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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. LA BL Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 824/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 8/7/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Pt_1
Avv. ANGELO BELLAROBA
Appellante
E
CP_1
Avv. MASSIMO VITA
Appellato
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8445/2022 pubblicata in data 18/10/2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9/2/2022 ha convenuto CP_1 in giudizio l' , chiedendone la condanna all'erogazione della Pt_1 pensione sociale con il versamento degli arretrati dal dì del dovuto al soddisfo. A tal fine ha dedotto che l' ha sospeso l'erogazione del Pt_1 pagamento della prestazione senza alcun specifico motivo.
2. L' convenuto si è costituito in giudizio esponendo di aver CP_2 sospeso la prestazione AS 04093042 a seguito di accertamento di irreperibilità del ha precisato che la residenza stabile e CP_1 abituale sul territorio nazionale è requisito per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e che il requisito viene meno se il soggetto risulta irreperibile. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda.
3. Il Tribunale, ritenuto che l'accertamento dell'irreperibilità determina, in base all'art. 11 D.P.R. n. 223 del 1989, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, senza tuttavia certificare l'uscita del cittadino dal territorio dello Stato, e che era onere dell' dimostrare Pt_1 che il ricorrente non aveva soggiornato in Italia per significativi periodi, ad esempio richiedendo l'esibizione del passaporto, ha accolto la domanda dichiarando il diritto del ricorrente all'assegno sociale e condannando l' al pagamento dei ratei maturati anche per il Pt_1 periodo in cui il ricorrente è stato cancellato dalle banche dati dell'Istituto.
4. Avverso la pronuncia ha interposto appello l' insistendo nel Pt_1 rigetto dell'avversa domanda.
2 Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
5. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
6. Parte appellante censura la sentenza impugnata assumendone il contrasto con l'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, norma che riconosce il beneficio ai “cittadini italiani, residenti in Italia” e quindi presuppone la residenza effettiva in Italia e non il mancato allentamento dal territorio nazionale, come ritenuto dal giudice di primo grado.
6.1. Deduce l'appellante che il provvede alla cancellazione CP_3 dall'anagrafe della popolazione residente, in attuazione dell'art. 11 comma 1 lett. C) del D.P.R. n. 223/1989, nelle ipotesi di irreperibilità
“a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati” e che null'altro l' ha l'onere di dimostrare essendo il godimento della CP_2 prestazione collegato non al mancato allontanamento dal territorio nazionale, bensì al requisito della residenza nel territorio nazionale, requisito che viene meno a seguito della cancellazione dall'anagrafe dei residenti.
7. Nell'ipotesi in esame, l'assegno precedentemente concesso è stato sospeso per difetto di uno dei requisiti normativi previsti dalla legge, ovvero la residenza in Italia. Il provvedimento trae fondamento dalla condizione di irreperibilità del beneficiario, formalizzata dall'autorità comunale con il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
7.1. Orbene, ritiene la Corte che la questione debba essere risolta sul diverso piano dell'applicazione di principi in materia di onere probatorio. La cancellazione dagli elenchi dell'anagrafe, come affermato dal primo giudice, non coincide necessariamente con l'assenza della residenza nel territorio italiano e, tuttavia, nel caso in esame non vi è neppure prova della residenza in Italia, stante l'accertata condizione di reperibilità.
3 7.2. A fronte della oggettiva irreperibilità del l' ha ritenuto CP_1 Pt_1 insussistenti i presupposti per l'erogazione della prestazione;
era allora onere dell'originario ricorrente dimostrare la effettiva permanenza dei requisiti legittimanti l'erogazione della pensione.
7.3. Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità,
l'atto di concessione della pensione è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurata che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi (cfr. Cass. n.
14295/2011; n. 15267/2004).
8. Pertanto, non avendo il ricorrente dato prova della permanenza della propria residenza in Italia, l'appello deve essere accolto, la sentenza riformata e l'originaria domanda respinta. Né può essere accolta la richiesta di parte appellata volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento dei ratei, effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, non comporta la rinuncia all'appello e alle domande ivi formulate, ribadite con le note di trattazione scritta - depositate dalla sola parte appellante – del
20.6.2025.
9. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- respinge l'originaria domanda proposta da CP_1
4 - condanna al rimborso delle spese del doppio grado, CP_1 liquidate in complessivi € 851,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 956,00, quanto al grado d'appello, oltre spese generali al 15% e oneri accessori di legge;
Roma, 8.7.2025
Il Presidente Estensore
LA BL
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. LA BL Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 824/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 8/7/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Pt_1
Avv. ANGELO BELLAROBA
Appellante
E
CP_1
Avv. MASSIMO VITA
Appellato
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8445/2022 pubblicata in data 18/10/2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9/2/2022 ha convenuto CP_1 in giudizio l' , chiedendone la condanna all'erogazione della Pt_1 pensione sociale con il versamento degli arretrati dal dì del dovuto al soddisfo. A tal fine ha dedotto che l' ha sospeso l'erogazione del Pt_1 pagamento della prestazione senza alcun specifico motivo.
2. L' convenuto si è costituito in giudizio esponendo di aver CP_2 sospeso la prestazione AS 04093042 a seguito di accertamento di irreperibilità del ha precisato che la residenza stabile e CP_1 abituale sul territorio nazionale è requisito per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e che il requisito viene meno se il soggetto risulta irreperibile. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda.
3. Il Tribunale, ritenuto che l'accertamento dell'irreperibilità determina, in base all'art. 11 D.P.R. n. 223 del 1989, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, senza tuttavia certificare l'uscita del cittadino dal territorio dello Stato, e che era onere dell' dimostrare Pt_1 che il ricorrente non aveva soggiornato in Italia per significativi periodi, ad esempio richiedendo l'esibizione del passaporto, ha accolto la domanda dichiarando il diritto del ricorrente all'assegno sociale e condannando l' al pagamento dei ratei maturati anche per il Pt_1 periodo in cui il ricorrente è stato cancellato dalle banche dati dell'Istituto.
4. Avverso la pronuncia ha interposto appello l' insistendo nel Pt_1 rigetto dell'avversa domanda.
2 Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
5. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
6. Parte appellante censura la sentenza impugnata assumendone il contrasto con l'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, norma che riconosce il beneficio ai “cittadini italiani, residenti in Italia” e quindi presuppone la residenza effettiva in Italia e non il mancato allentamento dal territorio nazionale, come ritenuto dal giudice di primo grado.
6.1. Deduce l'appellante che il provvede alla cancellazione CP_3 dall'anagrafe della popolazione residente, in attuazione dell'art. 11 comma 1 lett. C) del D.P.R. n. 223/1989, nelle ipotesi di irreperibilità
“a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati” e che null'altro l' ha l'onere di dimostrare essendo il godimento della CP_2 prestazione collegato non al mancato allontanamento dal territorio nazionale, bensì al requisito della residenza nel territorio nazionale, requisito che viene meno a seguito della cancellazione dall'anagrafe dei residenti.
7. Nell'ipotesi in esame, l'assegno precedentemente concesso è stato sospeso per difetto di uno dei requisiti normativi previsti dalla legge, ovvero la residenza in Italia. Il provvedimento trae fondamento dalla condizione di irreperibilità del beneficiario, formalizzata dall'autorità comunale con il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
7.1. Orbene, ritiene la Corte che la questione debba essere risolta sul diverso piano dell'applicazione di principi in materia di onere probatorio. La cancellazione dagli elenchi dell'anagrafe, come affermato dal primo giudice, non coincide necessariamente con l'assenza della residenza nel territorio italiano e, tuttavia, nel caso in esame non vi è neppure prova della residenza in Italia, stante l'accertata condizione di reperibilità.
3 7.2. A fronte della oggettiva irreperibilità del l' ha ritenuto CP_1 Pt_1 insussistenti i presupposti per l'erogazione della prestazione;
era allora onere dell'originario ricorrente dimostrare la effettiva permanenza dei requisiti legittimanti l'erogazione della pensione.
7.3. Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità,
l'atto di concessione della pensione è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurata che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi (cfr. Cass. n.
14295/2011; n. 15267/2004).
8. Pertanto, non avendo il ricorrente dato prova della permanenza della propria residenza in Italia, l'appello deve essere accolto, la sentenza riformata e l'originaria domanda respinta. Né può essere accolta la richiesta di parte appellata volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento dei ratei, effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, non comporta la rinuncia all'appello e alle domande ivi formulate, ribadite con le note di trattazione scritta - depositate dalla sola parte appellante – del
20.6.2025.
9. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- respinge l'originaria domanda proposta da CP_1
4 - condanna al rimborso delle spese del doppio grado, CP_1 liquidate in complessivi € 851,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 956,00, quanto al grado d'appello, oltre spese generali al 15% e oneri accessori di legge;
Roma, 8.7.2025
Il Presidente Estensore
LA BL
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