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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, chiamata alle ore 9:30 su accordo di entrambe le parti (l'udienza era fissata alle ore 10:30) la causa civile iscritta al n. 1634/2016 R.G.
promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Sicaminò (ME), Via Palazzo n. 19, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sciotto, giusta procura in atti;
-attrice- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede in Roma, Viale Carso n. 44, P.IVA con gli Avv.ti P.IVA_1
IA TE LD e LL RA.
- convenuto -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
Sono comparsi per parte attrice l'avv. Natale Bonfiglio, su delega dell'Avv. Sciotto, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Sono comparsi per parte convenuta l'avv. LL RA, anche per delega dell'Avv. LD, che precisa le conclusioni riportandosi
1 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Bonfiglio precisa che, a differenza di quanto evidenziato nella cartella clinica in cui nulla è riportato in ordine alla sterilizzazione né della sala operatoria né dei ferri, i CCTTUU hanno ritenuto tale sterilizzazione sulla bese dell'assunto “la commissione è certa che i chirurghi abbiano effettuato adeguato lavaggio delle mani ed adeguata preparazione del campo sterile come da uso di ogni chirurgo che lavori sulla base di scienza e coscienza”, pertanto hanno violato i principi sanciti da Cass. 17145/25 riportata nelle note conclusive;
si richiamano, ai fini della sussistenza della invocata responsabilità, i valori della VES e della PCR relativi al periodo successivo all'intervento nonché il quadro clinico doloroso di algia dell'attrice;
Avv. RA contesta l'assunto avversario rilevandone la tardività tenuto conto che nessuna osservazione in tal senso risulta effettuata alla CTU;
si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU e chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi;
Avv. Bonfiglio evidenzia la tempestività delle contestazioni in forza dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. 5624/22).
All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio l' Controparte_2
e la per sentirli condannare al risarcimento di
[...] CP_1
2 tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza della colpa medica ascrivibile al personale sanitario della struttura convenuta.
In particolare, l'odierna attrice esponeva quanto segue:
1) in data 12.06.2006 veniva sottoposta, presso l'
[...]
di GA (Messina), ad un intervento Controparte_2 chirurgico di impianto di protesi al ginocchio destro;
2) a seguito dell'intervento, l'odierna attrice lamentava persistente dolore ed una grave limitazione funzionale, tanto da essere trasferita presso il reparto di Riabilitazione del medesimo istituto e, successivamente, dimessa in data 28.06.2006 con diagnosi di “Deficit articolare al ginocchio dx protesizzato”;
3) il persistere di una severa sintomatologia algica e la difficoltà nella deambulazione costringevano la ad un nuovo ricovero presso Parte_1 la medesima struttura in data 11.11.2006, con successive dimissioni il
15.12.2006 con diagnosi di “ginocchio flesso destro protesizzato”;
4) a causa dell'aggravarsi delle condizioni, in data 10.01.2008 la paziente si rivolgeva agli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna dove i sanitari accertavano la necessità di procedere alla rimozione della protesi;
5) presso l' l'attrice veniva sottoposta a diversi Controparte_3
interventi chirurgici finalizzati alla risoluzione di un grave processo infettivo: in data 11.01.2008 veniva sottoposta ad espianto della protesi e posizionamento di uno spaziatore antibiotato;
in data 18.04.2008, a causa del persistere del processo flogistico-infettivo, si rendeva necessaria la sostituzione del cemento antibiotato;
infine, in data
23.07.2008, si procedeva all'espianto dello spaziatore e al reimpianto di una protesi da revisione;
6) gli esami colturali eseguiti presso l' evidenziavano la Controparte_3
presenza di un'infezione da “staphylococcus epidermidis”, causa della mobilizzazione settica della protesi originariamente impiantata a
Messina.
3 Alla stregua di quanto sopra e sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica di parte redatta dalla Dott.ssa , instaurava il Persona_1
presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.6.2016 si costituiva in giudizio che, nel precisare come l CP_1 [...]
non avesse alcuna Controparte_4 soggettività giuridica e che tutti i rapporti facessero capo alla predetta evidenziava l'insussistenza dei presupposto della responsabilità CP_1
medica invocata da parte attrice.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1,2, e 3 cpc, a seguito di diversi rinvii la causa veniva rinviata all'udienza del 17.10.2023 all'esito della quale il Giudicante conferiva incarico di consulenza tecnica al fine di accertare la sussistenza di profili di responsabilità medica nella vicenda che ci occupa.
All'esito del deposito dell'elaborato tecnico in data 5.9.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Preliminarmente, quanto al corretto inquadramento, della vicenda in contestazione, vale rilevare quanto segue.
Rispetto alla struttura sanitaria, la fonte di responsabilità contrattuale deve individuarsi nel contratto atipico di "spedalità", che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere.
Siffatto regime contrattuale si applica sia per i fatti di inadempimento propri della struttura, da ricondursi all'art. 1218 c.c., sia per le condotte dei medici dei quali la stessa si avvale, in applicazione dell'art. 1228 c.c.,
4 in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Ciò precisato, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica, a prescindere dalla natura privata o pubblica dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, con l'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017 (v. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.).
Nel caso che occupa, la struttura sanitaria risponde secondo i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio sopra ricordato, per cui il danneggiato - nella specie l'odierna attrice - deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; Cass. Civ.
12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ. 30.09.2014, n. 20547 e Cass. Civ.
20.10.2015, n. 21177).
Ancora, in coerente applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il
Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
5 l'ordinaria diligenza (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017,
n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991).
Con riguardo alla posizione del sanitario, si rileva invece che sin dal
1999 la Corte di Cassazione, con sent. n. 589/1999, ha ritenuto che
"l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale".
Orbene, ferma la non invocabilità della disciplina di cui alla L. n. 24 del 2017, l'applicazione del regime della responsabilità da inadempimento di obbligazione - con riguardo al medico - non è preclusa dall'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 13 settembre 2012, n.
158, convertito con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), dal momento che, secondo l'interpretazione maggioritaria del suddetto testo legislativo, "deve escludersi che" con l'art. 3, comma 1, dello stesso "il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale" (così Cass. Civ.
17.4.2014, n. 8940; cfr. Cass. Civ. 19.2.2013, n. 4030; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Arezzo 14.2.2013; Trib. Cremona
19.9.2013; Trib. Rovereto 29.12.2013; Trib. Brindisi 18.7.2014; Trib.
Milano 18.11.2014; Trib. Milano 20.2.2015).
Ciò premesso, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice è infondata e va, pertanto, rigettata per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie il giudicante ritiene dirimenti le valutazioni operate nella espletata CTU medico legale, da intendersi condivisibili ed integralmente richiamate, che escludevano profili di responsabilità della struttura convenuta.
I CCTTUU, dopo aver analiticamente ripercorso la storia clinica della paziente, evidenziavano come “La Sig.ra , di anni 65 Parte_1
all'epoca dei fatti, affetta da diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, sottoposta ad artroscopia ginocchio sx, 4 anni
6 addietro presso l'istituto convenuto, affetta da discopatia L4-L5, spondiloartrosi, osteoporosi, indici infiammatori VES 48 (v.n. fino a 30),
PCR 11,2 (v.n. fino a 5)…..
La Sig.ra , in data 5 giugno 2006 si ricoverava presso Parte_1
l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno D'Italia –GA - Messina Il
06.06.2006 eseguiva esami di laboratorio con PCR: 5,5 (v.n. < 5) e VES 25
(v.n. fino a 30). Il 12.06.2006 affetta da gonartrosi dx, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di protesi articolare ginocchio dx;
consenso informato presente e firmato. Profilassi antibiotica Modivid 1g. fiale I.M. in reparto ortopedia ore 8, Cefazolina 2 g. in soluzione fisiologica, in vena, in sala operatoria, ore 10, Cefazolina 2 g., in soluzione fisiologica, in TIP, ore
15, Modivid 1 g. fiala I.M. in TIP ore 18. Esami di laboratorio PCR: 80,5
(v.n. fino a 5) VES: 82 (v.n. fino a 30). Il 16 giugno 2006 veniva trasferita nel reparto di riabilitazione dello stesso nosocomio. Consenso informato al trattamento riabilitativo presente e firmato, esami di laboratorio PCR:
17, 3 (v.n. fino a 5); il 19.06 medicazione della ferita.
Il 24.06 rimozione dei punti di sutura, ferita in ordine, migliorato
l'excursus articolare. Il 28 giugno 2006 veniva dimessa. La Sig.ra
, in data 11 dicembre 2006 si ricoverava, presso l'Istituto Parte_1
Ortopedico del Mezzogiorno D'Italia – GA - Messina per difficoltà ad estendere il ginocchio dx protesizzato a giugno 2006; E.O: articolarità limitata e dolente, cicatrice chirurgica longitudinale para rotulea mediale in esito a pregresso intervento di protesi. Il 12.12 si eseguivano PCR: 6,8
(v.n. < 5) e VES: 36 (v.n. fino a 30) ed esame colturale materiale purulento prelevato mediante agoaspirato risultato negativo. Il 15 dicembre 2006 veniva trasferita nel reparto di riabilitazione dello stesso nosocomio per le condizioni di rigidità articolare del ginocchio protesizzato e con difficoltà a deambulare. E.O.: modico aumento di volume, cicatrice chirurgica ben…(illeggibile) sul ginocchio esiti del pregresso intervento chirurgico…..
Le condotte dei sanitari dell' Controparte_4
reparto di Ortopedia, non si sono
[...]
7 discostate dalle linee guida, dai protocolli in uso e dalla letteratura scientifica”.
Le predette conclusioni venivano confermate anche all'esito delle valutazione delle osservazioni formulate a seguito della trasmissione della bozza alle parti.
Secondo i CCTTUU “Alla luce di quanto letto appare chiaro un aspetto, non si sta considerando che nel 2006 la SIOT non aveva emanato alcuna linea guida riguardante la gestione delle infezioni periprotesiche, ciò che veniva eseguito all'atto di un sospetto o di una conclamata infezione era frutto di una letteratura cui fare empiricamente riferimento. 1) È vero che non vengono descritte, nell'intervento chirurgico, procedure di asepsi, quali l'utilizzo di caschi (premesso che a tutt'oggi non è stato dimostrato annullino il rischio di infezioni in sala operatoria), ma la commissione è certa che i chirurghi abbiano effettuato adeguato lavaggio della mani ed adeguata preparazione del campo sterile come da uso di ogni chirurgo che lavori sulla base di scienza e coscienza;
2) Una reazione di VES e PCR
(indici di flogosi aspecifici) ad un intervento chirurgico come quello di impianto PTG è quasi sempre riscontrabile. Quello che può aiutare la diagnosi di infezione periprotesica è sicuramente la cronicizzazione di questi valori, ma come si evince, dagli atti della causa, essi andarono a ridursi fino a normalizzazione nell'arco di circa sei mesi;
3) La questione relativa invece ad algia periprotesica viene a tutt'oggi discussa. Molti autori e molti lavori scientifici internazionali, dibattono sulla natura della
“protesi dolorosa di ginocchio” ma ad oggi non si è giunti ad un agente eziologico definito (sono state considerate il posizionamento, la tolleranza soggettiva ai materiali, infezioni periprotesiche latenti etc.); A parere del sottoscritto CTU risulta poco utile giudicare l'operato post chirurgico degli operatori sulla base di linee guida stilate successivamente all'intervento chirurgico (circa 10 anni dopo). Ciò nonostante se si segue l'algoritmo diagnostico, rappresentato in bozza dalla collega, si può notare come siano state effettuate tutte le pratiche segnalate nel documento, compresi
8 l'esame colturale, che risultò negativo, e la scintigrafia con leucociti marcati (che comunque non è dimostrato essere dirimente per diagnosi certa di infezione periprotesica, tanto è vero che fu rimossa dall'algoritmo diagnostico in esame). Si ricorda che non è mai stata obiettivata presenza di fistola in comunicazione con l'articolazione. Sulla base di quanto esposto si conferma quanto già espresso in bozza”.
Non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo
Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n.
12445/2020). Come ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche,
9 potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Né vale ad inficiare la bontà delle argomentazioni tecniche dei CTU la sentenza della Suprema Corte n. 17145/2025, valorizzata in sede di discussione orale dal difensore della ricorrente.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, difatti, si trattava di infezione da epatite HCV (“La Corte d'appello non ha messo in dubbio
l'incontroversa circostanza che , in occasione delle Parte_2
analisi effettuate il 9 aprile 2011 (al momento di fare ingresso in ospedale), era risultato negativo al virus dell'epatite C, mentre, invece, in occasione delle analisi effettuate alcuni giorni dopo essere stato dimesso
(il 17 giugno 2011), aveva registrato un «notevole» aumento delle transaminasi, per risultare poi certamente positivo all'epatite HCV nel gennaio 2012. Avuto riguardo a tali circostanze, la Corte di merito, pur ritenendo «verosimile» che l'insorgenza della malattia fosse collocabile nel mese di giugno 2011 – e pur riportando il dato riferito dal CTU secondo cui il periodo di incubazione sarebbe oscillato tra i 15 e 60 giorni – ha contraddittoriamente reputato che non poteva «assumersi con certezza –
10 ma neppure secondo la regola del “più probabile che non” – che l'infezione sia stata contratta durante la degenza ospedaliera”).
In tale contesto, a fronte della insorgenza della malattia durante il ricovero del paziente, la Corte aveva valorizzato la mancanza di prova, da parte della struttura, dell'adozione delle cautele utili ad evitare il contagio non solo durante l'intervento chirurgico ma anche durante la degenza ospedaliera.
Sempre secondo la statuizione sopra riportata la Corte di Appello aveva omesso “del tutto di tener conto dei principi enunciati da questa Corte in tema di infezioni nosocomiali, secondo i quali l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria deve essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della c.d. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, deve essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria) (Cass. 3/03/2023, n. 6386).
1.1.c. Peraltro, nel reputare emersa la prova liberatoria dell'esatto adempimento dell'ente ospedaliero, sul rilievo che, alla stregua della CTU, erano risultate osservate le regole per la prevenzione delle infezioni poste alla base dell'organizzazione dei luoghi dove si attuano “manovre cruente”, la Corte di merito è incorsa anche nella dedotta violazione di legge, per non aver tenuto conto che la responsabilità della struttura sanitaria per infezioni nosocomiali, non avendo natura oggettiva, esige, però – a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero – che la struttura provi di avere adottato tutte le misure utili alla prevenzione della stessa, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di
11 ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. 3/03/2023, n.
6386, cit.; Cass. 13/06/2023, n.16900)” Cass. 17145/2025.
Nel caso in esame – pur potendosi concordare con parte ricorrente per cui quanto si legge nella CTU “la commissione è certa che i chirurghi abbiano effettuato adeguato lavaggio delle mani ed adeguata preparazione del campo sterile come da uso di ogni chirurgo che lavori sulla base di scienza e coscienza”, è da ritenersi valutazione sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio – il tenore complessivo della CTU evidenziava chiaramente l'insussistenza di elementi, anche di natura presuntiva (il cui onere probatorio grava sul paziente/ricorrente), della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero.
I CCTTUU, difatti, evidenziavano una serie di elementi, in alcun modo superati dal ricorrente - 1) una reazione di VES e PCR (indici di flogosi aspecifici) ad un intervento chirurgico come quello di impianto PTG è quasi sempre riscontrabile;
2) effettuazione di esame colturale risultato negativo;
3) mai stata obiettivata presenza di fistola in comunicazione con
l'articolazione – per cui, come detto, era da escludersi la contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero.
12 In tale contesto, come detto, la statuizione della Suprema Corte di cui sopra non può trovare applicazione al caso che ci occupa.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al
Tribunale, ai valori tra minimi e medi, con riduzione della fase istruttoria, in
€ 5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1634/2016 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte convenuta nella misura CP_1 complessiva di Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
3. pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice.
Messina 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
13
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, chiamata alle ore 9:30 su accordo di entrambe le parti (l'udienza era fissata alle ore 10:30) la causa civile iscritta al n. 1634/2016 R.G.
promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Sicaminò (ME), Via Palazzo n. 19, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sciotto, giusta procura in atti;
-attrice- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede in Roma, Viale Carso n. 44, P.IVA con gli Avv.ti P.IVA_1
IA TE LD e LL RA.
- convenuto -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
Sono comparsi per parte attrice l'avv. Natale Bonfiglio, su delega dell'Avv. Sciotto, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Sono comparsi per parte convenuta l'avv. LL RA, anche per delega dell'Avv. LD, che precisa le conclusioni riportandosi
1 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Bonfiglio precisa che, a differenza di quanto evidenziato nella cartella clinica in cui nulla è riportato in ordine alla sterilizzazione né della sala operatoria né dei ferri, i CCTTUU hanno ritenuto tale sterilizzazione sulla bese dell'assunto “la commissione è certa che i chirurghi abbiano effettuato adeguato lavaggio delle mani ed adeguata preparazione del campo sterile come da uso di ogni chirurgo che lavori sulla base di scienza e coscienza”, pertanto hanno violato i principi sanciti da Cass. 17145/25 riportata nelle note conclusive;
si richiamano, ai fini della sussistenza della invocata responsabilità, i valori della VES e della PCR relativi al periodo successivo all'intervento nonché il quadro clinico doloroso di algia dell'attrice;
Avv. RA contesta l'assunto avversario rilevandone la tardività tenuto conto che nessuna osservazione in tal senso risulta effettuata alla CTU;
si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU e chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi;
Avv. Bonfiglio evidenzia la tempestività delle contestazioni in forza dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. 5624/22).
All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio l' Controparte_2
e la per sentirli condannare al risarcimento di
[...] CP_1
2 tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza della colpa medica ascrivibile al personale sanitario della struttura convenuta.
In particolare, l'odierna attrice esponeva quanto segue:
1) in data 12.06.2006 veniva sottoposta, presso l'
[...]
di GA (Messina), ad un intervento Controparte_2 chirurgico di impianto di protesi al ginocchio destro;
2) a seguito dell'intervento, l'odierna attrice lamentava persistente dolore ed una grave limitazione funzionale, tanto da essere trasferita presso il reparto di Riabilitazione del medesimo istituto e, successivamente, dimessa in data 28.06.2006 con diagnosi di “Deficit articolare al ginocchio dx protesizzato”;
3) il persistere di una severa sintomatologia algica e la difficoltà nella deambulazione costringevano la ad un nuovo ricovero presso Parte_1 la medesima struttura in data 11.11.2006, con successive dimissioni il
15.12.2006 con diagnosi di “ginocchio flesso destro protesizzato”;
4) a causa dell'aggravarsi delle condizioni, in data 10.01.2008 la paziente si rivolgeva agli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna dove i sanitari accertavano la necessità di procedere alla rimozione della protesi;
5) presso l' l'attrice veniva sottoposta a diversi Controparte_3
interventi chirurgici finalizzati alla risoluzione di un grave processo infettivo: in data 11.01.2008 veniva sottoposta ad espianto della protesi e posizionamento di uno spaziatore antibiotato;
in data 18.04.2008, a causa del persistere del processo flogistico-infettivo, si rendeva necessaria la sostituzione del cemento antibiotato;
infine, in data
23.07.2008, si procedeva all'espianto dello spaziatore e al reimpianto di una protesi da revisione;
6) gli esami colturali eseguiti presso l' evidenziavano la Controparte_3
presenza di un'infezione da “staphylococcus epidermidis”, causa della mobilizzazione settica della protesi originariamente impiantata a
Messina.
3 Alla stregua di quanto sopra e sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica di parte redatta dalla Dott.ssa , instaurava il Persona_1
presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.6.2016 si costituiva in giudizio che, nel precisare come l CP_1 [...]
non avesse alcuna Controparte_4 soggettività giuridica e che tutti i rapporti facessero capo alla predetta evidenziava l'insussistenza dei presupposto della responsabilità CP_1
medica invocata da parte attrice.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1,2, e 3 cpc, a seguito di diversi rinvii la causa veniva rinviata all'udienza del 17.10.2023 all'esito della quale il Giudicante conferiva incarico di consulenza tecnica al fine di accertare la sussistenza di profili di responsabilità medica nella vicenda che ci occupa.
All'esito del deposito dell'elaborato tecnico in data 5.9.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Preliminarmente, quanto al corretto inquadramento, della vicenda in contestazione, vale rilevare quanto segue.
Rispetto alla struttura sanitaria, la fonte di responsabilità contrattuale deve individuarsi nel contratto atipico di "spedalità", che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere.
Siffatto regime contrattuale si applica sia per i fatti di inadempimento propri della struttura, da ricondursi all'art. 1218 c.c., sia per le condotte dei medici dei quali la stessa si avvale, in applicazione dell'art. 1228 c.c.,
4 in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Ciò precisato, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica, a prescindere dalla natura privata o pubblica dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, con l'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017 (v. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.).
Nel caso che occupa, la struttura sanitaria risponde secondo i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio sopra ricordato, per cui il danneggiato - nella specie l'odierna attrice - deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; Cass. Civ.
12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ. 30.09.2014, n. 20547 e Cass. Civ.
20.10.2015, n. 21177).
Ancora, in coerente applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il
Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
5 l'ordinaria diligenza (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017,
n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991).
Con riguardo alla posizione del sanitario, si rileva invece che sin dal
1999 la Corte di Cassazione, con sent. n. 589/1999, ha ritenuto che
"l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale".
Orbene, ferma la non invocabilità della disciplina di cui alla L. n. 24 del 2017, l'applicazione del regime della responsabilità da inadempimento di obbligazione - con riguardo al medico - non è preclusa dall'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 13 settembre 2012, n.
158, convertito con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), dal momento che, secondo l'interpretazione maggioritaria del suddetto testo legislativo, "deve escludersi che" con l'art. 3, comma 1, dello stesso "il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale" (così Cass. Civ.
17.4.2014, n. 8940; cfr. Cass. Civ. 19.2.2013, n. 4030; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Arezzo 14.2.2013; Trib. Cremona
19.9.2013; Trib. Rovereto 29.12.2013; Trib. Brindisi 18.7.2014; Trib.
Milano 18.11.2014; Trib. Milano 20.2.2015).
Ciò premesso, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice è infondata e va, pertanto, rigettata per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie il giudicante ritiene dirimenti le valutazioni operate nella espletata CTU medico legale, da intendersi condivisibili ed integralmente richiamate, che escludevano profili di responsabilità della struttura convenuta.
I CCTTUU, dopo aver analiticamente ripercorso la storia clinica della paziente, evidenziavano come “La Sig.ra , di anni 65 Parte_1
all'epoca dei fatti, affetta da diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, sottoposta ad artroscopia ginocchio sx, 4 anni
6 addietro presso l'istituto convenuto, affetta da discopatia L4-L5, spondiloartrosi, osteoporosi, indici infiammatori VES 48 (v.n. fino a 30),
PCR 11,2 (v.n. fino a 5)…..
La Sig.ra , in data 5 giugno 2006 si ricoverava presso Parte_1
l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno D'Italia –GA - Messina Il
06.06.2006 eseguiva esami di laboratorio con PCR: 5,5 (v.n. < 5) e VES 25
(v.n. fino a 30). Il 12.06.2006 affetta da gonartrosi dx, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di protesi articolare ginocchio dx;
consenso informato presente e firmato. Profilassi antibiotica Modivid 1g. fiale I.M. in reparto ortopedia ore 8, Cefazolina 2 g. in soluzione fisiologica, in vena, in sala operatoria, ore 10, Cefazolina 2 g., in soluzione fisiologica, in TIP, ore
15, Modivid 1 g. fiala I.M. in TIP ore 18. Esami di laboratorio PCR: 80,5
(v.n. fino a 5) VES: 82 (v.n. fino a 30). Il 16 giugno 2006 veniva trasferita nel reparto di riabilitazione dello stesso nosocomio. Consenso informato al trattamento riabilitativo presente e firmato, esami di laboratorio PCR:
17, 3 (v.n. fino a 5); il 19.06 medicazione della ferita.
Il 24.06 rimozione dei punti di sutura, ferita in ordine, migliorato
l'excursus articolare. Il 28 giugno 2006 veniva dimessa. La Sig.ra
, in data 11 dicembre 2006 si ricoverava, presso l'Istituto Parte_1
Ortopedico del Mezzogiorno D'Italia – GA - Messina per difficoltà ad estendere il ginocchio dx protesizzato a giugno 2006; E.O: articolarità limitata e dolente, cicatrice chirurgica longitudinale para rotulea mediale in esito a pregresso intervento di protesi. Il 12.12 si eseguivano PCR: 6,8
(v.n. < 5) e VES: 36 (v.n. fino a 30) ed esame colturale materiale purulento prelevato mediante agoaspirato risultato negativo. Il 15 dicembre 2006 veniva trasferita nel reparto di riabilitazione dello stesso nosocomio per le condizioni di rigidità articolare del ginocchio protesizzato e con difficoltà a deambulare. E.O.: modico aumento di volume, cicatrice chirurgica ben…(illeggibile) sul ginocchio esiti del pregresso intervento chirurgico…..
Le condotte dei sanitari dell' Controparte_4
reparto di Ortopedia, non si sono
[...]
7 discostate dalle linee guida, dai protocolli in uso e dalla letteratura scientifica”.
Le predette conclusioni venivano confermate anche all'esito delle valutazione delle osservazioni formulate a seguito della trasmissione della bozza alle parti.
Secondo i CCTTUU “Alla luce di quanto letto appare chiaro un aspetto, non si sta considerando che nel 2006 la SIOT non aveva emanato alcuna linea guida riguardante la gestione delle infezioni periprotesiche, ciò che veniva eseguito all'atto di un sospetto o di una conclamata infezione era frutto di una letteratura cui fare empiricamente riferimento. 1) È vero che non vengono descritte, nell'intervento chirurgico, procedure di asepsi, quali l'utilizzo di caschi (premesso che a tutt'oggi non è stato dimostrato annullino il rischio di infezioni in sala operatoria), ma la commissione è certa che i chirurghi abbiano effettuato adeguato lavaggio della mani ed adeguata preparazione del campo sterile come da uso di ogni chirurgo che lavori sulla base di scienza e coscienza;
2) Una reazione di VES e PCR
(indici di flogosi aspecifici) ad un intervento chirurgico come quello di impianto PTG è quasi sempre riscontrabile. Quello che può aiutare la diagnosi di infezione periprotesica è sicuramente la cronicizzazione di questi valori, ma come si evince, dagli atti della causa, essi andarono a ridursi fino a normalizzazione nell'arco di circa sei mesi;
3) La questione relativa invece ad algia periprotesica viene a tutt'oggi discussa. Molti autori e molti lavori scientifici internazionali, dibattono sulla natura della
“protesi dolorosa di ginocchio” ma ad oggi non si è giunti ad un agente eziologico definito (sono state considerate il posizionamento, la tolleranza soggettiva ai materiali, infezioni periprotesiche latenti etc.); A parere del sottoscritto CTU risulta poco utile giudicare l'operato post chirurgico degli operatori sulla base di linee guida stilate successivamente all'intervento chirurgico (circa 10 anni dopo). Ciò nonostante se si segue l'algoritmo diagnostico, rappresentato in bozza dalla collega, si può notare come siano state effettuate tutte le pratiche segnalate nel documento, compresi
8 l'esame colturale, che risultò negativo, e la scintigrafia con leucociti marcati (che comunque non è dimostrato essere dirimente per diagnosi certa di infezione periprotesica, tanto è vero che fu rimossa dall'algoritmo diagnostico in esame). Si ricorda che non è mai stata obiettivata presenza di fistola in comunicazione con l'articolazione. Sulla base di quanto esposto si conferma quanto già espresso in bozza”.
Non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo
Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n.
12445/2020). Come ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche,
9 potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Né vale ad inficiare la bontà delle argomentazioni tecniche dei CTU la sentenza della Suprema Corte n. 17145/2025, valorizzata in sede di discussione orale dal difensore della ricorrente.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, difatti, si trattava di infezione da epatite HCV (“La Corte d'appello non ha messo in dubbio
l'incontroversa circostanza che , in occasione delle Parte_2
analisi effettuate il 9 aprile 2011 (al momento di fare ingresso in ospedale), era risultato negativo al virus dell'epatite C, mentre, invece, in occasione delle analisi effettuate alcuni giorni dopo essere stato dimesso
(il 17 giugno 2011), aveva registrato un «notevole» aumento delle transaminasi, per risultare poi certamente positivo all'epatite HCV nel gennaio 2012. Avuto riguardo a tali circostanze, la Corte di merito, pur ritenendo «verosimile» che l'insorgenza della malattia fosse collocabile nel mese di giugno 2011 – e pur riportando il dato riferito dal CTU secondo cui il periodo di incubazione sarebbe oscillato tra i 15 e 60 giorni – ha contraddittoriamente reputato che non poteva «assumersi con certezza –
10 ma neppure secondo la regola del “più probabile che non” – che l'infezione sia stata contratta durante la degenza ospedaliera”).
In tale contesto, a fronte della insorgenza della malattia durante il ricovero del paziente, la Corte aveva valorizzato la mancanza di prova, da parte della struttura, dell'adozione delle cautele utili ad evitare il contagio non solo durante l'intervento chirurgico ma anche durante la degenza ospedaliera.
Sempre secondo la statuizione sopra riportata la Corte di Appello aveva omesso “del tutto di tener conto dei principi enunciati da questa Corte in tema di infezioni nosocomiali, secondo i quali l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria deve essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della c.d. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, deve essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria) (Cass. 3/03/2023, n. 6386).
1.1.c. Peraltro, nel reputare emersa la prova liberatoria dell'esatto adempimento dell'ente ospedaliero, sul rilievo che, alla stregua della CTU, erano risultate osservate le regole per la prevenzione delle infezioni poste alla base dell'organizzazione dei luoghi dove si attuano “manovre cruente”, la Corte di merito è incorsa anche nella dedotta violazione di legge, per non aver tenuto conto che la responsabilità della struttura sanitaria per infezioni nosocomiali, non avendo natura oggettiva, esige, però – a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero – che la struttura provi di avere adottato tutte le misure utili alla prevenzione della stessa, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di
11 ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. 3/03/2023, n.
6386, cit.; Cass. 13/06/2023, n.16900)” Cass. 17145/2025.
Nel caso in esame – pur potendosi concordare con parte ricorrente per cui quanto si legge nella CTU “la commissione è certa che i chirurghi abbiano effettuato adeguato lavaggio delle mani ed adeguata preparazione del campo sterile come da uso di ogni chirurgo che lavori sulla base di scienza e coscienza”, è da ritenersi valutazione sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio – il tenore complessivo della CTU evidenziava chiaramente l'insussistenza di elementi, anche di natura presuntiva (il cui onere probatorio grava sul paziente/ricorrente), della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero.
I CCTTUU, difatti, evidenziavano una serie di elementi, in alcun modo superati dal ricorrente - 1) una reazione di VES e PCR (indici di flogosi aspecifici) ad un intervento chirurgico come quello di impianto PTG è quasi sempre riscontrabile;
2) effettuazione di esame colturale risultato negativo;
3) mai stata obiettivata presenza di fistola in comunicazione con
l'articolazione – per cui, come detto, era da escludersi la contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero.
12 In tale contesto, come detto, la statuizione della Suprema Corte di cui sopra non può trovare applicazione al caso che ci occupa.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al
Tribunale, ai valori tra minimi e medi, con riduzione della fase istruttoria, in
€ 5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1634/2016 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte convenuta nella misura CP_1 complessiva di Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
3. pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice.
Messina 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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