Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7838/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7838 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.03.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Riccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via G. De
Blasiis n.5, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 C.F._2
Rosaria Volpe, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Tito
Angelini n.8, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Con ntoe del 6.3.2025, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 06.09.2023, in Parte_1 atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 28.07.1990 con , e precisando che dalla loro unione erano nati tre figli, tutti CP_1 maggiorenni ed uno non economicamente autosufficiente, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 02.07.2024 e pubblicata in data 24.07.2024 (recante n. cron.
3547/2024) con attestazione del passaggio in giudicato datata al 26.02.2025, che recepiva l'accordo raggiunto, in sede di comparizione, in ordine alle statuizioni accessorie, le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinnanzi al
Giudice relatore per l'udienza del 12.03.2025.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, le parti ribadivano la volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare, confermando le condizioni di separazione.
Il Giudice delegato con ordinanza del 4.4.2025, riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 07.04.2025.
***
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza del 02.07.2024 e pubblicata in data
24.07.2024 (recante n. cron. 3547/2024); entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione che qui di seguito si trascrivono:
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni concordate.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.: ), C.F._1 CP_1 C.F._2 contratto in Napoli il 28.07.1990 (Atto n.170, Parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1990) alle condizioni concordate come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) compensa le spese
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.5.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro