Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI OV MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Giorgio e OC Antonio Pignataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA - Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento della P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OC Di LA, NO RT e IG TI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della determina regionale n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione dei verbali e delle graduatorie della Commissione esaminatrice e di nomina dei vincitori come risultanti dal verbale n. 14 della seduta del 17 gennaio 2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, pubblicata sul BURP del 2 febbraio 2023;
- per quanto di ragione, dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31 gennaio 2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie;
- di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di 1,5 punti solo ai candidati in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”;
- nonché del verbale n. 2 del 13 maggio 2022 contenente la specificazione della Commissione, statuente che: “saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”; e nella misura in cui non viene attribuito il punteggio di 1 punto ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. b) nella fattispecie in cui pur essendo previsto l’esame di abilitazione, questo non è stato sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista;
- ove occorrente, dell’art. 7, comma 4, lett. a) e b) bando di concorso pubblico approvato con determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata (e sostituita) con determina n. 1371 del 15 dicembre 2021, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Economico Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico Finanziaria” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, n. 18 posti;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l’interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede, e ove occorra, la determina n. 187 del 24 febbraio 2023 di autorizzazione all’assunzione dei vincitori e la successiva 5 determina n. 307 del 20 marzo 2023 di assunzione vincitori su posti non coperti ;
quanto ai motivi aggiunti:
- dell’atto dirigenziale n. 565 del 15 maggio 2023 di rettifica della graduatoria di cui alla determina dirigenziale n. 73 del 27 gennaio 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AT IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 25, di cui alla determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata con determina dirigenziale n. 1371 del 15 dicembre 2021 (BURP n. 160 – supplemento del 23 dicembre 2021) per la copertura di 18 posti di categoria “D” - posizione economica “D1”, area professionale “Economico - Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico - Finanziarie”.
Tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti.
L’art. 7, lettera a), del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede l’attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:
- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso;
- 0,5 punti per master di I livello
- 1,5 punti per master di II livello
- 2 punti per diploma di specializzazione
- 2,5 punti per dottorato di ricerca .
Il medesimo art. 7, alla lettera b), per i titoli di studio ulteriori, ha previsto fino ad un massimo di 2 punti in più così suddivisi: 1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre , ulteriormente specificando che le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato ;
L’odierna ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso del “Diploma di Laurea” (DL) “vecchio ordinamento” in Economia e ER nonché delle abilitazioni professionali da dottore commercialista e da revisore legale.
La deducente ha superato le prove di concorso.
Con determinazione dirigenziale n. 73 del 27 gennaio 2023, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva de qua , nella quale l’interessata si è collocata al posto n. 136 con il punteggio di 25,375.
Con atto dirigenziale n. 565 del 15 maggio 2023 la su indicata graduatoria è stata rettificata in relazione ad altro candidato.
1.1 Con il presente mezzo di tutela, la ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti. Lamenta la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico in Economia e ER (titolo superiore rispetto alla laurea triennale) e di un ulteriore punto per l’abilitazione da revisore legale, chiedendo l’accertamento del suo diritto al riconoscimento dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per i titoli in questione, con l’attribuzione del punteggio complessivo di 27,875.
1.2 Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
1.3 Con ordinanza n. 680, pubblicata e comunicata il 14 maggio 2025, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.
1.4 Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive pretese.
1.5 All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. Preliminarmente, si rileva che è stata ritualmente adempiuta la disposta integrazione del contraddittorio che, pertanto, risulta integro (come si evince dagli atti depositati in giudizio a comprova - cfr. documentazione di parte ricorrente del 13 giugno 2025).
3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di seguito precisati.
4. Parte ricorrente lamenta, in sintesi, la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla Laurea magistrale a ciclo unico in Economia e ER (titolo superiore rispetto a quello minimo di ammissione, costituito dalla laurea triennale).
Invoca, in particolare, l’illegittimità del bando in parte qua (art. 7), che si traduce in una irragionevole disparità di trattamento tra concorrenti in possesso di un titolo di studio superiore (diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale articolata su di un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) rispetto a quello minimo di ammissione, costituito dalla laurea triennale, con alterazione della par condicio competitorum .
Reclama, quindi, il riconoscimento di punti 1,5 aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale de qua , requisito ulteriore rispetto a quello minimo per l’accesso al concorso.
4.1 - La doglianza è fondata.
Questa Sezione ha già scrutinato la fondatezza di analoghe censure (cfr. le sentenze n. 211 e 212 del 22 febbraio 2024; n. 309 in data 11 marzo 2024; n. 524 del 26 aprile 2024; n. 656 del 23 maggio 2024; n. 828 in data 8 luglio 2024; 22 ottobre 2024, n. 1114). A tale orientamento si intende dare continuità.
Invero, occorre evidenziare che il bando di concorso de quo , all’art. 2 ( Requisiti di ammissione al concorso ) ha richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso, quale titolo di studio, alternativamente della laurea di primo livello (L), del diploma di laurea (DL), ovvero di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione.
La valutazione dei titoli di studio (art. 7) avrebbe riguardato quelli ulteriori rispetto agli altri dichiarati nella domanda di partecipazione come requisiti di partecipazione, fino all’assegnazione di massimo otto (8) punti - tra i quali è stata prevista l’attribuzione di 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso.
Quindi, il bando prevede, alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura in esame, il possesso della laurea triennale (o di primo livello), della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea “vecchio ordinamento”, in applicazione della circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000, la quale ha stabilito che Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l’accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l’accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall’art. 3 del citato regolamento ministeriale .
Ciò premesso, deve convenirsi con la ricorrente che, essenzialmente, contesta il medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, la laurea magistrale a ciclo unico, qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale (art. 7 del bando).
Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022) (T.A.R. Lazio, Roma, sezione quarta, 26 ottobre 2022, n. 13846; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza ter , 7 dicembre 2021, n. 12613, citata anche dall’interessata). Infatti, sarebbe “illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più” (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3890, di conferma di Tar Lazio, sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Id., sez. IV, 23 settembre 2022, n. 12130, non appellata). Tale interpretazione è stata del resto già condivisa dalla Sezione in recenti pronunce (cfr. sentenza 29 marzo 2023, n. 3243) (Consiglio di Stato, sezione terza, 21 giugno 2023, n. 6108, con argomentazioni sovrapponibili, per eadem ratio , in relazione alla laurea magistrale a ciclo unico; in termini, Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 1539/2022).
Pertanto, qualora tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un’illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.
Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea “breve” triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall’Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione Puglia), deve, comunque, tenersi conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale a ciclo unico non possono che essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la consequenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5.
La diversità tra i due percorsi di studi emerge anche dai distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ( Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ), in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (art. 3, comma 4, d.M. n. 270/2004), mentre il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici (art. 3, comma 6, d.M. n. 270/2004).
Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi illegittimo, in parte qua , l’art. 7 del bando (e l’interpretazione svolta dalla Commissione di concorso), che ha condotto all’omessa considerazione del titolo di laurea posseduto dalla ricorrente (nel caso di specie, la laurea magistrale a ciclo unico in Economia e ER), superiore rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale.
In senso contrario non vale la giurisprudenza invocata da ultimo dalla difesa dell’Amministrazione regionale, che ha respinto i ricorsi dei candidati sulla base del principio di autoresponsabilità dichiarativa, escludendo il punteggio aggiuntivo.
Nella vicenda valutata da questo Collegio, infatti, si evince dall’esame delle modalità di partecipazione al concorso, comunque, che l’istante non avrebbe potuto far valere il titolo aggiuntivo: la lex specialis , infatti, consentiva di far valere ai fini della partecipazione sia la laurea triennale sia quella frutto di un percorso di studi più articolato (LM o DL “vecchio ordinamento”), ma non consentiva di far valere altresì la laurea magistrale a ciclo unico o “vecchio ordinamento” quale titolo ulteriore rispetto a quello minimo necessario per partecipare.
Tale illegittimo impedimento, pertanto, non consente di far valere il principio di autoresponsabilità dichiarativa.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa in ultimo richiamata dalla regione (T.A.R. Lazio, n. 4188 del 2023) conferma la correttezza dell’orientamento interpretativo esposto in precedenza, in quanto dalla stessa si evince che i candidati avrebbero potuto “indicare la laurea magistrale ottenuta con il più elevato voto quale titolo di accesso; ed in tal caso, in effetti, avrebbe avuto diritto al raddoppio particolarmente favorevole del punteggio relativo ai titoli”; in altri termini, secondo detta giurisprudenza, la laurea magistrale avrebbe potuto essere considerata tra i titoli aggiuntivi, essendo oggettivamente diversa da quella triennale, ma il candidato non l’aveva correttamente indicata nella domanda di partecipazione (in cui aveva fatto riferimento alla laurea triennale). Tutto ciò nell’ambito di una procedura concorsuale (quella all’esame del T.A.R. Lazio), la cui disciplina - diversa rispetto a quella all’attenzione di questo Collegio - consentiva di far valere il titolo di laurea superiore, per cui, in base al principio di autoresponsabilità, il Tribunale capitolino ha ritenuto di respingere il ricorso.
4.2 Da quanto sopra, consegue l’annullamento degli atti impugnati in parte qua e il riconoscimento alla ricorrente del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo in questione (Laurea magistrale a ciclo unico in Economia e ER).
5. La censura con cui la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di 1 punto ulteriore per l’abilitazione professionale di revisore legale, invece, non è suscettibile di favorevole apprezzamento, come già ritenuto dalla Sezione con sentenza n. 1225 del 2 dicembre 2024, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.
5.1 La tesi della ricorrente, che poggia sull’asserita equivalenza di tale abilitazione con quelle conseguenti al superamento di un esame di Stato (ad esempio, quella di dottore commercialista, posseduta dal ricorrente e per la quale è stato correttamente assegnato il punto spettante), va disattesa per i seguenti motivi.
La ricorrente assume di aver diritto – in aggiunta al punto conseguito, giustamente, per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista – all’attribuzione di 1 punto ulteriore per essere anche iscritto (come da attestato agli atti) nel registro dei revisori legali. Dunque, a dire del ricorrente anche l’abilitazione da revisore (ossia l’iscrizione nel registro dei revisori legali) sarebbe del tutto assimilabile ad un’abilitazione professionale conseguita a seguito di superamento dell’esame di Stato. Questo sulla base dell’art. 11 del decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame d’idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, a mente del quale “I soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente provvedimento, nell'ambito dell'esame per l’abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile” . Invero, tale disposizione, al di là della sua infelice rubrica, si limita a riconoscere un “esonero” dalle prove (scritte e orali) per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato per (o che intendono abilitarsi come) dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sostengono le prove scritte e orali sulle materie previste dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. n. 63/2016, nell’ambito dell’esame per l’abilitazione da dottore commercialista ed esperto contabile. In altri termini, la disposizione invocata dal ricorrente lungi dal prevedere alcuna “equipollenza di titoli”, si limita solo “coordinare” lo svolgimento di prove ed esami, che prevedono evidentemente discipline e materie simili, al fine di consentire al candidato interessato di poter integrare alcune prove senza dover ripetere taluni esami, quelli sì, assimilabili, ma pur sempre nell’ambito di percorsi professionali parzialmente diversi. Dunque, l’equipollenza attiene più propriamente alla prova (o alle prove) delle diverse procedure abilitative ma non intacca la diversità ontologica dei relativi titoli conseguiti. Anzi, proprio l’art. 11 invocato dalla ricorrente sembrerebbe legittimare l’interpretazione della “non assimilabilità” dei titoli; infatti, se l’aver già superato l’esame di Stato attribuisce al candidato un esonero di prove nell’ambito dell’altra abilitazione professionale (quella da revisore), è plausibile ritenere che il primo sia utile per conseguire la seconda ma non anche che quest’ultima sia assimilabile pleno iure ad un esame di Stato. Insomma, l’equiparazione, si rimarca, riguarda solo il piano delle prove di esame e senza per ciò solo attribuire valore legale di equipollenza all’abilitazione professionale da revisore. Dunque, anche a voler (forzatamente) tralasciare il pur rilevante requisito (richiesto nel bando e non specificamente impugnato da parte ricorrente), ossia l’“effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato” (requisito comunque mancante al candidato) , quanto sin qui detto conferma proprio l’insussistenza della ambita equipollenza tra i due titoli.
5.2 Vi sono poi ulteriori elementi che mettono in crisi la tesi attorea e che vanno al di là degli aspetti (comunque di rilievo e) non meramente terminologici che distinguono, da un lato, l’iscrizione in albi (nel caso di professione conseguente ad esami di Stato), dall’altro, l’iscrizione in registri (nel caso della professione di revisore legale). Ci si riferisce, infatti, a questioni più sostanziali che riguardano, ad esempio, i titoli di studio richiesti nell’uno o nell’altro caso: mentre per l’abilitazione professionale di revisore legale è sufficiente una laurea (almeno) triennale, nel caso dell’albo dei dottori commercialisti è richiesto il possesso di una laurea specialistica-magistrale ( cfr. art. 2 del d.lgs. n. 39/2010, art. 2 del d.m. n. 63/2016, nonché, per i dottori commercialisti, art. 36 del d.lgs. n. 139/2005); ancora, non vi è piena sovrapponibilità tra le materie oggetto dei due percorsi.
5.3 Ciò che poi risulta davvero dirimente in merito è il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale la sussistenza di equipollenze tra titoli di studio non può desumersi in modo implicito o ricorrendo all’analogia, essendo necessaria un’espressa previsione normativa al riguardo, peraltro da intendere anche in senso tassativo ( cfr. Cons. St. n. 5460/2020, Cons. St. n. 5924/2019 e Cons. St. n. 1523/2019). Sul punto non risulta sussistere per atto normativo alcuna equipollenza tra le due abilitazioni professionali e pertanto non può che disconoscersi l’assimilazione richiesta dal ricorrente per l’attribuzione di un ulteriore punto.
La censura, pertanto, va respinta.
6. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti parzialmente, nei sensi e nei limiti innanzi precisati, con conseguente annullamento dell’art. 7 del bando di concorso, in parte qua, nei termini sopra illustrati e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, e degli ulteriori atti, di cui in epigrafe, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 25,375, senza tener conto della Laurea magistrale a ciclo unico in Economia e ER (punti 1,5).
Da quanto sopra, consegue il riconoscimento alla ricorrente del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo, costituito nel caso di specie dalla Laurea magistrale a ciclo unico in Economia e ER.
Rimane ferma ogni decisione conseguente alla presente sentenza, che la Regione Puglia riterrà di adottare, alla luce dei superiori principi affermati in termini di valutazione del titolo aggiuntivo posseduto dalla ricorrente.
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno - invece - respinti quanto alla reclamata attribuzione di ulteriore 1 (uno) punto, per il possesso dell’abilitazione professionale di revisore legale
7. - Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate, che involgono questioni interpretative di non agevole soluzione e sulle quali, all’epoca di indizione della procedura e della formulazione del bando, non si era consolidato l’odierno orientamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’art. 7 del bando di concorso e gli ulteriori atti, di cui in epigrafe, in parte qua e nei sensi di cui in motivazione.
Respinge nel resto, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO TT, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AT IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT IN | EO TT |
IL SEGRETARIO