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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8355 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana CI
All'esito dell'udienza del 08/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9349 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FERRI PIETRO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio del funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 il ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 25.10.2024 il Tribunale di Roma riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da ottobre 2023; che in data 25.10.2024 detto decreto veniva notificato all' e che il 07.11.2024 si CP_1 inoltrava all l'apposito modello AP70; specificato inoltre che l non Controparte_2 CP_1
provvedeva alla liquidazione della provvidenza;
ha chiesto la condanna dell' al CP_3 pagamento dei ratei maturati oltre accessori e spese di lite.
1 Tardivamente costituitosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_1
materia del contendere, stante l'avvenuta liquidazione dei ratei comunicata con provvedimento del 18.03.2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono in capo all' considerato che il pagamento è avvenuto CP_1 oltre il termine di 120 giorni e successivamente al deposito del presente ricorso e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
€ 1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma, 15.7.2025
Il Giudice
F.R. CI
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana CI
All'esito dell'udienza del 08/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9349 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FERRI PIETRO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio del funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 il ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 25.10.2024 il Tribunale di Roma riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da ottobre 2023; che in data 25.10.2024 detto decreto veniva notificato all' e che il 07.11.2024 si CP_1 inoltrava all l'apposito modello AP70; specificato inoltre che l non Controparte_2 CP_1
provvedeva alla liquidazione della provvidenza;
ha chiesto la condanna dell' al CP_3 pagamento dei ratei maturati oltre accessori e spese di lite.
1 Tardivamente costituitosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_1
materia del contendere, stante l'avvenuta liquidazione dei ratei comunicata con provvedimento del 18.03.2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono in capo all' considerato che il pagamento è avvenuto CP_1 oltre il termine di 120 giorni e successivamente al deposito del presente ricorso e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
€ 1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma, 15.7.2025
Il Giudice
F.R. CI
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
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