CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Francesco S. Filocamo Presidente Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 668/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 25.06.2025, promossa da in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1 e difeso dall'avv. Stefania Contestabile, giusta mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, a Popoli (PE) in via Cavour n. 7; Appellante
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Fabrizio Criscuolo, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Roma, viale bruno Buozzi n. 99; Appellata
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Danilo Monaco, giusta mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Pescara in via Tirino n. 8; Appellata
avverso la sentenza n. 60/2024 pubblicata dal Tribunale di Pescara il 11.01.24 nel procedimento civile n. 3062/2021, avente ad oggetto opposizione ad avviso di accertamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, 1. in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza di primo grado, riformare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 60/2024, pubblicata l'11 gennaio 2024, resa nel giudizio contrassegnato da R.G. n. 3062/2021, nella parte in cui ha accertato l'indeterminatezza degli avvisi di accertamento relativi ai canoni dovuti da Controparte_1 al per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per gli anni 2016, Parte_1 2017 e 2018, oltre sanzioni ed interessi legali;
2. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Per appellata: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto dal con vittoria di spese e compensi di lite.” Parte_1
Per appellata: Controparte_2
“Voglia l'On.le Corte di Appello accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva ovvero la mancanza di alcuna responsabilità da parte della con condanna alle spese di lite per CP_2 entrambi i gradi giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara nulli gli avvisi di accertamento impugnati per le ragioni di cui in parte motiva. Compensa le spese.
2. Questi lo svolgimento del processo e i fatti come sintetizzabili. Con atto di citazione del 20.07.2021, la conveniva in giudizio il Controparte_1 Parte_1 e la quali, rispettivamente, ente impositore e concessionario della riscossione, in
[...] CP_2 opposizione agli avvisi di accertamento esecutivi n. 1068033210000004 del 20.4.21 (per l'anno 2016), n. 1068033210000005 del 26.4.21 (anno 2017) e n. 1068033210000008 del 13.5.21 (anno 2018), tutti notificati il 20.5.21 dalla concessionaria per una somma complessiva da CP_2 versare pari ad euro 71.162,00 e dovuti a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ). L'opponente, concessionaria dello Stato per la costruzione e per la gestione della autostrada A25 Torano-Pescara che attraversa il territorio del comune convenuto, eccepiva la illegittimità di tali pretese, riferite alle aree comunali sottostanti le infrastrutture della medesima autostrada, e dei relativi atti di riscossione deducendo la violazione dell'art. 63, d. lgs. N. 446/97, stante l'assenza di un provvedimento di concessione da parte dell'Ente concedente (ossia il alla Parte_1 società ricorrente, inteso dalla parte quale presupposto normativo del canone. La società altresì, richiamando l'art. 16 del regolamento comunale AP, che Controparte_1 prevede le fattispecie di esclusione del pagamento di detto canone di occupazione, ne rivendicava l'estensione al proprio caso, stante la sua natura di soggetto privato chiamato alla gestione di un importante bene deputato alla fruizione diffusa e nell'interesse esclusivo dello Stato. La ricorrente, infine, deduceva la nullità degli avvisi di accertamento notificati per indeterminatezza nella individuazione delle aree su cui si assumeva gravare. Il convenuto si è costituito in giudizio, contrastando l'avversa domanda e Parte_1 osservando, in primo luogo, che il canone per occupazione di aree pubbliche va corrisposto in riferimento anche alla mera disponibilità di fatto, rimanendo quindi irrilevante il provvedimento autorizzativo prodromico;
in secondo luogo, ribadiva la regolarità degli avvisi, negando mancassero gli elementi necessari e sufficienti a garantire il diritto di difesa, in particolare in riferimento all'individuazione delle porzioni delle strade comunali sovrastate dalle strutture dell'autostrada. Si è costituita in giudizio il concessionario della riscossione il quale eccepiva il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva, respingendo nel merito la domanda.
3. Il Tribunale, istruita la causa e trattenuta in decisione il 18.10.23, all'esito accoglieva l'opposizione, disponendo l'annullamento degli avvisi per indeterminatezza del contenuto.
4. La sentenza è stata tempestivamente impugnata dal il quale ne ha chiesto la Parte_1 riforma affidando l'appello ad un unico motivo.
5. Con comparsa di risposta del 03.12.24 si è costituita la eccependo Controparte_1 l'infondatezza dell'appello, di cui, pertanto, si chiedeva il rigetto;
con comparsa del 12.12.24, si è costituita altresì la insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva. CP_2
6. Con ordinanza del 25.06.2025 il Collegio ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La Corte deve, preliminarmente, dichiarare inammissibile la eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla concessionaria alla riscossione poiché il thema CP_2 decidendum residuato nel presente giudizio di appello è costituito proprio dalla indeterminatezza della motivazione degli avvisi di accertamento notificati da detta società concessionaria, per conto del impositore, all'odierna parte appellante. Parte_1
Essa è certamente questione che attiene ai vizi propri dell'atto, di cui risponde in giudizio il concessionario che lo ha emesso. L'eccezione, d'altro canto, era stata già espressamente disattesa dal Tribunale con la seguente motivazione: “Preliminarmente va rilevato come non possa negarsi all'agente di riscossione una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento può avere sul rapporto esattoriale ( Cass Sez UU 8 marzo 2022 n 7514).” Detta decisione non è stata gravata dalla sicchè la sua riproposizione appare inammissibile. CP_2 Ciò posto valga quanto segue.
8.Unico motivo d'appello: Sull'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto indeterminati gli avvisi di accertamento. Il Tribunale, dopo aver rigettato l'opposizione di in quanto relativa alla sua Controparte_1 impossibilità giuridica di essere assoggettata al pagamento del canone AP (con motivazione non impugnata e, quindi, passata in giudicato), si è occupato della successiva doglianza, con cui era stata dedotta, in concreto, l'indeterminatezza degli avvisi di accertamento nn. 1068033210000004 del 20.4.2021, 1068033210000005 del 26.4.2021 e 1068033210000008 del 13.5.2021. All'uopo, la attrice in primo grado aveva assunto che negli avvisi di accertamento opposti, tutti di identico tenore, era contestata l'occupazione dello “spazio sopra/sottostante suolo”, con l'indicazione solo di alcune strade, con il numero civico 0, informazioni che a suo dire non permettevano di poter svolgere le opportune verifiche e difese, soprattutto con riguardo all'effettiva proprietà del suolo pretesamente occupato, ciò poichè gli unici dati univoci per individuare un fondo sono gli estremi catastali che l'Ente si era ben guardato dal fornire in quanto sarebbe chiaramente emerso che il non era proprietario delle aree che assumeva occupate. Parte_1 Ed inoltre, deduceva che, quanto all'occupazione della Strada vicinale Cava Controparte_1 Fassa, tale toponimo non risultava dal viario comunale e che “potrebbe trattarsi della strada che sottopassa il viadotto Sorgenti che è stata costruita dalla Società Autostrade Romane ed ZE (dante causa dell'odierna deducente) al momento della costruzione dell'Autostrada, su terreni a tale scopo espropriati. “ Quanto all'occupazione della Strada bretella – Strada Statale 17, secondo l'attrice andava considerato che si trattava di una Strada Statale realizzata insieme all'Autostrada (dalla ex S.A.R.A. poi ANAS), su terreni a tale scopo espropriati e ancora ad oggi di proprietà autostradale, come emergeva dalla visura della relativa particella catastale (cfr. doc. 8, Foglio 10, Particella 244). Quanto alle occupazioni delle strade vicinali “pressi S.P. 31” e “per Sorgenti Pescara”, anche tali toponimi non risultavano e non erano individuabili. Ciò comportava, da un lato, che gli avvisi di accertamento erano gravemente viziati per indeterminatezza, con grave violazione del diritto di difesa, dall'altro lato che non sussisteva il presupposto impositivo in quanto il non era titolare delle aree sulle quali Parte_1 pretendeva di imporre il canone. Simili doglianze sono state condivise dal Tribunale, che ha dichiarato nulli gli avvisi di accertamento, col ritenere quanto segue.
“Quanto alle ulteriori doglianze, che parimenti, ove fondate, sono idonee ad integrare ipotesi di nullità degli avvisi di intimazione, in quanto inerenti la indeterminatezza degli stessi per insufficiente indicazione delle aree territoriali che si assumono 'occupate', deve invero evidenziarsi che si tratterebbe di vizi che esulano da difetti meramente formali, traducendosi la indeterminatezza delle aree asseritamente occupate, nel difetto di prova di appartenenza delle stesse all'Ente convenuto e quindi nell'insussistenza delle condizioni per applicare il canone di che trattasi . Sono state prodotte foto che rappresentano infrastrutture, sovrastanti presumibili strade comunali e aree di raccordo al sistema di viabilità comunale. Ma, a fronte della contestazione dell'opponente, va obiettivamente considerato che gli avvisi di accertamento non contengono indicazioni che consentano una individuazione certa delle zone di interesse, per la genericità degli indirizzi e mancanza di dati identificativi certi, pur essendo presente l'indicazione delle superfici. Invero, pur dovendosi evidenziare la coincidenza delle estensioni quantitative indicate negli avvisi con quelle di cui alla relazione dell'Ufficio tecnico versata in atti, questa rimane, così come la relazione sugli attraversamenti Autostradali A 25 Popoli, un atto del tutto estraneo rispetto agli avvisi, che mancano di concreti riferimenti alla effettiva posizione sul territorio delle zone oggetto di presunta occupazione. Neppure può portare ad una diversa considerazione la richiesta presupposta dalla nota del Pt_1 di del 18.4.2019, avente ad oggetto l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per i Pt_1 lavori di adeguamento sismico concessa alla in relazione al Viadotto in c/o Controparte_1 Pt_1 SS17- Gran Guizza che secondo parte opposta dimostrerebbe il riconoscimento della titolarità dell'area di cui si discute in capo al Pt_1 Per quanto detto, gli avvisi vanno dichiarati nulli per i soli motivi appena esaminati.” Il motivo di gravame, che in realtà si articola in due distinte censure, vuole innanzitutto contraddire la sentenza impugnata portando ad argomento, considerato assorbente, che eventuali vizi o altri aspetti formali dell'avviso non integrano fatti impeditivi del diritto dell'amministrazione all'esazione del canone, dal momento che esso non costituisce una sanzione, ma va piuttosto considerato come un corrispettivo a fronte dell'esercizio di una situazione positiva di godimento. Di talché, sostiene l'appellante, in ogni caso il Tribunale non avrebbe potuto annullare la pretesa di pagamento a favore dell'Ente impositore, anche nel caso di accertamento dell'indeterminatezza dei relativi avvisi di accertamento. In secondo luogo, il contesta che i provvedimenti di riscossione siano realmente Parte_1 indeterminati, tanto da impedire il diritto di difesa. A suo dire, infatti, l'omissione negli avvisi dei riferimenti catastali, per indicare i punti e le superfici esatti in cui l'autostrada si sovrappone alle strade comunali, sarebbe stata integrata per relationem dalla documentazione versata in atti in corso di giudizio, facendo particolare riferimento alla relazione dell'Ufficio tecnico comunale, che il Tribunale avrebbe invece ignorato.
9. La censura deve trovare accoglimento, sotto quest'ultimo e assorbente profilo, per le ragioni di cui appresso.
Il Collegio, invero, osserva che il COSAP non è considerato un tributo, essendo esso qualificato come canone e non più come tassa (quale era in precedenza la TOSAP) (In tal senso già Cass. SS.UU. ord. n. 12167/2003), ossia come corrispettivo dovuto sulla base del presupposto di fatto costituito dall'uso particolare del bene pubblico, nel caso di specie comunale, sia esso permanente o anche temporaneo (in tal senso, ex multis Cass. 16395/21), a compensazione della limitazione che esso uso comporta alla piena disponibilità di godimento da parte dell'ente che ne è proprietario (In tal senso, Cass. n. 28341/2019, con richiamo, ex multis, di Cass. n. 16395/21 e n. 17296/2019). Questo vale anche per le strutture sopraelevate autostradali, le quali vanno ad occupare per proiezione lo spazio ed il suolo sottostanti, che viene pertanto sottratto all'uso di comune beneficio, come per esempio impedendone l'edificabilità o la coltivazione. Per mera completezza di premessa, posto che il punto della decisione impugnata relativo alla sussistenza in astratto dell'obbligo di corresponsione in capo a Strade dei Parchi non è stato contestato e, dunque, se ne deve rilevare il passaggio in giudicato, si aggiunge infine che non rileva, tra i presupposti applicativi del canone, se l'occupante sia titolato o meno da concessione da parte dell'ente proprietario: esso è comunque dovuto, secondo consolidato principio di diritto, poiché ciò che rileva è la situazione di occupazione fatto.
9.3 Di talché, per quanto qui rileva, ossia il tema della regolarità dei requisiti degli avvisi di accertamento notificati dal deve trovare condivisione l'assunto di parte Parte_1 appellante, secondo cui il “canone non ha natura di sanzione …pertanto, eventuali vizi afferenti al processo notificatorio del verbale o altri aspetti formali dello stesso, non integrano fatti impeditivi dell'amministrazione alla corresponsione del canone”. Ed inoltre, è doveroso rilevare, che lo stesso concessionario alla riscossione, la ha CP_2 redatto gli avvisi in questione con tanto di preambolo esattamente conforme alla disciplina generale per gli atti d'imposizione sanzionatoria: tanto è riscontrabile per tabulas dalla loro stessa lettura. Più in dettaglio, in essi si fa riferimento innanzitutto all'art. 16, l. 689/81 in materia di sanzioni amministrative, che disciplina il pagamento in misura ridotta della “sanzione prevista”; in secondo luogo, si “irroga …le sanzioni previste dalla legge”, applicando anche gli interessi di legge ai sensi della l. 296/2006.
10. Tanto premesso, il Collegio rileva che gli avvisi di accertamento opposti riportavano in dettaglio i seguenti dati: un'esatta identificazione di cinque strade comunali sulle quali si riscontrava l'occupazione dello spazio sovrastante ad opera dei pontoni dell'autostrada; la misura della superficie gravata da detta occupazione;
la tariffa unitaria e, infine, il quantum dovuto, su cui viene applicato nel computo complessivo la maggiorazione sanzionatoria. Trattavasi in concreto di: Via Aldo Moro, bretella SS 17 – Via Aldo Moro, Vicinale CP_1 CP_1 Cava Fossa, Vicinale per sorgenti Pescara, Strada Vicinale pressi SP 31”, per il resto essendo CP_1 ovvio che indicare l'occupazione dello “spazio sopra/sottostante suolo” non potesse dar luogo ad alcun equivoco, come pure l'indicazione delle strade con il numero civico 0, volta che occupato era un tratto stradale e non un indirizzo, nel resto essendo ovvio che non vi fossero identificativi catastali per censire strade comunali. Rimane da rilevare, in più, che dagli allegati prodotti in giudizio dal ossia la Parte_1 relazione dell'Ufficio tecnico del 2017, emergevano tutti gli elementi utili a chiarire quali fossero le aree interessate dalla sovrapposizione dell'autostrada e la loro relativa metratura: trattasi, per vero di esaustiva relazione con la quale si assumeva la proprietà comunale delle suddette strade, se ne indicavano latitudine e longitudine;
alla relazione erano allegate mappe catastali, rilevamenti satellitari e foto che rendevano palese quali fossero gli spazi occupati e, quindi, misurati per calcolare l'importo del relativo COSAP. Ritenere, quindi, che fossero state prodotte solo “foto che rappresentano infrastrutture, sovrastanti presumibili strade comunali e aree di raccordo al sistema di viabilità comunale” , è decisione che non tiene conto dell'intero compendio documentale prodotto dal reputare , di poi, che gli Pt_1 avvisi di accertamento non contenessero indicazioni che consentivano una individuazione certa delle zone di interesse, per la genericità degli indirizzi e mancanza di dati identificativi certi, pur essendo presente l'indicazione delle superfici perché la relazione dell'Ufficio tecnico versata in atti era un atto del tutto estraneo rispetto agli avvisi, che mancavano di concreti riferimenti alla effettiva posizione sul territorio delle zone oggetto di presunta occupazione, appare decisione che, essa, sì ha negato al il diritto di provare in giudizio la collocazione esatta e la proprietà Pt_1 pubblica delle aree occupate. Anzi, la relazione e gli allegati, trasmessa a nel 2017 proprio per redigere gli avvisi di CP_2 accertamento, ben poteva essere esaminata ante causam, sicchè assumere che non vi fossero informazioni che a detta di Strada Parchi le permettessero di poter svolgere le opportune verifiche e difese, soprattutto con riguardo all'effettiva proprietà del suolo occupato, costituisce deduzione palesemente strumentale ed infondata. A suffragio di quanto osservato soccorre la Suprema Corte, la quale ha recentemente ribadito, con particolare riguardo al rapporto tra il contenuto necessario della motivazione dell'avviso di accertamento e quanto resta eventualmente da devolvere legittimamente all'indagine in sede giurisdizionale, che: “L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. sent. 20241/2024). Facendo applicazione di detto principio, in disparte il rilievo per cui non è stato contestato il quantum dei canoni, dovendosi qualificare l'opposizione in questione come azione di accertamento negativo della pretesa con essa fatta unilateralmente valere, rispetto alla quale l'opponente assume la posizione di attore anche in senso sostanziale, l'onere della prova su quest'ultimo gravante, se concerne comunque i soli fatti posti a base delle argomentazioni a sostegno della confutazione della pretesa creditoria ex adverso azionata con l'avviso di accertamento e, quindi, non esonera di certo il soggetto emittente dalla prova dei fatti costitutivi del credito azionato, ove contestati con l'opposizione, si ha che l'emittente e l'Ente impositore avevano tutto il diritto di provare in giudizio, come avvenuto, le giudizialmente contestate ubicazione e proprietà dei tratti di strade comunali occupati. Né, in concreto, potevano condurre a ritenere nulli gli avvisi asserzioni come quelle contenute nella citazione di primo grado. Assumere che, quanto all'occupazione della Strada vicinale Cava Fassa, tale toponimo non risultava dal viario comunale e che “potrebbe trattarsi della strada che sottopassa il viadotto Sorgenti che è stata costruita dalla Società Autostrade Romane ed ZE (dante causa dell'odierna deducente) al momento della costruzione dell'Autostrada, su terreni a tale scopo espropriati”, non toglie che la strada esista, sia riportata sulla mappe catastali versate in atti e la stessa appellata avesse ammesso di averla ben presente, salvo invocarne imprecisate espropriazioni. Assumere che, quanto all'occupazione della Strada bretella – Strada Statale 17, si trattava di una Strada Statale realizzata insieme all'Autostrada (dalla ex S.A.R.A. poi ANAS), su terreni a tale scopo espropriati e ancora ad oggi di proprietà autostradale, come emergeva dalla visura della relativa particella catastale (cfr. doc. 8, Foglio 10, Particella 244), costituisce contestazione incondivisibile perché non è dato comprendere a quale fondo si riferisca la particella 244 del foglio 8 (l'appellata non lo ha precisato) e perché trattavasi solo di bretella di congiunzione tra la strada statale e la via Aldo Moro, non di strada statale. Si aggiunga che in primo grado nulla aveva nemmeno dedotto quanto all'occupazione CP_1 di due tratti della stessa via Aldo Moro. Quanto alle occupazioni delle strade vicinali “pressi S.P. 31” e “per Sorgenti Pescara”, assumere che tali toponimi non risultavano e non erano individuabili stride irrimediabilmente con la planimetria in atti che ne evidenzia l'esistenza, con le loro coordinate e con la loro mappatura satellitare. Quindi, pur in mancanza della indicazione catastale delle porzioni di spazio occupato, era ben possibile ricostruire come l'amministrazione fosse giunta alla quantificazione finale del dovuto, senza minimamente ledere la facoltà di verifica e di controllo – in una con il diritto di difesa al cui compiuto esercizio è funzionale la motivazione di qualunque atto amministrativo o giurisdizionale che sia – che comunque poteva essere esercitato sugli elementi essenziali della pretesa ( tra i quali non può che appartenere il criterio di calcolo del quantum ) in autosufficienza ed a prescindere dal ricorso alla giurisdizione, il quale può avere la sola funzione di verificare l'effettivo concretarsi dei fatti posti a presupposto della pretesa e della idoneità a sostenerla, come avvenuto nonostante il contrario avviso del Tribunale. In definitiva, il Collegio ritiene di poter ritenere la più che sufficiente compiutezza della motivazione degli avvisi di accertamento opposti, tale da garantire il “trasparente e controllabile l'esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l'imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa.” (Corte Cost. sent. n. 175/2011), ossia la funzione primaria a cui essa è diretta.
11. In conclusione, l'appello va accolto
12. Le spese di lite tra appellante e seguono la soccombenza per entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio e si liquidano in favore del procuratore del dichiaratosi antistatario secondo le Pt_1 tariffe forensi vigenti, con applicazione delle tariffe minime in ragione della non particolare complessità della questione e in relazione a un valore di euro 71.162,00 pari a quello dei canoni contestati. Quanto a convenuta in appello dal per ragioni di mero ordine processuale, le spese CP_2 Pt_1 vanno compensate essendosi la parte limitata a vagheggiare difetti di legittimazione passiva senza nemmeno impugnare al riguardo. Questi gli importi che deve corrispondere: euro 7.052,00 oltre accessori quanto al CP_1 primo grado;
euro 7160,00 oltre accessori quanto all'appello, con aggiunta di euro 1165,50 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 60/2024 data dal Tribunale di Pescara, così decide:
1) accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza rigetta la domanda proposta in primo grado da nei confronti del e della Controparte_1 Parte_1 CP_2
2) regola le spese come in parte motiva. Così deciso nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo