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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/07/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1744/2025 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato il 2 aprile 2025
da
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Boscolo, Parte_1
del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso,
giusta mandato in calce al ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
contro
, contumace Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza n. 1950/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Padova
Conclusioni:
per l'appellante: “In parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Padova n.1950/2024 – cronologico 3480/2025 pubblicata il 17.03.2025,
annullarsi il capo della compensazione delle spese di lite e condannarsi la resistente appellata all'integrale rimborso delle spese di lite del giudizio di primo
1 grado da liquidarsi secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022. Spese di lite anche di questo secondo grado interamente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1950/2024 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Padova, chiedendone la parziale riforma limitatamente al capo con cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto che il giorno 11.6.2024 il messo della
[...]
gli aveva notificato, con la procedura dell'art. 140 Controparte_1
c.p.c., il verbale di violazione del Codice della Strada n. 4374/N/2023 (prot.
2303848), con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma ridotta di complessivi € 142,10 per la violazione dell'art. 142/8 del CdS, in quanto il giorno
10.12.2023, mentre transitava sulla strada provinciale 46 Brentana nel Comune
di Curtarolo (PD), frazione Poncia, alla guida del proprio veicolo targato FK 952
DZ, all'incrocio via Roma-via Venezia in direzione Padova, aveva superato il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h, tenendo una velocità accertata di km/h
69, con la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
L'appellante ha dedotto, altresì, che aveva proposto opposizione avanti il Giudice
di Pace di Padova lamentando, anzitutto, la decadenza dell'amministrazione e la conseguente nullità della sanzione per la tardività della notifica, intervenuta oltre il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 201 del C.d.S.; lamentando, in secondo luogo, la nullità del verbale sotto il profilo dell'irregolarità della strumentazione utilizzata per il rilievo dell'infrazione per la mancanza di omologazione ministeriale.
2 L'appellante ha dedotto, inoltre, che la Controparte_1
costituitasi in primo grado con memoria difensiva del
[...]
14.11.2024, aveva sostenuto la regolarità della notifica del verbale, rilevando che il termine della notifica doveva farsi decorrere dal 10.4.2024, ossia dalla data in cui aveva avuto “conferma” dell'indirizzo di residenza dell'opponente, al quale il plico era stato inviato dal Comando di P.L. il 7.2.2024 a mezzo posta ed era stato restituito dall'agente postale in data 15.2.2024, in quanto il destinatario risultava sconosciuto, con restituzione alla P.L. del solo il successivo Controparte_1
10.4.2024; la convenuta aveva, inoltre, ravvisato la regolarità della CP_1
rilevazione dell'infrazione, nonostante l'arresto della Corte di Cassazione
intervenuto con la sentenza n. 10505 del 18.4.2024 in tema di omologazione/approvazione della strumentazione di rilievo delle infrazioni.
L'appellante ha dedotto, infine, che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace,
pur avendo accolto l'opposizione per la tardività della notifica del verbale impugnato, ritenendo che la residenza dell'opponente accertata
“successivamente” fosse proprio quella in cui era stata eseguita la prima notifica,
non perfezionata in quanto, essendo risultato il destinatario Parte_1
sconosciuto a quell'indirizzo, il postino aveva rimandato indietro il plico senza provvedere agli incombenti di cui all'art. 140 c.p.c., aveva disposto la compensazione integrale delle spese per la “controvertibilità della materia”.
1.2 Con l'unico d'appello, il ha lamentato l'illegittimità della Parte_1
compensazione delle spese di lite per la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.,
sostenendo che, avendo il Giudice di Pace accolto il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa sia sotto il profilo dell'inosservanza del termine di giorni
90 previsto dall'art. 201 C.d.S. per la notifica del verbale, sia nel merito, il detto
Giudice avrebbe dovuto condannare la convenuta opposta al CP_1
pagamento delle spese di lite e non disporne la compensazione, non sussistendo
3 alcun contrasto giurisprudenziale in tema di tardività della notifica del verbale di contestazione;
ha argomentato che la “controvertibilità della materia” si sarebbe potuta riferire soltanto alla questione dell'omologazione/approvazione della strumentazione di rilevamento dell'infrazione (questione comunque accolta dal giudice di prime cure), ma non alla decadenza per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 201 C.d.S per la notifica del verbale.
1.3 La , pur ritualmente citata, Controparte_1
non si è costituita nel presente giudizio d'appello, tanto che all'udienza del 10
luglio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.4 La causa, celebrata senza svolgimento di attività istruttoria, è stata rimessa in decisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., alla medesima udienza del 10 luglio 2025 sulle conclusioni dell'appellante trascritte in epigrafe.
L'appello deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione svolta dal per entrambi i motivi enunciati e, dunque, sia sotto il profilo Parte_1
della nullità della sanzione per la tardività della notifica del verbale, intervenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S., sia per la mancata omologazione della strumentazione utilizzata dalla P.A. per l'esecuzione dei rilievi.
Per quanto riguarda, in particolare, il primo motivo di opposizione, si evidenzia che la tardività della notificazione è stata accertata in ragione del fatto che, al primo accesso (risalente al 7 febbraio 2024) la procedura non era stata completata con lo svolgimento degli incombenti previsti dall'art. 140 c.p.c..
2.2 Indubbio che sul punto la sentenza sia passata in giudicato, essendosi l'odierno appellante limitato ad impugnare il solo capo relativo alle spese di lite,
mette conto osservare che il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese del giudizio, stante la “controvertibilità della materia”.
4 Trattasi, però, di argomentazione che non si attaglia alla fattispecie concreta,
ove, come già detto, l'accoglimento dell'opposizione è derivato in via preliminare dall'appurata tardività della notifica dell'infrazione, ossia da questione in ordine alla quale non è ravvisabile alcuna “controvertibilità”. Inoltre, a fronte di un tanto,
non dirimente è il fatto che la “controvertibilità” potesse riguardare la questione della omologazione/approvazione dei dispositivi di rilevazione, giacché per l'accoglimento del ricorso sarebbe stata sufficiente la disamina della doglianza afferente la notifica.
Pertanto, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese di lite di primo grado, l'appello che ci occupa va accolto con condanna di
[...]
alle spese di lite del giudizio di primo grado, Controparte_1
liquidate come in dispositivo nei valori medi avuto riguardo allo scaglione di valore fino ad € 1.100,00.
3.1 Per ciò che concerne le spese di lite del presente grado di giudizio, queste possono essere compensate in considerazione del fatto che l'impugnazione è
stata funzionale alla riforma della sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulle spese di quel giudizio e del fatto che, a fronte di un tanto,
l'odierna appellata non si è neppure costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 1744/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia
1) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Padova n. 1950/2024, che conferma nel resto, condanna
[...]
a rifondere all'appellante le spese di lite del Controparte_1
primo grado di giudizio che si liquidano in € 346,00 per onorari ed € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
2) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
5 Così deciso in Padova, 21 luglio 2025
6
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo