TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 357
TAR
Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
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TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Mancata attribuzione punteggio aggiuntivo per laurea magistrale a ciclo unico

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso (laurea triennale), e che la sua mancata valutazione quale titolo aggiuntivo genera un'illogica e irragionevole disparità di trattamento.

  • Accolto
    Mancata attribuzione punteggio aggiuntivo per laurea magistrale a ciclo unico

    Il Tribunale ha ritenuto illegittimo l'art. 7 del bando e l'interpretazione della Commissione che ha condotto all'omessa considerazione del titolo di laurea magistrale a ciclo unico posseduto dalla ricorrente, superiore rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando.

  • Accolto
    Mancata attribuzione punteggio aggiuntivo per laurea magistrale a ciclo unico

    Il Tribunale ha accolto la doglianza, ritenendo illegittimo l'art. 7 del bando nella parte in cui non consente di far valere il titolo di laurea magistrale a ciclo unico quale titolo aggiuntivo rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso.

  • Accolto
    Conseguenze dell'errata valutazione del punteggio

    Gli atti sono stati annullati in parte qua, in quanto la graduatoria su cui si basano è stata ritenuta illegittima per la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo alla ricorrente.

  • Accolto
    Conseguenze dell'errata valutazione del punteggio

    L'atto è stato annullato in parte qua, in quanto la graduatoria su cui si basa è stata ritenuta illegittima per la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo alla ricorrente.

  • Rigettato
    Assimilazione tra abilitazione di revisore legale e dottore commercialista

    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che non vi sia equipollenza normativa tra le due abilitazioni professionali e che l'art. 11 del D.M. 63/2016 preveda solo un esonero di prove, non un'equipollenza di titoli. Inoltre, i titoli di studio richiesti per le due professioni sono diversi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 357
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 357
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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