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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/04/2024, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 3177/2021 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 2.02.2024
Il Giudice, letto l'art. 3 par. 3 delle Linee guida, che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta;
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281
sexies c.p.c, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n° 3177/2021 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza Giudice di Pace”,
vertente
TRA (partita iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Sara Gitto e dall'Avv. Bruno Amirante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Mazzocchi n. 45, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Gambardella, CP_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo i pota elettronica certificata Email_1
appellata
E
Controparte_2
appellato contumace
E
Controparte_3
appellato contumace
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Montoro Valdes CP_1 CP_2 [...]
e (di seguito , chiedendone la condanna CP_3 Controparte_4 CP_5
al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva: di essere proprietaria del veicolo Suzuki
S Cross, tg. EY576MB; -che il giorno 20.10.2019, la vettura veniva coinvolta in un sinistro stradale, alla via De Amicis di Montoro (AV); -che il sinistro si verificava per responsabilità
esclusiva del conducente il furgone EC tg. MH05MBR, immatricolato all'estero, di proprietà
della ed assicurato con la compagnia;
-che, sul luogo, Controparte_2 Controparte_3
interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di Montoro;
-che, in conseguenza dell'accaduto, il veicolo attoreo riportava ingenti danni;
-che l' costituito in mora, non CP_5
formulava alcuna offerta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza della CP_5
domanda. Restavano contumaci gli altri convenuti. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e prova per testi.
Con sentenza n. 76/2021, depositata in data 23.01.2021, il Giudice di Pace di Montoro
accoglieva integralmente la domanda, condannando l' al pagamento, in favore CP_5
dell'attrice, di € 5.518,50 oltre spese di lite.
Avverso tale sentenza l' ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma, con CP_5
vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Si duole l'appellante, da un lato, che il Giudice di prime cure abbia attribuito il sinistro a responsabilità esclusiva del conducente del veicolo con targa straniera, erroneamente ritenendo superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma II, dall'altro lato che il GdP
abbia effettuato la liquidazione del danno, in assenza della prova dell'effettivo esborso.
Si è costituita , deducendo la inammissibilità ed infondatezza dell'appello CP_1
e chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite. Ha, in particolare, eccepito la tardività dea costituzione dell'appellante in primo grado, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta (e, in particolare, del verbale redatto dalle autorità intervenute).
Pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci e . Controparte_2 Controparte_3 L'appello è fondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'atto di appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: vengono, infatti, chiaramente individuate le modifiche richieste alla decisione di primo grado ed analizzate le questioni a fondamento delle censure mosse.
La diversa questione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. resta, invece,
assorbita dall'emananda sentenza (Corte d'Appello di Napoli, sez. IV, n. 3989/2023).
Deve essere, prima di passare all'esame del merito, vagliata l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado dall'appellante, che si è
costituita nel giudizio di I grado successivamente all'udienza di prima comparizione.
Tale eccezione è fondata, con conseguente inutilizzabilità della documentazione citata.
Invero, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione. Ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente (Cass. civ., sez. III n. 9038/2024; sez. VI, n. 1419/2019; sez. III, n.
27295/2011).
Dunque, non possono essere esaminate e valutate le risultanze del verbale redatto dalle autorità intervenute a seguito del sinistro.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che gli agenti di polizia municipale non erano presenti al momento del sinistro e, quindi, alla ricostruzione operata non si estende l'efficacia probatoria piena e vincolante dell'atto pubblico.
Giova, in punto di diritto, sottolineare che “in tema di sinistro stradale
la presunzione della pari responsabilità dei soggetti coinvolti non è superata dalla prova della
semplice preponderante responsabilità di uno dei conducenti, ma è necessaria anche la prova della diligente e non censurabile condotta dell'altro” (Corte d'Appello di Napoli, sez. IV, n.
4238/2022). La presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma II, “può essere superata
unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal
solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il
possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ., sez. III , n. 15736/2022)”
(Cass. civ, sez. III, n. 7955/2024).
Ebbene, in punto di fatto, alla luce delle risultanze istruttorie è possibile ritenere pacifici e documentalmente provate le seguenti circostanze: l'appellata proveniva da strada gravata da segnale di “stop” ed eseguiva una manovra di immissione in via Risorgimento, per immettersi,
superata la via Risorgimento, in via De Amicis;
-nei secondi precedenti lo scontro,
l'autovettura dell'appellata viaggiava ad una velocità compresa tra i 50 ed i 60 Km/h; -al momento dello scontro, l'autovettura riportava una velocità di 22 Km/h (cfr. registrazioni del dispositivo satellitare installato a bordo); -il furgone EC procedeva sulla strada rettilinea via
Risorgimento; -l'urto si verificava sulla via Risorgimento e, precisamente, nella corsia di pertinenza del veicolo con targa estera;
-il conducente di quest'ultimo veicolo, pur frenando,
non riusciva ad evitare l'impatto; -in conseguenza dell'urto diretto alla parte anteriore destra, il veicolo dell'appellante subiva una rotazione, riportando gravi danni anche alla parte posteriore e alla fiancata (cfr. fotografie allegate al fascicolo di parte dell'appellata).
Tali risultanze sono evidentemente idonee a fondare il convincimento che il sinistro si è
verificato per responsabilità concorrente e prevalente dell'appellata.
Costei, infatti, non solo proveniva da strada gravata da obbligo di stop, ma intendeva eseguire una doppia manovra di immissione, prima in via Risorgimento e poi in via De Amicis -strada non perfettamente perpendicolare a quella di provenienza (via Fratte)- senza preventivamente assicurarsi di poterla portare a termine in condizioni di sicurezza.
Deve peraltro escludersi, alla luce della documentazione fotografica in atti, la presenza di ostacoli tali da ridurre la visuale dell'appellata della strada da cui proveniva il furgone. In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte rileva, poi, un'ulteriore circostanza: l'appellata, prima dell'urto, stava procedendo ad una velocità compresa tra i 50 ed i 60 Km/h. La decelerazione, che si è evidentemente resa necessaria sulla via Risorgimento
(poco prima dello scontro) per la successiva manovra di immissione in via De Amicis, avrebbe dovuto essere preventivamente valutata prima dell'immissione in via Risorgimento.
Tale conclusione non è inficiata dalla difesa dell'appellata, basata essenzialmente sulla tesi dell'acquisizione della cd. “precedenza di fatto”, che non considera la doppia manovra posta in essere dall'appellata.
In ogni caso, va sottolineato come ogni utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità
da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere –obbligo che assume maggiore intensità
allorché il conducente provenga da strada secondaria gravata da precedenza. Ed invero,
“l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua
responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da
consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il
quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta
collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di
tempo e di luogo per l'immissione” (Cass. civ., sez. III, n. 1992/2024).
Ed, ancora, nessun elemento favorevole alla difesa dell'appellata può essere desunto dalle deposizioni testimoniali, generiche e talora valutative, assunte nel corso del primo grado di giudizio.
Tanto rilevato con riguardo alla condotta di guida dell'appellata, deve tuttavia osservarsi che va ravvisata una, seppur minore, rilevanza causale anche alla condotta del conducente del veicolo con targa straniera. Il fondamento di tale rilevanza va ravvisato nella circostanza che questi viaggiava ad una velocità non consona. E' emerso, infatti, che il conducente del furgone non solo non è riuscito ad arrestare tempestivamente il veicolo, nonostante godesse di condizioni ottimali di visibilità (strada ampia e rettilinea, orario diurno, condizioni di tempo serene), ma ha impresso all'autovettura una spinta tale da farla roteare al centro della carreggiata. La violenza dell'urto è confermata dalla grave entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti.
Alla stregua di tali considerazioni, va affermata la responsabilità concorrente delle parti:
per l'appellata nella misura del 70% e per l'appellante nella misura del 30%.
Per quanto concerne l'ammontare del danno, proprio in ragione dell'assenza della prova dell'effettivo esborso sostenuto, esso va riconosciuto nell'importo non contestato di € 5.518,50.
L'importo del risarcimento dovuto va, poi, ridotto in misura proporzionale all'apporto causale dell'appellata e, quindi, alla somma di € 1.839,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro sulla somma devalutata a tale data e rivalutazione come per legge.
In definitiva, l'appello va accolto, con obbligo dell'appellata di restituire quanto eventualmente ricevuto in eccedenza, in forza dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne il governo delle spese di lite, esse vanno compensate per due terzi,
in ragione della misura della soccombenza e liquidate, per il restante terzo, in complessivi €
498,00 (di cui € 96,33 per spese) per il primo grado di giudizio (in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, valori medi) ed in complessivi € 675,00, secondo le tariffe di cui D.M.
147/2022, ad eccezione della fase istruttoria, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_2
1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il sinistro del 20.10.2019 è da imputare a responsabilità concorrente dell'appellata e del conducente del furgone EC tg. MH05MBR
-rispettivamente in misura del 70% e del 30%- e, per l'effetto, condanna l' al CP_5
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni riportati CP_1 dall'autovettura Suzuki, della somma di € 1.839,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;
2) condanna l' al pagamento, in favore di di un terzo delle spese e CP_5 CP_1
competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 498,00, oltre accessori come per legge, e per il secondo grado, in € 675,00
oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv. Barbara Gambardella, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Avellino, il 19.4.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 3177/2021 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 2.02.2024
Il Giudice, letto l'art. 3 par. 3 delle Linee guida, che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta;
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281
sexies c.p.c, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n° 3177/2021 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza Giudice di Pace”,
vertente
TRA (partita iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Sara Gitto e dall'Avv. Bruno Amirante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Mazzocchi n. 45, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Gambardella, CP_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo i pota elettronica certificata Email_1
appellata
E
Controparte_2
appellato contumace
E
Controparte_3
appellato contumace
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Montoro Valdes CP_1 CP_2 [...]
e (di seguito , chiedendone la condanna CP_3 Controparte_4 CP_5
al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva: di essere proprietaria del veicolo Suzuki
S Cross, tg. EY576MB; -che il giorno 20.10.2019, la vettura veniva coinvolta in un sinistro stradale, alla via De Amicis di Montoro (AV); -che il sinistro si verificava per responsabilità
esclusiva del conducente il furgone EC tg. MH05MBR, immatricolato all'estero, di proprietà
della ed assicurato con la compagnia;
-che, sul luogo, Controparte_2 Controparte_3
interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di Montoro;
-che, in conseguenza dell'accaduto, il veicolo attoreo riportava ingenti danni;
-che l' costituito in mora, non CP_5
formulava alcuna offerta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza della CP_5
domanda. Restavano contumaci gli altri convenuti. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e prova per testi.
Con sentenza n. 76/2021, depositata in data 23.01.2021, il Giudice di Pace di Montoro
accoglieva integralmente la domanda, condannando l' al pagamento, in favore CP_5
dell'attrice, di € 5.518,50 oltre spese di lite.
Avverso tale sentenza l' ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma, con CP_5
vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Si duole l'appellante, da un lato, che il Giudice di prime cure abbia attribuito il sinistro a responsabilità esclusiva del conducente del veicolo con targa straniera, erroneamente ritenendo superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma II, dall'altro lato che il GdP
abbia effettuato la liquidazione del danno, in assenza della prova dell'effettivo esborso.
Si è costituita , deducendo la inammissibilità ed infondatezza dell'appello CP_1
e chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite. Ha, in particolare, eccepito la tardività dea costituzione dell'appellante in primo grado, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta (e, in particolare, del verbale redatto dalle autorità intervenute).
Pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci e . Controparte_2 Controparte_3 L'appello è fondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'atto di appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: vengono, infatti, chiaramente individuate le modifiche richieste alla decisione di primo grado ed analizzate le questioni a fondamento delle censure mosse.
La diversa questione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. resta, invece,
assorbita dall'emananda sentenza (Corte d'Appello di Napoli, sez. IV, n. 3989/2023).
Deve essere, prima di passare all'esame del merito, vagliata l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado dall'appellante, che si è
costituita nel giudizio di I grado successivamente all'udienza di prima comparizione.
Tale eccezione è fondata, con conseguente inutilizzabilità della documentazione citata.
Invero, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione. Ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente (Cass. civ., sez. III n. 9038/2024; sez. VI, n. 1419/2019; sez. III, n.
27295/2011).
Dunque, non possono essere esaminate e valutate le risultanze del verbale redatto dalle autorità intervenute a seguito del sinistro.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che gli agenti di polizia municipale non erano presenti al momento del sinistro e, quindi, alla ricostruzione operata non si estende l'efficacia probatoria piena e vincolante dell'atto pubblico.
Giova, in punto di diritto, sottolineare che “in tema di sinistro stradale
la presunzione della pari responsabilità dei soggetti coinvolti non è superata dalla prova della
semplice preponderante responsabilità di uno dei conducenti, ma è necessaria anche la prova della diligente e non censurabile condotta dell'altro” (Corte d'Appello di Napoli, sez. IV, n.
4238/2022). La presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma II, “può essere superata
unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal
solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il
possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ., sez. III , n. 15736/2022)”
(Cass. civ, sez. III, n. 7955/2024).
Ebbene, in punto di fatto, alla luce delle risultanze istruttorie è possibile ritenere pacifici e documentalmente provate le seguenti circostanze: l'appellata proveniva da strada gravata da segnale di “stop” ed eseguiva una manovra di immissione in via Risorgimento, per immettersi,
superata la via Risorgimento, in via De Amicis;
-nei secondi precedenti lo scontro,
l'autovettura dell'appellata viaggiava ad una velocità compresa tra i 50 ed i 60 Km/h; -al momento dello scontro, l'autovettura riportava una velocità di 22 Km/h (cfr. registrazioni del dispositivo satellitare installato a bordo); -il furgone EC procedeva sulla strada rettilinea via
Risorgimento; -l'urto si verificava sulla via Risorgimento e, precisamente, nella corsia di pertinenza del veicolo con targa estera;
-il conducente di quest'ultimo veicolo, pur frenando,
non riusciva ad evitare l'impatto; -in conseguenza dell'urto diretto alla parte anteriore destra, il veicolo dell'appellante subiva una rotazione, riportando gravi danni anche alla parte posteriore e alla fiancata (cfr. fotografie allegate al fascicolo di parte dell'appellata).
Tali risultanze sono evidentemente idonee a fondare il convincimento che il sinistro si è
verificato per responsabilità concorrente e prevalente dell'appellata.
Costei, infatti, non solo proveniva da strada gravata da obbligo di stop, ma intendeva eseguire una doppia manovra di immissione, prima in via Risorgimento e poi in via De Amicis -strada non perfettamente perpendicolare a quella di provenienza (via Fratte)- senza preventivamente assicurarsi di poterla portare a termine in condizioni di sicurezza.
Deve peraltro escludersi, alla luce della documentazione fotografica in atti, la presenza di ostacoli tali da ridurre la visuale dell'appellata della strada da cui proveniva il furgone. In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte rileva, poi, un'ulteriore circostanza: l'appellata, prima dell'urto, stava procedendo ad una velocità compresa tra i 50 ed i 60 Km/h. La decelerazione, che si è evidentemente resa necessaria sulla via Risorgimento
(poco prima dello scontro) per la successiva manovra di immissione in via De Amicis, avrebbe dovuto essere preventivamente valutata prima dell'immissione in via Risorgimento.
Tale conclusione non è inficiata dalla difesa dell'appellata, basata essenzialmente sulla tesi dell'acquisizione della cd. “precedenza di fatto”, che non considera la doppia manovra posta in essere dall'appellata.
In ogni caso, va sottolineato come ogni utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità
da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere –obbligo che assume maggiore intensità
allorché il conducente provenga da strada secondaria gravata da precedenza. Ed invero,
“l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua
responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da
consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il
quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta
collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di
tempo e di luogo per l'immissione” (Cass. civ., sez. III, n. 1992/2024).
Ed, ancora, nessun elemento favorevole alla difesa dell'appellata può essere desunto dalle deposizioni testimoniali, generiche e talora valutative, assunte nel corso del primo grado di giudizio.
Tanto rilevato con riguardo alla condotta di guida dell'appellata, deve tuttavia osservarsi che va ravvisata una, seppur minore, rilevanza causale anche alla condotta del conducente del veicolo con targa straniera. Il fondamento di tale rilevanza va ravvisato nella circostanza che questi viaggiava ad una velocità non consona. E' emerso, infatti, che il conducente del furgone non solo non è riuscito ad arrestare tempestivamente il veicolo, nonostante godesse di condizioni ottimali di visibilità (strada ampia e rettilinea, orario diurno, condizioni di tempo serene), ma ha impresso all'autovettura una spinta tale da farla roteare al centro della carreggiata. La violenza dell'urto è confermata dalla grave entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti.
Alla stregua di tali considerazioni, va affermata la responsabilità concorrente delle parti:
per l'appellata nella misura del 70% e per l'appellante nella misura del 30%.
Per quanto concerne l'ammontare del danno, proprio in ragione dell'assenza della prova dell'effettivo esborso sostenuto, esso va riconosciuto nell'importo non contestato di € 5.518,50.
L'importo del risarcimento dovuto va, poi, ridotto in misura proporzionale all'apporto causale dell'appellata e, quindi, alla somma di € 1.839,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro sulla somma devalutata a tale data e rivalutazione come per legge.
In definitiva, l'appello va accolto, con obbligo dell'appellata di restituire quanto eventualmente ricevuto in eccedenza, in forza dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne il governo delle spese di lite, esse vanno compensate per due terzi,
in ragione della misura della soccombenza e liquidate, per il restante terzo, in complessivi €
498,00 (di cui € 96,33 per spese) per il primo grado di giudizio (in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, valori medi) ed in complessivi € 675,00, secondo le tariffe di cui D.M.
147/2022, ad eccezione della fase istruttoria, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_2
1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il sinistro del 20.10.2019 è da imputare a responsabilità concorrente dell'appellata e del conducente del furgone EC tg. MH05MBR
-rispettivamente in misura del 70% e del 30%- e, per l'effetto, condanna l' al CP_5
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni riportati CP_1 dall'autovettura Suzuki, della somma di € 1.839,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;
2) condanna l' al pagamento, in favore di di un terzo delle spese e CP_5 CP_1
competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 498,00, oltre accessori come per legge, e per il secondo grado, in € 675,00
oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv. Barbara Gambardella, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Avellino, il 19.4.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli