Art. 2.
Nei confronti del personale docente che ha prestato o presta servizio presso le facolta' indicate nel precedente articolo 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; a quest'ultimo fine, nei confronti di coloro i quali avranno superato il giudizio di idoneita' saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 112 del medesimo decreto.
Nei confronti del personale docente che ha prestato o presta servizio presso le facolta' indicate nel precedente articolo 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; a quest'ultimo fine, nei confronti di coloro i quali avranno superato il giudizio di idoneita' saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 112 del medesimo decreto.