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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6161/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabato Barra;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma,
c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. -con cui aveva agito per vedersi riconoscere il requisito sanitario (invalidità pari o superiore al 74%) per fruire dell'assegno mensile di assistenza a seguito di domanda amministrativa del
18.7.2023- ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, comunque, da data successiva, stante l'aggravamento delle condizioni.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che
le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e, pertanto, l'ammissibilità della opposizione, in data 27.3.2025 si è proceduto a conferire nuovamente incarico allo stesso CTU già nominato in sede di ATP al fine di valutare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, ed in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell' udienza del 19.6.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di
ATP fornendo congrue e motivate argomentazioni idonee a superare le censure proposte con atto di opposizione e ad escludere, in base all'esame della nuova documentazione medica prodotta e precedentemente non vagliata, un aggravamento delle condizioni di salute incidente sul complessivo quadro patologico della ricorrente. Il CTU ha valutato che è affetta Parte_1
da: “esiti di mastectomia sinistra, con ricostruzione immediata con expander, per recidiva di carcinoma duttale pT1c multifocale pN0, g3, triplo negativo (2017), trattato con successiva chemioterapia sequenziale con antracicline e taxolo;
successiva sostituzione dell'espansore con protesi e mastopessi destra con sostituzione di protesi mammaria sinistra”.
Il perito ha sottoposto la ricorrente a nuovo esame obiettivo ed ha vagliato la documentazione medica agli atti con particolare riguardo a quella di formazione successiva al precedente esame medico – legale (la Mineralometria ossea del
7.11.2024, la visita neurologica dell'8.11.2024, la Mammografia bilaterale del
10.1.2025, l'Ecografia mammaria bilaterale del 17.1.2025 e la visita fisiatrica del
28.4.2025) osservando all'esito che essa riguarda le condizioni cliniche già analizzate e sussistenti nella precedente fase e sostanzialmente sovrapponibili a quelle accertate nel corso del precedente esame.
Nello specifico, ha rilevato come l'esame RMN del 10.1.2025 e l'ecografia del
17.1.2025 non hanno riscontrato lesioni focali e/o microcalcificazioni a carattere patologico;
pertanto, tenuto conto dei risultati degli esami strumentali, che documentano una assenza di recidiva e non essendo indicati effetti collaterali collegati all'ormonoterapia, è da ritenere equa la percentuale del 35%, già riconosciuta, in quanto di valore intermedio tra quelle espresse con i codici 9323
(neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale) e 9322 ( neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale).
Per quanto attiene alla denunziata patologia psichiatrica, il CTU ha osservato che la visita neurologica dell'8.11.2024 non certifica né un peggioramento della sindrome depressiva già accertata né del quadro clinico nel suo complesso (ad esempio rifiuto o resistenza alle terapie farmacologiche, necessità di ricoveri ospedalieri, ideazione suicidaria, sintomi psicotici etc.) e per tale motivo va confermata la precedente valutazione di depressione moderata, resa in relazione alle evidenze emerse in sede di primo esame.
In merito alle patologie dell'apparato osteoarticolare, il Consulente ha riscontrato artrosi polidistrettuale, lombosciatalgia, cruralgia cronica e sindrome fibromialgica a lieve impegno funzionale ma ha anche rilevato, nonostante la dolorabilità degli arti superiori e la gonalgia e coxalgia degli arti inferiori, l'assenza di riverbero funzionale sulla statica vertebrale e sulla deambulazione, possibili in autonomia.
Ha osservato che la visita fisiatrica del 28.4.2025 ha documentato una condizione sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al precedente esame e, pertanto, ha confermato la percentuale già espressa del 30%.
Il CTU ha inoltre evidenziato che, in relazione alle difficoltà denunziate a carico dell'apparto circolatorio, digerente, gastroesofageo e respiratorio, in assenza di documentazione specialistica cardiologica neurologia e/o gastroenterologica, utili ai fini di una precisa descrizione della malattia, ovvero che attestino ripercussioni sulle condizioni psichiche, non è possibile fare una valutazione che ecceda, al più, il 10%.
Pertanto, alla luce di tutte tali considerazioni, il CTU ha concluso che non vi sono, allo stato, elementi che consentano una valutazione diversa da quella già precedentemente espressa per la quale ha ritenuto congruo, utilizzato il metodo a scalare, riconoscere complessivamente, anche all'attualità, una invalidità nella misura del 67%, insufficiente ad integrare il requisito sanitario per il riconoscimento della richiesta prestazione - Assegno Mensile di Assistenza . I chiarimenti forniti dal CTU nel supplemento di perizia risultano congruamente motivati, immuni da vizi e fondati sulla documentazione in atti, per cui vanno condivisi
Rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice, nell'odierno atto di opposizione, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n.
11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico”
(Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Avendo prodotto in giudizio valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Le spese del CTU sono a carico dell' e vengono liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone le spese di ctu a carico dell' CP_1
Così deciso in Salerno, il 19.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6161/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabato Barra;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma,
c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. -con cui aveva agito per vedersi riconoscere il requisito sanitario (invalidità pari o superiore al 74%) per fruire dell'assegno mensile di assistenza a seguito di domanda amministrativa del
18.7.2023- ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, comunque, da data successiva, stante l'aggravamento delle condizioni.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che
le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e, pertanto, l'ammissibilità della opposizione, in data 27.3.2025 si è proceduto a conferire nuovamente incarico allo stesso CTU già nominato in sede di ATP al fine di valutare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, ed in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell' udienza del 19.6.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di
ATP fornendo congrue e motivate argomentazioni idonee a superare le censure proposte con atto di opposizione e ad escludere, in base all'esame della nuova documentazione medica prodotta e precedentemente non vagliata, un aggravamento delle condizioni di salute incidente sul complessivo quadro patologico della ricorrente. Il CTU ha valutato che è affetta Parte_1
da: “esiti di mastectomia sinistra, con ricostruzione immediata con expander, per recidiva di carcinoma duttale pT1c multifocale pN0, g3, triplo negativo (2017), trattato con successiva chemioterapia sequenziale con antracicline e taxolo;
successiva sostituzione dell'espansore con protesi e mastopessi destra con sostituzione di protesi mammaria sinistra”.
Il perito ha sottoposto la ricorrente a nuovo esame obiettivo ed ha vagliato la documentazione medica agli atti con particolare riguardo a quella di formazione successiva al precedente esame medico – legale (la Mineralometria ossea del
7.11.2024, la visita neurologica dell'8.11.2024, la Mammografia bilaterale del
10.1.2025, l'Ecografia mammaria bilaterale del 17.1.2025 e la visita fisiatrica del
28.4.2025) osservando all'esito che essa riguarda le condizioni cliniche già analizzate e sussistenti nella precedente fase e sostanzialmente sovrapponibili a quelle accertate nel corso del precedente esame.
Nello specifico, ha rilevato come l'esame RMN del 10.1.2025 e l'ecografia del
17.1.2025 non hanno riscontrato lesioni focali e/o microcalcificazioni a carattere patologico;
pertanto, tenuto conto dei risultati degli esami strumentali, che documentano una assenza di recidiva e non essendo indicati effetti collaterali collegati all'ormonoterapia, è da ritenere equa la percentuale del 35%, già riconosciuta, in quanto di valore intermedio tra quelle espresse con i codici 9323
(neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale) e 9322 ( neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale).
Per quanto attiene alla denunziata patologia psichiatrica, il CTU ha osservato che la visita neurologica dell'8.11.2024 non certifica né un peggioramento della sindrome depressiva già accertata né del quadro clinico nel suo complesso (ad esempio rifiuto o resistenza alle terapie farmacologiche, necessità di ricoveri ospedalieri, ideazione suicidaria, sintomi psicotici etc.) e per tale motivo va confermata la precedente valutazione di depressione moderata, resa in relazione alle evidenze emerse in sede di primo esame.
In merito alle patologie dell'apparato osteoarticolare, il Consulente ha riscontrato artrosi polidistrettuale, lombosciatalgia, cruralgia cronica e sindrome fibromialgica a lieve impegno funzionale ma ha anche rilevato, nonostante la dolorabilità degli arti superiori e la gonalgia e coxalgia degli arti inferiori, l'assenza di riverbero funzionale sulla statica vertebrale e sulla deambulazione, possibili in autonomia.
Ha osservato che la visita fisiatrica del 28.4.2025 ha documentato una condizione sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al precedente esame e, pertanto, ha confermato la percentuale già espressa del 30%.
Il CTU ha inoltre evidenziato che, in relazione alle difficoltà denunziate a carico dell'apparto circolatorio, digerente, gastroesofageo e respiratorio, in assenza di documentazione specialistica cardiologica neurologia e/o gastroenterologica, utili ai fini di una precisa descrizione della malattia, ovvero che attestino ripercussioni sulle condizioni psichiche, non è possibile fare una valutazione che ecceda, al più, il 10%.
Pertanto, alla luce di tutte tali considerazioni, il CTU ha concluso che non vi sono, allo stato, elementi che consentano una valutazione diversa da quella già precedentemente espressa per la quale ha ritenuto congruo, utilizzato il metodo a scalare, riconoscere complessivamente, anche all'attualità, una invalidità nella misura del 67%, insufficiente ad integrare il requisito sanitario per il riconoscimento della richiesta prestazione - Assegno Mensile di Assistenza . I chiarimenti forniti dal CTU nel supplemento di perizia risultano congruamente motivati, immuni da vizi e fondati sulla documentazione in atti, per cui vanno condivisi
Rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice, nell'odierno atto di opposizione, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n.
11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico”
(Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Avendo prodotto in giudizio valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Le spese del CTU sono a carico dell' e vengono liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone le spese di ctu a carico dell' CP_1
Così deciso in Salerno, il 19.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca D'Antonio