TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2936/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] l'[...], ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio C.F._1
degli avvocati Teodoro RO, Giuliana Murino, Giorgio RO e
RI RO, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2024 la signora ha Parte_1
convenuto in giudizio l per richiedere la condanna del predetto CP_1
Istituto al pagamento degli arretrati sull'indennità di accompagnamento,
pagina 1 a lei spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così come riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Cagliari.
A fondamento della domanda ha rilevato che, una volta ottenuto il decreto di omologa, in relazione al requisito per l'accesso alla prestazione avente natura reddituale, in un'ottica di leale collaborazione, aveva provveduto ad inviare all' il c.d. modello AP70 in data CP_1
9.5.2024.
Tuttavia, alla data di deposito del ricorso, era inutilmente decorso il termine di legge di 120 giorni - anche qualora tale termine venisse fatto decorrere dall'invio dell'AP70, come indicato dalle pronunce della
Suprema Corte – previsto dalla legge per il pagamento degli arretrati.
Ed infatti, con nota del 2.8.2024 l' aveva informato la ricorrente di CP_1
aver determinato l'importo dovuto a titolo di arretrati, per il periodo dal
1.3.2022 al 31.8.2024, e di avere messo in pagamento la prima rata di pensione, relativa alla mensilità di settembre 2024, con valuta 2 agosto
2024, senza tuttavia indicare quando avrebbe corrisposto gli arretrati.
2. L' si è costituito in giudizio, rilevando di aver proceduto al CP_1
pagamento degli arretrati, con accredito delle somme dovute, nel cedolino di dicembre 2024, in seguito alle necessarie operazioni di verifica delle pendenze presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ha quindi concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, ovvero comunque contenute nei limiti di legge, stante la semplicità della causa.
3. Parte ricorrente ha confermato il pagamento degli arretrati, osservando come fosse tuttavia avvenuto in data successiva al deposito del ricorso.
Ha inoltre osservato come fosse errato il calcolo degli interessi legali effettuato dall' . CP_1
Sul punto ha rilevato che nel modello TP/150 era stata indicata, quale data di decorrenza degli interessi legali, il 20.11.2024, laddove il modello
AP70 era stato inviato, come documentato in atti, il 9.5.2024.
pagina 2 Avuto conto che, secondo l'indirizzo fatto proprio anche da questo
Tribunale, gli interessi legali iniziano a decorrere a partire dal 120° giorno successivo al perfezionamento della domanda anche in ordine al requisito reddituale, che nel caso di specie coincide con l'invio del modello AP70, la data corretta di decorrenza degli interessi legali avrebbe dovuto essere il 6.9.2024.
Ha quindi da ultimo concluso affinché il Tribunale volesse:
- dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e al pagamento della prestazione e dei relativi ratei arretrati, per avvenuto adempimento in corso di causa;
- condannare tuttavia l' al pagamento degli interessi legali sugli CP_1
arretrati corrisposti, calcolati con decorrenza dal 121° giorno successivo all'invio del modello AP70 (e quindi dal 6.9.2024) sino all'effettivo saldo (2.12.2024), previa detrazione dell'acconto di euro 11,92 già versato.
*******
4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti a tale riguardo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per quanto concerne gli arretrati sulla prestazione.
5. La materia del contendere non è invece cessata per quanto concerne gli interessi legali dovuti sugli arretrati.
Ai sensi dell'art. 445-bis, quinto comma, secondo periodo, c.p.c., “Il decreto [di omologa], non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La disposizione sopra citata, secondo l'orientamento che qui si condivide, viene interpretata nel senso che la decorrenza del termine di
120 giorni, previsto per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione
pagina 3 dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione CP_1
della prestazione (Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 2 agosto 2021, n.
22089).
A tal proposito si rileva che la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' CP_1
anche dei requisiti diversi da quello sanitario, mediante la ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120 giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello
AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza sopra citata).
Nel caso di specie, si osserva che il predetto modello AP70 è stato inviato in data 9.5.2024, senza che l' abbia provveduto entro il CP_1
termine di 120 giorni al pagamento degli arretrati.
Gli arretrati, insieme con gli interessi, sono stati corrisposti con il cedolino di dicembre 2024, con data valuto 2.12.2024.
Né l' ha indicato le ragioni per le quali le richiamate operazioni di CP_1
verifica delle pendenze presso l'Agenzia Entrate Riscossione hanno, in concreto, necessitato di un tempo maggiore rispetto a quello di 120 giorni previsto dalla legge.
pagina 4 Ne consegue che il ritardo nell'erogazione degli arretrati sulla prestazione è imputabile all' . CP_1
Dal modello TP/150 prodotto dall' risulta che gli interessi sono stati CP_1
fatti decorrere a partire dalla data del 20.11.2024 (v. il campo “Dec. interessi legali 20/11/2024”).
E tuttavia, la data corretta di decorrenza degli interessi legali avrebbe dovuto essere il 6.9.2024, tenuto conto del termine di 120 giorni decorrente dall'invio del modello AP70.
Su tale questione è stato espressamente richiesto all' di fornire CP_1
chiarimenti in merito, ma l' non li ha resi. CP_1
È quindi evidente l'errore in cui è incorso l' nel calcolo degli CP_1
interessi.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento, a titolo di CP_1
interessi legali, della somma di euro 82,42, pari alla differenza tra la somma erroneamente indicata nel cedolino di dicembre 2024 (euro
11,92) e quella calcolata sul capitale di euro 15.832,80, per il periodo dal
6.9.2024 al 2.12.2024 (euro 94,34).
6. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto, altresì della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, come si è già visto, il predetto modello AP70 è stato inviato in data 9.5.2024, senza che l' abbia provveduto entro il CP_1
termine di 120 giorni al pagamento degli arretrati.
Il pagamento degli arretrati è infatti avvenuto nel dicembre 2024, e quindi in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Inoltre, l' ha errato nel calcolo degli interessi legali. CP_1
In considerazione di quanto osservato, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi
pagina 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 5.200,01 a euro
26.000,00) in rapporto al valore degli arretrati (euro 15.832,80), con liquidazione dei compensi ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014, precisando che la predetta misura viene determinata in ragione della natura seriale della controversia e del limitato numero degli allegati da consultare.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda il pagamento degli arretrati sull'indennità di accompagnamento dovuta alla ricorrente;
2) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
di euro 82,42 a titolo di interessi legali;
3) condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 43,00 per spese di contributo unificato e in euro 2.831,85 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 31.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 6