio e agosto 2024, con ratei e competenze di fine rapporto, mai consegnati dalla società datrice, in quanto coerenti l'assetto normativo afferente al contratto collettivo di riferimento, versato in atti (cfr. doc.
3 allegato al ricorso).
Non possono essere riconosciuti alla lavoratrice, invece, gli importi indicati nel conteggio alle voci “ferie non godute” (euro 70,38) e “festività non godute” (euro
10,82), stante la mancanza assoluta di allegazioni, in ricorso, in ordine a tali emolumenti, che perciò vanno defalcati dal totale.
Di conseguenza, si accerta il diritto di al versamento degli importi Parte_1 maturati, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, pari all'importo lordo globale di € 974,49, di cui euro € 59,12 a titolo di T.F.R.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
4 Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società CP_1 sono liquidate nella somma complessiva di euro 336,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato, con prestazione lavorativa part-time al 50%, dal
15 luglio 2024 al 31 agosto 2024;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, maturati nel periodo di cui al punto
1), non versati da CP_1
3) condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 complessiva lorda di € 974,49, , di cui euro € 59,12 a titolo di T.F.R., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 liquidate complessivamente in euro 336,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 aprile 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Berruti, dall'avv. Vera Chiozzi e dall'avv.
Andrea Sterli (tutti del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro n persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori di parte ricorrente concludevano come da nota scritta tempestivamente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 7 gennaio 2025) conveniva in giudizio in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore e chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 1.055,69, oltre accessori di legge, a titolo di retribuzioni non corrisposte in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2024, ratei (ferie, festività, rol, 13° e 14° mensilità) e T.F.R.
Precisamente, deduceva che:
- in data 15 luglio 2024 era assunta dalla società con periodo di CP_1 prova decorrente sino al 14 ottobre 2024 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso);
- in data 31 agosto 2024 era licenziata per mancato superamento del periodo di prova (cfr. doc. 2 allegato al ricorso);
- aveva svolto mansioni di impiegata addetta alla segreteria, con lavoro part
- time al 50%, inquadrata nel livello 6° del C.C.N.L. Giornalisti ed
Emittenti Locali (cfr. doc. 3 allegato al ricorso);
- non aveva percepito alcun emolumento in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2024, ai ratei e al trattamento di fine rapporto;
- non le erano state consegnate le relative buste paga;
- vantava un credito globale pari a euro 1.055,69 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Condannare, per i motivi gradatamente esposti in ricorso, la con CP_1 sede in Brescia, via Mantova 27, c.f. p.e.c. P.IVA_1 Email_1 esercente attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 1.055,69, oltre gli accessori di legge di cui all'art.
429 c.p.c.
Con rifusione delle spese di lite oltre spese generali 15%, c.p.a. 4% e i.v.a. 22%, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori>.
2 2. Pur ritualmente evocata in giudizio, all'udienza del 7 aprile 2025 la società ometteva di costituirsi, di talché era dichiarata contumace. CP_1
3. All'udienza del 23 aprile 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente compiegava nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle pretese avanzate in ricorso.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Un primo rilievo: è provato per tabulas dal deposito della lettera di assunzione di cui al doc. 1 (allegato al ricorso), emessa dalla società resistente contumace
[...]
nonché della lettera raccomandata A/R recante la comunicazione della CP_1 risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova
(cfr. doc. 2 allegato al ricorso), che abbia lavorato alle dipendenze di Parte_1 con la qualifica di “praticante giornalista”, come esplicitamente CP_1 indicato dalla resistente contumace nella lettera di risoluzione del rapporto citata, con conseguente attribuzione del 6° livello, ai sensi del C.C.N.L. Giornalisti ed
Emittenti Locali, dal 15 luglio 2024 al 31 agosto 2024.
5. Tanto premesso in fatto, va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
3 Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società convenuta quale datrice di lavoro della ricorrente, ha omesso di CP_1 costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
6. Reputa la Giudice condivisibili i conteggi elaborati da parte ricorrente con l'ausilio dell'Ufficio Vertenze - C.D.L.T. di Brescia, in assenza dei cedolini relativi alle mensilità di retribuzione di luglio e agosto 2024, con ratei e competenze di fine rapporto, mai consegnati dalla società datrice, in quanto coerenti l'assetto normativo afferente al contratto collettivo di riferimento, versato in atti (cfr. doc.
3 allegato al ricorso).
Non possono essere riconosciuti alla lavoratrice, invece, gli importi indicati nel conteggio alle voci “ferie non godute” (euro 70,38) e “festività non godute” (euro
10,82), stante la mancanza assoluta di allegazioni, in ricorso, in ordine a tali emolumenti, che perciò vanno defalcati dal totale.
Di conseguenza, si accerta il diritto di al versamento degli importi Parte_1 maturati, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, pari all'importo lordo globale di € 974,49, di cui euro € 59,12 a titolo di T.F.R.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
4 Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società CP_1 sono liquidate nella somma complessiva di euro 336,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato, con prestazione lavorativa part-time al 50%, dal
15 luglio 2024 al 31 agosto 2024;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, maturati nel periodo di cui al punto
1), non versati da CP_1
3) condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 complessiva lorda di € 974,49, , di cui euro € 59,12 a titolo di T.F.R., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 liquidate complessivamente in euro 336,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 aprile 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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