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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/10/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2228 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c., a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza del 26.9.2025, sostituita da note di trattazione scritta avente da oggetto: Mutuo e vertente tra
), con l'avv. Bongianni Parte_1 C.F._1
TO e Avv. Teresa Ciriaco, questa procuratore domiciliatario
- attore –
e
, (P.I. ), con l'avv. Pellicori Francesca, Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto –
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.6.2021 citava in giudizio ES SA OL Parte_1 PA e allegando che: Controparte_2
- ebbe a siglare contratto di mutuo fondiario il 10.8.2006, per l'importo di euro 85.000,00 con Banca Nuova PA del gruppo Bancario Popolare di Vicenza PA;
- il mutuo era garantito da ipoteca volontaria sull'immobile ,da acquistarsi sito in Largo
OL AN n. 22, e da fideiussione prestata da;
Parte_2
- il credito venne ceduto ad ES SA OL PA a seguito della liquidazione coatta amministrativa della ex D.L. n. 99 del 2017; Controparte_2
1 - a seguito di CTP veniva accertato un credito dell'attore di euro 46.639,29 da portare in compensazione con i crediti residui vantati dell'istituto bancario, pari ad euro 50.489,94, così residuando un debito di euro 3.850,72;
- ebbe ad emergere dall'espletata CTP che il tasso di interesse concordato nel contratto di mutuo era superiore al tasso soglia usurario;
- inoltre, il piano di ammortamento del rapporto di mutuo prevedeva interessi anatocistici, essendo previsto un piano di ammortamento alla francese, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- la usurarietà del mutuo, ne doveva determinare la gratuità, ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c.
Le somme dovute al creditore dal dovevano, pertanto, essere compensate con quanto Pt_1 dovuto allo stesso a causa degli illegittimi addebiti effettuati in ragione degli interessi usurari e anatocistici.
Tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della clausola relativa agli interessi pattuiti, in quanto usurari e anatocistici, dichiarando la gratuità del mutuo e con compensazione della posizione dei crediti vantati dal col residuo credito vantato dalla Banca. Pt_1
In subordine, chiedeva accertarsi la legittimata passiva tra le convenute, disponendo la compensazione dei crediti reciprocamente vantati tra le parti.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel costituirsi in giudizio l'Istituto di credito deduceva, a sua volta:
- la carenza di legittimazione passiva di ES SA OL Spa per essere il rapporto controverso ancora relativo alla in liquidazione coatta CP_2 Controparte_2 amministrativa;
- le deduzioni svolte in ordine all'usurarietà del tasso di interesse erano state allegate genericamente ed, inoltre, l'eventuale usurarietà del tasso di interesse moratorio non avrebbe determinato la gratuità del mutuo, ma la sola debenza degli interessi corrispettivi, certamente sotto soglia;
peraltro, nel contratto era prevista la cd clausola di salvaguardia che sanciva come gli interessi esatti non dovessero comunque mai superare quelli usurari.
Erano infondate le ulteriori domande proposte, così concludendo per la pronuncia di carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della proposta domanda e la vittoria di spese e competenze di lite oltre che per la condanna ex art. 96 c.p.c..
2 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con CTU contabile.
All'esito del deposito della relazione peritale il 26 gennaio 2024, laddove si escludeva la sussistenza del superamento degli interessi pattuiti rispetto al tasso soglia, ricostruendo il CTU il piano di ammortamento.
La parte attrice introduceva nella memoria del 26.2.2024 la domanda relativa alla nullità per violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 legge antitrust delle clausole determinative degli interessi con richiamo al tasso EURIBOR, avvenuta proprio nel periodo 29 settembre 2005 e il 30 maggio del 2008, epoca di stipula del contratto oggetto di causa, oltre che in relazione all'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito con riferimento al piano di ammortamento predisposto.
Con memoria del 24.6.2025 la parte attrice rinunciava alle domande riguardanti l'usura, la violazione del divieto di anatocismo sollevate con riferimento al mutuo per cui è causa, oltre che per l'indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi per mancata indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo del piano di ammortamento, richiamando il contrasto giurisprudenziale già esistente e poi dalla Suprema Corte affrontato e sostanzialmente sanato sotto i dedotti profili.
Insisteva sull'eccezione di nullità delle clausole contrattuali relativamente del tasso EURIBOR nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 per violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 legge antitrust.
L'Istituto di credito deduceva la tardività e inammissibilità delle nuove domande tardivamente introdotte.
L'1.7.2025 questo Tribunale effettuava proposta ex art. 185 bis c.p.c. per la definizione del giudizio con rinuncia a tutte le domande e compensazione delle spese di lite;
la proposta era accolta da parte attrice, ma parte convenuta rifiutava di addivenire al bonario componimento della lite.
Nella memoria del 24.9.2025 parte attrice rinunciava alla domanda proposta, ad esclusione di quella relativa alla nullità delle clausole di richiamo al tasso Euribor, invocando in ogni caso la compensazione delle spese di lite.
Parte convenuta intesa SA OL PA insisteva per l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto delle proposte domande, con vittoria di spese e competenze di lite.
3 A seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza del 26.9.2025, la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve affrontarsi il tema della legittimazione passiva di ES SA OL PA.
E' noto che con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della 1.
31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di (e di , nonché le modalità e le Controparte_2 Parte_3 condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone, altresì, che i commissari liquidatori procedano "alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3". L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che "I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse..." e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: ...c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività... Al comma 2 è poi stabilito che ... Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1....". In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, DL n.99/2017, sopra riportati, dunque,
[...]
in data 26 giugno 2017 ha stipulato con il contratto di cessione di CP_3 Controparte_1 azienda, in conformità alla "Offerta vincolata" formulata da quest'ultima. In tale contratto, per quello che qui interessa ai fini della definizione del perimetro della cessione, l'art. 3.1.4, lett. a cap.
(i) del contratto di cessione indica espressamente, quali "attività escluse", "i crediti di . CP_4 classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come "sofferenze", come "inadempienze probabili" (c.d. "unlikely to pay") e/o come "esposizioni scadute" (c.d. "past due") e i relativi rapporti contrattuali" da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni debitorie scadute la cui riscossione appare difficile ed incerta.
4 Appare evidente che il rapporto in esame rientri nella detta cessione, essendo il contenzioso risalente al 2021, epoca successiva alla avvenuta cessione, e, soprattutto, come emerge anche dalla
CTU, il rapporto oggetto di causa non è né un rapporto estinto né un rapporto in sofferenza.
Dunque, l'eccezione proposta è infondata e va rigettata.
Deve rilevarsi come relativamente al contratto di mutuo fondiario siglato in data 10.8.2006 tra l'attore e Banca Nuova PA, appartenente al siano state Controparte_5 rinunciate le domande proposte da parte relativamente all'accertamento Parte_1 del superamento del tasso soglia, con applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., e della sussistenza di pretesa di interessi anatocistici.
La rinuncia alla domanda, da qualificarsi come rinuncia all'atto del giudizio, tuttavia, non è stata accettata da controparte che ha rassegnato, sino all'esito del giudizio, conclusioni di rigetto nel merito.
Passando all'esame del merito della vicenda, l'accertamento peritale compiuto, cui si rinvia per essere l'elaborato pienamente condivisibile nelle conclusioni e nel puntuale metodo seguito, ha escluso la sussistenza del superamento del tasso usurario – sia con riferimento agli interessi corrispettivi che moratori;
ha ricostruito il piano di ammortamento concordato, evidentemente un piano di ammortamento cd alla francese. Le conclusioni, coerenti con i nuovi orientamenti giurisprudenziali intervenuti in tema di tasso di interesse usurario e di anatocismo ebbero a determinare proprio la rinuncia alla domanda proposta da parte attrice sotto tali profili.
Specificamente, con riferimento all'usura, è emerso che “non è stata riscontrata usura originaria degli interessi corrispettivi e di mora nei termini di cui alla L. n. 108/96 e della più recente giurisprudenza di Cassazione sul tema (Sez. Un. n. 19597/2020) – è risultato che la banca non ha percepito somme indebitamente (cfr. Par. 5.4). Inoltre, la sottoscritta ha ricostruito il piano di ammortamento sino alla rata con scadenza del 31.01.2024 (ovvero immediatamente successiva alla data di deposito del presente elaborato peritale definitivo del 26.01.2024) come esposto nella precedente TABELLA 7, con applicazione dei tassi di interesse indicati nella precedente
TABELLA 6 determinati sulla base delle condizioni pattuite nel contratto di mutuo ipotecario (cfr.
Par. 6.2)”.
Dal piano di ammortamento cd alla francese non emergono criticità secondo quanto da ultimo ribadito anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 15130 del 29 maggio 2024, che ha escluso, anche sotto il profilo della traPArenza bancaria, la sanzione della nullità di un contratto di mutuo a tasso fisso, a cui risulti allegato un piano di ammortamento, ma in cui non sia indicato il regime
5 di capitalizzazione composto degli interessi passivi e non sia esplicitata la modalità di ammortamento alla francese.
Sebbene parte attrice abbia rinunciato alla domanda, la rinuncia non è stata accettata da parte convenuta che ha evidentemente rassegnato conclusioni nel merito.
A fronte della rinuncia alla domanda – agli atti del giudizio- non accettata dalla controparte e non all'azione, il processo è proseguito e, pertanto, la pronuncia a rendersi, di merito, è di rigetto delle suindicate domande proposte.
Quanto alla questione, introdotta nel corso del giudizio e relativa alla nullità delle clausole contrattuali contrarie che richiamano al tasso euribor, deve rilevarsi come essa sia nullità rilevabile d'ufficio e possa essere rilevata sena preclusioni qualora i fatti posti a base del rilievo siano stati allegati o comunque allorquando la questione emerga ex actis.
Il richiamo è alla pronuncia della Suprema Corte che ha stabilito che la questione della nullità di una clausola per violazione della normativa antitrust, derivante dalla manipolazione del parametro
Euribor, costituisce un profilo di nullità rilevabile d'ufficio, senza preclusioni qualora essa emerga ex actis (Cass. Civile Sez. 3 n. 655 del 2025).
Valutando la doglianza proposta, deve, in merito, rilevarsi come la Commissione Europea abbia accertato l'esistenza di intese restrittive della concorrenza tra il 2005 e il 2008; tuttavia, tali intese riguardavano specificamente il mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD) e non direttamente i mutui a tasso variabile.
Da questo punto di vista, i contratti di mutuo non possono essere considerati contratti “a valle” rispetto all'intesa illecita, mancando un collegamento funzionale diretto tra il contratto di mutuo e l'accordo anticoncorrenziale di tal che qualora sussista un profilo di dipendenza dell'accordo siglato tra le parti e le clausole innanzi specificate deve emergere dalla allegazione della parte, che nel presente giudizio è inesistente, essendosi la parte limitata a puntualmente richiamare lo stato delle pronunce giurisprudenziali senza tuttavia fare concreto riferimento ai fatti di causa. (Così Corte di
Cassazione n. 19900 del 19 luglio 2024).
Peraltro, ammesso che la manipolazione dell'Euribor possa determinare negli utenti finali una falsa rappresentazione della realtà idonea ad inficiare il loro processo di formazione della volontà, ciò sarebbe dovuto essere oggetto di specifica allegazione e prova.
Dunque, la questione così come posta è infondata e va rigettata .
6 Tardiva e generica, invece, l'allegazione di parte attrice svolta sempre nella memoria del
26.2.2024 e attinente all'indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi per mancata indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo del piano di ammortamento, peraltro infondata nel merito secondo le precise indicazioni svolte dalla CTP contabile e alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, innanzi richiamato, nella pronuncia del 2024 n.
15130.
Quanto alle spese si osserva.
In primo luogo, il contegno processuale di parte convenuta che secondo quanto indicato dal CTU in sede di consulenza era inizialmente adesiva rispetto alla rinuncia alla domanda proposta a compensazione delle spese di lite (cfr pg 60 CTU), salvo poi rifiutare la proposta transattiva effettuata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
In merito, si rileva come la domanda introdotta dall'attore nel luglio 2021 era ben precedente all'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte n. 15130 del 29 maggio 2024 in tema di anatocismo, oltre ad essere precedente alla pronuncia in ordine alla rilevanza del tasso di interesse usurario con riferimento agli interessi moratori del 18.9.2020 n. 19597/2020.
All'esito dell'espletata CTU e del sopraggiungere dei precedenti arresti giurisprudenziali la parte attrice ha rinunciato alla domanda proposta.
Ha introdotto il tema relativo alla nullità delle clausole facenti richiamo al tasso Euribor, anch'essa questione comunque controversa e attualmente sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della
Suprema Corte.
Vi è di più; parte convenuta ha comunque proposto e coltivato sino alle conclusioni finali la infondata questione in ordine alla carenza di legittimazione di ES SA OL PA che, peraltro, se per un verso coltivava l'eccezione, per altro continuava a riceversi il pagamento delle rate di mutuo onorate dall'attore.
Soccombente pure il convenuto sulla domanda di condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., atteso che è da escludere che la domanda sia stata introdotta con dolo o colpa grave, emergendo come innanzi evidenziato non solo la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale al momento della introduzione del giudizio, ma una condotta corretta del debitore che ha continuato ad onorare il proprio credito.
Tanto giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado,
7 indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta le domande proposte da e quella proposta da ES san Parte_1
OL PA.
Spese compensate.
Catanzaro, 04/10/2025
Il Giudice dott.ssa Adele Ferraro
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