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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2426/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GENNERO SERENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in VILLAFRANCA PIEMONTE il 06/07/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.12.2004 e il 06.11.2008. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03.05.2017.
Con ricorso depositato il 30/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritario a settimane Per_2 alterne presso ciascun genitore, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui ciascun genitore starà con il minore.
DÀ ATTO che la residenza anagrafica del figlio minore viene mantenuta presso l'odierna abitazione, già residenza coniugale, e corrisponde, pertanto, a quella della madre.
DISPONE che stante la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio minore e Per_2 Per_ l'indipendenza economica già raggiunta dalla figlia maggiorenne , le parti si impegnano a soddisfare direttamente le esigenze di vita del figlio minore, essendo entrambi i genitori in grado di provvedere autonomamente al mantenimento diretto, all'istruzione, alla cura e alla dignitosa collocazione del figlio minore.
DISPONE che tutte le spese straordinarie mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni altra spesa straordinaria relativa all'educazione, all'istruzione ed alla cura di - Per_2 concordate o necessitate e documentate-, saranno a carico dei genitori nella misura del 50 %, nel rispetto del “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” sottoscritto in data 15.03.2016 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del COA di Torino.
DISPONE che in relazione alle festività riconosciute dal calendario nazionale, le parti stabiliscono che il minore possa trascorrerle con entrambi i genitori secondo il metodo dell'alternanza. Inoltre, entro la data del 30 maggio di ogni anno i genitori dovranno concordare il periodo in cui intendono trascorrere le vacanze estive con il figlio, con la possibilità di prevedere anche 15 giorni consecutivi.
DÀ ATTO che gli importi erogati a titolo di assegno unico o altri equiparati saranno percepiti integralmente dalla SI.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i sig.ri si danno la reciproca autorizzazione al rilascio dei rispettivi Parte_3 documenti di identità e/o passaporti con annotato il nome del figlio, ai fini della validità per l'espatrio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al proprio fabbisogno, avendo gli stessi redditi propri, e quindi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni alimentari e/o di mantenimento;
DÀ ATTO che A titolo di definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo: Il sig. si obbliga a cedere e trasferire alla sig.ra Parte_2 Pt_1
che si obbliga ad accettare, senza corrispettivo in denaro, la quota di sua proprietà dell'unità
[...] immobiliare, cointestata tra i coniugi ed acquistate con atto rogito Notaio Dott. n. Persona_3
34836/18787 del 05.10.2006, sita in Villafranca Piemonte, Strada Vigone n. 28 Piano T-1 (doc.4) Il bene in questione, oggetto del trasferimento, è censito in Catasto Fabbricati come segue (doc.5):
Foglio 25, numero 187, subalterno 8, piano: T-1, categoria A/2, classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale: Totale: 104 metri quadrati;
Totale escluse aree scoperte: 99 metri quadrati, rendita catastale euro Euro 232,41. Il corrispettivo del trasferimento sopra citato viene convenuto nell'accollo del debito derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con atto rogito Notaio
n. 35537/19339 del 07.05.2007, impegnandosi dunque la SI.ra a Persona_3 Pt_1 provvedere al pagamento integrale dei restanti ratei del mutuo (doc.6). Il presente trasferimento immobiliare, alle condizioni sopra citate, costituisce elemento essenziale e imprescindibile per la composizione della crisi coniugale e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa. L'atto notarile dovrà essere stipulato entro un anno dall'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del Tribunale di Torino. Le spese tutte, a qualsiasi titolo relative e connesse al trasferimento in questione, compresi i costi notarili, per accordo delle parti, saranno a carico integrale del SI. . Parte_2
DÀ ATTO che con il puntuale ed integrale adempimento delle condizioni sopra trascritte, le parti dichiarano e riconoscono di aver definito, anche in via transattiva, ogni pregresso rapporto di contenuto economico e patrimoniale;
pertanto, i signori dichiarano e riconoscono che Parte_4 non sussistono vicendevoli pretese, neppure a titolo risarcitorio;
DÀ ATTO che le spese legali della presente procedura sono interamente compensate fra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/11/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2426/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GENNERO SERENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in VILLAFRANCA PIEMONTE il 06/07/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.12.2004 e il 06.11.2008. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03.05.2017.
Con ricorso depositato il 30/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritario a settimane Per_2 alterne presso ciascun genitore, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui ciascun genitore starà con il minore.
DÀ ATTO che la residenza anagrafica del figlio minore viene mantenuta presso l'odierna abitazione, già residenza coniugale, e corrisponde, pertanto, a quella della madre.
DISPONE che stante la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio minore e Per_2 Per_ l'indipendenza economica già raggiunta dalla figlia maggiorenne , le parti si impegnano a soddisfare direttamente le esigenze di vita del figlio minore, essendo entrambi i genitori in grado di provvedere autonomamente al mantenimento diretto, all'istruzione, alla cura e alla dignitosa collocazione del figlio minore.
DISPONE che tutte le spese straordinarie mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni altra spesa straordinaria relativa all'educazione, all'istruzione ed alla cura di - Per_2 concordate o necessitate e documentate-, saranno a carico dei genitori nella misura del 50 %, nel rispetto del “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” sottoscritto in data 15.03.2016 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del COA di Torino.
DISPONE che in relazione alle festività riconosciute dal calendario nazionale, le parti stabiliscono che il minore possa trascorrerle con entrambi i genitori secondo il metodo dell'alternanza. Inoltre, entro la data del 30 maggio di ogni anno i genitori dovranno concordare il periodo in cui intendono trascorrere le vacanze estive con il figlio, con la possibilità di prevedere anche 15 giorni consecutivi.
DÀ ATTO che gli importi erogati a titolo di assegno unico o altri equiparati saranno percepiti integralmente dalla SI.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i sig.ri si danno la reciproca autorizzazione al rilascio dei rispettivi Parte_3 documenti di identità e/o passaporti con annotato il nome del figlio, ai fini della validità per l'espatrio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al proprio fabbisogno, avendo gli stessi redditi propri, e quindi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni alimentari e/o di mantenimento;
DÀ ATTO che A titolo di definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo: Il sig. si obbliga a cedere e trasferire alla sig.ra Parte_2 Pt_1
che si obbliga ad accettare, senza corrispettivo in denaro, la quota di sua proprietà dell'unità
[...] immobiliare, cointestata tra i coniugi ed acquistate con atto rogito Notaio Dott. n. Persona_3
34836/18787 del 05.10.2006, sita in Villafranca Piemonte, Strada Vigone n. 28 Piano T-1 (doc.4) Il bene in questione, oggetto del trasferimento, è censito in Catasto Fabbricati come segue (doc.5):
Foglio 25, numero 187, subalterno 8, piano: T-1, categoria A/2, classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale: Totale: 104 metri quadrati;
Totale escluse aree scoperte: 99 metri quadrati, rendita catastale euro Euro 232,41. Il corrispettivo del trasferimento sopra citato viene convenuto nell'accollo del debito derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con atto rogito Notaio
n. 35537/19339 del 07.05.2007, impegnandosi dunque la SI.ra a Persona_3 Pt_1 provvedere al pagamento integrale dei restanti ratei del mutuo (doc.6). Il presente trasferimento immobiliare, alle condizioni sopra citate, costituisce elemento essenziale e imprescindibile per la composizione della crisi coniugale e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa. L'atto notarile dovrà essere stipulato entro un anno dall'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del Tribunale di Torino. Le spese tutte, a qualsiasi titolo relative e connesse al trasferimento in questione, compresi i costi notarili, per accordo delle parti, saranno a carico integrale del SI. . Parte_2
DÀ ATTO che con il puntuale ed integrale adempimento delle condizioni sopra trascritte, le parti dichiarano e riconoscono di aver definito, anche in via transattiva, ogni pregresso rapporto di contenuto economico e patrimoniale;
pertanto, i signori dichiarano e riconoscono che Parte_4 non sussistono vicendevoli pretese, neppure a titolo risarcitorio;
DÀ ATTO che le spese legali della presente procedura sono interamente compensate fra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/11/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.