Ordinanza cautelare 31 marzo 2021
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04644/2025REG.PROV.COLL.
N. 01917/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2021, proposto dal Comune di Alfonsine e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Logozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione I) -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento n. 19 del 2 settembre 2019 del Sindaco del Comune di Alfonsine recante “Ordinanza contingibile e urgente ex art.192, comma 3 del d.lgs. n.152/2006 ... di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
- dall’ordinanza sindacale n. 22 del 26 settembre 2019 di “Proroga ordinanza contingibile e urgente ex art.192, comma 3 del d.lgs. n.152/2006”;
- dalla nota comunale del 5 novembre 2019 concernente “Lavori di messa in sicurezza dell’area privata sita in via -OMISSIS- ad Alfonsine… per la presenza di rifiuti speciali pericolosi - Richiesta di rimborso delle spese sostenute dal Comune di Alfonsine”;
- dagli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra i quali la nota prot. 42/8-8 del 28 agosto 2019 del Nucleo operativo ecologico di Bologna del Comando Carabinieri per la tutela ambientale.
2. Tali atti sono stati impugnati con ricorso dinanzi al Capo dello Stato, successivamente trasposto dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, dal proprietario dell’area in questione, sig. -OMISSIS-, in base ai seguenti motivi:
a) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 7, co. 1, l.n. 241/90 - eccesso di potere per evidente errore di fatto e di diritto - difetto di motivazione;
b) violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 183, co. 1, lett. bb), d.lgs. n. 152/2006 - eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto – travisamento;
c) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 50, co. 5 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) - violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi - eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto - contraddittorietà manifesta - carenza di motivazione;
d) eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto - violazione di legge -disapplicazione dell’ordinanza n. 9/2009.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per l’Emilia Romagna ha accolto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. Il Comune di Alfonsine e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a cinque motivi così rubricati:
I – sul capo della sentenza che ha respinto l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso: violazione e falsa applicazione dei principi in materia di acquiescenza; violazione dell’art. 35 d.lgs. n. 104/2010.
II – sul capo della sentenza che ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado: violazione e falsa applicazione dell’art. 192, co. 3 e dell’art. 183 co. 1, lett. h) d.lgs. n. 152/2006;
III – sul capo della sentenza che ha accolto il motivo di ricorso basato su una presunta violazione del contraddittorio procedimentale: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 e dell’art. 192, co.3 d.lgs. n. 152/2006;
IV – sul capo della sentenza che ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado: violazione e falsa applicazione dell’art. 183 co. 1, lett. h) d.lgs. n. 152/2006.
V – sul capo della sentenza che ha accolto il quarto motivo del ricorso di primo grado: violazione e falsa applicazione dell’art. 133, co. 1, lett. q) c.p.a.; difetto di motivazione; violazione dell’art. 5 L. n. 2248/1865, All. E.
5. Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare della sentenza appellata.
7. In data 9 gennaio 2025 le parti, con una memoria congiunta, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo pienamente satisfattivo delle rispettive pretese ed hanno chiesto al Consiglio di Stato di dichiarare cessata la materia del contendere.
8. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Alla luce di quanto comunicato dalle parti con la memoria congiunta del 9 gennaio 2025, con riguardo al presente giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
10. In considerazione dell’accordo raggiunto dalle parti e dell’esito complessivo del giudizio, le spese del grado di appello possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO