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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5261/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliata in Morcone alla via Roma , presso Parte_1
lo studio dell'avv. FORTUNATO ANTONIETTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
FIUME 59 73100 LECCE, rappresentato e difeso dall'avv. MURRI DELLO DIAGO
NICOLA giusta delega in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio GRECO in virtù di procura Pt_2
generale alle liti, elettivamente domiciliati in Benevento - Via Foschini n. 28 presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Benevento
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022,
1 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 13.12.24 parte ricorrente reagisce alla comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria n. 01776202400000145000 relativa ai seguenti avvisi di addebito 317 2016 00005289 92000, n. 317 2016 00015825 26000, n. 317
2017 0001166332000, n. 317 2017 00019132 61000, n. 317 2018 00025260 34000, n.
3172019 00010202 25000, n. 317 2019 00021599 76000, n. 317 2021 0001059815000
e n. 317 2022 00005458 66000 .
Ha eccepito la nullità per omessa notifica degli avvisi, omessa allegazione degli atti richiamati e la prescrizione dei crediti.
Con Si sono costituiti l' e l' eccependo l'infondatezza del ricorso. CP_3
2.
Va rigettata innanzitutto l'eccezione di difetto di giurisdizione, avendo parte ricorrente impugnato soltanto gli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza dal momento che, come ribadito di recente dalla Suprema Corte, basandosi su precedenti sentenze della Sezione Unite
(Cass. SS. UU. 19667/2014; Cass. SS. UU. 15354/2015) ha affermato che la preventiva iscrizione d'ipoteca e la comunicazione di iscrizione d'ipoteca del Riscossore non sono atti esecutivi e, pertanto, non vanno impugnati con la procedura dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
La contestazione della preventiva iscrizione d'ipoteca e della comunicazione d'iscrizione d'ipoteca sono azioni di accertamento negativo del debito (tributario o contributivo). Pertanto, non vi è alcun termine per esercitare tale azione se non quello della prescrizione (Cass. n. 10272/2021).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' deve Pt_2
rilevarsi che in quanto ente impositore, è certamente legittimato nella controversia relativa alla debenza del tributo avendo parte ricorrente contestato l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione.
2 3.
Venendo alla contestazione di parte ricorrente relativa all'omessa notifica degli avvisi sottesi alla comunicazione preventiva e alla conseguente prescrizione dei crediti ivi riportati, dalla documentazione allegata dagli enti risulta la regolare notifica degli avvisi di addebito n. 317 2017 00019132 61000 avvenuta il 18.1.18 , n. 317 2018 00025260
34000 avvenuta il 18.1.19 , n. 317 2019 00021599 76000 avvenuta il 14.1.20, n. 317
2021 0001059815000 avvenuta il 17.12.21 e n. 317 2022 00005458 66000 avvenuta l'8.1.22 mentre non risultano regolarmente notificati gli avvisi nn. 317 201600005289
92000, n. 317 2016 00015825 26000, n. 317 2017 0001166332000, n. 3172019
00010202 25000, in quanto agli atti vi è solo la cartolina con restituzione al mittente non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato né dell'avvenuto effettivo rilascio del prescritto avviso, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la "compiuta giacenza" si palesa del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro.
Inoltre, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 –
esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa“ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv.
660953)” (vedasi, Cass. civ. Sez. VI ord. 31.03.2022, n. 10399).
Conseguentemente, in assenza di prova di regolare notifica degli avvisi suddetti, il relativo credito deve ritenersi ormai prescritto, non risultando la prova che gli stessi
3 siano mai stati regolarmente notificati al ricorrente e apparendo, pertanto, nulla anche la comunicazione preventiva relativamente a tali avvisi che ne costituiscono atti presupposti.
In definitiva, deve ritenersi maturata la prescrizione per i suddetti avvisi di addebito per i quali non vi è adeguata prova della regolarità della notifica (v. Tribunale di Torino, sentenza n. 1386 del 15-12-2020).
Con riguardo agli altri avvisi regolarmente notificati, relativamente all'Avviso di
Addebito n. 317 2017 00019132 61000, n. 317 2018 00025260 34000, n. 317 2019
00021599 76000, vi è prova della regolare notifica quale atto interruttivo l'Intimazione di Pagamento n. 017 2021 90003313 80000 in data 9.2.22 e dell'intimazione n. 017
2023 90028621 58000, mentre per gli avvisi n. 317 2021 0001059815000 e n. 317 2022
00005458 66000 dell'intimazione n. 017 2023 90028621 58000 notificata in data
31.1.24 .
Agli atti vi è anche prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000147000 del10.10.22 relativa agli avvisi gli avvisi n. 317
2021 0001059815000, n. 317 2019 00021599 76000, n. 317 2018 00025260 34000 e n.
317 2021 0001059815000.
Ne consegue che rispetto a tali avvisi nessuna prescrizione è maturata .
Infine vanno rigettate le altre doglianze relative al mancato invio degli atti allegati non essendo dovuto stante altresì la notifica degli avvisi.
Pertanto, la domanda va accolta nei suddetti limiti e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria va annullata limitatamente ai crediti di cui ai seguenti avvisi nn.
317 201600005289 92000, n. 317 2016 00015825 26000, n. 317 2017 0001166332000,
n. 3172019 00010202 25000, per omessa notifica dell'atto IC .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al mimino e previa riduzione stante la natura documentale della causa e l'accoglimento parziale in favore dell'erario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
4 accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti di cui ai seguenti avvisi nn. 317
201600005289 92000, n. 317 2016 00015825 26000, n. 317 2017 0001166332000, n.
3172019 00010202 25000 ; condanna le resistenti in solido, previa riduzione delle spese di lite al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 932,50 in favore dell'Erario.
Così deciso in Benevento, 29/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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