Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 168/2023
Appello Sentenza Tribunale di Taranto
n. 2719 del 27.12.2022
Oggetto: risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Presidente Dott.ssa Caterina Mainolfi
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di pubblico impiego, in grado di appello,
tra rappresentate e difese Parte 1 e Parte 2 dagli Avv.ti Giuliano Giannini e Giovanni Morelli
Appellanti
e
" in persona del CP_2 pro Controparte_1 tempore, Controparte_3
Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...] '
Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Taranto il 30.12.2021 Parte 1 e deducevano: che erano docenti precarie, già inserite nelle Parte 2
-che erano state escluse dalle GPS con provvedimento dell'UST di CP prot. n.10057 del 10.08.2021 per la ritenuta non validità del titolo conseguito all'estero; -che avevano impugnato tale provvedimento e quello di rigetto del reclamo (prot. n. 10354 del 13.08.2021) innanzi al TAR Lazio, sez. di Roma che, con ordinanza n. 5253 del 6.10.2021, ne aveva sospeso l'efficacia; - che l'UST di CP con provvedimento prot. n. 14866 del 12.10.2021, in esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, le aveva inserite con riserva negli elenchi aggiuntivi al sostegno della scuola secondaria di secondo grado e aveva assegnato loro un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2021/22, specificando che le assegnazioni disposte erano da intendersi fatte con riserva e che, pertanto, i relativi contratti sarebbero stati “stipulati con espressa clausola risolutiva, condizionata all'esito favorevole all'Amministrazione dei rispettivi giudizi pendenti"; -che in data 14.10.2021 aveva stipulato, quindi, il contratto prot. n.13373 col Dirigente Parte 2 scolastico dell'IISS "Don Milani-Pertini" di CP 4 con durata prevista dal 14.10.2021 al "
30.06.2022; che in data 13.10.2021 aveva stipulato il contratto prot. 7820 col Parte 1
-
Dirigente scolastico dell' CP 4 di dal 13.10.2021 al 30.06.2022; - che i CP 4 contratti sottoscritti contenevano inoltre la clausola risolutiva espressa per il caso che fosse stato individuato un nuovo avente diritto a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie;
che in data 10.12.2021 le ricorrenti avevano ricevuto la comunicazione di risoluzione del contratto per effetto del provvedimento dell'UST di CP prot. n. 18117 del 9.12.2021 che, dopo aver disposto il reinserimento di ulteriori candidati negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia del sostegno classe di concorso ADSS, aveva destinato alcuni di essi all' "Don Milani-Pertini" di CP 4 e all' CP 4 di CP 4 e aveva intimato ai 66
Dirigenti di attivare, nei contratti già stipulati, la clausola risolutiva espressa su richiamata;
-che a decorrere dal 10.12.2021 le ricorrenti erano rimaste quindi prive di un'occupazione.
Tutto ciò premesso, le ricorrenti avevano dedotto l'illegittimità del provvedimento di risoluzione dei contratti di lavoro sottoscritti con i Dirigenti scolastici, non essendosi verificata né la condizione risolutiva disposta nel provvedimento dell'UST del 12.10.2021, né quella contenuta nei contratti di lavoro che prevedeva l'individuazione di un nuovo avente diritto in occasione dell'approvazione di nuove graduatorie. Avevano eccepito, inoltre, la violazione della continuità didattica, la loro mancata partecipazione nel procedimento amministrativo e l'illegittimità del conferimento degli incarichi di sostegno da GPS di II fascia pur in assenza del titolo di specializzazione e a fronte di punteggio inferiore. Le ricorrenti avevano, quindi, chiesto, anche in via cautelare, che il Tribunale dichiarasse l'illegittimità delle revoche dei contratti disposte nei loro confronti e, per l'effetto, riconoscesse il loro diritto alla reintegrazione e/o alla riattribuzione del posto di lavoro dal 9.12.2021 al 30.06.2022, con conseguente riconoscimento del predetto periodo ai fini giuridici, previdenziali ed economici, ovvero con il riconoscimento del punteggio per gli interi periodi di supplenza, nonché il pagamento dei trattamenti stipendiali residui, ovvero degli emolumenti non pagati in virtù dell'illegittima interruzione dei rapporti, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno, patrimoniale e non, da valutarsi in corso di causa, con conseguente condanna dell'Amministrazione. In via subordinata, avevano chiesto che fosse dichiarato il loro diritto ad essere destinatarie di un contratto a tempo determinato sul sostegno - classe di concorso ADSS
· di durata annuale, nella provincia di CP, illegittimamente attribuito ai docenti di II fascia
-
non specializzati sul sostegno. In via ulteriormente subordinata, che venisse accertato e dichiarato il loro diritto ad essere destinatarie di un contratto a tempo determinato sul sostegno ADSS di durata annuale, eventualmente disponibile all'esito della procedura di urgenza, all'interno della Provincia di CP 3 Si era costituito in giudizio il Controparte_5
[...] VII AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI TARANTO eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito e contestando nel merito gli avversi assunti. In particolare, aveva sottolineato che l'UST di CP , in esecuzione di una ordinanza cautelare del Tar Lazio, con provvedimento del 12.10.2021 aveva inserito le ricorrenti (in origine escluse per difetto di idoneo titolo di specializzazione) in graduatoria, ciascuna col punteggio di 8, assegnandole su due cattedre di sostegno che medio tempore si erano liberate a seguito della sopravvenuta esclusione dalle graduatorie di altrettanti aspiranti muniti di titoli esteri non riconosciuti ( Persona 1 con 60 punti, e Persona_2 con 49); aspiranti dapprima inseriti sulla base di decreto cautelare del '
Tar Lazio del 20.08.2021 ed assegnati alle sedi in questione, e poi, estromessi sulla base di ordinanza cautelare del Tar Lazio del 06.10.2021 a loro sfavorevole. Successivamente, per effetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n.6462/21 del 3.12.2021 erano stati reintegrati con provvedimento del 9.12.2021 nelle GPS, ed erano state ripristinate le loro precedenti posizioni con riassegnazione delle cattedre loro tolte, previa parallela revoca dei contratti delle ricorrenti, le quali vantavano comunque punteggio minore rispetto ad essi. Il CP 1 aveva dedotto, inoltre, che la mancata riassegnazione delle ricorrenti su altra cattedra di sostegno era ascrivibile ad un errore di fondo imputabile non all'Amministrazione, ma alle stesse ricorrenti che, nella domanda di inserimento in GPS, non avevano inserito alcuna sede per le graduatorie di istituto e, conseguentemente, quando al 9.12.2021 non erano più disponibili posti di sostegno, non avevano potuto essere nominate dai Dirigenti scolastici da ordinarie graduatorie di istituto. Eccepita, infine l'infondatezza della domanda risarcitoria, aveva concluso per il rigetto della domanda avversa.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, rigettata preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto infondate sia la domanda attinente al diritto di permanere sul posto di lavoro per la durata prevista per i contratti stipulati, sia quella di risarcimento del danno, affermando che nella fattispecie in esame si era verificata la circostanza prevista nelle clausole risolutive contrattuali giacché, a seguito del provvedimento del Consiglio di Stato e della conseguente riformulazione delle graduatorie, erano stati individuati due nuovi aventi diritto alle cattedre in relazione alle quali erano stati conferiti gli incarichi di supplenza. Ha ritenuto altresì infondata la domanda subordinata di assegnazione di nuovi incarichi a tempo determinato, rilevando che gli incarichi di supplenza conferiti a docenti collocati in II fascia, e quindi sprovvisti del titolo di specializzazione sul sostegno, di cui le ricorrenti avevano eccepito l'illegittimità, erano stati conferiti sin dal 2.12.2021, ovvero prima della risoluzione dei contratti stipulati dalle istanti, avvenuta il 10.12.2021, data a partire dalla quale esse avrebbero potuto essere destinatarie di nuovi incarichi. Conseguentemente non era stato violato alcun criterio di precedenza nell'assegnazione delle supplenze.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello Parte 2 e Parte 1 lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, rispetto alla quale quella di accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto si poneva solo come presupposto logico giuridico. Hanno inoltre censurato l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, aveva affermato la legittimità dell'applicazione della clausola risolutiva in favore dell'avente diritto e ai danni delle appellanti e, dall'altro, non aveva applicato la stessa clausola a loro favore in attuazione del loro diritto a conseguire altro contratto spettante per ordine di graduatoria, in luogo di altri candidati che nel frattempo avevano avuto l'assegnazione del posto con minor punteggio. In particolare le appellanti hanno sostenuto che, una volta riconosciuto per gli altri due aspiranti ( Per 2 e Per 1 il diritto alla reintegra nel posto precedentemente assegnato, il Giudice avrebbe dovuto parimenti riconoscere il loro diritto ad essere destinatarie di un contratto a tempo determinato sul sostegno per docenti di II fascia non specializzati e hanno chiesto risarcimento del danno ex art.1218 c.c.
Hanno riproposto, quindi le domande formulate con il ricorso in primo grado. All'udienza del 15.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, questa Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
I motivi di censura vengono esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione logico-giuridica tra gli stessi esistente. Parte 1 e Parte 2E' pacifico, oltre che documentato, che
(che a luglio 2021, epoca della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze, non avevano ancora ricevuto, da parte del competente Controparte 6 , il riconoscimento della validità del titolo di specializzazione conseguito all'estero per l'insegnamento speciale su posti di sostegno) siano state inserite nelle predette
GPS quali docenti di scuola secondaria di II grado, per l'anno scolastico 2021-2022, in attuazione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n.5253/2021 del 6.10.2021 e che, ciascuna in possesso di un punteggio pari ad 8, sono state assegnate a due cattedre che, nel frattempo, si erano rese disponibili, in quanto i due originari assegnatari, i docenti Per 2 e Per 1 rispettivamente con punti 49 e 60, pure loro aventi titolo estero di specializzazione, nel frattempo erano divenuti destinatari di un provvedimento giurisdizionale negativo del TAR Lazio.
I contratti di assunzione a tempo determinato fino al 30.6.2022- delle insegnanti Pt 2 (stipulati rispettivamente il 13.10.2021 e il 14.10.2021) contengono una Pt 1 e clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione nel caso di individuazione di nuovo avente diritto a seguito dell'approvazione di nuove graduatorie.
Per la predetta clausola l'evento idoneo a determinare lo scioglimento e la cessazione del rapporto anteriormente alla scadenza del termine del 30.6.2022, è costituito dall'individuazione di aspiranti aventi maggior titolo alla copertura di quei posti in base alla graduatoria, laddove il riferimento testuale alle “nuove graduatorie" va inteso non necessariamente come graduatorie integralmente rifatte, ma come graduatorie nelle quali vengano nelle more riconosciuti, a favore di altri soggetti, punteggi migliori rispetto a quelle delle docenti contraenti, tali da determinare una differente individuazione soggettiva degli aventi diritto a quei posti.
Nel caso in esame risulta che l'ordinanza del TAR Lazio n.5260 del 6.10.2021, sfavorevole ai docenti Per 2 e Per 1 è stata riformata dal Consiglio di Stato, che con ordinanza n.6462/2021 del 3.12.2021 ha accolto in sede cautelare il gravame dei predetti docenti e ha determinato il loro reinserimento nelle graduatorie GPS nelle loro precedenti posizioni. Allorchè i docenti Per_2 Per_1 hanno recuperato le loro precedenti posizioni in graduatoria, corrispondenti a punteggi maggiori rispetto a quelli delle ricorrenti Pt 1 e Pt 2 si è in concreto verificato l'evento al quale i due contratti di assunzione al lavoro del 13 e 14 ottobre 2021 ricollegava la risoluzione dei relativi rapporti. Ne consegue che l'attuazione di tale clausola contrattuale, con la conseguente cessazione dei rapporti di lavoro delle ricorrenti, non può ritenersi illegittima, né illecita, e quindi non può costituire fonte di responsabilità e di risarcimento del danno.
Le appellanti si dolgono anche del fatto che, successivamente alla risoluzione dei loro contratti avvenuta in favore dei docenti Per 2 e Per_1 per effetto indiretto del provvedimento giudiziale da essi ottenuto, l'Amministrazione scolastica non abbia adottato provvedimenti analoghi anche a loro favore, sulla base del provvedimento cautelare positivo già reso dal TAR su loro istanza, individuando altri posti a cui esse avrebbero avuto diritto.
Tale censura risulta infondata e del tutto generica, non essendo stati indicati dalle appellanti quali fossero gli eventuali docenti che avevano nella stessa graduatoria minori titoli, ossia punteggi inferiori al loro e che tuttavia avevano avuto l'assegnazione di un posto a termine;
né esse hanno provato che tali eventuali docenti siano stati destinatari di contratti di assunzione al lavoro contenenti analoga clausola risolutiva espressa.
In mancanza di tali elementi di allegazione e di prova, non può ritenersi fondata la tesi delle appellanti, secondo cui in attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza, a loro favorevole, del TAR Lazio n.5387 del 2.5.2022 l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere al rifacimento di tutte le operazioni di conferimento dei posti, ora per allora, a decorrere dal 3.9.2021.
Ne consegue che, non essendo ravvisabile una condotta dell'Amministrazione configurabile come inadempiente o illecita, deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni.
L'appello deve quindi essere rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali di questo grado sono regolate in base al principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente
-
pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 05/04/2023 da Parte 1 e
[...]
Parte_2 nei confronti di Controparte 7 avverso la sentenza del 27.12.2022 n.2719 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna le appellanti al pagamento in solido, in favore di parte appellata CP 8 delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi