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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/10/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR STEFANO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIA PESENTI, 2/A PARMA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE
BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Signor Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa ogni pronuncia ed accertamento del caso e di legge:
1- Accertare e dichiarare che per i motivi di cui in premessa la contestazione dell'indebito ed il CP_ conseguente recupero della somma indicata dall sia nella comunicazione datata 20.02.2023 sia nel successivo sollecito datato 23.11.2023 sono illegittimi ed infondati e, per l'effetto, dichiarare che la ricorrente nulla deve restituire all'Istituto assicuratore in riferimento ai ratei percepiti a titolo di pensione Cat. INVCIV n. 07062385 nel periodo in contestazione;
CP_
2- Condannare, nel caso di recupero già iniziato, lo stesso alla restituzione integrale degli importi eventualmente recuperati sulla pensione Cat. INVCIV n. 07062385 intestata alla Sig.ra maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del recupero a Pt_1 quella della restituzione effettiva.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e 15% di spese forfettarie oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
In via principale nel merito respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa, quindi,
accertata l'indebita percezione dei ratei dell Parte_2 periodo 1/05/2017-31/03/2023 per un importo pari ad € 36.913,80 dichiarare ripetibili le somme indebitamente lucrate quindi, in via riconvenzionale, fissata nuova udienza ex art 418 cpc voglia condannare alla restituzione della somme indebitamente lucrate per CP_2 un importo pari ad € 36.913,80 ovvero in subordine respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, premessa la ripetibilità totale o parziale delle somme indebitamente lucrate,
Pag. 2 di 6 condannare il ricorrente alla restituzione di quanto in tal guisa percepito pari ad € 36.913,80 e/o quelle somme, maggiori o minori, che dovessero essere ritenute giuste e/o eque all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si richiede.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.5.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata da in CP_1 merito ai ratei della pensione Cat. INVCIV n. 07062385 per asserita insussistenza del requisito sanitario e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione di CP_3 quanto eventualmente già medio tempore recuperato.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento di € 36.913,80 a titolo di ripetizione di ratei indebitamente percepiti nel periodo 1/05/2017-31/03/2023.
3. Successivamente, ha dato atto di avere già recuperato € 1.054,32 e ha CP_1
quindi rimodulato la propria domanda riconvenzionale nel minore importo di €
35.895,48.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale di CP_1
6. Devono ritenersi accertate, in quanto pacifiche tra le parti o comunque documentali, le seguenti circostanze fattuali:
- a seguito di visita in data 27.5.2015, la ricorrente è stata riconosciuta quale
«portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3)» e quale
«invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)» e le
Pag. 3 di 6 è stata conseguentemente riconosciuta l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'11.5.2015 (doc. 1 ricorrente);
- a seguito a visita di revisione in data 19.4.2017, il giudizio della
Commissione medica della situazione sanitaria della ricorrente è stato modificato in «invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l. 509/88. 124/98) medio-grave 67%-99%» (doc. 2 ricorrente);
- con comunicazione datata 20.2.2023, ha richiesto alla ricorrente la CP_1
restituzione dell'indennità di accompagnamento percepita dal maggio 2017 al marzo 2023, non sussistendone più i presupposti sanitari.
7. Ai fini della risoluzione della questione giuridica sottesa alla presente controversia deve essere richiamato l'art. 37 co. 8 l. 448/1998, secondo cui, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari per l'erogazione della prestazione, è disposta l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e la revoca, entro novanta giorni, delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
8. Sulla base di tale disposizione, la ricorrente ha perso il diritto di percepire la prestazione assistenziale a decorrere dalla data della visita di revisione.
9. La ricorrente ha sostenuto che la revoca, essendo pervenuta solo nel 2023, sarebbe illegittima a motivo del mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 42 co. 4 d.l. 269/2003, che così prevede:
«Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica».
10. La tesi è infondata: la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti ed emanare il provvedimento di revoca entro i termini prefissati;
dalla data dell'accertamento sanitario, infatti, il beneficiario era già posto nella
Pag. 4 di 6 condizione di conoscere il carattere indebito della percezione della provvidenza, dovendosi pertanto escludere la buona fede in capo allo stesso (cfr., in tal senso,
Cass. 29 ottobre 2003, n. 16260; Cass. 19 dicembre 2019, n. 34013).
11. Le pronunce citate hanno anche rilevato che una simile interpretazione non può essere ritenuta non rispettosa dell'art. 38 Cost. e del “principio di settore” – derogatorio della disciplina generale in tema di ripetizione di indebito – da esso discendente, essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.
12. Conseguentemente, la revoca della prestazione con decorrenza dal maggio 2017, primo mese successivo all'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari della pensione di invalidità civile, è pienamente legittima.
13.
Per questi motivi
, deve essere rigettata la domanda principale di accertamento negativo della sussistenza del credito di e, specularmente, accolta la CP_1 domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione dei ratei indebitamente percepiti, nella misura quantificata nell'ultimo conteggio di che tiene conto CP_1 dei pagamenti medio tempore intervenuti e rispetto al quale parte ricorrente non ha opposto contestazioni specifiche e circostanziate relative alla correttezza aritmetica della somma richiesta.
14. Con riferimento alla regolazione delle spese di lite, si ritiene che il lungo lasso temporale intercorso tra l'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari e l'effettiva revoca della provvidenza, pur non rendendo illegittima la stessa per i motivi esposti, possa nondimeno costituire grave ragione per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 5 di 6 1. rigetta il ricorso;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna CP_1
al pagamento in favore di di € 35.895,48 a titolo di Parte_1 CP_1 ripetizione dei ratei dell'indennità di accompagnamento indebitamente percepiti nel periodo maggio 2017-marzo 2023;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 23/10/2025
Il giudice
Matteo NN OR
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR STEFANO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIA PESENTI, 2/A PARMA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE
BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Signor Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa ogni pronuncia ed accertamento del caso e di legge:
1- Accertare e dichiarare che per i motivi di cui in premessa la contestazione dell'indebito ed il CP_ conseguente recupero della somma indicata dall sia nella comunicazione datata 20.02.2023 sia nel successivo sollecito datato 23.11.2023 sono illegittimi ed infondati e, per l'effetto, dichiarare che la ricorrente nulla deve restituire all'Istituto assicuratore in riferimento ai ratei percepiti a titolo di pensione Cat. INVCIV n. 07062385 nel periodo in contestazione;
CP_
2- Condannare, nel caso di recupero già iniziato, lo stesso alla restituzione integrale degli importi eventualmente recuperati sulla pensione Cat. INVCIV n. 07062385 intestata alla Sig.ra maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del recupero a Pt_1 quella della restituzione effettiva.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e 15% di spese forfettarie oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
In via principale nel merito respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa, quindi,
accertata l'indebita percezione dei ratei dell Parte_2 periodo 1/05/2017-31/03/2023 per un importo pari ad € 36.913,80 dichiarare ripetibili le somme indebitamente lucrate quindi, in via riconvenzionale, fissata nuova udienza ex art 418 cpc voglia condannare alla restituzione della somme indebitamente lucrate per CP_2 un importo pari ad € 36.913,80 ovvero in subordine respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, premessa la ripetibilità totale o parziale delle somme indebitamente lucrate,
Pag. 2 di 6 condannare il ricorrente alla restituzione di quanto in tal guisa percepito pari ad € 36.913,80 e/o quelle somme, maggiori o minori, che dovessero essere ritenute giuste e/o eque all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si richiede.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.5.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata da in CP_1 merito ai ratei della pensione Cat. INVCIV n. 07062385 per asserita insussistenza del requisito sanitario e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione di CP_3 quanto eventualmente già medio tempore recuperato.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento di € 36.913,80 a titolo di ripetizione di ratei indebitamente percepiti nel periodo 1/05/2017-31/03/2023.
3. Successivamente, ha dato atto di avere già recuperato € 1.054,32 e ha CP_1
quindi rimodulato la propria domanda riconvenzionale nel minore importo di €
35.895,48.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale di CP_1
6. Devono ritenersi accertate, in quanto pacifiche tra le parti o comunque documentali, le seguenti circostanze fattuali:
- a seguito di visita in data 27.5.2015, la ricorrente è stata riconosciuta quale
«portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3)» e quale
«invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)» e le
Pag. 3 di 6 è stata conseguentemente riconosciuta l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'11.5.2015 (doc. 1 ricorrente);
- a seguito a visita di revisione in data 19.4.2017, il giudizio della
Commissione medica della situazione sanitaria della ricorrente è stato modificato in «invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l. 509/88. 124/98) medio-grave 67%-99%» (doc. 2 ricorrente);
- con comunicazione datata 20.2.2023, ha richiesto alla ricorrente la CP_1
restituzione dell'indennità di accompagnamento percepita dal maggio 2017 al marzo 2023, non sussistendone più i presupposti sanitari.
7. Ai fini della risoluzione della questione giuridica sottesa alla presente controversia deve essere richiamato l'art. 37 co. 8 l. 448/1998, secondo cui, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari per l'erogazione della prestazione, è disposta l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e la revoca, entro novanta giorni, delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
8. Sulla base di tale disposizione, la ricorrente ha perso il diritto di percepire la prestazione assistenziale a decorrere dalla data della visita di revisione.
9. La ricorrente ha sostenuto che la revoca, essendo pervenuta solo nel 2023, sarebbe illegittima a motivo del mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 42 co. 4 d.l. 269/2003, che così prevede:
«Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica».
10. La tesi è infondata: la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti ed emanare il provvedimento di revoca entro i termini prefissati;
dalla data dell'accertamento sanitario, infatti, il beneficiario era già posto nella
Pag. 4 di 6 condizione di conoscere il carattere indebito della percezione della provvidenza, dovendosi pertanto escludere la buona fede in capo allo stesso (cfr., in tal senso,
Cass. 29 ottobre 2003, n. 16260; Cass. 19 dicembre 2019, n. 34013).
11. Le pronunce citate hanno anche rilevato che una simile interpretazione non può essere ritenuta non rispettosa dell'art. 38 Cost. e del “principio di settore” – derogatorio della disciplina generale in tema di ripetizione di indebito – da esso discendente, essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.
12. Conseguentemente, la revoca della prestazione con decorrenza dal maggio 2017, primo mese successivo all'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari della pensione di invalidità civile, è pienamente legittima.
13.
Per questi motivi
, deve essere rigettata la domanda principale di accertamento negativo della sussistenza del credito di e, specularmente, accolta la CP_1 domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione dei ratei indebitamente percepiti, nella misura quantificata nell'ultimo conteggio di che tiene conto CP_1 dei pagamenti medio tempore intervenuti e rispetto al quale parte ricorrente non ha opposto contestazioni specifiche e circostanziate relative alla correttezza aritmetica della somma richiesta.
14. Con riferimento alla regolazione delle spese di lite, si ritiene che il lungo lasso temporale intercorso tra l'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari e l'effettiva revoca della provvidenza, pur non rendendo illegittima la stessa per i motivi esposti, possa nondimeno costituire grave ragione per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 5 di 6 1. rigetta il ricorso;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna CP_1
al pagamento in favore di di € 35.895,48 a titolo di Parte_1 CP_1 ripetizione dei ratei dell'indennità di accompagnamento indebitamente percepiti nel periodo maggio 2017-marzo 2023;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 23/10/2025
Il giudice
Matteo NN OR
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