Articolo 3 della Legge 2 aprile 1958, n. 323
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 aprile 1958
Art. 3.
Per coloro che siano in servizio militare di leva all'atto dello svolgimento delle sessioni di esame di abilitazione all'esercizio professionale indette per l'anno 1958 il termine di decadenza fissato dal comma secondo dell'art. 1 della presente legge e' prorogato fino all'espletamento della prima sessione di esame di abilitazione indetta per l'anno successivo a quello del loro collocamento in congedo.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958