Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/04/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03406/2025REG.PROV.COLL.
N. 07117/2024 REG.RIC.
N. 07671/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7117 del 2024, proposto da
SO.G.E.T. S.p.A. - Società Gestione Entrate e Tributi, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9602386B98, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati 39;
contro
Campania Bonifiche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Voccia De Felice, con domicilio digitale come da PE da Registri di Giustizia;
nei confronti
GE.FI.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sica, Mariano Protto, con domicilio eletto presso lo studio Mariano Protto in Roma, via Cicerone 44;
BL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Camillo Santagata, con domicilio digitale come da PE da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 7671 del 2024, proposto da
GE.FI.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9602386B98, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sica, Mariano Protto, con domicilio eletto presso lo studio Mariano Protto in Roma, via Cicerone 44;
contro
Campania Bonifiche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Voccia De Felice, con domicilio digitale come da PE da Registri di Giustizia;
nei confronti
Area S.r.l., non costituita in giudizio;
BL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Camillo Santagata, con domicilio digitale come da PE da Registri di Giustizia;
SO.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PE da Registri di Giustizia;
quanto ad entrambi i ricorsi:
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sezione Prima) n. 04648/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei due giudizi di Campania Bonifiche S.r.l. e di BL S.r.l.;
Visto l’appello incidentale presentato da quest’ultima nel giudizio n. 7117/2024;
Visti tutti gli atti delle cause;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Sergio Della Rocca, Maria Voccia De Felice, Mariano Protto e, in delega dell'avv. Giuseppe Ceceri, l'avv. Lucio Perone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania, decidendo su più ricorsi riuniti, ha respinto, per quanto rileva in questa sede, sia il ricorso proposto dalla GE.FI.L.- Gestione Fiscalità Locale S.p.A. che quello proposto dalla SO.G.E.T. – Società Gestione Entrate e Tributi S.p.A., entrambi contro la stazione appaltante Campania Bonifiche s.r.l. riguardo alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei contributi di bonifica e irrigazione per le annualità 2023-2026 per i Consorzi associati, per l’annullamento:
- quanto alla prima, del provvedimento di esclusione disposta con verbale n. 7 del 26 maggio 2023 per la non corrispondenza della marcatura temporale apposta dalla GE.FI.L. all’offerta economica;
- quanto alla seconda, del provvedimento di esclusione adottato in data 19 luglio 2023 per sottostima del costo della manodopera (impugnato col ricorso principale, poi dichiarato improcedibile), nonché del successivo provvedimento adottato in data 19 gennaio 2024 di conferma dell’esclusione, a seguito di remand cautelare (impugnato con i motivi aggiunti, interamente respinti, pur avendo il T.a.r. reputato meritevoli di favorevole considerazione le censure della ricorrente relative alla seconda ed alla terza osservazione del r.u.p., assorbite dal rigetto delle censure relative alla prima, ma esaminate per “esigenza di completezza”).
2. Le società ricorrenti in primo grado hanno proposto appello con distinti ricorsi.
2.1. La SO.G.E.T. ha iscritto il proprio ricorso, basato su tre motivi, al R.G. n. 7117/2024.
2.1.1. Nel giudizio si è costituta Campania Bonifiche s.r.l. per resistere all’appello.
BL s.r.l., frattanto risultata prima in graduatoria, ha resistito all’appello; ha proposto appello incidentale con due motivi e ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., un’eccezione di inammissibilità del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, assorbita in primo grado.
Nel giudizio si è costituita anche GE.FI.L., in posizione contraria all’appello.
2.2. La GE.FI.L. ha, a sua volta, iscritto il proprio ricorso, basato su quattro motivi, al R.G. n. 7671/2024.
2.1.1. Nel giudizio si è costituta Campania Bonifiche s.r.l. per resistere all’appello.
BL s.r.l. ha resistito all’appello e ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., eccezioni di inammissibilità dei motivi del ricorso di primo grado, assorbite dalla decisione di rigetto nel merito.
Nel giudizio si è costituita anche SO, in posizione contraria all’appello.
2.3. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 gli appelli sono stati discussi e assegnati a sentenza, previo deposito di memorie e repliche.
2.4. I ricorsi in appello proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a.
3. Seguendo l’ordine di iscrizione a ruolo, va esaminato l’appello proposto dalla SO.G.E.T.
3.1. Col primo motivo l’appellante sostiene che, anche a voler assumere - come ritenuto dal T.a.r., nel condividere la prima delle tre osservazioni poste dal r.u.p. a fondamento del giudizio di anomalia dell’offerta - che la proposta contrattuale dovesse essere intesa nel senso dell’impiego a tempo pieno del personale di supporto, il relativo costo finirebbe per incidere per la somma complessiva di € 660.282,48 in più rispetto alle stime eseguite dall’appellante. Sebbene ciò – per utilizzare le parole del r.u.p. – “ riduca sensibilmente il valore del ricavo atteso ”, tuttavia, ad avviso dell’appellante, l’offerta resterebbe remunerativa: l’utile d’impresa sarebbe solamente ridotto, ma non verrebbe in alcun modo eliso.
L’appellante rileva che tale conclusione sarebbe conseguenza del fatto che il T.a.r. ha ritenuto “ meritevoli di favorevole considerazione ” le censure mosse dalla ricorrente alle osservazioni nn. 2 e 3 del r.u.p. di cui alla nota del 19 dicembre 2023: escludendo infatti dal computo dei costi quelli “indiretti” pari ad € 381.551,04 (calcolati dal r.u.p., nell’ambito dell’osservazione n.2, ma esclusi dal T.a.r.), l’offerta economica presentata da SO sarebbe remunerativa anche se il costo del personale fosse da incrementare, come ritenuto dal r.u.p., del maggior importo di € 660.282,48 (perché il costo complessivo ammonterebbe ad € 1.124.502,08 a fronte di un utile di € 1.307.805,78).
3.2. Col secondo motivo l’appellante censura il rigetto della doglianza mossa da SO col secondo motivo aggiunto nei riguardi dell’osservazione n. 1 del r.u.p. di cui alla nota del 19 dicembre 2023.
3.2.1. La questione che ne è oggetto attiene al regime di impegno, totale o parziale, del “ Personale di supporto per l’esecuzione dell’affidamento ” di cui al par. A.3.1.2. dell’offerta tecnica, dove si legge che “ La SO.G.E.T. si impegna ad impiegare, per l’esecuzione dei servizi in concessione ” n. 1 Responsabile di Commessa, n. 3 Addetti alle attività di front office e n. 2 Ufficiali della Riscossione.
3.2.2. In proposito, il T.a.r. ha motivato come segue: << […] non è ricavabile dall’offerta della SO.G.E.T. un contenuto univoco.
Ad avviso del Collegio, il RUP non ha errato nel valutare che la differenziazione tra l’impiego del personale di sportello e quello di supporto denoti che, nel secondo caso, la proposta contrattuale vada intesa nel senso dell’impegno all’impiego del personale a tempo pieno. Non è comprensibile la ragione per cui il concorrente si sia premurato di specificare – al paragrafo A.3.1.1. della sua offerta – i termini dell’impegno parziale per il personale di sportello presso le sedi dei Consorzi (un giorno a settimana o 3 giorni, nel primo mese di invio degli atti), mentre identica precisazione non è contenuta, in separato paragrafo A.3.1.2., per ciò che concerne il personale di supporto per l’esecuzione dell’affidamento, per il quale la SO.G.E.T. ha dichiarato di impegnarsi “ad impiegare, per l’esecuzione dei servizi in concessione, la seguente dotazione di personale” (1 responsabile di commessa, 3 addetti alle attività di front office e 2 ufficiali della riscossione).
Per quanto detto, quindi, la manifestazione di volontà contenuta nella proposta tecnica non avrebbe potuto essere altrimenti considerata che nel senso di un impegno a tempo pieno del personale, essendo logicamente attendibile che la stazione appaltante valuti l’offerta nella prospettiva del maggior soddisfacimento dell’interesse pubblico all’esecuzione della commessa e, quindi, dell’ottenimento di un impegno fisso delle risorse umane.
Ove fosse da intendere altrimenti, la dichiarazione di parte avrebbe dovuto essere espressa e incontrovertibile, tenuto conto che la prefigurazione di un impegno a tempo parziale (non esplicitata, ma indicata unicamente nella relazione di giustificazioni) avrebbe avuto ripercussioni sulla valutazione della bontà dell’offerta e della corrispondenza alle esigenze della stazione appaltante, riflettendosi sull’attribuzione del punteggio alla proposta tecnica. >>.
3.2.3. L’appellante sostiene che il tribunale avrebbe preso le mosse da un presupposto erroneo, leggendo l’offerta tecnica di SO non globalmente, ma solo a “pezzi” singolarmente considerati: invece, i paragrafi A.3, A.3.1, A.3.1.1. e A.3.1.2. dell’offerta di SO andrebbero letti in inscindibile continuum tra loro, di modo che nell’ambito del paragrafo A.3.1.1. sarebbe individuabile il riferimento all’impiego a tempo definito del personale del successivo par. A.3.1.2.
Nel merito, l’appellante ribadisce che, oltre alla “ chiara indicazione testuale ” dell’impiego part time del personale di supporto, andrebbe considerato che si tratta di figure che, per le caratteristiche intrinseche del lavoro svolto, hanno un impiego limitato nell’ambito di ogni commessa pubblica, fatto notorio a chiunque operi nel settore della riscossione dei tributi (e dunque anche alla commissione giudicatrice).
Pertanto, non solo l’impiego di tali figure in quota parte risulta congruo con le loro peculiarità, ma la commissione stessa non avrebbe avuto alcun dubbio circa il loro impiego a tempo limitato.
3.3. Col terzo motivo l’appellante censura il rigetto del primo motivo aggiunto col quale era stata denunciata l’illegittimità della nota del r.u.p. del 19 gennaio 2024, in quanto affetta dagli stessi vizi che già affliggevano gli atti e i provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo del giudizio.
La SO sostiene che, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 1443/2023, Campania Bonifiche, nel rinnovare il proprio procedimento di verifica, non avrebbe potuto concentrarsi soltanto sul costo della manodopera (come fatto all’esito del primo procedimento censurato), ma si sarebbe dovuta spingere al di là della mera verifica ai sensi degli artt. 97, comma 5, lett. d) e 95, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, per svolgere piuttosto una vera e propria verifica di anomalia dell’offerta ex art. 97, comma 3, dello stesso d.lgs. Invece, a detta della ricorrente, la stazione appaltante avrebbe posto in essere lo stesso identico iter , completamente incentrato sul costo della manodopera.
3.3.1. In proposito, il T.a.r. ha motivato come segue: << Non può trarsi dalla misura cautelare, recante l’ordine di rinnovazione della fase del procedimento, l’indicazione della doverosità di una verifica di anomalia che avrebbe dovuto essere giocoforza condotta sulla base di diversi elementi.
In questi termini, laddove la stazione appaltante abbia ritenuto che la sottostima del costo della manodopera renda inattendibile l’offerta, non può essere addotta la necessità di condurre ulteriori verifiche sulla sua congruità, essendo gli elementi rinvenuti (nella valutazione discrezionale spettante alla stazione appaltante) determinanti e sufficienti per disporre l’esclusione del concorrente.
[…]
Nel caso di specie, la decisione cautelare ha mirato a salvaguardare l’interesse di parte ricorrente a una verifica esaustiva delle ragioni di esclusione, nell’ambito di una corretta interlocuzione procedimentale, la quale si è infine sviluppata e ha condotto all’esclusione per ragioni relative ai medesimi aspetti ma corroborate da una più compiuta e articolata enunciazione, nel contraddittorio delle parti. >>.
3.3.2. Secondo l’appellante, la motivazione contraddirebbe il tenore letterale della stessa ordinanza cautelare, dalla quale si dovrebbe desumere che il nuovo procedimento non avrebbe dovuto/potuto incentrarsi di nuovo solo su profili inerenti il costo della manodopera.
Aggiunge l’appellante che comunque sarebbe smentito per tabulas che il r.u.p. avrebbe, nel secondo procedimento, affrontato più compiutamente i medesimi aspetti oggetto del primo, in quanto da una comparazione delle osservazioni del r.u.p. emergerebbero le medesime enunciazioni di principio sugli stessi aspetti, secondo quanto dettagliatamente esposto ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 dell’atto di appello (cui è sufficiente fare rinvio).
In definitiva, l’assunto dell’appellante è che il r.u.p. avrebbe “aggirato” il dictum giudiziale, eludendo il giudicato cautelare.
4. I motivi non sono fondati.
4.1. Prendendo le mosse dall’ultimo, è sufficiente osservare che il punto critico evidenziato dall’ordinanza cautelare atteneva ad una questione procedimentale, più che sostanziale, avendo il T.a.r. riscontrato “ un non chiaro dispiegarsi dell’operato della stazione appaltante ”, per non avere consentito alla SO di avere contezza degli elementi in contestazione e di addurre compiutamente le proprie giustificazioni.
Pertanto, come bene ritenuto nella sentenza gravata, è da escludere sia che la stazione appaltante fosse obbligata a tenere conto di diversi ulteriori elementi rispetto a quelli già considerati, al fine di valutare non solo la congruità del costo della manodopera ma anche altri profili di congruità dell’offerta, sia che dovesse pervenire ad un ambito della verifica di anomalia necessariamente diverso o più ampio di quello che aveva condotto al primo provvedimento di esclusione.
Piuttosto, lo scopo del remand cautelare era chiaramente quello di realizzare con l’operatore economico escluso una corretta interlocuzione procedimentale. Questa si è sviluppata - in specie sul tema delle modalità di impiego del personale, nonché sui costi diretti ed indiretti – mediante la richiesta, con nota della stazione appaltante del 15 novembre 2023, di una relazione di congruità, trasmessa dalla società il 30 novembre 2023 e seguita da una richiesta di chiarimenti in data 19 dicembre 2023, riscontrata il 3 gennaio 2024, prima dell’emissione del provvedimento di esclusione del 19 gennaio 2024.
In definitiva: l’unico obbligo puntuale posto alla stazione appaltante dal giudicato cautelare era, come detto, quello del rinnovo dell’attività procedimentale; con la precisazione contenuta nella stessa ordinanza cautelare che restava “ impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa ”.
Essendosi correttamente svolto il contraddittorio procedimentale successivo all’ordinanza cautelare, va condivisa l’affermazione della sentenza gravata secondo cui << il rinnovato esame dell’offerta del concorrente assorbe le primigenie ragioni di inammissibilità dell’offerta, pervenendo ad un nuovo giudizio di incongruità, pur sempre dettato dalle considerazioni in precedenza rese e tuttavia estensivamente riproposte, “in un contesto diverso e autonomo dalla valutazione del Costo della Mano d’opera” (provvedimento del 19/1/2024) >>.
Oltre a sorreggere la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, tale situazione procedimentale -valutata unitamente al fatto che, nel rinnovare l’attività di verifica di congruità dell’offerta, la stazione appaltante godeva della medesima ampia discrezionalità riconosciutale di regola ai fini del giudizio di anomalia - dimostra la manifesta infondatezza del terzo motivo di gravame.
4.2. Respinto quindi tale motivo, quanto al secondo (immediatamente connesso), va premesso che il contraddittorio attivato dal r.u.p. ha avuto ad oggetto la valutazione di congruità dell’offerta, incentrata sul costo della manodopera, ma non relativamente al profilo del rispetto dei minimi salariali - peraltro nemmeno oggetto del primo provvedimento di esclusione - bensì relativamente alla giustificazione – richiesta ex novo all’operatore economico – dei costi diretti ed indiretti del personale.
All’esito della relazione giustificativa prodotta da SO, il r.u.p. ha formulato le tre osservazioni di cui alla richiesta di chiarimenti del 19 dicembre 2023, la prima delle quali è oggetto del motivo in esame, in quanto posta dal tribunale a fondamento del rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
4.2.1. L’<<Osservazione n. 1>> è svolta nei seguenti testuali termini:
<< Personale di supporto - Par. A.3.1.2 della Proposta Tecnica.
Per facilità di lettura si riporta il testo integrale della proposta tecnica.
“A.3.1.2. Personale di supporto per l’esecuzione dell’affidamento.
La SO.G.E.T. si impegna ad impiegare, per l’esecuzione dei servizi in concessione, la seguente dotazione di personale.
N. 1 Responsabile di Commessa: Tale figura avrà la funzione di coordinamento di tutte le attività e specifica delega riguardo ai contenuti tecnici e metodologie proposte per l’esecuzione dei servizi ed al rapporto con l’Ente affidatario. In particolare avrà il compito di: Referente per i Consorzi; definire e coordinare le attività dello sportello; garantire il corretto avanzamento del progetto; attuare la formazione e la crescita degli operatori; assicurare il corretto adempimento delle attività d’ufficio e delle scadenze di legge; rapportarsi con la Stazione Appaltante per tutte le questioni tecniche, organizzative e normative da risolvere; interfaccia con i consulenti legali; rapporto con le strutture direzionali dell’azienda; ecc.
N. 3 Addetti alle attività di front office: Impiegati amministrativi con esperienza almeno quinquennale su attività similari aventi le seguenti mansioni: servizio di front-office per il contribuente a valle della notifica degli atti; servizio di ricevimento degli utenti/contribuenti per l’acquisizione e lavorazione di tutte le tipologie di pratiche presentate (istanze di discarico, rateizzo, ecc.); servizio di gestione dello sportello virtuale comprendente il contact center ed i servizi erogati a mezzo web (mail, pec, portale del contribuente, ecc.); ecc.
N. 2 Ufficiali della Riscossione: Impiegati amministrativi con esperienza decennale, con le seguenti mansioni: procedure esecutive ai sensi del Titolo II del DPR 602/1973; notifica degli atti (ingiunzioni, solleciti e atti di riscossione). Tale personale, presente sul territorio consortile, sarà coadiuvato dal personale dislocato presso le sedi centrali descritto ai par.A.1.1.4 e A.1.1.5”.
Dal tenore della proposta “La SO.G.E.T. si impegna ad impiegare” non è contemperata la possibilità che l’impegno sia parziale. La tabella di calcolo proposta al punto 9 della Relazione invece fornisce un chiaro quadro delle ore d’impiego settimanali che la SOGET intende assegnare a ciascuna figura configurando un impegno solo parziale. La proposta risponde ad uno specifico criterio del Bando di gara e pertanto oggetto di assegnazione di punteggi. Una diversa formulazione altera il giudizio dei commissari di gara. Una diversa distribuzione dell’impegno delle risorse doveva essere esplicitata in modo chiaro già nella proposta tecnica.
In tale contesto, il costo del personale di supporto così come proposto deve essere rideterminato, per la durata del servizio in complessivi € 281.125,52 x 4 = € 1.124.502,08 in luogo di € 464.219,60, così come di seguito riportato.
[…]
Il maggior costo del personale riduce sensibilmente il valore del ricavo atteso. >>.
Per comprendere appieno la ragione di esclusione della SO è inoltre opportuno riportare testualmente le conclusioni raggiunte nel provvedimento del 19 gennaio 2024, sempre in merito al punto n. 1 in contestazione, vale a dire:
I) << Le giustifiche rese all’osservazione n. 1 non sono accettabili.
Le unità di supporto (offerte), così come riportato nel paragrafo A.3.1.2., sono proposte in “full time” (cfr. Osservazione 1 nota PE Richiesta Chiarimenti). La possibilità che il personale possa essere impiegato per un giorno a settimana, o tre giorni a settimana per il primo mese di invio degli atti ai consorziati, è rivolta al personale di sportello così come chiaramente riportato al paragrafo A.3.1.1. della relazione offerta tecnica.
Il Costo del personale di supporto deve essere rideterminato per ciascun anno in € 281.125,52 per complessivi 1.124.502,08 in luogo di € 464.219,60. >>.
II) << […] La società non ha fornito giustifiche esaustive circa le modalità di impiego del personale di supporto, contravvenendo altresì agli impegni assunti con l’offerta tecnica, oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio da parte della Commissione.
[…]
Il costo effettivo della mano d’opera (€ 1.506.053,12 – cfr. Osservazione n. 2, Allegato 3) determinato sulla base delle stesse ammissioni della società (impegno ore/uomo di dipendenti stabilmente impiegati ma parzialmente utilizzati su ciascuna commessa), è largamente superiore a quanto la medesima società ha dichiarato in sede di gara (€ 464.219,60) e pertanto ne segue un giudizio di inaffidabilità complessiva dell’offerta formulata, con la esclusione della SOGET S.p.A. >>.
4.2.2. Le suddette argomentazioni e conclusioni vengono censurate dall’appellante con l’assunto secondo cui il paragrafo A.3.1.1. andrebbe letto come riferito anche al personale di cui al successivo paragrafo A.3.1.2., nel senso che in quest’ultimo paragrafo dell’offerta tecnica la SO avrebbe specificato il personale di supporto da impiegare nella commessa tuttavia “ nelle sedi e con l’impegno orario di cui al citato par. A.3.1.1 ”.
Tale assunto non trova riscontro alcuno nel tenore letterale dell’offerta tecnica, dal momento che:
- il paragrafo A.3.1.1. è intitolato “ Servizi di sportello sul territorio – sedi ” e contiene l’impegno ad “ essere presente presso le sedi dei Consorzi ”, nei giorni e con le modalità ivi specificate;
- il paragrafo A.3.1.2., riferito al “ Personale di supporto all’esecuzione dell’affidamento ”, contiene l’impegno “ ad impiegare, per l’esecuzione dei servizi in concessione ” quindi ad impiegare per lo svolgimento di tutte le attività per ciascuna indicate, in relazione all’affidamento de quo , le figure professionali ivi elencate.
La mancanza di specificazioni in quest’ultimo paragrafo non consente affatto di addivenire de plano alla lettura sostenuta dall’appellante, apparendo ben più convincente - a maggior ragione combinando e confrontando i due paragrafi in contestazione - la lettura fatta dal r.u.p. (e condivisa dal T.a.r.) secondo cui, fermo restando l’impiego full time in tutte le attività oggetto di affidamento del personale indicato al paragrafo A.3.1.2., invece i servizi di sportello sarebbero stati assicurati nei limiti di tempo precisati nel paragrafo A.3.1.1.
4.2.3. L’ulteriore assunto dell’appellante secondo cui la commissione di gara avrebbe attribuito il punteggio all’offerta tecnica di SO interpretando la stessa come avente ad oggetto un impiego part time di tutte le figure professionali indicate – cioè sia quelle destinate ai servizi di sportello che quelle da impiegare nelle altre attività esecutive – non si desume affatto dai verbali di valutazione dell’offerta tecnica; né d’altronde a questi ultimi ha fatto riferimento alcuno l’appellante.
La circostanza - unica, in proposito, addotta da SO - che la commissione di gara non abbia richiesto alla SO alcun chiarimento in merito all’impiego del personale offerto non conferma affatto che l’offerta sia stata interpretata così come preteso – soltanto nella fase di giustificazione dei costi del personale – dalla SO, laddove – come sottolineato anche dal T.a.r. – il punteggio assegnato appare più coerente con l’impiego a tempo pieno del personale (piuttosto che con l’impiego per un solo giorno a settimana, con incremento a tre per il primo mese presso la Campania Bonifiche).
4.2.4. D’altronde, le figure indicate al paragrafo A.3.1.2. sono figure professionali differenziate, rispetto alle quali non appare logicamente estensibile la forma di impiego riservata al personale di sportello ed anzi appare più che giustificata e ragionevole l’interpretazione dell’offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice come avente ad oggetto un impegno fisso full time nell’affidamento de quo . Ciò, anche considerando che di un impiego part time delle unità di personale (sei) specificate al par. A.3.1.2. non vi è traccia alcuna nella relazione tecnica, essendo stato il dato specificato soltanto a seguito della richiesta di chiarimenti sul costo del personale.
4.2.4. Tutto quanto sopra peraltro va letto tenendo presenti i rilievi ampiamente svolti dal giudice di primo grado – ai quali va fatto integrale rinvio – concernenti l’obbligo del concorrente di esplicitare in modo chiaro nella proposta tecnica l’impegno contrattuale che intende assumere, di modo che “ carattere fondamentale dell’offerta è la puntualità ed esattezza del suo contenuto, che deve manifestare in maniera inequivocabile la volontà del concorrente ” (punto 3.5.2. della sentenza, dove è richiamato, tra gli altri, il precedente di C.G.A.R.S. 18 gennaio 2017, n. 23).
Detto obbligo era peraltro specificato nel disciplinare di gara, che, al paragrafo 16, richiedeva ai concorrenti l’allegazione di una relazione tecnica “ dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto (requisiti minimi obbligatori) la descrizione dei servizi di gara offerti ”; la relazione si sarebbe dovuta articolare in paragrafi. I due dei quali si è detto sopra, riguardanti specificamente “ i servizi resi all’utenza ”, sono stati tenuti distinti dalla ricorrente, precisando per i servizi di sportello sul territorio l’impiego parziale, e non contemplando affatto la possibilità di tale impiego per il personale di supporto.
Di qui la correttezza del giudizio espresso dal r.u.p., sopra testualmente riportato, circa il fatto che la precisazione, effettuata soltanto in sede di giustificativi “ altera il giudizio dei commissari di gara … contravvenendo altresì agli impegni assunti con l’offerta tecnica ” e rende palesemente incongruo il costo della manodopera indicato nell’importo di appena € 464.219,60 (dichiarati dalla SO), a fronte dell’importo per l’impiego full time di € 1.124.502,08 (in sé non contestato), in modo che “ Il maggior costo del personale riduce sensibilmente il valore del ricavo atteso ” (osservazioni del 19 dicembre 2023), inducendo ad “[…] un giudizio di inaffidabilità complessiva dell’offerta formulata, con la esclusione della SOGET S.p.A. ” (provvedimento del 19 gennaio 2024).
In definitiva, la SO è stata esclusa appunto per siffatta valutazione di “inaffidabilità complessiva” dell’offerta.
4.3. Tale giudizio è testualmente riferito – nella parte conclusiva del provvedimento di esclusione – all’importo dei costi del personale comprensivo di quelli indiretti, che invece sono stati esclusi dal T.a.r.
Tuttavia, esso resta integro e perciò idoneo a sorreggere l’esclusione della SO per anomalia dell’offerta anche tenendo conto della sola osservazione n. 1 del r.u.p. (come d’altronde ritenuto dal T.a.r.), dato che mantiene la sua diretta derivazione da quanto ivi esposto in punto di modifica postuma dell’offerta e di enorme divario tra il costo diretto della manodopera indicato nell’offerta e quello che avrebbe invece dovuto essere giustificato, anche soltanto per il personale di cui al par. A.3.1.2.
4.3.1. Né nelle osservazioni del r.u.p., né nel provvedimento di esclusione è fatto riferimento specifico alla non remuneratività dell’offerta.
Inoltre, il T.a.r. ha sottolineato come la questione della remuneratività dell’offerta non fosse stata introdotta nel thema decidendum nemmeno dalla ricorrente (laddove in sentenza ha precisato che non era stato da SO “ specificamente dedotto che l’offerta, per un complessivo corrispettivo di € 4.563.680,00, a cagione della maggiore incidenza del costo della manodopera produca comunque un margine di ricavo apprezzabile per l’impresa, che ha calcolato l’utile lordo in € 1.307.805,78 […] ”).
Orbene, tale “specifica deduzione” forma oggetto del primo dei motivi di appello.
4.3.2. In disparte il profilo di inammissibilità derivante dalla sua novità (che è contestata da SO facendo riferimento, non al ricorso di primo grado, bensì ad argomentazioni contenute negli scritti conclusivi dinanzi al T.a.r., nonché a dei cenni sulla remuneratività inseriti nei giustificativi resi alla stazione appaltante), la censura - posta come primo motivo, ma logicamente da trattare in base a quanto già detto a proposito dei motivi secondo e terzo - non è accoglibile poiché irrilevante ai fini della decisione.
Il giudizio di incongruità dell’offerta è stato infatti espresso dalla stazione appaltante, prescindendo, come detto, dalla valutazione della remuneratività dell’offerta, ma limitandosi a quella della sua inaffidabilità. L’accenno poi che alla remuneratività ha fatto il T.a.r. è evidentemente ad abundantiam , comunque non contenuto nel provvedimento di esclusione.
4.3.3. La quaestio iuris posta dal provvedimento adottato da Campania Bonifiche concerne allora la correttezza e la sufficienza di detto giudizio di inaffidabilità ai fini dell’esclusione del concorrente per “offerta anormalmente bassa”.
Della correttezza si è già detto ampiamente trattando del secondo motivo di appello.
Ai fini della sufficienza, va evidenziato che la non remuneratività dell’offerta è un indice che, anche da solo, può essere significativo dell’anomalia. Tuttavia, esso non è richiesto necessariamente, dato che il giudizio di anomalia, rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, è riferito dall’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai diversi, anche alternativi, parametri della “ congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta ”. La relativa valutazione, in quanto appunto discrezionale, è sindacabile dal giudice nei noti limiti della manifesta irragionevolezza o del palese travisamento degli elementi di fatto.
Nel caso di specie, escluso come sopra quest’ultimo, riguardo all’offerta tecnica della ricorrente non è manifestamente irragionevole il giudizio di incongruità e “complessiva inaffidabilità” tratto, per un verso, dalla sostanziale modifica dell’offerta tecnica, per altro verso, dalla divaricazione tra il costo diretto del personale esposto nell’offerta economica e quello risultante all’esito del procedimento di verifica di congruità, senza alcuna necessità di riferirsi anche alla (non) remuneratività dell’offerta.
Invero, quanto al primo profilo, va richiamata la giurisprudenza univoca, secondo cui la modifica dell’offerta è di per sé sufficiente all’esclusione del concorrente, quando questi sia cioè indotto a modificare l’offerta tecnica in sede di verifica di anomalia per “fare quadrare i conti”, altrimenti compromessi da costi insostenibili in riferimento all’impegno contrattuale assunto in gara (cfr., per tutte, Cons. Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5419; id., V, 8 gennaio 2019, n. 171; id. V, 2 aprile 2020 n. 2213; id. V, 27 novembre 2023, n. 10153).
Quanto al secondo profilo, il divario tra i due importi è, nel caso di specie, talmente tanto elevato (€ 464.219,60 a fronte di un importo effettivo di € 1.124.502,08) da giustificare un giudizio di inaffidabilità comunque del concorrente per avere formulato una proposta economica così clamorosamente smentita.
4.4. L’appello di SO va quindi respinto.
4.4.1. L’appello incidentale di BL -volto a sostenere la fondatezza dei rilievi del r.u.p. di cui alle osservazioni n. 2 e n. 3 del provvedimento del 19 dicembre 2023 - è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4.4.2. Le eccezioni riproposte, sia da BL che dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., restano definitivamente assorbite.
5. I motivi dell’appello di GE.FI.L. vanno esaminati congiuntamente, perché connessi.
5.1. Col primo ( Errores in iudicando. Sulla infondatezza della censura di primo grado relativa alla equivocità della legge di gara, in ordine al numero di serie. Eccesso di potere giurisdizionale ) viene riproposta la censura di violazione e falsa applicazione del § 7.3 del disciplinare di gara.
In punto di fatto, l’appellante riconosce di avere indicato nella propria offerta il numero seriale “5da9c43b5df37948”, sostenendo che coincide con il “seriale marcatura temporale” associato al file contenente l’offerta economica e successivamente caricato sulla piattaforma da GE.FI.L. Secondo quest’ultima, il disciplinare telematico al fine di indicare quale fosse il numero da riportare sull’offerta ha utilizzato diversi termini, come “numero di serie”, “numero identificativo”, “numero seriale”, generando una “innegabile” situazione di incertezza, che lo stesso disciplinare avrebbe riconosciuto, prendendo atto che i diversi software di marcatura possono usare diverse denominazioni (par. 1 e 7, punti 2 e 3 del disciplinare telematico).
5.1.1. In proposito il T.a.r. ha motivato come segue: << È palesato che il numero seriale “5da9c43b5df37948” non identifica la marcatura temporale del file dell’offerta economica, bensì il certificato qualificato di firma digitale del dispositivo Aruba, utilizzato dalla ricorrente. Orbene, se quest’ultimo è replicato per ogni sottoscrizione digitale dallo stesso dispositivo di firma, il numero seriale della marcatura temporale è unico e vale ad identificare l’offerta economica, garantendone l’integrità e impedendone la sostituzione.
In argomento, la giurisprudenza amministrativa ha individuato la funzione a cui assolve la marcatura temporale, che costituisce un adempimento ineludibile nelle procedure telematiche. […] In tale contesto, l’esclusione è stata legittimamente disposta, essendosi contravvenuto alle disposizioni del disciplinare telematico, prevedenti dapprima l’applicazione della firma digitale e, sul file così sottoscritto, della marcatura temporale […] >>.
5.1.2. L’appellante obietta che il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che, diversamente da quanto accaduto nei precedenti citati, a fronte del tenore letterale del disciplinare, l’operatore economico avrebbe potuto indicare – come avvenuto – il numero seriale di cui sopra, senza che ciò potesse essere considerato erroneo, anche perché tra la firma digitale e la marcatura temporale erano intercorsi poco meno di 50 secondi e sarebbe “impensabile” che in questo breve lasso di tempo l’operatore economico abbia potuto firmare e rimarcare più di un file contenente offerte economiche diverse; né vi avrebbe avuto interesse.
5.2. Col secondo motivo ( Errores in iudicando. Sulla infondatezza della censura di primo grado relativa alla equivocità della legge di gara, in ordine al numero di serie sotto altro profilo. Eccesso di potere giurisdizionale ) viene riproposta la censura di violazione dei principi di favor partecipationis , correttezza e buona fede.
L’appellante, dopo avere riportato il testo del § 1 del disciplinare telematico, ribadisce che esso avrebbe preso atto dell’esistenza in commercio di diversi software per la marcatura dei documenti e del fatto che il “ numero di serie della marcatura temporale ” può essere visualizzato in modo differente a seconda dei diversi software , potendo avere diversa estensione (decimale o esadecimale) e diversa denominazione.
5.2.1. In proposito il T.a.r. ha motivato come segue: << Risulta quindi sconfessato l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il suddetto numero seriale (che attiene alla firma digitale) identificherebbe la marcatura temporale del file dell’offerta economica.
In questo senso, è da disattendere la tesi secondo cui, siccome il disciplinare telematico dava atto dell’esistenza di diverse estensioni e denominazioni delle marcature temporali, si sarebbe dovuto ritenere assolta la corrispondenza tra i numeri seriali.
Invero, un conto è l’individuazione descrittiva della presenza in mercato di più certificati di marcatura temporale, altro conto è l’identificazione tra numeri seriali che designano operazioni assolutamente non assimilabili (come si è visto, la firma digitale del documento e la marcatura temporale dell’offerta economica). >>.
5.2.2. L’appellante obietta che, “ nella confusione ingenerata dal disciplinare ”, avrebbe potuto legittimamente indicare il numero “seriale marcatura temporale” effettivamente indicato (“ 5da9c43b5df37948 ”), associato al caricamento del file contenente l’offerta economica senza che ciò potesse considerarsi erroneo, e comunque la commissione di gara avrebbe dovuto ritenere soddisfatta la corrispondenza tra i due numeri di serie, in ottemperanza ai principi di favor partecipationis , correttezza e buona fede, facendo prevalere l’interpretazione più favorevole alla tutela dell’affidamento della ricorrente, come da giurisprudenza richiamata in ricorso (Cons. Stato, VII, 1 luglio 2024, n. 5789).
5.3. Col terzo motivo ( Errores in iudicando. Sulla infondatezza della censura di primo grado relativa al comportamento sostanzialista tenuto dalla commissione. Eccesso di potere giurisdizionale ) viene riproposta la censura riguardante l’operato della commissione di gara laddove ha rilevato che i files delle offerte economiche marcati temporalmente di molti dei partecipanti ammessi non prevedevano il corrispettivo annuale e il ribasso offerto (verbale della seduta del 26 maggio 2023). Per colmare tali lacune la commissione ha fatto ricorso alla “Lista delle categorie” contenuta in altro file (denominato Doc. gara – Ulteriore) firmato digitalmente e marcato temporalmente, ma il cui numero di serie della marca temporale non doveva essere inserito nella piattaforma.
5.3.1. In proposito, il T.a.r. ha motivato come segue: << Nemmeno può essere condivisa la prospettazione in ordine all’operato difforme della Commissione, censurando che essa avrebbe fatto salve le offerte economiche che non prevedevano il corrispettivo annuale e il ribasso offerto, avendo riguardo ad altro documento (“Lista delle categorie”).
[…].
A tal proposito, va rimarcata la sostanziale differenza esistente, tra l’individuazione del contenuto dell’offerta economica (ricavato da altro file, anch’esso firmato digitalmente e marcato temporalmente, ancorché senza obbligo di inserimento della marca temporale), rispetto alla preliminare ammissibilità dell’offerta economica che, in quanto priva della marcatura temporale inderogabilmente prescritta, è insuscettibile di essere sanata. >>.
5.3.2. L’appellante sostiene che il ragionamento del giudice a quo non sarebbe corretto, dal momento che:
- l’offerta economica di GE.FI.L. non è priva della marcatura temporale –come supposto in sentenza – essendo stata sottoscritta e marcata temporalmente; la questione controversa attiene a quale fosse nel concreto il codice numerico da indicare nell’offerta;
- non sussisterebbe alcuna “sostanziale differenza” tra il file nel quale si rinviene il contenuto dell’offerta economica e il file dell’offerta economica (cioè quello che contiene il valore economico offerto) o comunque non vi sarebbero differenze tali da giustificare il diverso trattamento degli operatori economici sopra evidenziato.
Inoltre sarebbero stati violati i principi del risultato e della fiducia per come declinati dalla giurisprudenza.
5.4. Col quarto motivo ( Errores in iudicando. Sulla infondatezza della censura di primo grado relativa alla violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Eccesso di potere giurisdizionale ) viene riproposta la censura, subordinata, riguardante il disciplinare telematico, nonché il bando e il disciplinare di gara, nella parte in cui richiamano il disciplinare telematico, per violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e per eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta. Inoltre, in relazione al principio di tassatività delle clausole di esclusione, è stata eccepita la necessità che siano formulate in modo chiaro ed univoco.
5.4.1. In proposito il T.a.r. ha motivato come segue: << Infine, sono insussistenti i denunciati vizi del disciplinare telematico, dalla chiara formulazione sul punto, che ha reso conoscibile al concorrente l’attività da compiere, senza che possa ritenersi eccedente la previsione di esclusione, per un adempimento di cui la giurisprudenza ha ravvisato la giustificazione e l’essenzialità, per la cennata esigenza di garantire, nelle procedure telematiche, l’identificazione e integrità dell’offerta […] la ricorrente non può pretendere che (come ravvisato nell’esibita consulenza tecnica di parte) la stazione appaltante compisse attraverso un software la verifica della firma digitale e della marcatura temporale, ostandovi l’essenzialità delle regole stabilite e l’esigenza di garantire la par condicio tra i concorrenti, la quale impone di assicurare l’identico trattamento per gli offerenti, tenuti ad assolvere agli stessi adempimenti, nei termini inderogabilmente prescritti. >>.
5.4.2. L’appellante ribadisce in sostanza la censura di mancanza di chiarezza del disciplinare telematico, nonché la censura di irragionevolezza e mancanza di proporzionalità.
6. I motivi non sono fondati.
Il dato oggettivo, incontestabile, da cui prendere le mosse è che il numero di serie indicato dalla ricorrente nel modulo caricato il 23 maggio 2023 è quello associato al certificato di firma digitale usato dalla società (precisamente “ 5da9c43b5df37948 ”), laddove invece il numero della marcatura temporale - che avrebbe dovuto essere indicato - è il seriale esadecimale “ 39C6665B12ABC2DB ”.
Le previsioni rilevanti della lex specialis sono le seguenti.
Il disciplinare telematico e timing di gara , al punto 7, ha chiarito che:
“ La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte con marcatura temporale certificata a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono inviate al sistema quando sono già immodificabili; con un timing di gara che garantisce, in maniera assoluta, l'inviolabilità dell'offerta ”.
È quindi indicato che:
“2) Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest’ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata (entro il termine perentorio previsto dal timing) ”.
Sono così riepilogati i successivi passaggi che l’operatore economico è tenuto a compiere: Salvataggio sul PC dell’impresa del file di offerta (download) ► Inserimento nel file dei valori di offerta e successivo salvataggio ► Applicazione firma digitale sul file di offerta ► Applicazione marcatura temporale sul file già firmato digitalmente .
Al n. 3 è stabilita la sanzione per l’inosservanza delle prescrizioni: “ Il mancato caricamento a sistema del numero identificativo (numero di serie) della marca temporale e/o l’eventuale discordanza del numero seriale inserito rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema costituiranno cause di esclusione dell’offerta dalla gara ”.
La stazione appaltante ha fatto pedissequa applicazione delle richiamate previsioni, volte a garantire l’unicità del file dell’offerta economica tempestivamente predisposto, né – come si dirà nel prosieguo – si sarebbe potuta pretendere da parte di Campania Bonifiche un’indagine volta ad accertare che il file in contestazione fosse l’unico sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente da parte di GE.FI.L.
6.1. Invero, non è in contestazione – sebbene in tale senso possa deporre un impreciso passaggio motivazionale della sentenza – che il file di offerta di GE.FI.L. compilato il 30 marzo 2023 fosse stato firmato digitalmente (alle ore 15:31:37) ed anche marcato temporalmente (alle ore 15:32:28).
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto col primo motivo, il § 7.3 del disciplinare di gara è stato rispettato in quanto si è verificata la seconda delle fattispecie ivi previste quale causa di esclusione, vale a dire la discordanza del numero seriale inserito all’atto del caricamento della domanda di partecipazione del 23 maggio 2023, unitamente all’offerta tecnica, rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file dell’offerta economica.
Sebbene la “mancata corrispondenza” non si sia verificata tra due numeri seriali di marcatura temporale, ma a causa del fatto che il concorrente ha inserito – per un grossolano errore - il numero seriale identificativo del certificato qualificato della firma digitale, l’errore ha dato luogo alla fattispecie di esclusione tipizzata dal disciplinare di gara, poiché ha reso impossibile l’identificazione certa dell’(unica) offerta economica formata preventivamente.
Come ben evidenziato dal tribunale, la funzione assolta dalla identità tra il numero seriale della marcatura temporale apposta sull’offerta economica nella fase di upload e quello inserito all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, è quella di garantire la certezza che l’offerta resti chiusa e immodificabile, ancorché detenuta dal concorrente, ma anche che sia l’unica da questi predisposta nei tempi assegnati. Infatti la sola apposizione di firma digitale non escluderebbe la possibilità che il concorrente, in pari data e tempestivamente, confezioni e conservi più offerte sottoscritte salvo poi “scegliere”, in un momento successivo e secondo l’andamento della gara, quale caricare nel sistema.
Il lasso di tempo intercorso tra la firma digitale e la marcatura temporale dell’offerta poi effettivamente prodotta in gara non è, di per sé, indicativo, per la ragione – già evidenziata dal tribunale – che il certificato di firma digitale è sempre replicabile e che perciò avrebbero potuto essere firmati e marcati temporalmente diversi file contenenti offerte economiche (con la stessa firma digitale ma con differenti marcature temporali), anche al di fuori del detto intervallo temporale, purché nel rispetto del timing di gara.
In sintesi, attraverso la verifica della validità della firma digitale e della marcatura temporale, in particolare, viene tutelata la segretezza e l’inviolabilità delle offerte, assicurandone l’invio e la ricezione “in busta chiusa”, laddove la mancata (o errata) indicazione della marcatura temporale vizia l’offerta, perché la rende non univocamente determinabile (cfr. Cons. Stato, sez. III,10 febbraio 2023, n. 1482 e id. III, 26 marzo 2021, n. 2581; quest’ultima, a sua volta, richiama il precedente di Cons. Stato, III, 28 luglio 2020, n. 4795 nella parte in cui si è affermato quanto segue: “ ragione giustificativa tutt’altro che peregrina” della procedura di marcatura temporale .. quella di evitare il rischio “che un operatore economico predispon(ga) una pluralità di offerte economiche, firmandole digitalmente ed apponendo, così, una marca temporale a ciascuna di esse, senza, però, inserire nella piattaforma della stazione appaltante – al momento del caricamento in essa della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica – l’esatto numero seriale di alcuna delle offerte predisposte; quindi, dopo averle conservate tutte nel suo computer, proced(a), all’atto di caricare l’offerta economica sulla piattaforma, a scegliere tra di esse l’offerta che a quel momento meglio gli aggrada(..) ”. E, ancora, la ragione giustificativa della sindacata procedura “ vale di per sé a confutare le doglianze con cui si contesta che detta procedura sarebbe farraginosa ed artificiosa e violerebbe i principi di semplificazione e di efficacia, oltre che quelli del legittimo affidamento dei concorrenti e di proporzionalità, nonché quelli di massima concorrenza e partecipazione alle gare. La circostanza che si tratti di una procedura complessa – alla cui osservanza, peraltro, sono chiamati operatori qualificati (v.infra) – nulla toglie al fatto che con detta procedura la lex specialis persegue il fine – conforme alla legge – della garanzia della presentazione di offerte inviolabili, immodificabili ed univoche (C.d.S., Sez. III, n. 4050/2016, cit.). È, infatti, evidente che, in difetto dell’esatta indicazione del numero seriale di marcatura temporale, l’offerta economica del concorrente (…) risulti affetta da un vizio radicale, non essendo la stessa neppure univocamente identificabile ”).
6.2. La lettera del disciplinare telematico è inequivocabile nel richiedere l’inserimento del dato della marcatura temporale, tanto da doversi escludere - in applicazione del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico partecipante alla gara - che, contrariamente a quanto sostenuto col secondo motivo, la società ricorrente potesse ragionevolmente interpretare la richiesta di cui alle previsioni sopra riportate come riferita al numero seriale del certificato di firma digitale piuttosto che al numero seriale della marcatura temporale: i diversi software per la marcatura dei documenti cui il disciplinare fa riferimento riguardano sempre quest’ultima marcatura, senza possibilità di confusione col certificato di firma digitale.
Il disciplinare telematico e timing di gara, dopo aver esplicitato chiaramente cosa intendere per “numero di serie della marcatura temporale”, ha posto una causa di esclusione altrettanto chiara ed inequivoca, oltre che espressa, ribadita in più punti del § 7, con la precisazione in calce che “[…] verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate […] che presentino una marcatura temporale diversa dal numero di serie, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema […]”.
La chiarezza della legge di gara esclude la configurabilità di un legittimo affidamento tutelabile in capo al concorrente, operatore economico qualificato del settore, aduso alla partecipazione alle gare, oramai diffusamente condotte con le modalità telematiche.
Il detto principio di autoresponsabilità e quello di parità tra i concorrenti ostano all’invocata, asserita interpretazione secondo correttezza e buona fede, dal momento che impongono la rigorosa osservanza delle regole certe, facendo ricadere su ciascuno dei partecipanti alla procedura le conseguenze degli errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione (cfr. anche delibera ANAC n. 426/2021, che richiama Cons. Stato, V, 7 novembre 2016, n. 4645).
La rigorosa, pedissequa, applicazione della procedura telematica vieppiù s’impone se si considera che essa persegue, per un verso, la detta finalità di garantire la presentazione di offerte inviolabili, immodificabili e univoche; per altro verso, l’altrettanto rilevante finalità di efficienza e tempestività del sistema telematico, che sarebbe compromessa se si consentissero - peraltro in violazione del principio di parità di trattamento - accertamenti postumi volti a verificare se l’inosservanza delle regole abbia o meno influito sulla regolarità della singola gara.
In particolare, la valutazione di non “convenienza” dell’inserimento del maggior ribasso da parte di GE.FI.L. (dovuta al fatto che questa era già prima in graduatoria per l’offerta tecnica, sicché avrebbe potuto assicurarsi l’affidamento anche offrendo un minor ribasso, nell’ipotesi in cui avesse formato più files contenenti diverse offerte economiche) è di per sé inutilizzabile perché argomento del tutto ipotetico. Esso comunque non appare utile nemmeno a sostenere la pretesa della società di sanare il vizio dell’offerta economica telematica con un soccorso istruttorio o comunque con l’acquisizione dei dati relativi alla marcatura temporale presso il gestore UB PE (al fine di dimostrare che ne sarebbe stata apposta una soltanto, così riscontrando anche l’unicità dell’offerta economica presentata in gara).
In disparte il profilo di novità eccepito da BL (perché la richiesta è stata formulata in primo grado solo in sede di memoria, sulla base di una relazione tecnica di parte), detta pretesa è resistita dal divieto di soccorso istruttorio del paragrafo 14 del disciplinare di gara (sostanzialmente riproduttivo dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016) e, soprattutto, dalla tassatività della fattispecie escludente, volta a garantire l’essenzialità delle regole di formazione delle offerte telematiche e la par condicio tra i concorrenti (la quale – come sottolineato dal T.a.r. – “ impone di assicurare l’identico trattamento per gli offerenti, tenuti ad assolvere agli stessi adempimenti, nei termini inderogabilmente prescritti ”).
Né appaiono invocabili il principio del risultato e il principio della fiducia atteso che - a prescindere dalla successiva loro codificazione negli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, non applicabile ratione temporis - non sono fattispecie sananti i vizi procedurali nei quali l’operatore economico sia incorso violando precise disposizioni della legge di gara, bensì criteri interpretativi ed applicativi delle disposizioni del codice (arg. ex art. 4 del detto d.lgs.). Ove poi queste ultime si siano tradotte in previsioni della lex specialis , in tanto è possibile il ricorso ai detti principi in quanto queste ultime presentino lacune o ambiguità, nel caso di specie non sussistenti.
Piuttosto appare pertinente il richiamo del precedente giurisprudenziale con cui, in un caso del tutto analogo al presente, si è affermato che “ in difetto dell’esatta indicazione del numero seriale di marcatura temporale, l’offerta economica del concorrente […] risulta affetta da un vizio radicale, non essendo la stessa neppure univocamente identificabile: con il ché, si supera anche il motivo basato sulla violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, dovendo rinvenirsi la norma di legge che in ipotesi del genere impone l’esclusione del concorrente nell’art. 83, comma 9, del Codice, lì dove prevede l’impossibilità del soccorso istruttorio per sanare le irregolarità essenziali dell’offerta economica (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 27 gennaio 2020 n. 680; Sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344; C.G.A.R.S., Sez. Giur., 5 novembre 2018, n. 701); e nel caso in esame ci si trova certamente dinanzi ad un’irregolarità essenziale dell’offerta economica, poiché essa è tale da non consentire neppure di identificare l’offerta medesima ” (Cons. di Stato, III, 28 luglio 2020 n. 4795).
6.3. Va parimenti esclusa la possibilità di praticare la lettura “sostanzialistica” invocata col terzo motivo di appello, atteso che, per come si evince dal verbale n. 7 del 26 maggio 2023, la problematica che i commissari hanno risolto mediante ricorso alla “Lista delle categorie” era ben altra, in quanto non coinvolgeva il valore del ribasso offerto, elemento indefettibile per l’individuazione delle offerte economiche e relativa valutazione.
In proposito è sufficiente ribadire che il vizio di disparità di trattamento evocato nel motivo in esame presuppone l’identità delle situazioni di fatto prese in considerazione e non è utilizzabile in relazione ad attività vincolata, qual è quella volta all’applicazione della disciplina di gara.
6.4. Le censure mosse col quarto motivo al disciplinare telematico e timing di gara, nonché agli altri atti della lex specialis che lo richiamano, sono infondate sia per i già evidenziati caratteri di chiarezza ed intellegibilità delle clausole in contestazione, sia per la ragionevolezza e la proporzionalità delle relative previsioni, in relazione alle finalità, pure sopra evidenziate, di garanzia di immodificabilità delle offerte, di efficienza della procedura telematica in punto di trasparenza e tracciabilità delle operazioni di gara, di parità di trattamento degli operatori economici partecipanti.
Esse sono altresì inammissibili nella parte in cui censurano, al fondo, la scelta della stazione appaltante della procedura telematica predisposta in modo da scindere il momento di firma e marcatura temporale dell’offerta economica ed il momento del suo caricamento a sistema ( net4market ). Si tratta invero di scelta ampiamente discrezionale, che si sottrae al sindacato giurisdizionale poiché, per quanto già detto, non manifestamente irragionevole né sproporzionata, oltre che avente ad oggetto modalità di funzionamento oramai conosciute o conoscibili da operatori economici qualificati, quale la società ricorrente.
6.5. Quanto esposto comporta il rigetto di tutti i motivi di gravame proposti da GE.FI.L.
7. Gli appelli riuniti vanno perciò entrambi respinti.
7.1. Le spese del grado di appello vanno poste a carico di SO ed in favore della stazione appaltante e della controinteressata BL, secondo il criterio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, relativamente all’appello n. 7117/2024. Sussistono giusti motivi di compensazione con l’intervenuta GE.FI.L., non direttamente coinvolta in tale giudizio.
7.2. Si ritiene invece che le spese del grado di appello possano essere compensate per giusti motivi tra la GE.FI.L. e tutte le altre parti dell’appello n. 7671/2024 per la peculiarità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, nonché sull’appello incidentale proposto da BL nel giudizio n. 7117/2024, rigetta entrambi gli appelli principali e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale.
Spese compensate nel giudizio n. 7671/2024.
Quanto al giudizio n. 7117/2024, condanna SO al pagamento delle spese del grado in favore di Campania Bonifiche e BL, liquidandole nell’importo di € 4.000,00 per ciascuno, oltre accessori come per legge. Compensa tra SO e GE.FI.L.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO