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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/10/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2254/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'AVV. RIZZA GIAMBATTISTA, C.F._2 presso il cui studio, in Siracusa, Viale Scala Greca n. 287, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Ricorrenti
contro
:
, nata a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), , nato a [...] il 5.luglio 1974 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), , nata a [...] il 3 C.F._4 Parte_3 novembre 1968 (C.F. ) e , in proprio e C.F._5 Parte_4 nella qualità di legale rappresentante della società nata a [...] Controparte_3
(Romania) il 29 novembre 1981, (C.F. , rappresentati e difesi C.F._6 dall'AVV. FONTANA SERGIO, presso il cui studio, in Siracusa, via Unione Sovietica
n. 4, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Resistenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza del 25 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e chiedevano Parte_1 Parte_2 ritenersi e dichiararsi “che i convenuti , , Controparte_4 Parte_3
e e questa sia in nome proprio che quale legale Controparte_2 Controparte_5 rappresentante della sono obbligati a rilasciare immediata Parte_5 mente ai ricorrenti gli immobili di proprietà dei detti ricorrenti e da loro detenuti in grazioso comodato gratuito;
con vittoria di spese e compensi”.
A sostegno della domanda i ricorrenti esponevano che:
- , in comunione dei beni con la propria moglie Parte_1 Parte_2 acquistava, in forza del Decreto di Trasferimento di beni immobili emesso il
19.11.1996 dal Giudice della Esecuzione immobiliare del Tribunale di Siracusa nel procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 390/1989 la proprietà dello stacco di terreno, sito in Siracusa, contrada Isola Maddalena, in catasto al foglio 124, p.lla
155, confinante con spiaggia demaniale, con proprietà e Controparte_6
con strada comunale lsola e con proprietà degli avanti causa di CP_7 Per_1
, e su cui insistono tre costruzioni abusive;
[...]
- con atto in notaio del 29 giugno 2009 i ricorrenti vendevano ad un prezzo Per_2 simbolico ai sig.ri e , germani della ricorrente Controparte_2 Parte_3
, lo stacco di terreno non agricolo, e neppure edificabile perché posto Parte_2 in zona di riqualificazione costiera, in Siracusa, contrada Isola Maddalena, nel nuovo catasto terreni al foglio 124, particella 341, confinate con altra proprietà dei venditori, del demanio e con via La Maddalena;
- la resistente , sorella della ricorrente , otteneva in comodato Parte_3 Pt_2 gratuito la casa che insiste nel terreno comprato all'asta dal ricorrente con Pt_1 ingresso da via La Maddalena n. 19, ove abita con la madre;
Controparte_4
- e anche il resistente otteneva in comodato gratuito la casa che Controparte_2 insiste su terreno di proprietà di essi ricorrenti con ingresso da via La Maddalena 19, interno 2, nonché la parte restante del terreno di proprietà dei ricorrenti, ove ha esercitato l'attività commerciali di coltivazione di cozze a mare e, successivamente,
pagina 2 di 10 l'attività di ristorazione pizzeria, la cui licenza è intestata alla di lui moglie Parte_4
[...]
I ricorrenti lamentavano sostanzialmente che gli odierni resistenti si rifiutavano di rilasciare i predetti immobili ai ricorrenti, che ne avevano fatto richiesta.
Si costituivano tutti i resistenti i quali, preliminarmente, la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per inosservanza del termine dilatorio a comparire di trenta giorni tra la notifica dello stesso, 8 luglio 2020, e la data d'udienza, 5 agosto
2020, stabilito dal comma 5 dell'art. 415 c.p.c; quindi, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito formulavano domanda riconvenzionale di usucapione in favore dei convenuti in quanto gli stessi possedevano uti dominus il bene immobile di cui oggi gli attori chiedono il rilascio eccependo l'inesistenza di contratti di comodato.
Al riguardo, rilevavano che il sig. ha esercitato l'attività Controparte_2 commerciale di produzione e commercializzazione di molluschi sin dal 1996, in forma individuale ed associata, oltre all'attività di ristorazione nel fabbricato insistente sulla stesse p.lle in maniera del tutto pacifica in quanto donatogli dagli attori;
ed ha, inoltre, ha abitato nell'immobile con accesso dalla via Maddalena n. 19 (indicato dagli attori come interno 2) e ricadente nella p.lla 342.
Deducevano, ancora, che nell'altro immobile ricadente nella p.lla 342 con accesso dalla via Maddalena n. 19, sempre sin dal 1996, abitano, ancora, le sigg. CP_1
e che hanno provveduto, e tuttora provvedono, alla
[...] Parte_3 relativa manutenzione sopportandone i relativi costi senza opposizione alcuna da parte dei convenuti comportandosi quali proprietarie dell'immobile.
In subordine, formulavano domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute dai convenuti per manutenzione straordinaria degli immobili di cui è chiesto il rilascio: in particolare, il rimborso della somma di €. 26.385,32 per le spese sostenute dalla società in persona del legale rapp. p.t. sig.ra Controparte_3 Pt_4 il rimborso di €. 12.145,00 per le spese sostenute da negli anni Controparte_2
2009/2020 per lavori straordinari nell'abitazione ove risulta attualmente residente sita in via Maddalena 19.
Quindi, formulavano le seguenti conclusioni:
“Per le considerazioni che precedono, Voglia l'On.le Tribunale adito:
pagina 3 di 10 preliminarmente, previa dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c., fissare una nuova prima udienza di trattazione;
nel merito, previo spostamento della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art.
418 c.p.c. a seguito della domanda riconvenzionale di cui si fa formale richiesta con la presente memoria, accertare e dichiarare che il Sig. ha Controparte_2 acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo per oltre un ventennio la proprietà dei terreni siti nel Comune di Siracusa, costituiti da una superficie totale di are 10 e ca 31 circa, catastalmente censiti al foglio di mappa n. 124, e costituiti dalle particelle n. 342 e
343 (derivate dalla p.lla 155 a seguito di frazionamento del 8.4.2009) e di tutti i fabbricati che insistono sulle suddette aree eccezion fatta per l'immobile sito in via
Sacramento n. 19/B di proprietà dei sigg. e non Parte_1 Parte_2 individuato catastalmente ed altresì accertare e dichiarare che le signore
e hanno acquistato per usucapione ex art. Controparte_1 Parte_3
1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo per oltre un ventennio la proprietà dell'abitazione insistente nella p.lla 342 sopradescritta da cui si ha accesso dalla via la Maddalena 19 (interno 1) non distinto catastalmente;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale si eccepisce, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione incoata dai coniugi per mancato esperimento della mediazione Controparte_8 obbligatoria e, nel merito, l'inammissibilità della relativa azione per mancanza dei presupposti (inesistenza contratto di comodato); in via ulteriormente gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso ex art. 447 bis si chiede che in via riconvenzionale gli odierni attori vengano condannati al rimborso delle spese sostenute, anche sotto forma di indebito arricchimento, sugli immobili per cui è causa per € 26.185,32 in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Controparte_3 Parte_4
e per € 12.154,83 in favore del sig.
[...] CP_2
.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
La causa era preliminarmente rinviata per sanare la nullità dovuto all'inosservanza pagina 4 di 10 dei termini a difesa e, quindi, venivano concesso termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
All'esito, era disposto il mutamento del rito in quello ordinario;
quindi, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa era istruita mediante produzione documentale e mediante le prova orali ammesse;
quindi, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
2. Occorre, in primo luogo, esaminare per motivi di ordine logico la domanda di usucapione avanzata dalle parti convenute in via riconvenzionale.
Va osservato, in punto di diritto, che l'acquisto della proprietà per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata – per il tempo necessario stabilito dalla legge – continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (cfr. Cass., 11 febbraio 2000 n.1530; Cass., 23 marzo 1998 n.3081).
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., inoltre, per l'acquisto della proprietà su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, ovvero dalla volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene (cfr. Cass. n. 1069/1985; Cass. Sez. 2, n. 4444 del 27/02/2007).
Nel caso di specie, è pacifico che la sig.ra , sorella della ricorrente Parte_3
, e la di lei madre sig.ra , madre anche di e di Pt_2 Controparte_4 Parte_2
, abita con la madre presso uno dei predetti immobili abusivi, con Controparte_2 ingresso da via La Maddalena n. 1; e che il sig. utilizza altro Controparte_2 immobile insistente sul predetto terreno, con ingresso da via La Maddalena 19, interno 2, ed utilizza unitamente alla moglie la parte restante dello Parte_4 stesso terreno, in un primo momento per l'esercitato l'attività commerciale di coltivazione di cozze a mare e, successivamente, per l'esercizio dell'attività di ristorazione pizzeria, la cui licenza è intestata alla di lui moglie Parte_4
pagina 5 di 10 Tuttavia, è da sottolineare che dalla documentazione versata in atti risulta che il terreno distinto in catasto al foglio 124, p.lla 155 ed i tre edifici abusivi ivi insistenti che sono oggetto di causa appartengono agli odierni ricorrenti in forza del decreto di trasferimento emesso il 19 novembre 1996 dal Giudice della Esecuzione immobiliare del Tribunale di Siracusa nel procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n.
390/1989.
Dalla stessa documentazione prodotta in giudizio risulta che con atto pubblico del 29 giugno 2009 i ricorrenti hanno venduto ai sig.ri e Controparte_2 Parte_3
, germani della ricorrente , lo stacco di terreno, non agricolo e
[...] Parte_2 non edificabile perché posto in zona di riqualificazione costiera, sito in Siracusa, contrada Isola Maddalena, nel nuovo catasto terreni al foglio 124, particella 341, confinate con altra proprietà dei venditori, del demanio e con via La Maddalena.
Come rilevato dalle stesse parti convenute, la particella per cui è causa veniva frazionata in data 8 aprile 2009 e trasposta nelle particelle 341, 342 e 343; ed hanno riconosciuto che dalla morte del sig. , padre dell'attrice e dei Persona_3 Pt_6 convenuti e , nonché marito della sig.ra , i rapporti tra le Pt_3 CP_2 CP_1 odierne parti si sono sempre più deteriorati con la rivendicazione della proprietà.
Orbene, a prescindere dalle risultanze delle prove testimoniali, è indubbio come da un lato l'atto di vendita di porzione del terreno nel giugno del 2009 rappresenti di per sé atto di disposizione di parte del terreno di loro proprietà posto in essere dagli odierni attori è indicativo della permanenza in capo agli stessi del dominio sul bene stesso e della volontà di esercitare i poteri che spettano al proprietario.
Ed è sintomatico del fatto che gli odierni convenuti avevano ed hanno continuato ad avere la disponibilità dei beni oggetto di causa per mera tolleranza da parte dei loro congiunti odierni attori;
ciò è avvalorato da quanto affermato dai convenuti laddove hanno lamentato che nello stesso anno gli odierni attori avevano richiesto il rilascio dei terreni e degli immobili.
In giurisprudenza si afferma la sussistenza di una presunzione di tolleranza ex art. 1144 c.c. allorchè una attività corrispondente al diritto di proprietà si svolga fra soggetti per i quali sussista uno stretto legame familiare (cfr. Cass. Civ., sez. II del
7.2.2024 n. 3493); invero, la tolleranza si presume nei legami familiari stretti in quanto si considera che il proprietario consenta l'uso del bene, senza la volontà di trasferirne la proprietà.
pagina 6 di 10 La Suprema Corte ha affermato che qualora le parti siano legate da un forte vincolo di parentela, come nel caso di madre e figlio, non è sufficiente, ai fini dell'usucapione, dimostrare l'effettivo esercizio del potere sulla cosa in modo duraturo ed esclusivo, ma è necessario che il possessore provi anche l'assenza di una condotta tollerante del proprietario. In tali casi, infatti, secondo i giudici di legittimità, opererebbe una presunzione semplice di tolleranza all'altrui godimento del bene, suscettibile di essere superata dal possessore solo con la prova puntuale di specifici atti di opposizione
(come l'inizio di azioni giudiziarie) compiuti dal proprietario del bene nei suoi confronti.
Nella fattispecie c'è un rapporto di filiazione fra l'attrice con la Parte_2 convenuta madre , ed un rapporto di fratellanza con i germani Controparte_1
e . Controparte_2 Parte_3
Dall'esame dei testi e dalle prove documentali raccolte non sono emerse circostanze rilevanti a sostegno del superamento della presunzione di tolleranza.
Gli stessi attori, peraltro, hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare la continua attività degli stessi laddove hanno agito in difesa del loro diritto di proprietà del terreno e dei caseggiati;
è stata prodotta, inoltre, la nota del Comune di Siracusa del 22 luglio 2019 notificata alla convenuta moglie del sig. Parte_4
e legale rappresentante della società titolare del Controparte_2 Controparte_3 ristorante pizzeria sopra indicato, con cui, su istanza di ha proceduto ad CP_2 una ricognizione dei titoli amministrativi relativi all'esercizio dell'attività di ristorazione in questione, risultando l'inesistenza di tali titoli.
Peraltro, la domanda di usucapione non è meritevole di accoglimento anche sotto un diverso profilo: invero, la richiesta diretta di consegna dello stacco di terreno e dei caseggiati avvenuta subito dopo il 23 maggio 2009, data della morte del comune genitore , come riconosciuto dagli stessi convenuti, comporta che Persona_3 il termine per usucapire ha iniziato a decorrere da tale data e, conseguentemente, il ventennio andrebbe a maturare soltanto nel 2029.
La domanda di usucapione merita, pertanto, il rigetto.
3. Venendo ora alla domanda principale proposta da parte attrice, deve premettersi che ai sensi dell'art. 2697 c.c. impone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
pagina 7 di 10 Il principio sopra esposto deve coordinarsi con un'altra regula juris, pur essa assolutamente pacifica, nel vigente ordinamento e - cioè - che l'attore non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, ossia dei fatti idonei ad impedire la nascita ed il perdurare del diritto vantato, essendo la prova negativa a carico del soggetto passivo della pretesa (cfr., Cass. 30 ottobre 1981 n. 5746; Cass.19 maggio
1967 n. 1092).
Ne deriva, pertanto, che avendo il proprietario della cosa - tra l'altro - il diritto a conseguire la libera disponibilità della res, lo stesso come non è tenuto ad alcuna dimostrazione specifica allorché invoca che il proprio bene non è gravato da diritti reali in favore di terzi (cfr., Cass. 8 giugno 1983 n. 3942, nonché Cass. 26 gennaio
1982 n. 504), così, ove chieda il rilascio di un fondo che assume occupato senza titolo, non è tenuto ad alcun onere probatorio, facendo invece carico esclusivamente al convenuto - che non contesti la proprietà della controparte – l'onere di provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nella detenzione della cosa
(cfr., Cass. 20 gennaio 1984 n. 491, nonché Cass.15 dicembre 1976 n. 4642; Cass., 23 giugno 1997, n. 5576 ).
Analogo alleggerimento dell'onere della prova si verifica nell'ipotesi in cui il convenuto non contesti la titolarità originaria dell'immobile in capo all'attore, ma opponga il proprio successivo intervenuto acquisto del diritto in forza dell'usucapione.
Infatti, l'opposizione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che - attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (cfr.
Cass., n. 7529/2006).
Orbene, applicando tale principio al caso di specie occorre osservare che, sulla scorta della documentazione in atti, risulta accertato che , in comunione Parte_1 dei beni con la propria moglie ha acquistato gli immobili in questione Parte_2 in forza del Decreto di Trasferimento di beni immobili emesso il 19.11.1996 dal pagina 8 di 10 Giudice della Esecuzione immobiliare del Tribunale di Siracusa nel procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 390/1989.
Nessuno dubbio si pone, pertanto, in ordine alla titolarità del bene in capo all'attore; ne discende che il convenuto va condannato a rilasciare immediatamente il fondo in favore dell'attore, non avendo un valido titolo che ne legittimi l'occupazione.
In termini conclusivi, la domanda proposta andrà accolta e disposta l'immediata restituzione dell'immobile li comodante.
4. Viceversa, deve ritenersi fondata la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dalle parti convenute di rimborso delle spese sostenute dal sig. CP_2
nell'immobile adibito alla sua personale abitazione sito in via Maddalena n.
[...]
19 (int. 2) e nel locale ristorante il rimborso dei lavori sostenuti dalla Controparte_3
Secondo quanto disposto dall'art. 1150 c.c., in caso di rilascio di un immobile occupato sine titulo, l'occupante di buona fede ha diritto a un'indennità per i miglioramenti, che non può superare l'aumento di valore del bene.
Se l'occupante è di malafede, l'indennità si calcola sulla minor somma tra il costo della miglioria e l'aumento di valore, e ha diritto al rimborso solo delle riparazioni straordinarie.
Nella fattispecie, tenuto conto che gli odierni attori sin dall'anno 2009 aveva richiesto la restituzione dei beni immobili, le parti convenute hanno persistito nella detenzione dei beni stessi in mala fede;
conseguentemente, essi hanno diritto a un'indennità calcolata sulla minor somma tra il costo della miglioria e l'aumento di valore.
Nello specifico, la in persona del legale rapp. p.t. sig.ra Controparte_3 Parte_4 ha documentato esborsi sostenuti per lavori straordinari nel locale
[...] ristorante facente parte della p.lla 342 negli anni 2019/2020 per un ammontare complessivo di € 26.385,32; mentre il sig. ha documentato esborsi Controparte_2 sostenuti negli anni 2009/2020 per lavori straordinari nell'abitazione ove risulta attualmente residente sita in via Maddalena 19 (int. 2) facente parte della p.lla 342 per un ammontare complessivo di € 12.145,83.
Conseguentemente, le parti attrici sono tenute a rimborsare le predette somme in favore di e di . Parte_4 Controparte_2
pagina 9 di 10 5. La parziale soccombenza di entrambe le parti costituisce giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalle parti convenute;
2) condanna i convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
a rilasciare in favore di e gli Parte_4 Parte_1 Parte_2 immobili siti in sito in Siracusa, via La Maddalena 19, descritti in Catasto al foglio 124
p.lla 155 e successiva modifica, lasciandoli liberi da persone e cose;
3) condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 26.385,32, nonché al pagamento in favore di Parte_4
della somma di € 12.145,83; Controparte_2
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 16/10/2025 dal Tribunale Ordinario di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2254/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'AVV. RIZZA GIAMBATTISTA, C.F._2 presso il cui studio, in Siracusa, Viale Scala Greca n. 287, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Ricorrenti
contro
:
, nata a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), , nato a [...] il 5.luglio 1974 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), , nata a [...] il 3 C.F._4 Parte_3 novembre 1968 (C.F. ) e , in proprio e C.F._5 Parte_4 nella qualità di legale rappresentante della società nata a [...] Controparte_3
(Romania) il 29 novembre 1981, (C.F. , rappresentati e difesi C.F._6 dall'AVV. FONTANA SERGIO, presso il cui studio, in Siracusa, via Unione Sovietica
n. 4, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Resistenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza del 25 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e chiedevano Parte_1 Parte_2 ritenersi e dichiararsi “che i convenuti , , Controparte_4 Parte_3
e e questa sia in nome proprio che quale legale Controparte_2 Controparte_5 rappresentante della sono obbligati a rilasciare immediata Parte_5 mente ai ricorrenti gli immobili di proprietà dei detti ricorrenti e da loro detenuti in grazioso comodato gratuito;
con vittoria di spese e compensi”.
A sostegno della domanda i ricorrenti esponevano che:
- , in comunione dei beni con la propria moglie Parte_1 Parte_2 acquistava, in forza del Decreto di Trasferimento di beni immobili emesso il
19.11.1996 dal Giudice della Esecuzione immobiliare del Tribunale di Siracusa nel procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 390/1989 la proprietà dello stacco di terreno, sito in Siracusa, contrada Isola Maddalena, in catasto al foglio 124, p.lla
155, confinante con spiaggia demaniale, con proprietà e Controparte_6
con strada comunale lsola e con proprietà degli avanti causa di CP_7 Per_1
, e su cui insistono tre costruzioni abusive;
[...]
- con atto in notaio del 29 giugno 2009 i ricorrenti vendevano ad un prezzo Per_2 simbolico ai sig.ri e , germani della ricorrente Controparte_2 Parte_3
, lo stacco di terreno non agricolo, e neppure edificabile perché posto Parte_2 in zona di riqualificazione costiera, in Siracusa, contrada Isola Maddalena, nel nuovo catasto terreni al foglio 124, particella 341, confinate con altra proprietà dei venditori, del demanio e con via La Maddalena;
- la resistente , sorella della ricorrente , otteneva in comodato Parte_3 Pt_2 gratuito la casa che insiste nel terreno comprato all'asta dal ricorrente con Pt_1 ingresso da via La Maddalena n. 19, ove abita con la madre;
Controparte_4
- e anche il resistente otteneva in comodato gratuito la casa che Controparte_2 insiste su terreno di proprietà di essi ricorrenti con ingresso da via La Maddalena 19, interno 2, nonché la parte restante del terreno di proprietà dei ricorrenti, ove ha esercitato l'attività commerciali di coltivazione di cozze a mare e, successivamente,
pagina 2 di 10 l'attività di ristorazione pizzeria, la cui licenza è intestata alla di lui moglie Parte_4
[...]
I ricorrenti lamentavano sostanzialmente che gli odierni resistenti si rifiutavano di rilasciare i predetti immobili ai ricorrenti, che ne avevano fatto richiesta.
Si costituivano tutti i resistenti i quali, preliminarmente, la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per inosservanza del termine dilatorio a comparire di trenta giorni tra la notifica dello stesso, 8 luglio 2020, e la data d'udienza, 5 agosto
2020, stabilito dal comma 5 dell'art. 415 c.p.c; quindi, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito formulavano domanda riconvenzionale di usucapione in favore dei convenuti in quanto gli stessi possedevano uti dominus il bene immobile di cui oggi gli attori chiedono il rilascio eccependo l'inesistenza di contratti di comodato.
Al riguardo, rilevavano che il sig. ha esercitato l'attività Controparte_2 commerciale di produzione e commercializzazione di molluschi sin dal 1996, in forma individuale ed associata, oltre all'attività di ristorazione nel fabbricato insistente sulla stesse p.lle in maniera del tutto pacifica in quanto donatogli dagli attori;
ed ha, inoltre, ha abitato nell'immobile con accesso dalla via Maddalena n. 19 (indicato dagli attori come interno 2) e ricadente nella p.lla 342.
Deducevano, ancora, che nell'altro immobile ricadente nella p.lla 342 con accesso dalla via Maddalena n. 19, sempre sin dal 1996, abitano, ancora, le sigg. CP_1
e che hanno provveduto, e tuttora provvedono, alla
[...] Parte_3 relativa manutenzione sopportandone i relativi costi senza opposizione alcuna da parte dei convenuti comportandosi quali proprietarie dell'immobile.
In subordine, formulavano domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute dai convenuti per manutenzione straordinaria degli immobili di cui è chiesto il rilascio: in particolare, il rimborso della somma di €. 26.385,32 per le spese sostenute dalla società in persona del legale rapp. p.t. sig.ra Controparte_3 Pt_4 il rimborso di €. 12.145,00 per le spese sostenute da negli anni Controparte_2
2009/2020 per lavori straordinari nell'abitazione ove risulta attualmente residente sita in via Maddalena 19.
Quindi, formulavano le seguenti conclusioni:
“Per le considerazioni che precedono, Voglia l'On.le Tribunale adito:
pagina 3 di 10 preliminarmente, previa dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c., fissare una nuova prima udienza di trattazione;
nel merito, previo spostamento della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art.
418 c.p.c. a seguito della domanda riconvenzionale di cui si fa formale richiesta con la presente memoria, accertare e dichiarare che il Sig. ha Controparte_2 acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo per oltre un ventennio la proprietà dei terreni siti nel Comune di Siracusa, costituiti da una superficie totale di are 10 e ca 31 circa, catastalmente censiti al foglio di mappa n. 124, e costituiti dalle particelle n. 342 e
343 (derivate dalla p.lla 155 a seguito di frazionamento del 8.4.2009) e di tutti i fabbricati che insistono sulle suddette aree eccezion fatta per l'immobile sito in via
Sacramento n. 19/B di proprietà dei sigg. e non Parte_1 Parte_2 individuato catastalmente ed altresì accertare e dichiarare che le signore
e hanno acquistato per usucapione ex art. Controparte_1 Parte_3
1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo per oltre un ventennio la proprietà dell'abitazione insistente nella p.lla 342 sopradescritta da cui si ha accesso dalla via la Maddalena 19 (interno 1) non distinto catastalmente;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale si eccepisce, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione incoata dai coniugi per mancato esperimento della mediazione Controparte_8 obbligatoria e, nel merito, l'inammissibilità della relativa azione per mancanza dei presupposti (inesistenza contratto di comodato); in via ulteriormente gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso ex art. 447 bis si chiede che in via riconvenzionale gli odierni attori vengano condannati al rimborso delle spese sostenute, anche sotto forma di indebito arricchimento, sugli immobili per cui è causa per € 26.185,32 in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Controparte_3 Parte_4
e per € 12.154,83 in favore del sig.
[...] CP_2
.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
La causa era preliminarmente rinviata per sanare la nullità dovuto all'inosservanza pagina 4 di 10 dei termini a difesa e, quindi, venivano concesso termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
All'esito, era disposto il mutamento del rito in quello ordinario;
quindi, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa era istruita mediante produzione documentale e mediante le prova orali ammesse;
quindi, era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
2. Occorre, in primo luogo, esaminare per motivi di ordine logico la domanda di usucapione avanzata dalle parti convenute in via riconvenzionale.
Va osservato, in punto di diritto, che l'acquisto della proprietà per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata – per il tempo necessario stabilito dalla legge – continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (cfr. Cass., 11 febbraio 2000 n.1530; Cass., 23 marzo 1998 n.3081).
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., inoltre, per l'acquisto della proprietà su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, ovvero dalla volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene (cfr. Cass. n. 1069/1985; Cass. Sez. 2, n. 4444 del 27/02/2007).
Nel caso di specie, è pacifico che la sig.ra , sorella della ricorrente Parte_3
, e la di lei madre sig.ra , madre anche di e di Pt_2 Controparte_4 Parte_2
, abita con la madre presso uno dei predetti immobili abusivi, con Controparte_2 ingresso da via La Maddalena n. 1; e che il sig. utilizza altro Controparte_2 immobile insistente sul predetto terreno, con ingresso da via La Maddalena 19, interno 2, ed utilizza unitamente alla moglie la parte restante dello Parte_4 stesso terreno, in un primo momento per l'esercitato l'attività commerciale di coltivazione di cozze a mare e, successivamente, per l'esercizio dell'attività di ristorazione pizzeria, la cui licenza è intestata alla di lui moglie Parte_4
pagina 5 di 10 Tuttavia, è da sottolineare che dalla documentazione versata in atti risulta che il terreno distinto in catasto al foglio 124, p.lla 155 ed i tre edifici abusivi ivi insistenti che sono oggetto di causa appartengono agli odierni ricorrenti in forza del decreto di trasferimento emesso il 19 novembre 1996 dal Giudice della Esecuzione immobiliare del Tribunale di Siracusa nel procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n.
390/1989.
Dalla stessa documentazione prodotta in giudizio risulta che con atto pubblico del 29 giugno 2009 i ricorrenti hanno venduto ai sig.ri e Controparte_2 Parte_3
, germani della ricorrente , lo stacco di terreno, non agricolo e
[...] Parte_2 non edificabile perché posto in zona di riqualificazione costiera, sito in Siracusa, contrada Isola Maddalena, nel nuovo catasto terreni al foglio 124, particella 341, confinate con altra proprietà dei venditori, del demanio e con via La Maddalena.
Come rilevato dalle stesse parti convenute, la particella per cui è causa veniva frazionata in data 8 aprile 2009 e trasposta nelle particelle 341, 342 e 343; ed hanno riconosciuto che dalla morte del sig. , padre dell'attrice e dei Persona_3 Pt_6 convenuti e , nonché marito della sig.ra , i rapporti tra le Pt_3 CP_2 CP_1 odierne parti si sono sempre più deteriorati con la rivendicazione della proprietà.
Orbene, a prescindere dalle risultanze delle prove testimoniali, è indubbio come da un lato l'atto di vendita di porzione del terreno nel giugno del 2009 rappresenti di per sé atto di disposizione di parte del terreno di loro proprietà posto in essere dagli odierni attori è indicativo della permanenza in capo agli stessi del dominio sul bene stesso e della volontà di esercitare i poteri che spettano al proprietario.
Ed è sintomatico del fatto che gli odierni convenuti avevano ed hanno continuato ad avere la disponibilità dei beni oggetto di causa per mera tolleranza da parte dei loro congiunti odierni attori;
ciò è avvalorato da quanto affermato dai convenuti laddove hanno lamentato che nello stesso anno gli odierni attori avevano richiesto il rilascio dei terreni e degli immobili.
In giurisprudenza si afferma la sussistenza di una presunzione di tolleranza ex art. 1144 c.c. allorchè una attività corrispondente al diritto di proprietà si svolga fra soggetti per i quali sussista uno stretto legame familiare (cfr. Cass. Civ., sez. II del
7.2.2024 n. 3493); invero, la tolleranza si presume nei legami familiari stretti in quanto si considera che il proprietario consenta l'uso del bene, senza la volontà di trasferirne la proprietà.
pagina 6 di 10 La Suprema Corte ha affermato che qualora le parti siano legate da un forte vincolo di parentela, come nel caso di madre e figlio, non è sufficiente, ai fini dell'usucapione, dimostrare l'effettivo esercizio del potere sulla cosa in modo duraturo ed esclusivo, ma è necessario che il possessore provi anche l'assenza di una condotta tollerante del proprietario. In tali casi, infatti, secondo i giudici di legittimità, opererebbe una presunzione semplice di tolleranza all'altrui godimento del bene, suscettibile di essere superata dal possessore solo con la prova puntuale di specifici atti di opposizione
(come l'inizio di azioni giudiziarie) compiuti dal proprietario del bene nei suoi confronti.
Nella fattispecie c'è un rapporto di filiazione fra l'attrice con la Parte_2 convenuta madre , ed un rapporto di fratellanza con i germani Controparte_1
e . Controparte_2 Parte_3
Dall'esame dei testi e dalle prove documentali raccolte non sono emerse circostanze rilevanti a sostegno del superamento della presunzione di tolleranza.
Gli stessi attori, peraltro, hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare la continua attività degli stessi laddove hanno agito in difesa del loro diritto di proprietà del terreno e dei caseggiati;
è stata prodotta, inoltre, la nota del Comune di Siracusa del 22 luglio 2019 notificata alla convenuta moglie del sig. Parte_4
e legale rappresentante della società titolare del Controparte_2 Controparte_3 ristorante pizzeria sopra indicato, con cui, su istanza di ha proceduto ad CP_2 una ricognizione dei titoli amministrativi relativi all'esercizio dell'attività di ristorazione in questione, risultando l'inesistenza di tali titoli.
Peraltro, la domanda di usucapione non è meritevole di accoglimento anche sotto un diverso profilo: invero, la richiesta diretta di consegna dello stacco di terreno e dei caseggiati avvenuta subito dopo il 23 maggio 2009, data della morte del comune genitore , come riconosciuto dagli stessi convenuti, comporta che Persona_3 il termine per usucapire ha iniziato a decorrere da tale data e, conseguentemente, il ventennio andrebbe a maturare soltanto nel 2029.
La domanda di usucapione merita, pertanto, il rigetto.
3. Venendo ora alla domanda principale proposta da parte attrice, deve premettersi che ai sensi dell'art. 2697 c.c. impone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
pagina 7 di 10 Il principio sopra esposto deve coordinarsi con un'altra regula juris, pur essa assolutamente pacifica, nel vigente ordinamento e - cioè - che l'attore non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, ossia dei fatti idonei ad impedire la nascita ed il perdurare del diritto vantato, essendo la prova negativa a carico del soggetto passivo della pretesa (cfr., Cass. 30 ottobre 1981 n. 5746; Cass.19 maggio
1967 n. 1092).
Ne deriva, pertanto, che avendo il proprietario della cosa - tra l'altro - il diritto a conseguire la libera disponibilità della res, lo stesso come non è tenuto ad alcuna dimostrazione specifica allorché invoca che il proprio bene non è gravato da diritti reali in favore di terzi (cfr., Cass. 8 giugno 1983 n. 3942, nonché Cass. 26 gennaio
1982 n. 504), così, ove chieda il rilascio di un fondo che assume occupato senza titolo, non è tenuto ad alcun onere probatorio, facendo invece carico esclusivamente al convenuto - che non contesti la proprietà della controparte – l'onere di provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nella detenzione della cosa
(cfr., Cass. 20 gennaio 1984 n. 491, nonché Cass.15 dicembre 1976 n. 4642; Cass., 23 giugno 1997, n. 5576 ).
Analogo alleggerimento dell'onere della prova si verifica nell'ipotesi in cui il convenuto non contesti la titolarità originaria dell'immobile in capo all'attore, ma opponga il proprio successivo intervenuto acquisto del diritto in forza dell'usucapione.
Infatti, l'opposizione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che - attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (cfr.
Cass., n. 7529/2006).
Orbene, applicando tale principio al caso di specie occorre osservare che, sulla scorta della documentazione in atti, risulta accertato che , in comunione Parte_1 dei beni con la propria moglie ha acquistato gli immobili in questione Parte_2 in forza del Decreto di Trasferimento di beni immobili emesso il 19.11.1996 dal pagina 8 di 10 Giudice della Esecuzione immobiliare del Tribunale di Siracusa nel procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 390/1989.
Nessuno dubbio si pone, pertanto, in ordine alla titolarità del bene in capo all'attore; ne discende che il convenuto va condannato a rilasciare immediatamente il fondo in favore dell'attore, non avendo un valido titolo che ne legittimi l'occupazione.
In termini conclusivi, la domanda proposta andrà accolta e disposta l'immediata restituzione dell'immobile li comodante.
4. Viceversa, deve ritenersi fondata la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dalle parti convenute di rimborso delle spese sostenute dal sig. CP_2
nell'immobile adibito alla sua personale abitazione sito in via Maddalena n.
[...]
19 (int. 2) e nel locale ristorante il rimborso dei lavori sostenuti dalla Controparte_3
Secondo quanto disposto dall'art. 1150 c.c., in caso di rilascio di un immobile occupato sine titulo, l'occupante di buona fede ha diritto a un'indennità per i miglioramenti, che non può superare l'aumento di valore del bene.
Se l'occupante è di malafede, l'indennità si calcola sulla minor somma tra il costo della miglioria e l'aumento di valore, e ha diritto al rimborso solo delle riparazioni straordinarie.
Nella fattispecie, tenuto conto che gli odierni attori sin dall'anno 2009 aveva richiesto la restituzione dei beni immobili, le parti convenute hanno persistito nella detenzione dei beni stessi in mala fede;
conseguentemente, essi hanno diritto a un'indennità calcolata sulla minor somma tra il costo della miglioria e l'aumento di valore.
Nello specifico, la in persona del legale rapp. p.t. sig.ra Controparte_3 Parte_4 ha documentato esborsi sostenuti per lavori straordinari nel locale
[...] ristorante facente parte della p.lla 342 negli anni 2019/2020 per un ammontare complessivo di € 26.385,32; mentre il sig. ha documentato esborsi Controparte_2 sostenuti negli anni 2009/2020 per lavori straordinari nell'abitazione ove risulta attualmente residente sita in via Maddalena 19 (int. 2) facente parte della p.lla 342 per un ammontare complessivo di € 12.145,83.
Conseguentemente, le parti attrici sono tenute a rimborsare le predette somme in favore di e di . Parte_4 Controparte_2
pagina 9 di 10 5. La parziale soccombenza di entrambe le parti costituisce giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalle parti convenute;
2) condanna i convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
a rilasciare in favore di e gli Parte_4 Parte_1 Parte_2 immobili siti in sito in Siracusa, via La Maddalena 19, descritti in Catasto al foglio 124
p.lla 155 e successiva modifica, lasciandoli liberi da persone e cose;
3) condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 26.385,32, nonché al pagamento in favore di Parte_4
della somma di € 12.145,83; Controparte_2
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 16/10/2025 dal Tribunale Ordinario di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
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