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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 30.10.2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al n. 5584/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
, rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Parte_1
RA De IS (C.F. ) e dall'avv. Raffaele Curcio (C.F. C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti C.F._2 professionisti sito in Nola alla Via Circumvallazione 310 Ricorrente E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari, CP_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis; Resistente E
, in persona del lrpt, lettivamente domiciliata in Nola alla Controparte_2 via San Massimo n. 445 presso lo studio dell'avvocato Claudio Falcetta (Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende C.F._3
Resistente E
CP_3
Resistente contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso del 4.11.2022, la parte ricorrente ha dedotto che in data 07/10/2022 ha ricevuto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. nr 07180202200000704000 sull' Autovettura modello Opel Agila 1.2 16v Tg EX419CH, contenente una intimazione di pagamento di complessivi € 40.990,60 scaturente da diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito mai notificati. Tra questi:
1. Avviso di Addebito nr. 37120130001799646000 contributi I.V.S. anno 2012 presuntivamente notificato in data 12/04/2013 per € 1.275.97 2. Avviso di Addebito nr. 37120130005675019000 Modello DM/10 anno 2011 presuntivamente notificato in data 24/06/2013 per € 2.600,07 3. Avviso di Addebito nr. 37120130014817424000 contributi I.V.S. anno 2012 presuntivamente notificati il 14/02/2014 per € 2.525,63 4. Avviso di Addebito nr.
1 37120140004952834000 contributi I.V.S. anno 2013 presuntivamente notificato il 12/06/2014 per € 2.628,57 5. Avviso di Addebito nr. 37120140011452625000 contributi I.V.S. anno 2013 presuntivamente notificati il 27/10/2014 per € 2.603,84 6. Avviso di Addebito nr. 37120140021006957000 contributi I.V.S. anno 2014 presuntivamente notificati il 19/02/2015 per € 2.465,70 7. Avviso di Addebito nr. 3712015000810157000 contributi I.V.S. anno 2014 presuntivamente notificati il 01/11/2015 per € 2.418,71 8. Avviso di Addebito nr. 37120160005590452000 contributi I.V.S. anno 2015 presuntivamente notificati il 13/05/2016 per € 2.374,60; 9. Avviso di Addebito nr. 37120160016443451000 contributi I.V.S. anno 2015 presuntivamente notificati il 11/11/2016 per € 2.326,00 10. Avviso di Addebito nr. 37120170011557702000 contributi I.V.S. anno 2016 presuntivamente notificato il 16/10/2017 per € 4.602,44 11. Avviso di Addebito nr. 37120180008698537000 contributi I.V.S. anno 2017 presuntivamente notificato il 11/07/2018 per € 3.381,36 12. Avviso di Addebito nr. 3712018002476988000 contributi I.V.S. anno 2017 presuntivamente notificato il 16/01/2019 per € 2.222,46 13. Avviso di Addebito nr. 37120190008679415000 contributi I.V.S. anno 2018 presuntivamente notificato il 23/07/2019 per € 1.094,07 14. Avviso di Addebito nr. 37120190020896880000 contributi I.V.S. anno 2018 presuntivamente notificato il 21/12/2019 per € 1.146,69 15. Avviso di Addebito nr. 37120210007407907000 contributi I.V.S. anno 2019 presuntivamente notificato il 06/12/2021 per € 2.397,66. Ciò premesso, ha eccepito la nullità del preavviso di fermo per omessa, illegittima ovvero inesistente notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti;
la decadenza dell'azione di riscossione, la prescrizione quinquennale delle pretese contributive;
la nullità dell'atto impugnato: incertezza
– omessa indicazione base di calcolo, illegittimità degli interessi. Ha dunque concluso: «- Accogliere le istanze avanzate con il presente atto e per l'effetto dichiarare illegittimi, nulli, decaduti, inefficaci, estinti per intervenuta decadenza e/o prescrizione, errati tutti gli avvisi di addebito impugnati;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali del giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, con attribuzione ai procuratori antistatari». CP_ Si è costituito tardivamente l , eccependo l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza nel merito. Si è costituita, altresì, l , eccependo la carenza della Controparte_2 propria legittimazione passiva e l'interruzione della prescrizione. È invece rimasta contumace la . CP_3
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
2 In via preliminare va dichiarato l'interesse ad agire della parte ricorrente, stante la natura della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, quale atto emesso in funzione dell'esecuzione (v. Cass. n. 6833 del 2021). Sempre in limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo. Ebbene, dal tenore dell'atto, la parte propone cumulativamente sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, anche in via recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc. Invero, a fronte della notifica di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo ha proposto, innanzitutto, vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., facendo valere la prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente all'asserita notifica del titolo (non soggetta a termine di decadenza), nonché in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, allegando l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, eccependo il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e il preavviso di fermo, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; Cass. n. 13863 del 2021) Ebbene, atteso che la domanda è (anche) volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, non vi è dubbio della legittimazione passiva del CP_ creditore sostanziale , correttamente evocati in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»). Ex adverso, è carente di legittimazione passiva la soc. la quale è CP_3 CP_ cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo. Ancora la parte ha proposto una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere vizi propri dell'atto impugnato (incertezza – omessa indicazione base di calcolo, illegittimità degli interessi) e l'omessa notificazione degli atti presupposti come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo -irregolarità della sequenza procedimentale;
il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del pari evocata in giudizio. Controparte_2
3 Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).». È di tutta evidenza, allora, che la domanda, nella parte in cui integra una opposizione agli atti esecutivi, sia manifestamente tardiva, e dunque inammissibile, posto che il preavviso di fermo era comunicato il 7.10.2022 e il ricorso giudiziario depositato il 4.11.2022. Resta dunque da valutare la eccepita prescrizione dei contributi, ex art. 615 cpc e art. 24 dlgs 46/1999, per come sopra esposto. Dalla documentazione agli atti, risulta quanto segue: l'Avviso di Addebito nr. 37120130001799646000 contributi I.V.S. anno 2012 era notificato in data 12/04/2013 a mani ed oggetto di intimazione N. 071 2017 90465887 77/000 notificata a mezzo pec ( ha depositato la busta CP_4 telematica con la ricevuta di avvenuta consegna) il 6.9.2017; l'Avviso di Addebito nr. 37120130005675019000 Modello DM/10 anno 2011 era notificato in data 24/06/2013 a mani ed era oggetto dell'intimazione N. 071 2017 90544908 48/000, notificata a mezzo pec il 30.10.2017 ( ha depositato la CP_4 busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120130014817424000 contributi I.V.S. anno 2012 era notificato il 14/02/2014 a mani ed era oggetto dell'intimazione 07120189036460252000, notificata a mezzo pec il 5.9.2018 ( ha CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120140004952834000 contributi I.V.S. anno 2013 era notificato il 12/06/2014 a mani ed era oggetto dell'intimazione 07120189036460252000, notificata a mezzo pec il 5.9.2018 ( ha CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna);
4 l'Avviso di Addebito nr. 37120140011452625000 contributi I.V.S. anno 2013 era notificato il 27/10/2014 a mani ed era oggetto dell'intimazione 07120189036460252000, notificata a mezzo pec il 5.9.2018 ( ha CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120170011557702000 contributi I.V.S. anno 2016 era notificato il 16/10/2017 a mezzo pec ed era oggetto di intimazione 071 2022 CP_ 90123514 45/000, notificata a mezzo pec il 19.5.2022 e hanno CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120180008698537000 contributi I.V.S. anno 2017 era notificato il 11/07/2018 a mezzo pec ed era oggetto dell'intimazione n. 071 2022 CP_ 90123514 45/000 notificata a mezzo pec del 19.5.2022 ( e hanno CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 3712018002476988000 contributi I.V.S. anno 2017 era notificato il 16/01/2019 a mezzo pec ed era oggetto dell'intimazione n. 071 2022 CP_ 90123514 45/000, notificata a mezzo pec il 19.5.2022 ( e hanno CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120190008679415000 contributi I.V.S. anno 2018 era CP_ notificato il 23/07/2019 per € 1.094,07 a mezzo pec ( ha depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120190020896880000 contributi I.V.S. anno 2018 era CP_ notificato il 21/12/2019 a mezzo pec ( ha depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120210007407907000 contributi I.V.S. anno 2019 era CP_ notificato il 06/12/2021 a mezzo pec ( ha depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna). Ebbene, alla luce di quanto sopra, alcuna prescrizione dei contributi risulta maturata, anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. Come noto, infatti, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
5 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Sicché al momento della notifica del preavviso di fermo amministrativo, i contributi non risultavano prescritti. Quanto poi agli avvisi di addebito nn. 37120140021006957000, 3712015000810157000, 37120160005590452000, 37120160016443451000, CP_ occorre precisare che l non ha fornito la prova adeguata della notifica, essendosi limitato a produrre un file xml, “ricevuta completa”, ma in assenza della busta telematica. Ciò nonostante, ha fornito la prova della notifica a mezzo pec CP_4
(depositando la busta telematica completa) dell'atto di intimazione n. 07120189036460252000 in data 5.9.2018, sicché i contributi, afferenti agli anni 2014 e 2015, non possono dirsi prescritti. Né può rilevarsi l'omessa notifica del titolo presupposto quale vizio derivato della comunicazione di preavviso di fermo, essendo, come detto, la domanda tardiva in parte qua. CP_ Infine, a fronte della tardiva costituzione dell' , si osserva che la documentazione prodotta è utilizzabile ai fini del decidere ai sensi dell'art. 421 c.p.c., secondo l'insegnamento della SC (da ultimo, sent. n. 14755/2018): «L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti.» (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). Il ricorso va dunque rigettato nella sua integrità.
6 Le spese sono nulle ne confronti di , contumace, mentre seguono la CP_3 soccombenza per la restante parte e vengono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, tenuto conto del valore della controversia e facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_3
- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_
e , liquidate per ciascuna parte in € 3.291,00, CP_2 CP_2 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Nola, 30.10.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
7
, rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Parte_1
RA De IS (C.F. ) e dall'avv. Raffaele Curcio (C.F. C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti C.F._2 professionisti sito in Nola alla Via Circumvallazione 310 Ricorrente E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari, CP_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis; Resistente E
, in persona del lrpt, lettivamente domiciliata in Nola alla Controparte_2 via San Massimo n. 445 presso lo studio dell'avvocato Claudio Falcetta (Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende C.F._3
Resistente E
CP_3
Resistente contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso del 4.11.2022, la parte ricorrente ha dedotto che in data 07/10/2022 ha ricevuto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. nr 07180202200000704000 sull' Autovettura modello Opel Agila 1.2 16v Tg EX419CH, contenente una intimazione di pagamento di complessivi € 40.990,60 scaturente da diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito mai notificati. Tra questi:
1. Avviso di Addebito nr. 37120130001799646000 contributi I.V.S. anno 2012 presuntivamente notificato in data 12/04/2013 per € 1.275.97 2. Avviso di Addebito nr. 37120130005675019000 Modello DM/10 anno 2011 presuntivamente notificato in data 24/06/2013 per € 2.600,07 3. Avviso di Addebito nr. 37120130014817424000 contributi I.V.S. anno 2012 presuntivamente notificati il 14/02/2014 per € 2.525,63 4. Avviso di Addebito nr.
1 37120140004952834000 contributi I.V.S. anno 2013 presuntivamente notificato il 12/06/2014 per € 2.628,57 5. Avviso di Addebito nr. 37120140011452625000 contributi I.V.S. anno 2013 presuntivamente notificati il 27/10/2014 per € 2.603,84 6. Avviso di Addebito nr. 37120140021006957000 contributi I.V.S. anno 2014 presuntivamente notificati il 19/02/2015 per € 2.465,70 7. Avviso di Addebito nr. 3712015000810157000 contributi I.V.S. anno 2014 presuntivamente notificati il 01/11/2015 per € 2.418,71 8. Avviso di Addebito nr. 37120160005590452000 contributi I.V.S. anno 2015 presuntivamente notificati il 13/05/2016 per € 2.374,60; 9. Avviso di Addebito nr. 37120160016443451000 contributi I.V.S. anno 2015 presuntivamente notificati il 11/11/2016 per € 2.326,00 10. Avviso di Addebito nr. 37120170011557702000 contributi I.V.S. anno 2016 presuntivamente notificato il 16/10/2017 per € 4.602,44 11. Avviso di Addebito nr. 37120180008698537000 contributi I.V.S. anno 2017 presuntivamente notificato il 11/07/2018 per € 3.381,36 12. Avviso di Addebito nr. 3712018002476988000 contributi I.V.S. anno 2017 presuntivamente notificato il 16/01/2019 per € 2.222,46 13. Avviso di Addebito nr. 37120190008679415000 contributi I.V.S. anno 2018 presuntivamente notificato il 23/07/2019 per € 1.094,07 14. Avviso di Addebito nr. 37120190020896880000 contributi I.V.S. anno 2018 presuntivamente notificato il 21/12/2019 per € 1.146,69 15. Avviso di Addebito nr. 37120210007407907000 contributi I.V.S. anno 2019 presuntivamente notificato il 06/12/2021 per € 2.397,66. Ciò premesso, ha eccepito la nullità del preavviso di fermo per omessa, illegittima ovvero inesistente notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti;
la decadenza dell'azione di riscossione, la prescrizione quinquennale delle pretese contributive;
la nullità dell'atto impugnato: incertezza
– omessa indicazione base di calcolo, illegittimità degli interessi. Ha dunque concluso: «- Accogliere le istanze avanzate con il presente atto e per l'effetto dichiarare illegittimi, nulli, decaduti, inefficaci, estinti per intervenuta decadenza e/o prescrizione, errati tutti gli avvisi di addebito impugnati;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali del giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, con attribuzione ai procuratori antistatari». CP_ Si è costituito tardivamente l , eccependo l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza nel merito. Si è costituita, altresì, l , eccependo la carenza della Controparte_2 propria legittimazione passiva e l'interruzione della prescrizione. È invece rimasta contumace la . CP_3
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
2 In via preliminare va dichiarato l'interesse ad agire della parte ricorrente, stante la natura della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, quale atto emesso in funzione dell'esecuzione (v. Cass. n. 6833 del 2021). Sempre in limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo. Ebbene, dal tenore dell'atto, la parte propone cumulativamente sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, anche in via recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc. Invero, a fronte della notifica di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo ha proposto, innanzitutto, vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., facendo valere la prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente all'asserita notifica del titolo (non soggetta a termine di decadenza), nonché in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, allegando l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, eccependo il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e il preavviso di fermo, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; Cass. n. 13863 del 2021) Ebbene, atteso che la domanda è (anche) volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, non vi è dubbio della legittimazione passiva del CP_ creditore sostanziale , correttamente evocati in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»). Ex adverso, è carente di legittimazione passiva la soc. la quale è CP_3 CP_ cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo. Ancora la parte ha proposto una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere vizi propri dell'atto impugnato (incertezza – omessa indicazione base di calcolo, illegittimità degli interessi) e l'omessa notificazione degli atti presupposti come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo -irregolarità della sequenza procedimentale;
il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del pari evocata in giudizio. Controparte_2
3 Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).». È di tutta evidenza, allora, che la domanda, nella parte in cui integra una opposizione agli atti esecutivi, sia manifestamente tardiva, e dunque inammissibile, posto che il preavviso di fermo era comunicato il 7.10.2022 e il ricorso giudiziario depositato il 4.11.2022. Resta dunque da valutare la eccepita prescrizione dei contributi, ex art. 615 cpc e art. 24 dlgs 46/1999, per come sopra esposto. Dalla documentazione agli atti, risulta quanto segue: l'Avviso di Addebito nr. 37120130001799646000 contributi I.V.S. anno 2012 era notificato in data 12/04/2013 a mani ed oggetto di intimazione N. 071 2017 90465887 77/000 notificata a mezzo pec ( ha depositato la busta CP_4 telematica con la ricevuta di avvenuta consegna) il 6.9.2017; l'Avviso di Addebito nr. 37120130005675019000 Modello DM/10 anno 2011 era notificato in data 24/06/2013 a mani ed era oggetto dell'intimazione N. 071 2017 90544908 48/000, notificata a mezzo pec il 30.10.2017 ( ha depositato la CP_4 busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120130014817424000 contributi I.V.S. anno 2012 era notificato il 14/02/2014 a mani ed era oggetto dell'intimazione 07120189036460252000, notificata a mezzo pec il 5.9.2018 ( ha CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120140004952834000 contributi I.V.S. anno 2013 era notificato il 12/06/2014 a mani ed era oggetto dell'intimazione 07120189036460252000, notificata a mezzo pec il 5.9.2018 ( ha CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna);
4 l'Avviso di Addebito nr. 37120140011452625000 contributi I.V.S. anno 2013 era notificato il 27/10/2014 a mani ed era oggetto dell'intimazione 07120189036460252000, notificata a mezzo pec il 5.9.2018 ( ha CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120170011557702000 contributi I.V.S. anno 2016 era notificato il 16/10/2017 a mezzo pec ed era oggetto di intimazione 071 2022 CP_ 90123514 45/000, notificata a mezzo pec il 19.5.2022 e hanno CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120180008698537000 contributi I.V.S. anno 2017 era notificato il 11/07/2018 a mezzo pec ed era oggetto dell'intimazione n. 071 2022 CP_ 90123514 45/000 notificata a mezzo pec del 19.5.2022 ( e hanno CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 3712018002476988000 contributi I.V.S. anno 2017 era notificato il 16/01/2019 a mezzo pec ed era oggetto dell'intimazione n. 071 2022 CP_ 90123514 45/000, notificata a mezzo pec il 19.5.2022 ( e hanno CP_4 depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120190008679415000 contributi I.V.S. anno 2018 era CP_ notificato il 23/07/2019 per € 1.094,07 a mezzo pec ( ha depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120190020896880000 contributi I.V.S. anno 2018 era CP_ notificato il 21/12/2019 a mezzo pec ( ha depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna); l'Avviso di Addebito nr. 37120210007407907000 contributi I.V.S. anno 2019 era CP_ notificato il 06/12/2021 a mezzo pec ( ha depositato la busta telematica con la ricevuta di avvenuta consegna). Ebbene, alla luce di quanto sopra, alcuna prescrizione dei contributi risulta maturata, anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. Come noto, infatti, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
5 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Sicché al momento della notifica del preavviso di fermo amministrativo, i contributi non risultavano prescritti. Quanto poi agli avvisi di addebito nn. 37120140021006957000, 3712015000810157000, 37120160005590452000, 37120160016443451000, CP_ occorre precisare che l non ha fornito la prova adeguata della notifica, essendosi limitato a produrre un file xml, “ricevuta completa”, ma in assenza della busta telematica. Ciò nonostante, ha fornito la prova della notifica a mezzo pec CP_4
(depositando la busta telematica completa) dell'atto di intimazione n. 07120189036460252000 in data 5.9.2018, sicché i contributi, afferenti agli anni 2014 e 2015, non possono dirsi prescritti. Né può rilevarsi l'omessa notifica del titolo presupposto quale vizio derivato della comunicazione di preavviso di fermo, essendo, come detto, la domanda tardiva in parte qua. CP_ Infine, a fronte della tardiva costituzione dell' , si osserva che la documentazione prodotta è utilizzabile ai fini del decidere ai sensi dell'art. 421 c.p.c., secondo l'insegnamento della SC (da ultimo, sent. n. 14755/2018): «L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti.» (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). Il ricorso va dunque rigettato nella sua integrità.
6 Le spese sono nulle ne confronti di , contumace, mentre seguono la CP_3 soccombenza per la restante parte e vengono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, tenuto conto del valore della controversia e facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_3
- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_
e , liquidate per ciascuna parte in € 3.291,00, CP_2 CP_2 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Nola, 30.10.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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