Art. 5.
Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e' a carico delle Provincie.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Provincie sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.
Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e' a carico delle Provincie.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Provincie sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.