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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 309/2020 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 7 ottobre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi (RC) alla Via N. Pizi n. 76, presso lo studio dell'Avv. Concetto Pirrottina (p.e.c.: - fax Email_1
0966/413945), che lo rappresenta e difende, gusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata ad [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 il 17.02.1969, elettivamente domiciliata in Palmi, alla Via San Rocco n. 57, presso lo studio Fiorillo & Associati, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Dario
TI (p.e.c.: – fax: 0966/24580-21905); Email_2
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._3
APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 174/2020, emessa dal Tribunale di Palmi in data 20.02.2020 nell'ambito del procedimento n. 1440/2018 R.G.
CONCLUSIONI In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 11.09.2024 e 20.09.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Con le presenti note l'appellante (in ottemperanza al decreto emesso il 01/07/2023 dalla Corte D'Appello di Reggio Calabria nella persona del Presidente dott.ssa Patrizia Morabito) procede a precisare le proprie istanze e conclusioni.
Si riporta integralmente all'atto di appello insistendo in tutte le richieste, deduzio ni, eccezioni e conclusioni nessuna esclusa, anzi li reitera espressamente tutte in questa sede senza che nessuna debba intendersi nemmeno parzialmente rinunciata.
Salvis iuribus.”; per “Premesso il contenuto dell'atto di costituzione in Controparte_1 appello, della documentazione allegata, nonché delle note di trattazione già depositate, si precisano le conclusioni insistendo in tutte le eccezioni e deduzioni ivi formulate affinché Ecc.ma Corte adita Voglia rigettare l'atto di appello proposto dal s ig Parte_1
avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Palmi, resa il 20 febbraio 2020,
[...] in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo: a) Controparte_1 di aver contratto, in data 06.06.1987, matrimonio di rito concordatario con il e di essersi dapprima separata e successivamente divorziata;
b) Parte_1 che, con provvedimento Presidenziale del 17.04.2003, reso nell'ambito del giudizio di separazione, il Tribunale di Palmi aveva posto a carico di la Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento di € 1.200,00 mensili annualmente rivalutabili, successivamente ridotto a €. 1.0000,00 dalla sentenza n. 697/2008 del
03.11.2008; c) che, nel successivo giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza n. 892/2015 del 31.12. 2015 il Tribunale di Palmi riduceva ulteriormente l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore dell'attrice portandolo a € 600,00 mensili;
d) che nel corso degli anni il si Parte_1 sarebbe reso inadempiente all'obbligo di corresponsione del predetto assegno di mantenimento, costringendo l'attrice ad agire sia penalmente che in executivis nei suoi confronti per il recupero di quanto dovuto, riuscendoci soltanto in parte;
e) che con atto di pignoramento di quote sociali, ex art. 2471 c.c. del 09.12.2016, aveva pignorato le quote di partecipazione sociale del nella GN S.r.l.; Parte_1
tanto premesso, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palmi, Parte_1
, nonché per ivi sentirsi accogliere, ai sensi dell'art. 2901
[...] Controparte_2
c.c., domanda di revocatoria dell'atto di vendita per notar rep. n. 43787 racc. Per_1 10113 del 06.04.2017, con il quale il aveva ceduto a Parte_1 CP_2 il 100% delle quote sociali della GN S.r.l., con contestuale
[...] dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto di disposizione del patrimonio e conseguente condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il solo con comparsa di costituzione e Parte_1 risposta con cui avversava la domanda attorea, mentre benché Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Il procedimento veniva istruito mediante acquisizione di documentazione probatoria, espletamento delle prove testimoniali richieste e interrogatorio formale di CP_2
[...]
Indi la causa veniva trattenuta a sentenza, a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c..
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal nei Controparte_1 confronti d , così dispone: Controparte_3
a) dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita del Controparte_1
100% delle quote sociali della GN srl del 6.4.2017 per rogito del Notai
[...] rep n. 43787 e racc. n. 10113 registrato in Palmi in data 6.4.2017; b) Persona_2 condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti di Parte_1
, che si liquidano, operato il dimezzamento ex art. 130 D.P.R. Controparte_1
115/2002, in euro 2.767,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002;
c) provvede, con separato decreto, alla liquidazione dell'onorario del difensore del ricorrente provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 12.06.2020, esponendo due motivi di gravame.
Con la prima doglianza veniva dedotta l'asserita violazione dell'art. 2901 c.c. poiché mancherebbe, a detta dell'appellante, la prova dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non avendone, l'attrice, dato idonea dimostrazione.
Altrettanto indimostrato sarebbe il presupposto dell'eventus damni asseritamente subito dalla trattandosi - come è noto - della lesione, effettiva Controparte_1 ed attuale, dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, circostanza del tutto assente nella fattispecie in questione in qua nto, in ogni caso, il patrimonio dell'appellante risulterebbe essere assolutamente capiente e sufficiente a soddisfare le pretese creditizie avanzate dall'attrice.
Mancherebbe, infine, la prova della scientia damni e del consilium fraudis. La seconda censura afferiva alla presunta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, poiché si sarebbe basata solo su una serie di congetture destituite di fondamento sia in fatto che in diritto.
Chiedeva, pertanto, il totale accoglimento dello spiegato gravame ovvero il rigetto della domanda di revocatoria, con la condanna dell'appellata al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 17.12.2020, la quale resisteva all'appello Controparte_1 eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. Controparte_2
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 07.10.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia di la Controparte_2 quale, sebbene regolarmente citata, non ha inteso costituirsi in giudizio.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
è stata già affrontata e superata da questa Corte, come da ordinanza in atti.
Nel merito l'appello è infondato e va quindi respinto.
Quanto al primo motivo, si osserva e rileva quanto segue.
In tema di azione revocatoria ordinaria - e, nello specifico, quanto al primo presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. per la sua esperibilità, ovvero l'esistenza dell'eventus damni - si evidenzia che univoca e consolidata giurisprudenza ritiene sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà
o incertezza nell'esazione coattiva del credito e che, conseguentemente, mentre l'onere probatorio del creditore debba limitarsi alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, il debitore debba invece provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. N.
15265/06) (così anche Cass. n. 7767/2007, secondo cui, ”In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Collegio va rilevato che, a fronte di una corposa ed esaustiva produzione documentale effettuata dalla Controparte_1 in prime cure (in particolare, sentenza di separazione n. 697/2008, ordinanza presidenziale del 05.06.2012, sentenza di divorzio n. 892/2015, ordinanza di assegnazione del 30.03.2012 del Tribunale di Reggio Calabria, dispositivo di sentenza relativo al procedimento penale n. 3478/2011 r.g.n.r. mod. 21 del Tribunale Penale di
Palmi, atto di precetto del 04.11.2016, atti di pignoramento ed altro), con la quale l'attrice ha dato dimostrazione delle somme dovutele dal convenuto, pari a circa €.
60.000,00), non è stato altrettanto dimostrato dall'appellante – al di là di una mera asserzione verbale priva tuttavia di riscontro documentale - che il proprio patrimonio residuo avrebbe alternativamente potuto soddisfare le esigenze creditorie della ex consorte.
E' stato altresì allegato e prodotto il contratto del 06.04.2017, redatto per Notar Per_1 rep. n. 43787, racc. 10113, con cui l'odierno appellante ha ceduto in favore di il 100% delle quote sociali della GN S.r.l. (così come, Controparte_2 peraltro, si evince dalla visura camerale storica acclusa al fascicolo di parte dell'attrice).
Ciò è sintomatico del consilium fraudis con cui il (ben Parte_1 consapevole della propria situazione debitoria nei confronti della sua ex coniuge) ha posto in essere la succitata cessione di quote sociali, a nulla valendo (in quanto priva di riscontro fattuale e documentale) la dichiarazione con la quale ha affermato di potere soddisfare altrimenti con i propri beni residui le richieste della CP_1
[...]
Detta convinzione deriva dalla semplice constatazione che, subito dopo la notifica del secondo atto di precetto, avvenuta in data 30.03.2017, il ha Parte_1 provveduto a cedere in data 06.04.2017, il 100% delle quote sociali della GN
S.r.l. alla che è risultata essere, tra l'altro, compagna e Controparte_2 convivente dell'appellante.
Si condividono, pertanto, le difese e deduzioni spiegate dall'appellata CP_1 nella propria comparsa di costituzione e risposta, in base alle quali l'atto de
[...] quo può essere ritenuto un atto simulato, sia per le modalità di pagamento delle quote sociali (analiticamente riportate nell'atto ma non altrimenti documentate) sia per quanto emerso nel corso della testimonianza resa da (figlio delle Testimone_1 parti coinvolte nel presente giudizio) e dell'interrogatorio formale sostenuto da
(dal quale è dato desumere sia la scientia damni o scientia Controparte_2 fraudis che la participatio fraudis di quest'ultima).
Ed invero il teste , escusso all'udienza del 04.07.2019, ha dichiarato Testimone_1 di aver lavorato per la GN S.r.l. fino al 2017 e poi di essere passato a lavorare per la società di cui è titolare Controparte_4 Controparte_2
Ha altresì affermato che entrambe le società avevano la stessa ubicazione, an che se risultavano in vie diverse, e che si occupavano della stessa attività: soccorso stradale e autofficina.
Risulta inoltre documentalmente (cfr. visura camerale depositata in atti il 30.09.2019), che la è stata costituita il 06.02.2017 e iscritta al Registro delle Controparte_4
Imprese il successivo 01.03.2017 e che l'odierno appellante ricoprisse al suo interno l'incarico di preposto alla gestione tecnica ai sensi dell'art. 7, legge n. 122 del
05.12.1992.
Tali innegabili circostanze - unitamente al fatto che non è altrimenti spiegabile il motivo per il quale la già proprietaria della Controparte_2 Controparte_4 avrebbe dovuto acquistare anche le quote della GN S.r.l. - fanno quindi presumere che la stessa fosse perfettamente consapevole dell'intento del di sottrarre le quote sociali della GN S.r.l. a garanzia del Parte_1 credito vantato dalla e quindi la sua scientia fraudis e Controparte_1 participatio fraudis, avvalorata anche dalle proprie dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale in data 04.07.2019, con le quali, negando la situazione debitoria del proprio compagno nei confronti della sua ex moglie, affermava (senza alcun riscontro documentale a supporto) che era lei stessa “…ad andare in banca per fare i bonifici del mantenimento su indicazione del mio compagno.”.
All'uopo va quindi condivisa anche la massima giurisprudenziale evocata dall'appellata
(Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1286), che ha Controparte_1 stabilito che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Anche la seconda censura è infondata.
Ed invero, da un attento esame della sentenza impugnata non risulta affatto che il primo Giudice abbia affermato che la sentenza penale di condanna esibita dalla in primo grado sia stata ritenuta alla stregua di un titolo Controparte_1 esecutivo, né quali possano essere le ritenute congetture e valutazioni personali dallo stesso fatte affinché potesse pervenire alla decisione oggi appellata.
Come, infatti, fin qui argomentato, il Tribunale è giunto alle conclusioni avversate dal attraverso un analitico percorso logico-giuridico costituito da Parte_1 prove documentali e riscontri oggettivamente rilevabili dalle prove assunte in corso di causa, mentre, di converso, alcun elemento in grado di contrastare le tesi attoree è stato concretamente fornito dall'odierno appellante.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi conseguentemente assorbita.
Per quanto sopra argomentato, l'appello va rigettato nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi e in rapporto al valore dichiarato (€. 52.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, in complessivi €. 4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria ed €. 1.735,00, per la fase decisionale, oltre accessori come per le gge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata in favore di CP_2
stante la sua contumacia.
[...]
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e con atto di Controparte_1 Controparte_2 citazione notificato telematicamente in data 12.06.2020, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado, in favore di che liquida in complessivi €. 4.996,00, Controparte_1 oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
4) Non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite in favore di CP_2
[...]
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 309/2020 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 7 ottobre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi (RC) alla Via N. Pizi n. 76, presso lo studio dell'Avv. Concetto Pirrottina (p.e.c.: - fax Email_1
0966/413945), che lo rappresenta e difende, gusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata ad [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 il 17.02.1969, elettivamente domiciliata in Palmi, alla Via San Rocco n. 57, presso lo studio Fiorillo & Associati, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Dario
TI (p.e.c.: – fax: 0966/24580-21905); Email_2
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._3
APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 174/2020, emessa dal Tribunale di Palmi in data 20.02.2020 nell'ambito del procedimento n. 1440/2018 R.G.
CONCLUSIONI In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 11.09.2024 e 20.09.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Con le presenti note l'appellante (in ottemperanza al decreto emesso il 01/07/2023 dalla Corte D'Appello di Reggio Calabria nella persona del Presidente dott.ssa Patrizia Morabito) procede a precisare le proprie istanze e conclusioni.
Si riporta integralmente all'atto di appello insistendo in tutte le richieste, deduzio ni, eccezioni e conclusioni nessuna esclusa, anzi li reitera espressamente tutte in questa sede senza che nessuna debba intendersi nemmeno parzialmente rinunciata.
Salvis iuribus.”; per “Premesso il contenuto dell'atto di costituzione in Controparte_1 appello, della documentazione allegata, nonché delle note di trattazione già depositate, si precisano le conclusioni insistendo in tutte le eccezioni e deduzioni ivi formulate affinché Ecc.ma Corte adita Voglia rigettare l'atto di appello proposto dal s ig Parte_1
avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Palmi, resa il 20 febbraio 2020,
[...] in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo: a) Controparte_1 di aver contratto, in data 06.06.1987, matrimonio di rito concordatario con il e di essersi dapprima separata e successivamente divorziata;
b) Parte_1 che, con provvedimento Presidenziale del 17.04.2003, reso nell'ambito del giudizio di separazione, il Tribunale di Palmi aveva posto a carico di la Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento di € 1.200,00 mensili annualmente rivalutabili, successivamente ridotto a €. 1.0000,00 dalla sentenza n. 697/2008 del
03.11.2008; c) che, nel successivo giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza n. 892/2015 del 31.12. 2015 il Tribunale di Palmi riduceva ulteriormente l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore dell'attrice portandolo a € 600,00 mensili;
d) che nel corso degli anni il si Parte_1 sarebbe reso inadempiente all'obbligo di corresponsione del predetto assegno di mantenimento, costringendo l'attrice ad agire sia penalmente che in executivis nei suoi confronti per il recupero di quanto dovuto, riuscendoci soltanto in parte;
e) che con atto di pignoramento di quote sociali, ex art. 2471 c.c. del 09.12.2016, aveva pignorato le quote di partecipazione sociale del nella GN S.r.l.; Parte_1
tanto premesso, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palmi, Parte_1
, nonché per ivi sentirsi accogliere, ai sensi dell'art. 2901
[...] Controparte_2
c.c., domanda di revocatoria dell'atto di vendita per notar rep. n. 43787 racc. Per_1 10113 del 06.04.2017, con il quale il aveva ceduto a Parte_1 CP_2 il 100% delle quote sociali della GN S.r.l., con contestuale
[...] dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto di disposizione del patrimonio e conseguente condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il solo con comparsa di costituzione e Parte_1 risposta con cui avversava la domanda attorea, mentre benché Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Il procedimento veniva istruito mediante acquisizione di documentazione probatoria, espletamento delle prove testimoniali richieste e interrogatorio formale di CP_2
[...]
Indi la causa veniva trattenuta a sentenza, a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c..
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal nei Controparte_1 confronti d , così dispone: Controparte_3
a) dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita del Controparte_1
100% delle quote sociali della GN srl del 6.4.2017 per rogito del Notai
[...] rep n. 43787 e racc. n. 10113 registrato in Palmi in data 6.4.2017; b) Persona_2 condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti di Parte_1
, che si liquidano, operato il dimezzamento ex art. 130 D.P.R. Controparte_1
115/2002, in euro 2.767,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002;
c) provvede, con separato decreto, alla liquidazione dell'onorario del difensore del ricorrente provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 12.06.2020, esponendo due motivi di gravame.
Con la prima doglianza veniva dedotta l'asserita violazione dell'art. 2901 c.c. poiché mancherebbe, a detta dell'appellante, la prova dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non avendone, l'attrice, dato idonea dimostrazione.
Altrettanto indimostrato sarebbe il presupposto dell'eventus damni asseritamente subito dalla trattandosi - come è noto - della lesione, effettiva Controparte_1 ed attuale, dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, circostanza del tutto assente nella fattispecie in questione in qua nto, in ogni caso, il patrimonio dell'appellante risulterebbe essere assolutamente capiente e sufficiente a soddisfare le pretese creditizie avanzate dall'attrice.
Mancherebbe, infine, la prova della scientia damni e del consilium fraudis. La seconda censura afferiva alla presunta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, poiché si sarebbe basata solo su una serie di congetture destituite di fondamento sia in fatto che in diritto.
Chiedeva, pertanto, il totale accoglimento dello spiegato gravame ovvero il rigetto della domanda di revocatoria, con la condanna dell'appellata al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 17.12.2020, la quale resisteva all'appello Controparte_1 eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. Controparte_2
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 07.10.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia di la Controparte_2 quale, sebbene regolarmente citata, non ha inteso costituirsi in giudizio.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
è stata già affrontata e superata da questa Corte, come da ordinanza in atti.
Nel merito l'appello è infondato e va quindi respinto.
Quanto al primo motivo, si osserva e rileva quanto segue.
In tema di azione revocatoria ordinaria - e, nello specifico, quanto al primo presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. per la sua esperibilità, ovvero l'esistenza dell'eventus damni - si evidenzia che univoca e consolidata giurisprudenza ritiene sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà
o incertezza nell'esazione coattiva del credito e che, conseguentemente, mentre l'onere probatorio del creditore debba limitarsi alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, il debitore debba invece provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. N.
15265/06) (così anche Cass. n. 7767/2007, secondo cui, ”In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Collegio va rilevato che, a fronte di una corposa ed esaustiva produzione documentale effettuata dalla Controparte_1 in prime cure (in particolare, sentenza di separazione n. 697/2008, ordinanza presidenziale del 05.06.2012, sentenza di divorzio n. 892/2015, ordinanza di assegnazione del 30.03.2012 del Tribunale di Reggio Calabria, dispositivo di sentenza relativo al procedimento penale n. 3478/2011 r.g.n.r. mod. 21 del Tribunale Penale di
Palmi, atto di precetto del 04.11.2016, atti di pignoramento ed altro), con la quale l'attrice ha dato dimostrazione delle somme dovutele dal convenuto, pari a circa €.
60.000,00), non è stato altrettanto dimostrato dall'appellante – al di là di una mera asserzione verbale priva tuttavia di riscontro documentale - che il proprio patrimonio residuo avrebbe alternativamente potuto soddisfare le esigenze creditorie della ex consorte.
E' stato altresì allegato e prodotto il contratto del 06.04.2017, redatto per Notar Per_1 rep. n. 43787, racc. 10113, con cui l'odierno appellante ha ceduto in favore di il 100% delle quote sociali della GN S.r.l. (così come, Controparte_2 peraltro, si evince dalla visura camerale storica acclusa al fascicolo di parte dell'attrice).
Ciò è sintomatico del consilium fraudis con cui il (ben Parte_1 consapevole della propria situazione debitoria nei confronti della sua ex coniuge) ha posto in essere la succitata cessione di quote sociali, a nulla valendo (in quanto priva di riscontro fattuale e documentale) la dichiarazione con la quale ha affermato di potere soddisfare altrimenti con i propri beni residui le richieste della CP_1
[...]
Detta convinzione deriva dalla semplice constatazione che, subito dopo la notifica del secondo atto di precetto, avvenuta in data 30.03.2017, il ha Parte_1 provveduto a cedere in data 06.04.2017, il 100% delle quote sociali della GN
S.r.l. alla che è risultata essere, tra l'altro, compagna e Controparte_2 convivente dell'appellante.
Si condividono, pertanto, le difese e deduzioni spiegate dall'appellata CP_1 nella propria comparsa di costituzione e risposta, in base alle quali l'atto de
[...] quo può essere ritenuto un atto simulato, sia per le modalità di pagamento delle quote sociali (analiticamente riportate nell'atto ma non altrimenti documentate) sia per quanto emerso nel corso della testimonianza resa da (figlio delle Testimone_1 parti coinvolte nel presente giudizio) e dell'interrogatorio formale sostenuto da
(dal quale è dato desumere sia la scientia damni o scientia Controparte_2 fraudis che la participatio fraudis di quest'ultima).
Ed invero il teste , escusso all'udienza del 04.07.2019, ha dichiarato Testimone_1 di aver lavorato per la GN S.r.l. fino al 2017 e poi di essere passato a lavorare per la società di cui è titolare Controparte_4 Controparte_2
Ha altresì affermato che entrambe le società avevano la stessa ubicazione, an che se risultavano in vie diverse, e che si occupavano della stessa attività: soccorso stradale e autofficina.
Risulta inoltre documentalmente (cfr. visura camerale depositata in atti il 30.09.2019), che la è stata costituita il 06.02.2017 e iscritta al Registro delle Controparte_4
Imprese il successivo 01.03.2017 e che l'odierno appellante ricoprisse al suo interno l'incarico di preposto alla gestione tecnica ai sensi dell'art. 7, legge n. 122 del
05.12.1992.
Tali innegabili circostanze - unitamente al fatto che non è altrimenti spiegabile il motivo per il quale la già proprietaria della Controparte_2 Controparte_4 avrebbe dovuto acquistare anche le quote della GN S.r.l. - fanno quindi presumere che la stessa fosse perfettamente consapevole dell'intento del di sottrarre le quote sociali della GN S.r.l. a garanzia del Parte_1 credito vantato dalla e quindi la sua scientia fraudis e Controparte_1 participatio fraudis, avvalorata anche dalle proprie dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale in data 04.07.2019, con le quali, negando la situazione debitoria del proprio compagno nei confronti della sua ex moglie, affermava (senza alcun riscontro documentale a supporto) che era lei stessa “…ad andare in banca per fare i bonifici del mantenimento su indicazione del mio compagno.”.
All'uopo va quindi condivisa anche la massima giurisprudenziale evocata dall'appellata
(Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1286), che ha Controparte_1 stabilito che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Anche la seconda censura è infondata.
Ed invero, da un attento esame della sentenza impugnata non risulta affatto che il primo Giudice abbia affermato che la sentenza penale di condanna esibita dalla in primo grado sia stata ritenuta alla stregua di un titolo Controparte_1 esecutivo, né quali possano essere le ritenute congetture e valutazioni personali dallo stesso fatte affinché potesse pervenire alla decisione oggi appellata.
Come, infatti, fin qui argomentato, il Tribunale è giunto alle conclusioni avversate dal attraverso un analitico percorso logico-giuridico costituito da Parte_1 prove documentali e riscontri oggettivamente rilevabili dalle prove assunte in corso di causa, mentre, di converso, alcun elemento in grado di contrastare le tesi attoree è stato concretamente fornito dall'odierno appellante.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi conseguentemente assorbita.
Per quanto sopra argomentato, l'appello va rigettato nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi e in rapporto al valore dichiarato (€. 52.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, in complessivi €. 4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria ed €. 1.735,00, per la fase decisionale, oltre accessori come per le gge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata in favore di CP_2
stante la sua contumacia.
[...]
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e con atto di Controparte_1 Controparte_2 citazione notificato telematicamente in data 12.06.2020, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado, in favore di che liquida in complessivi €. 4.996,00, Controparte_1 oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
4) Non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite in favore di CP_2
[...]
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)