Accoglimento
Sentenza breve 15 settembre 2023
Improcedibile
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/01/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00511/2025REG.PROV.COLL.
N. 06668/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6668 del 2024, proposto da Edison Next Environment S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Marzocchella, Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, Provincia di Caserta, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e di Benevento, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta, Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, Enac - Ente nazionale per l'aviazione civile, Comune di Gricignano d'Aversa, Comune di Carinaro, Comune di Teverola, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Agenzia regionale protezione ambientale Campania, Azienda sanitaria locale Caserta, Ente idrico campano, Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Caserta, Marican Heritage 1 S.p.A., Dolciaria Acquaviva S.p.A., Rete elettrica nazionale società per azioni - Terna S.p.A., Enav S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza breve del Consiglio di Stato - sezione IV n. 08357/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Marcianise;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
la questione controversa riguarda l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 8357 del 15 settembre 2023 avente ad oggetto il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale- PAUR ai sensi dell’art. 27 - bis d. lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativo ad un impianto di produzione di biometano da frazione organica dei rifiuti solidi urbani - FORSU da realizzare nel Comune di Gricignano di Aversa, nella zona ASI- Area di sviluppo industriale di Aversa Nord, richiesto dalla Ambyenta Campania S.p.a., ora Edison Next Environment S.r.l., con istanza 14 ottobre 2020 ricevuta il 15 ottobre 2020 al prot. n.482758, CUP 8820.
la richiamata sentenza ha accolto l’appello proposto dall’odierno ricorrente e pertanto sono stati annullati gli atti impugnati e precisamente:
- i verbali della conferenza di servizi, 21 febbraio 2022, denominato “rapporto finale”, e 16 novembre 2022, che ai sensi dell’art. 27 - bis, comma 7, d. lgs. 152/2006 costituiscono provvedimento finale;
- il provvedimento regionale, decreto 27 aprile 2022 n. 82, con il quale è stato espresso il diniego a seguito delle richiamate conferenze di servizi;
- il parere 9/2022 del Consorzio ASI, che ha impedito la conclusione favorevole del procedimento,
nella medesima sentenza ottemperanda è stato imposto all’amministrazione il riesame a seguito di una riformulazione da parte del Consorzio ASI, del “parere da rendere tenendo conto che non si può negare a priori l’insediamento di un impianto produttivo in zona destinata istituzionalmente ad accogliere attività produttive e indicata dal piano regionale come a vocazione industriale e quindi presuntivamente idonea ad accogliere impianti di trattamento rifiuti come quello in esame”;
successivamente al deposito del presente ricorso, la Regione Campania, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8357/2023 - pubblicata in data 15 settembre 2023 - oggetto del presente giudizio di ottemperanza, ha proceduto alla convocazione della Conferenza di servizi di cui all’art. 27 bis. D.lgs. 152/2006 per il 13 novembre 2024 ai fini del riesame del procedimento in oggetto sulla scorta della riformulazione del parere del Consorzio ASI considerato nella citata sentenza “presupposto fondamentale e non rinunciabile”.
Ritenuto che
con istanza depositata agli atti di causa in data 25 novembre 2024, l’odierno ricorrente ha comunicato che:
-la Regione Campania ha successivamente differito la conferenza di servizi al 25 novembre 2024;
-in sede di conferenza di servizi, il Consorzio ASI ha espresso il diniego di assegnazione dell’area occorrente per la realizzazione dell’impianto sopra menzionato;
in ragione di quanto precede è venuto meno l’interesse dell’odierno ricorrente alla decisione del ricorso per ottemperanza.
Rilevato che
alla luce della dichiarazione resa dallo stesso ricorrente, l’ottemperanza richiesta in questa sede può ritenersi intervenuta con l’esaurimento della procedura di cui all’art. 27- bis d.lgs 152/2006, ossia mediante la conclusione della conferenza di servizi;
pertanto, deve essere dichiarata la improcedibilità del presente giudizio;
in considerazione del contegno delle parti appellanti, ricorrono le condizioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO