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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1/2026 depositato il 03/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Nova - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. SFE-656-2025-2173 TARI 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore si riporta ai propri atti e comunica che la relata dell'atto impugnato non reca la qualifica della persona a cui è stato consegnato.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, al Comune di Orta Nova (FG) ed all'Andreana Tributi S.r.l., concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi per l'ente impositore, la ricorrente impugnava il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, notificato il 10.10.25, relativo all'omesso pagamento della TARI, in forza di un presupposto avviso di accertamento, notificato per l'anno d'imposta 2019.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la cui data di notifca era indicata nel 2.8.24; -2) intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c. della TARI anno 2019; 3) inesistenza della legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria, atteso che il bene oggetto di tassazione, sito alla S.S. 16 Km
695,790 sin dal 2009, con atto di subentro protocollato al Comune di Orta Nova in data 16.12.2009 al n.
002974, era nel possesso del Società_1 S.r.l. e che in forza di contratto di comodato, registrato in Cerignola il 20.9.19, alla predetta società era subentrata la Società_2 S.r.l.s., come da documentazione versata in atti.
Soltanto la resistente Andreana Tributi S.r.l. si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica, per posta ordinaria, dell'avviso di accertamento n. 1038 del 2.8.24.
Il difensore della ricorrente depositava memoria illutrativa, evidenziando che per gli anni successivi al 2019 il Comune non aveva più richiesto la TARI per il bene in lite e che inspiegabilmente aveva insistito nella richiesta dell'imposta per il 2019. Poi, in udienza contestava la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata a persona diversa da destinatario, senza indicazione della relativa qualifica.
Il ricorso è inammissibile ed infondato.
In primo luogo, giova osservare che la documentazione depositata da parte resistente appare di contenuto contraddittorio.
Infatti, dall'esame dell'atto impugnato, emerge che lo stesso si fonda su un presupposto avviso di accertamento n. 1038 del 2.8.24, ma dall'esame di tale atto risulta che alcun elemento è in esso contenuto circa il bene tassato l'avviso di accertamento è stato notificato in data 8.8.19 e reca il numero 4948.
Poi, ha pregio anche il rilievo relativo all'omessa notifica dell'atto antecedente, corroborato in udienza dal rilievo di nullità della notifica dell'atto del 2.8.24 come documentata dalla resistente. La resistente ha depositato copia della documentazione relativa alla notificazione di tale atto, notificato a mezzo posta ordinaria, presso il luogo di residenza della destinataria, odierna ricorrente.
L'atto è stato consegnato a mani di persona diversa dalla ricorrente, in assenza di qualsivoglia indicazione del rapporto esistente con la ricorrente e/o dell'eventuale convivenza.
La circostanza che non sia possibile determinare se si tratti o meno di un parente convivente e la ferma contestazione sollevata circa la ricezione dell'atto, rende nulla la notifica non seguita dall'invio della c.d. CAN.
Tale comunicazione completa la procedura di notifica ai fini della validità della stessa.
Poi, giova evidenziare come la resistente non ha depositato l'originario avviso di accertamento notificato in data 8.8.19 e tale omissione impedisce alla Corte di esaminare quale bene sia stato tassato, attesa la mancanza di qualsivoglia riferiment al bene tassato sia nell'atto impugnato con il ricorso sia nell'atto antecedente, la cui data di notifica è indicata come il 2.8.24.
Del resto, la società resistente non ha articolato alcuna difesa circa la sussistenza o meno del presupposto impositivo, che pure è stato oggetto di contestazione in modo specifico e con l'allegazione di copiosa documentazione.
Rimane dunque assolutamente incerto il bene tassato, costituente elemento indispensabile per la decisione relativa alla sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva avanzata dall'Ente resistente.
In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso va accolto.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese del presente giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1/2026 depositato il 03/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Nova - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. SFE-656-2025-2173 TARI 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore si riporta ai propri atti e comunica che la relata dell'atto impugnato non reca la qualifica della persona a cui è stato consegnato.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, al Comune di Orta Nova (FG) ed all'Andreana Tributi S.r.l., concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi per l'ente impositore, la ricorrente impugnava il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, notificato il 10.10.25, relativo all'omesso pagamento della TARI, in forza di un presupposto avviso di accertamento, notificato per l'anno d'imposta 2019.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la cui data di notifca era indicata nel 2.8.24; -2) intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c. della TARI anno 2019; 3) inesistenza della legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria, atteso che il bene oggetto di tassazione, sito alla S.S. 16 Km
695,790 sin dal 2009, con atto di subentro protocollato al Comune di Orta Nova in data 16.12.2009 al n.
002974, era nel possesso del Società_1 S.r.l. e che in forza di contratto di comodato, registrato in Cerignola il 20.9.19, alla predetta società era subentrata la Società_2 S.r.l.s., come da documentazione versata in atti.
Soltanto la resistente Andreana Tributi S.r.l. si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica, per posta ordinaria, dell'avviso di accertamento n. 1038 del 2.8.24.
Il difensore della ricorrente depositava memoria illutrativa, evidenziando che per gli anni successivi al 2019 il Comune non aveva più richiesto la TARI per il bene in lite e che inspiegabilmente aveva insistito nella richiesta dell'imposta per il 2019. Poi, in udienza contestava la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata a persona diversa da destinatario, senza indicazione della relativa qualifica.
Il ricorso è inammissibile ed infondato.
In primo luogo, giova osservare che la documentazione depositata da parte resistente appare di contenuto contraddittorio.
Infatti, dall'esame dell'atto impugnato, emerge che lo stesso si fonda su un presupposto avviso di accertamento n. 1038 del 2.8.24, ma dall'esame di tale atto risulta che alcun elemento è in esso contenuto circa il bene tassato l'avviso di accertamento è stato notificato in data 8.8.19 e reca il numero 4948.
Poi, ha pregio anche il rilievo relativo all'omessa notifica dell'atto antecedente, corroborato in udienza dal rilievo di nullità della notifica dell'atto del 2.8.24 come documentata dalla resistente. La resistente ha depositato copia della documentazione relativa alla notificazione di tale atto, notificato a mezzo posta ordinaria, presso il luogo di residenza della destinataria, odierna ricorrente.
L'atto è stato consegnato a mani di persona diversa dalla ricorrente, in assenza di qualsivoglia indicazione del rapporto esistente con la ricorrente e/o dell'eventuale convivenza.
La circostanza che non sia possibile determinare se si tratti o meno di un parente convivente e la ferma contestazione sollevata circa la ricezione dell'atto, rende nulla la notifica non seguita dall'invio della c.d. CAN.
Tale comunicazione completa la procedura di notifica ai fini della validità della stessa.
Poi, giova evidenziare come la resistente non ha depositato l'originario avviso di accertamento notificato in data 8.8.19 e tale omissione impedisce alla Corte di esaminare quale bene sia stato tassato, attesa la mancanza di qualsivoglia riferiment al bene tassato sia nell'atto impugnato con il ricorso sia nell'atto antecedente, la cui data di notifica è indicata come il 2.8.24.
Del resto, la società resistente non ha articolato alcuna difesa circa la sussistenza o meno del presupposto impositivo, che pure è stato oggetto di contestazione in modo specifico e con l'allegazione di copiosa documentazione.
Rimane dunque assolutamente incerto il bene tassato, costituente elemento indispensabile per la decisione relativa alla sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva avanzata dall'Ente resistente.
In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso va accolto.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese del presente giudizio.