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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/06/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 299 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giovanni C.F._2
Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. Gaetano Basile, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei
1 coniugi e, all'esito del decorso dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Ariccia, in data 24.4.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ciampino, relativo all'anno 2010, parte 2, serie C, atto n. 11, deducendo che il rapporto fra i coniugi si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Gli stessi hanno altresì asserito che, dalla loro unione, sono nati i figli Persona_1
il 15.6.2003, e il 15.5.2008.
[...] Persona_2
Con sentenza non definitiva n. 1030/2024, pubblicata in data 8.5.2024, è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate e la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con le note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni concordate in sede di separazione consensuale.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 3.6.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data di rimessione della causa al Collegio per la decisione, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi dinanzi al giudice relatore, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., assegnando termine per il deposito di note fino al 26.3.2024, con la conseguenza che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve considerarsi procedibile ai sensi dell'art. 3 della l. n. 898 del 1970.
I coniugi hanno, inoltre, confermato l'insussistenza di possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, a riprova della circostanza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è da considerare definitivamente esaurita.
2 A mente di quanto evidenziato, deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si ribadisce, come già sottolineato nella sentenza non definitiva di omologazione della separazione consensuale, pronunciata nel corso del giudizio, che le condizioni concordate dai coniugi appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affido condiviso della figlia minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento, con assegnazione della casa familiare alla madre, in qualità di genitore collocatario.
Del pari condivisibili sono da reputare le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi gli stessi dichiarati indipendenti ed avendo il padre assunto l'impegno di corrispondere un contributo mensile per il mantenimento di entrambi i figli, di euro 425,00 mensili, conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale delle parti.
Deve poi darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio gli ulteriori rapporti patrimoniali, come meglio indicato nel ricorso introduttivo.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Ariccia, in data 24.4.2010, ordinando all'Ufficiale dello
[...] Parte_2
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nel
3 registro degli atti di matrimonio del Comune di Ciampino, relativo all'anno 2010, parte 2, serie C, atto n. 11;
b) dispone che i rapporti fra i coniugi, nonché le modalità di affidamento, di esercizio della responsabilità genitoriale e di contribuzione economica rispetto ai figli siano disciplinati dalle condizioni puntualmente indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 299 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giovanni C.F._2
Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. Gaetano Basile, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei
1 coniugi e, all'esito del decorso dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Ariccia, in data 24.4.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ciampino, relativo all'anno 2010, parte 2, serie C, atto n. 11, deducendo che il rapporto fra i coniugi si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Gli stessi hanno altresì asserito che, dalla loro unione, sono nati i figli Persona_1
il 15.6.2003, e il 15.5.2008.
[...] Persona_2
Con sentenza non definitiva n. 1030/2024, pubblicata in data 8.5.2024, è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate e la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con le note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni concordate in sede di separazione consensuale.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 3.6.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data di rimessione della causa al Collegio per la decisione, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi dinanzi al giudice relatore, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., assegnando termine per il deposito di note fino al 26.3.2024, con la conseguenza che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve considerarsi procedibile ai sensi dell'art. 3 della l. n. 898 del 1970.
I coniugi hanno, inoltre, confermato l'insussistenza di possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, a riprova della circostanza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è da considerare definitivamente esaurita.
2 A mente di quanto evidenziato, deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si ribadisce, come già sottolineato nella sentenza non definitiva di omologazione della separazione consensuale, pronunciata nel corso del giudizio, che le condizioni concordate dai coniugi appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affido condiviso della figlia minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento, con assegnazione della casa familiare alla madre, in qualità di genitore collocatario.
Del pari condivisibili sono da reputare le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi gli stessi dichiarati indipendenti ed avendo il padre assunto l'impegno di corrispondere un contributo mensile per il mantenimento di entrambi i figli, di euro 425,00 mensili, conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale delle parti.
Deve poi darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio gli ulteriori rapporti patrimoniali, come meglio indicato nel ricorso introduttivo.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Ariccia, in data 24.4.2010, ordinando all'Ufficiale dello
[...] Parte_2
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nel
3 registro degli atti di matrimonio del Comune di Ciampino, relativo all'anno 2010, parte 2, serie C, atto n. 11;
b) dispone che i rapporti fra i coniugi, nonché le modalità di affidamento, di esercizio della responsabilità genitoriale e di contribuzione economica rispetto ai figli siano disciplinati dalle condizioni puntualmente indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
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