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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 502/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Manno, Parte_1 per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Cortelli, per procura generale alle liti per atto Notaio del 9/9/2019, Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive, ferie. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia. Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di esserne tuttora dipendente, lamentava la CP_1 avvenuta corresponsione di una retribuzione inferiore a quella spettante per i periodi di ferie goduti, sin dalla instaurazione del rapporto, in quanto calcolata senza tenere conto di tutte le indennità erogate in modo continuativo e stabile ogni mese lavorativo. Richiamati estesamente i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ed esclusa la prescrizione, il ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità del contegno tenuto da per CP_1 aver questa omesso di considerare, ai fini della retribuzione corrisposta a parte ricorrente durante il periodo di ferie, le seguenti voci:
1. dal gennaio 2008 sino al dicembre 2024, l'indennità turni avvicendati, la maggiorazione prevista per il turno domenicale, l'indennità per turno notturno e per straordinario feriale;
2. dal gennaio 2008 al dicembre 2015 l'indennità di presenza, l'indennità agente unico, l'indennità evitati sinistri, l'indennità di ristrutturazione e l'indennità personale viaggiante;
3. dal gennaio 2016 al dicembre 2023 l'indennità per turno a nastro 30 e 32; e, per l'effetto, condannare l'azienda a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive derivate delle denunciate omissioni ed ammontanti a complessivi € 3.461,84, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo”, oltre refusione delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese in quanto infondate e, comunque, in via CP_1 subordinata, parzialmente prescritte, sicché contestati i conteggi, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Solo in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, domandava di voler “ridurre la domanda stessa secondo i conteggi dell e di CP_1 conseguenza dichiararne l'ammontare specificato nei conteggi allegati”, in motivazione quantificati nell'importo di € 2.038,77. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi. Con successivi conteggi autorizzati, la parte ricorrente, parzialmente aderendo ai rilievi di riduceva la domanda all'importo di € CP_1
2.907,00. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, parte ricorrente, al fine di agevolare la decisione e in considerazione del lieve discostamento contabile, aderiva ai nuovi conteggi di controparte, riducendo ulteriormente la domanda all'importo di € 2.352,43.
2. La giurisprudenza comunitaria. La parte ricorrente ha agito in giudizio domandando l'applicazione del principio consolidatosi nella giurisprudenza unionale, secondo cui i lavoratori hanno diritto a ferie annuali retribuite con un trattamento economico paragonabile a quello goduto nei periodi di esercizio dell'attività lavorativa. Dopo essere stato già affermato dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 16/3/2006 nelle cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_2
2 e altri, il principio del necessario mantenimento della retribuzione nel Per_3 periodo di ferie godute è stato ribadito con sentenza del 20/1/2009, nelle cause C-350/06 e C- 520/06, e altri, e, successivamente, con la nota Persona_4 sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri, ove si legge: Per_5
“19 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. Persona_6 pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto 58). Persona_4
20 Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60).
21 Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25 All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore
3 diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. 26 A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze Robinson-Steele e a., punto 58 e Schultz-Hoff, punto 60)” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri). Per_5
3. La giurisprudenza italiana di legittimità. La Corte di Cassazione italiana si è fatta interprete di tali principi, nella considerazione che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, di talché i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce fonte ulteriore del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). La Suprema Corte ha riconosciuto che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE Per_5
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
4 In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_7
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 14089 del 21/5/2024).
Richiamata tale pronuncia e testualmente ribaditi i principi in essa affermati, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in quel caso instaurata da lavoratori dipendenti di la Corte ha recentemente osservato Controparte_2 che “a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in analoga controversia che CP_2 aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, CP_3
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (cfr. Cassazione, Sezione
5 Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025). In sintesi, deve ritenersi che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. Essa deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da non essere solo paragonabile, bensì da “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C- 155/10, e altri, cit.). Per_5
4. La questione del travalicamento delle materie di competenza dell'Unione. La difesa di a sostenuto la non vincolatività delle decisioni CP_1 della Corte di Giustizia invocate da parte ricorrente, in quanto dettate nella materia retributiva, riservata alla competenza degli Stati membri. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto, la Corte di Giustizia non ha affatto fornito una interpretazione esulante dalle materie di competenza dell'Unione. Piuttosto, come noto, l'articolo 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. L'articolo 7 della Direttiva CE 2003/88, in conformità, prevede specificamente che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”, precetto corrispondentemente recepito dall'articolo 10 del D.Lgs n. 66/2003. Di talché la Corte di Giustizia, intendendo assicurare il diritto dei lavoratori al periodo di ferie annuali retribuite, ha indicato che la retribuzione corrisposta deve essere quantomeno paragonabile a quella ordinariamente percepita dal medesimo lavoratore, al fine di scongiurare un paventato effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, per ragioni economiche. L'intervento giurisprudenziale eurounitario, pertanto, è inteso ad assicurare l'effettività delle condizioni di tutela dei lavoratori, materia di competenza unionale. 4.1 Tanto ciò è vero che, in fattispecie sovrapponibile, la Suprema Corte ha già ritenuto che il Giudice europeo non abbia travalicato i limiti della competenza unionale, essendosi piuttosto limitato a delineare un concetto di retribuzione per ferie europea “sotto un profilo teleologico”, indicando l'osservanza di un risultato, il cui esito deve essere poi valutato in concreto secondo gli ordinamenti degli Stati: “Al riguardo, e anche per sottolineare
6 l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie - la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 2000/79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio
7 2009, C-350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20216 del 23/6/2022).
5. La posizione del ricorrente. Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di Parte_1 CP_4
in seguito fusa per incorporazione in dal 2/3/2000, con
[...] CP_1 qualifica professionale di Operatore di esercizio. Al suo rapporto di lavoro si applica il C.C.N.L. Controparte_5
5.1 La parte ricorrente ha esposto che la struttura della sua retribuzione è stata incisivamente modificata dagli accordi aziendali del 2015, i quali, tra l'altro, hanno disposto il conglobamento delle indennità fisse nel c.d. ERA 1, il conglobamento di alcune indennità variabili nel c.d. ERA 2, l'abolizione di talune indennità variabili e l'introduzione di altre nuove in sostituzione. A decorrere dal 2015, le indennità variabili confluite nel c.d. ERA 2 sono state erogate anche durante il periodo di ferie. Quanto alle indennità non corrisposte durante il periodo di ferie, la parte ricorrente le ha suddivise in:
1) indennità abolite dagli accordi del 2015, quali l'indennità di presenza, l'indennità agente unico, l'indennità evitati sinistri, l'indennità di ristrutturazione e l'indennità personale viaggiante, dal 2014 confluite nel c.d. ERA 2;
2) indennità introdotte con gli accordi del 2015 e del 2019, mai computate nella retribuzione feriale, quale l'indennità per turni a nastro 30, 32 e 45;
3) indennità ante 2015, non abolite dagli accordi e dunque tuttora presenti nella retribuzione di parte ricorrente, quali maggiorazione per lavoro notturno, indennità turni avvicendati, indennità lavoro domenicale e lo straordinario feriale.
6. Le indennità rivendicate per il calcolo della retribuzione durante i periodi di ferie fruiti. Parte ricorrente ha agito in giudizio domandando di voler includere, nel computo della retribuzione di riferimento per il calcolo di quella da erogarsi per tutti i giorni di ferie maturati, pari al numero di 31 l'anno, oltre alle voci retributive fisse o già computate, anche le seguenti indennità, rilevabili con continuità dai suoi cedolini stipendiali: a) per il periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2015, in cui ha disimpegnato le mansioni di operatore di esercizio: indennità agente unico, indennità presenza,
8 indennità ristrutturazione, indennità personale viaggiante, indennità turni avvicendati, indennità evitati sinistri, indennità domenicale, indennità lavoro straordinario;
b) per il periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2024, in cui ha comunque disimpegnato le mansioni di operatore di esercizio: indennità turni avvicendati, indennità domenicale, indennità turni a nastro feriale 30 e indennità turni a nastro feriale 32. 6.1 In ordine alle indennità rivendicate da parte ricorrente non risultano pronunce espresse della Suprema Corte, la quale, piuttosto, nelle sentenze richiamate, si è pronunciata specificamente sulle voci “indennità di utilizzazione professionale” e “indennità di assenza dalla residenza”. Tuttavia, la valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale di ciascuna delle voci rivendicate deve essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, sopra richiamati. Di talché, poiché la Corte di Giustizia ha affermato che:
- l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, poiché una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione;
- qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
- durante le ferie annuali retribuite devono essere corrisposti gli elementi della retribuzione correlati “all'esecuzione delle mansioni” o al loro
“espletamento”, non può che ritenersi che il mancato computo di tutte le voci rivendicate nel presente giudizio nella base di calcolo della retribuzione da erogarsi per le giornate di ferie fruite violi i principi sopra esposti, essendo tutte legate all'espletamento delle mansioni di operatore di servizio, dirette a compensare l'incomodo connesso alle mansioni specificamente disimpegnate. Il loro mancato computo priva, pertanto, il lavoratore in ferie di una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i giorni lavorati ed è suscettibile di avere un effetto dissuasivo alla regolare fruizione del congedo. D'altro canto, è pacifico che dette voci siano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga versate in atti.
9 Né, sotto altro profilo, alcuna di esse ha funzione di rimborso spese, essendo, piuttosto, volte a compensare il lavoratore dal disagio derivante dallo svolgimento tipico delle proprie mansioni, disimpegnate su turni a ciclazione fissa, anche festivi e notturni. 6.2 In primo luogo si osserva che l'indennità di presenza e l'indennità di ristrutturazione sono state dal 2015 conglobate nella c.d. sicché vengono Pt_3 erogate anche in periodo di ferie;
per il pregresso, la circostanza che esse siano strettamente legate alla presenza in turno giornaliero e l'avvenuto successivo riconoscimento da parte datoriale induce a ritenere dovessero essere sin dall'inizio computate nella retribuzione feriale. Quanto alle indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, si tratta di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia dei mezzi su cui presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità di parte ricorrente, essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di svolgimento della sua prestazione professionale tali emolumenti siano erogati con una certa prevedibilità, avuto riguardo all'articolazione oraria su turni e all'obbligatorietà dello straordinario in talune ipotesi, come quella del ritardo del servizio, evenienza non infrequente nel trasporto cittadino. Di talché il lavoro notturno è obbligatorio, intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni del personale viaggiante – diversamente non circolerebbero i mezzi notturni – ed è prestato con regolarità, anche se con incidenza variabile, dovuta alla articolazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato;
analogamente è a dirsi per il lavoro domenicale e festivo, parimenti obbligatorio e dal ricorrente svolto regolarmente, come agevolmente verificabile dall'esame delle buste paga, non subendo il servizio di trasporto cittadino sospensioni neppure nelle domeniche e nei giorni di festa. Quanto alla indennità per lavoro straordinario su turno, si tratta di quello non già volontariamente scelto dal lavoratore, bensì necessariamente connesso ad una precisa scelta organizzativa aziendale, in relazione al quale “va considerato che (...) in relazione all'organizzazione del lavoro dettata da una precisa scelta della società (...) il tempo di lavoro (...) si connota per turni fissi e predeterminati, tali da imporre sempre (...) lo svolgimento di lavoro straordinario (notturno e diurno). Ne deriva che se si accogliesse la tesi della ricorrente, certamente il risultato non sarebbe conforme né alla direttiva comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia U.E. nelle sentenze citate dalla Corte territoriale, né all'art. 36 Cost. Infatti, la retribuzione che verrebbe percepita durante il periodo feriale sarebbe di molto inferiore a quella percepita durante il periodo di lavoro. Quindi non sarebbe neppure
10 “paragonabile” a quest'ultima, sicché il lavoratore sarebbe in concreto indotto a rinunziare alle ferie pur di non perdere un'apprezzabile parte del suo trattamento retributivo (...) Dunque il giudice è chiamato a verificare se la clausola collettiva sulla retribuzione delle ferie, combinata con la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del dipendente, possa indurre il lavoratore a rinunziare alle ferie. In presenza di questo rischio la clausola collettiva dovrà essere considerata nulla e quindi ben può (anzi deve) il giudice determinare la retribuzione spettante durante le ferie includendovi i compensi per lavoro straordinario e notturno qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28496 del 10/10/2023). Sempre connesse alla normale articolazione dei turni di lavoro risultano l'indennità turni avvicendati, riconosciuta al personale che effettua turni in ciclazione, l'indennità turno a nastro feriale 30 e l'indennità turno a nastro feriale 32, riconosciute se, dal lunedì al sabato, il lavoratore deve svolgere due turni consecutivi separati da una pausa non retribuita, rispettivamente che non superano o che superano le 8 ore complessive. Connesse alla tipologia delle mansioni svolte sono, poi, l'indennità agente unico, riconosciuta per la maggiore onerosità del lavoro svolto senza ausili, l'indennità personale viaggiante e l'indennità evitati sinistri, riconosciute al personale adibito a mansioni in movimento, legata alla presenza e all'onerosità della mansione.
Di talché, conclusivamente, risultando tutti gli emolumenti rivendicati connessi alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per come ordinariamente disimpegnata ed articolata su turni, essi vanno tutti inclusi nella base di calcolo della retribuzione spettante al ricorrente durante il periodo di ferie. 6.3 D'altro canto, nonostante l'articolo 4 dell'accordo di rinnovo contrattuale del 10/5/2022 abbia istituito una nuova “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8 al giorno, con decorrenza dall'1/7/2022 che “sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”, tuttavia, tale indennità non risulta erogata al ricorrente nel periodo oggetto di giudizio, come evincibile dalle buste paga. La sua istituzione, pertanto, non muta il quadro giuridico ricostruito, non risultando applicata nel periodo rivendicato.
7. I conteggi. Al fine di calcolare la retribuzione omessa da parte datoriale nei periodi di ferie, la parte ricorrente ha moltiplicato il valore di ogni indennità rivendicata per ciascun giorno di ferie maturato, nella misura di 31 l'anno. Preso atto della avversa censura, nei successivi conteggi ha più
11 correttamente rideterminato il computo avendo a riferimento i giorni di ferie effettivamente goduti, risultanti dalle buste paga. Una volta applicato il divisore contrattuale 26, ha a sua volta CP_1 riformulato i propri conteggi e, pur ribadendo la contestazione nel merito sulla spettanza delle indennità rivendicate, nel caso in cui ritenute applicabili anche le indennità legate al tipo di prestazione, le ha quantificate complessivamente nell'importo di € 2.352,43, somma indicata in modifica delle conclusioni rassegnate in via subordinata. La parte ricorrente, al mero fine di agevolare la decisione, scongiurando la necessità del ricorso a perizie, preso atto della ridotta discrepanza, ha dichiarato di aderire all'avverso conteggio, concludendo per l'accoglimento del ricorso, con condanna della parte datoriale alla corresponsione della somma da ultimo indicata, risultante dai suoi stessi conteggi. Una volta riconosciuto, nel merito, l'obbligo di computare tutte le indennità rivendicate, sopra elencate, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi al ricorrente durante i giorni di ferie effettivamente goduti, all'importo indicato, sul quale le parti hanno convenuto, deve limitarsi la condanna, risultando i conteggi correttamente elaborati, scevri da errori contabili e calcolati sulla scorta dei valori indicati nella contrattazione collettiva aziendale, per l'importo di ciascuna indennità.
8. L'effetto dissuasivo. I conteggi sui quali le parti hanno, alfine, convenuto risultano peraltro utili anche per indagare - a confutazione della prospettazione datoriale - se l'ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, possa avere l'effetto potenzialmente dissuasivo paventato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Come già condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Roma, con motivazioni che esattamente si condividono, “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua. Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso
12 intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17
). Parte_2
A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
13 In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 3006/2023). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025, cit.).
9. La prescrizione. Deve, infine, essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, dovendosi richiamare la recente, ma consolidata giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'articolo 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso in esame - la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione (cfr.
Cass. n. 26246/2022). Ancora di recente, in fattispecie sovrapponibile, relativa alla retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie al personale navigante dipendente di compagnia aerea, la Suprema Corte ha ribadito che “per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4372 del 19/2/2024). Come affermato dai giudici di legittimità, nella vigenza della legge n. 92/2012, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria “forte” o
“debole”, o solo indennitaria - che gli può essere somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicché è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
14 In applicazione di tale principio, possono considerarsi prescritti unicamente gli eventuali crediti maturati dai lavoratori in epoca antecedente al 18/7/2007 – 5 anni prima della entrata in vigore della legge n. 92/2012 - mentre, per quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva. 9.1 Né ha pregio l'argomento di parte resistente secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel R.D. n. 148/1931, con la conseguenza che sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui al novellato articolo 18 (cfr., in senso conforme, Corte di Appello di Bari n. 212 del 18/3/2025). Occorre ricordare, in primo luogo, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal
D.Lgs. n. 165/2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Ritiene il decidente che non costituisca garanzia sufficiente per il lavoratore, tale da escutere il metus, l'esistenza di una disciplina normativa di settore - Regolamento allegato “A” al R.D. n. 148/1931 - idonea a garantire un trattamento di stabilità dell'impiego e ad assicurare la tutela giudiziaria in sede amministrativa o ordinaria. Preme evidenziare come la Legge n. 92/2012 non preveda alcuna eccezione alla piena operatività della rinnovata disciplina dei licenziamenti e delle connesse tutele anche nei riguardi dei dipendenti del comparto degli autoferrotranvieri (cfr. in tal senso, Corte di Appello di Palermo, n. 41 del 9/3/2025). Invero gli articoli 53 e ss. dell'Allegato A al R.D. n. 148/1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche disposizioni legislative successive - delineano una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantista rispetto a quella prevista dalla Legge n. 300/1970 (Cass. n. 6765/2023), ma non incidono, limitandone e/o escludendone l'efficacia, sull'operatività della disciplina dell'articolo 18 Legge n. 300/1970 (come modificata dalla Legge n. 92/2012), con riferimento sia alle “tipologie” di licenziamento, sia alle diversificate tutele garantite al lavoratore illegittimamente licenziato (in tal senso, Cass. sent. n. 32500/2018). In virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge n. 300/1970 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento invalido di un autoferrotranviere (Cass. sent. n. 6057/2000; Cass. sent. n.11547/2012). 9.2 Conclusivamente, pertanto, alcuna prescrizione si è maturata nella fattispecie in esame, nella quale i crediti retributivi rivendicati sono tutti successivi al 18/7/2007.
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10. Conclusioni. Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di quanto sopra, con accertamento del diritto del ricorrente alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità continuativamente percepite, sopra elencate, risultanti dalle buste paga. Per l'effetto, il datore di lavoro deve essere condannato a corrispondere al ricorrente un'integrazione retributiva complessiva pari € 2.352,43, per gli anni 2008-2024, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/01/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
11. Spese di lite. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità continuativamente percepite, sopra elencate, risultanti dalle buste paga e, per l'effetto, condanna a corrispondergli l'importo di € CP_1
2.352,43, per gli anni 2008-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Roma, 8 aprile 2025 Il Giudice
Laura Cerroni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 502/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Manno, Parte_1 per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Cortelli, per procura generale alle liti per atto Notaio del 9/9/2019, Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive, ferie. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia. Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di esserne tuttora dipendente, lamentava la CP_1 avvenuta corresponsione di una retribuzione inferiore a quella spettante per i periodi di ferie goduti, sin dalla instaurazione del rapporto, in quanto calcolata senza tenere conto di tutte le indennità erogate in modo continuativo e stabile ogni mese lavorativo. Richiamati estesamente i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ed esclusa la prescrizione, il ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità del contegno tenuto da per CP_1 aver questa omesso di considerare, ai fini della retribuzione corrisposta a parte ricorrente durante il periodo di ferie, le seguenti voci:
1. dal gennaio 2008 sino al dicembre 2024, l'indennità turni avvicendati, la maggiorazione prevista per il turno domenicale, l'indennità per turno notturno e per straordinario feriale;
2. dal gennaio 2008 al dicembre 2015 l'indennità di presenza, l'indennità agente unico, l'indennità evitati sinistri, l'indennità di ristrutturazione e l'indennità personale viaggiante;
3. dal gennaio 2016 al dicembre 2023 l'indennità per turno a nastro 30 e 32; e, per l'effetto, condannare l'azienda a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive derivate delle denunciate omissioni ed ammontanti a complessivi € 3.461,84, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo”, oltre refusione delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese in quanto infondate e, comunque, in via CP_1 subordinata, parzialmente prescritte, sicché contestati i conteggi, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Solo in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, domandava di voler “ridurre la domanda stessa secondo i conteggi dell e di CP_1 conseguenza dichiararne l'ammontare specificato nei conteggi allegati”, in motivazione quantificati nell'importo di € 2.038,77. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi. Con successivi conteggi autorizzati, la parte ricorrente, parzialmente aderendo ai rilievi di riduceva la domanda all'importo di € CP_1
2.907,00. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, parte ricorrente, al fine di agevolare la decisione e in considerazione del lieve discostamento contabile, aderiva ai nuovi conteggi di controparte, riducendo ulteriormente la domanda all'importo di € 2.352,43.
2. La giurisprudenza comunitaria. La parte ricorrente ha agito in giudizio domandando l'applicazione del principio consolidatosi nella giurisprudenza unionale, secondo cui i lavoratori hanno diritto a ferie annuali retribuite con un trattamento economico paragonabile a quello goduto nei periodi di esercizio dell'attività lavorativa. Dopo essere stato già affermato dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 16/3/2006 nelle cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_2
2 e altri, il principio del necessario mantenimento della retribuzione nel Per_3 periodo di ferie godute è stato ribadito con sentenza del 20/1/2009, nelle cause C-350/06 e C- 520/06, e altri, e, successivamente, con la nota Persona_4 sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri, ove si legge: Per_5
“19 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. Persona_6 pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto 58). Persona_4
20 Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60).
21 Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25 All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore
3 diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. 26 A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze Robinson-Steele e a., punto 58 e Schultz-Hoff, punto 60)” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C-155/10, e altri). Per_5
3. La giurisprudenza italiana di legittimità. La Corte di Cassazione italiana si è fatta interprete di tali principi, nella considerazione che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, di talché i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce fonte ulteriore del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). La Suprema Corte ha riconosciuto che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE Per_5
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
4 In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_7
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 14089 del 21/5/2024).
Richiamata tale pronuncia e testualmente ribaditi i principi in essa affermati, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in quel caso instaurata da lavoratori dipendenti di la Corte ha recentemente osservato Controparte_2 che “a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in analoga controversia che CP_2 aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, CP_3
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (cfr. Cassazione, Sezione
5 Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025). In sintesi, deve ritenersi che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. Essa deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da non essere solo paragonabile, bensì da “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 15/9/2011, nella causa C- 155/10, e altri, cit.). Per_5
4. La questione del travalicamento delle materie di competenza dell'Unione. La difesa di a sostenuto la non vincolatività delle decisioni CP_1 della Corte di Giustizia invocate da parte ricorrente, in quanto dettate nella materia retributiva, riservata alla competenza degli Stati membri. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto, la Corte di Giustizia non ha affatto fornito una interpretazione esulante dalle materie di competenza dell'Unione. Piuttosto, come noto, l'articolo 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. L'articolo 7 della Direttiva CE 2003/88, in conformità, prevede specificamente che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”, precetto corrispondentemente recepito dall'articolo 10 del D.Lgs n. 66/2003. Di talché la Corte di Giustizia, intendendo assicurare il diritto dei lavoratori al periodo di ferie annuali retribuite, ha indicato che la retribuzione corrisposta deve essere quantomeno paragonabile a quella ordinariamente percepita dal medesimo lavoratore, al fine di scongiurare un paventato effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, per ragioni economiche. L'intervento giurisprudenziale eurounitario, pertanto, è inteso ad assicurare l'effettività delle condizioni di tutela dei lavoratori, materia di competenza unionale. 4.1 Tanto ciò è vero che, in fattispecie sovrapponibile, la Suprema Corte ha già ritenuto che il Giudice europeo non abbia travalicato i limiti della competenza unionale, essendosi piuttosto limitato a delineare un concetto di retribuzione per ferie europea “sotto un profilo teleologico”, indicando l'osservanza di un risultato, il cui esito deve essere poi valutato in concreto secondo gli ordinamenti degli Stati: “Al riguardo, e anche per sottolineare
6 l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie - la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 2000/79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio
7 2009, C-350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20216 del 23/6/2022).
5. La posizione del ricorrente. Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di Parte_1 CP_4
in seguito fusa per incorporazione in dal 2/3/2000, con
[...] CP_1 qualifica professionale di Operatore di esercizio. Al suo rapporto di lavoro si applica il C.C.N.L. Controparte_5
5.1 La parte ricorrente ha esposto che la struttura della sua retribuzione è stata incisivamente modificata dagli accordi aziendali del 2015, i quali, tra l'altro, hanno disposto il conglobamento delle indennità fisse nel c.d. ERA 1, il conglobamento di alcune indennità variabili nel c.d. ERA 2, l'abolizione di talune indennità variabili e l'introduzione di altre nuove in sostituzione. A decorrere dal 2015, le indennità variabili confluite nel c.d. ERA 2 sono state erogate anche durante il periodo di ferie. Quanto alle indennità non corrisposte durante il periodo di ferie, la parte ricorrente le ha suddivise in:
1) indennità abolite dagli accordi del 2015, quali l'indennità di presenza, l'indennità agente unico, l'indennità evitati sinistri, l'indennità di ristrutturazione e l'indennità personale viaggiante, dal 2014 confluite nel c.d. ERA 2;
2) indennità introdotte con gli accordi del 2015 e del 2019, mai computate nella retribuzione feriale, quale l'indennità per turni a nastro 30, 32 e 45;
3) indennità ante 2015, non abolite dagli accordi e dunque tuttora presenti nella retribuzione di parte ricorrente, quali maggiorazione per lavoro notturno, indennità turni avvicendati, indennità lavoro domenicale e lo straordinario feriale.
6. Le indennità rivendicate per il calcolo della retribuzione durante i periodi di ferie fruiti. Parte ricorrente ha agito in giudizio domandando di voler includere, nel computo della retribuzione di riferimento per il calcolo di quella da erogarsi per tutti i giorni di ferie maturati, pari al numero di 31 l'anno, oltre alle voci retributive fisse o già computate, anche le seguenti indennità, rilevabili con continuità dai suoi cedolini stipendiali: a) per il periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2015, in cui ha disimpegnato le mansioni di operatore di esercizio: indennità agente unico, indennità presenza,
8 indennità ristrutturazione, indennità personale viaggiante, indennità turni avvicendati, indennità evitati sinistri, indennità domenicale, indennità lavoro straordinario;
b) per il periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2024, in cui ha comunque disimpegnato le mansioni di operatore di esercizio: indennità turni avvicendati, indennità domenicale, indennità turni a nastro feriale 30 e indennità turni a nastro feriale 32. 6.1 In ordine alle indennità rivendicate da parte ricorrente non risultano pronunce espresse della Suprema Corte, la quale, piuttosto, nelle sentenze richiamate, si è pronunciata specificamente sulle voci “indennità di utilizzazione professionale” e “indennità di assenza dalla residenza”. Tuttavia, la valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale di ciascuna delle voci rivendicate deve essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, sopra richiamati. Di talché, poiché la Corte di Giustizia ha affermato che:
- l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, poiché una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione;
- qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
- durante le ferie annuali retribuite devono essere corrisposti gli elementi della retribuzione correlati “all'esecuzione delle mansioni” o al loro
“espletamento”, non può che ritenersi che il mancato computo di tutte le voci rivendicate nel presente giudizio nella base di calcolo della retribuzione da erogarsi per le giornate di ferie fruite violi i principi sopra esposti, essendo tutte legate all'espletamento delle mansioni di operatore di servizio, dirette a compensare l'incomodo connesso alle mansioni specificamente disimpegnate. Il loro mancato computo priva, pertanto, il lavoratore in ferie di una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i giorni lavorati ed è suscettibile di avere un effetto dissuasivo alla regolare fruizione del congedo. D'altro canto, è pacifico che dette voci siano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga versate in atti.
9 Né, sotto altro profilo, alcuna di esse ha funzione di rimborso spese, essendo, piuttosto, volte a compensare il lavoratore dal disagio derivante dallo svolgimento tipico delle proprie mansioni, disimpegnate su turni a ciclazione fissa, anche festivi e notturni. 6.2 In primo luogo si osserva che l'indennità di presenza e l'indennità di ristrutturazione sono state dal 2015 conglobate nella c.d. sicché vengono Pt_3 erogate anche in periodo di ferie;
per il pregresso, la circostanza che esse siano strettamente legate alla presenza in turno giornaliero e l'avvenuto successivo riconoscimento da parte datoriale induce a ritenere dovessero essere sin dall'inizio computate nella retribuzione feriale. Quanto alle indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, si tratta di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia dei mezzi su cui presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità di parte ricorrente, essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di svolgimento della sua prestazione professionale tali emolumenti siano erogati con una certa prevedibilità, avuto riguardo all'articolazione oraria su turni e all'obbligatorietà dello straordinario in talune ipotesi, come quella del ritardo del servizio, evenienza non infrequente nel trasporto cittadino. Di talché il lavoro notturno è obbligatorio, intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni del personale viaggiante – diversamente non circolerebbero i mezzi notturni – ed è prestato con regolarità, anche se con incidenza variabile, dovuta alla articolazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato;
analogamente è a dirsi per il lavoro domenicale e festivo, parimenti obbligatorio e dal ricorrente svolto regolarmente, come agevolmente verificabile dall'esame delle buste paga, non subendo il servizio di trasporto cittadino sospensioni neppure nelle domeniche e nei giorni di festa. Quanto alla indennità per lavoro straordinario su turno, si tratta di quello non già volontariamente scelto dal lavoratore, bensì necessariamente connesso ad una precisa scelta organizzativa aziendale, in relazione al quale “va considerato che (...) in relazione all'organizzazione del lavoro dettata da una precisa scelta della società (...) il tempo di lavoro (...) si connota per turni fissi e predeterminati, tali da imporre sempre (...) lo svolgimento di lavoro straordinario (notturno e diurno). Ne deriva che se si accogliesse la tesi della ricorrente, certamente il risultato non sarebbe conforme né alla direttiva comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia U.E. nelle sentenze citate dalla Corte territoriale, né all'art. 36 Cost. Infatti, la retribuzione che verrebbe percepita durante il periodo feriale sarebbe di molto inferiore a quella percepita durante il periodo di lavoro. Quindi non sarebbe neppure
10 “paragonabile” a quest'ultima, sicché il lavoratore sarebbe in concreto indotto a rinunziare alle ferie pur di non perdere un'apprezzabile parte del suo trattamento retributivo (...) Dunque il giudice è chiamato a verificare se la clausola collettiva sulla retribuzione delle ferie, combinata con la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del dipendente, possa indurre il lavoratore a rinunziare alle ferie. In presenza di questo rischio la clausola collettiva dovrà essere considerata nulla e quindi ben può (anzi deve) il giudice determinare la retribuzione spettante durante le ferie includendovi i compensi per lavoro straordinario e notturno qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28496 del 10/10/2023). Sempre connesse alla normale articolazione dei turni di lavoro risultano l'indennità turni avvicendati, riconosciuta al personale che effettua turni in ciclazione, l'indennità turno a nastro feriale 30 e l'indennità turno a nastro feriale 32, riconosciute se, dal lunedì al sabato, il lavoratore deve svolgere due turni consecutivi separati da una pausa non retribuita, rispettivamente che non superano o che superano le 8 ore complessive. Connesse alla tipologia delle mansioni svolte sono, poi, l'indennità agente unico, riconosciuta per la maggiore onerosità del lavoro svolto senza ausili, l'indennità personale viaggiante e l'indennità evitati sinistri, riconosciute al personale adibito a mansioni in movimento, legata alla presenza e all'onerosità della mansione.
Di talché, conclusivamente, risultando tutti gli emolumenti rivendicati connessi alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per come ordinariamente disimpegnata ed articolata su turni, essi vanno tutti inclusi nella base di calcolo della retribuzione spettante al ricorrente durante il periodo di ferie. 6.3 D'altro canto, nonostante l'articolo 4 dell'accordo di rinnovo contrattuale del 10/5/2022 abbia istituito una nuova “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8 al giorno, con decorrenza dall'1/7/2022 che “sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”, tuttavia, tale indennità non risulta erogata al ricorrente nel periodo oggetto di giudizio, come evincibile dalle buste paga. La sua istituzione, pertanto, non muta il quadro giuridico ricostruito, non risultando applicata nel periodo rivendicato.
7. I conteggi. Al fine di calcolare la retribuzione omessa da parte datoriale nei periodi di ferie, la parte ricorrente ha moltiplicato il valore di ogni indennità rivendicata per ciascun giorno di ferie maturato, nella misura di 31 l'anno. Preso atto della avversa censura, nei successivi conteggi ha più
11 correttamente rideterminato il computo avendo a riferimento i giorni di ferie effettivamente goduti, risultanti dalle buste paga. Una volta applicato il divisore contrattuale 26, ha a sua volta CP_1 riformulato i propri conteggi e, pur ribadendo la contestazione nel merito sulla spettanza delle indennità rivendicate, nel caso in cui ritenute applicabili anche le indennità legate al tipo di prestazione, le ha quantificate complessivamente nell'importo di € 2.352,43, somma indicata in modifica delle conclusioni rassegnate in via subordinata. La parte ricorrente, al mero fine di agevolare la decisione, scongiurando la necessità del ricorso a perizie, preso atto della ridotta discrepanza, ha dichiarato di aderire all'avverso conteggio, concludendo per l'accoglimento del ricorso, con condanna della parte datoriale alla corresponsione della somma da ultimo indicata, risultante dai suoi stessi conteggi. Una volta riconosciuto, nel merito, l'obbligo di computare tutte le indennità rivendicate, sopra elencate, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi al ricorrente durante i giorni di ferie effettivamente goduti, all'importo indicato, sul quale le parti hanno convenuto, deve limitarsi la condanna, risultando i conteggi correttamente elaborati, scevri da errori contabili e calcolati sulla scorta dei valori indicati nella contrattazione collettiva aziendale, per l'importo di ciascuna indennità.
8. L'effetto dissuasivo. I conteggi sui quali le parti hanno, alfine, convenuto risultano peraltro utili anche per indagare - a confutazione della prospettazione datoriale - se l'ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, possa avere l'effetto potenzialmente dissuasivo paventato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Come già condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Roma, con motivazioni che esattamente si condividono, “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua. Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso
12 intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17
). Parte_2
A diverse conclusioni, infine, non può condure la deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
13 In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 3006/2023). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 9/3/2025, cit.).
9. La prescrizione. Deve, infine, essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, dovendosi richiamare la recente, ma consolidata giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'articolo 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso in esame - la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione (cfr.
Cass. n. 26246/2022). Ancora di recente, in fattispecie sovrapponibile, relativa alla retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie al personale navigante dipendente di compagnia aerea, la Suprema Corte ha ribadito che “per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4372 del 19/2/2024). Come affermato dai giudici di legittimità, nella vigenza della legge n. 92/2012, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria “forte” o
“debole”, o solo indennitaria - che gli può essere somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicché è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
14 In applicazione di tale principio, possono considerarsi prescritti unicamente gli eventuali crediti maturati dai lavoratori in epoca antecedente al 18/7/2007 – 5 anni prima della entrata in vigore della legge n. 92/2012 - mentre, per quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva. 9.1 Né ha pregio l'argomento di parte resistente secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel R.D. n. 148/1931, con la conseguenza che sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui al novellato articolo 18 (cfr., in senso conforme, Corte di Appello di Bari n. 212 del 18/3/2025). Occorre ricordare, in primo luogo, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal
D.Lgs. n. 165/2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Ritiene il decidente che non costituisca garanzia sufficiente per il lavoratore, tale da escutere il metus, l'esistenza di una disciplina normativa di settore - Regolamento allegato “A” al R.D. n. 148/1931 - idonea a garantire un trattamento di stabilità dell'impiego e ad assicurare la tutela giudiziaria in sede amministrativa o ordinaria. Preme evidenziare come la Legge n. 92/2012 non preveda alcuna eccezione alla piena operatività della rinnovata disciplina dei licenziamenti e delle connesse tutele anche nei riguardi dei dipendenti del comparto degli autoferrotranvieri (cfr. in tal senso, Corte di Appello di Palermo, n. 41 del 9/3/2025). Invero gli articoli 53 e ss. dell'Allegato A al R.D. n. 148/1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche disposizioni legislative successive - delineano una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantista rispetto a quella prevista dalla Legge n. 300/1970 (Cass. n. 6765/2023), ma non incidono, limitandone e/o escludendone l'efficacia, sull'operatività della disciplina dell'articolo 18 Legge n. 300/1970 (come modificata dalla Legge n. 92/2012), con riferimento sia alle “tipologie” di licenziamento, sia alle diversificate tutele garantite al lavoratore illegittimamente licenziato (in tal senso, Cass. sent. n. 32500/2018). In virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge n. 300/1970 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento invalido di un autoferrotranviere (Cass. sent. n. 6057/2000; Cass. sent. n.11547/2012). 9.2 Conclusivamente, pertanto, alcuna prescrizione si è maturata nella fattispecie in esame, nella quale i crediti retributivi rivendicati sono tutti successivi al 18/7/2007.
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10. Conclusioni. Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di quanto sopra, con accertamento del diritto del ricorrente alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità continuativamente percepite, sopra elencate, risultanti dalle buste paga. Per l'effetto, il datore di lavoro deve essere condannato a corrispondere al ricorrente un'integrazione retributiva complessiva pari € 2.352,43, per gli anni 2008-2024, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/01/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
11. Spese di lite. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i periodi di ferie fruiti delle indennità continuativamente percepite, sopra elencate, risultanti dalle buste paga e, per l'effetto, condanna a corrispondergli l'importo di € CP_1
2.352,43, per gli anni 2008-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Roma, 8 aprile 2025 Il Giudice
Laura Cerroni
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